Sentenza 4 dicembre 2025
Decreto collegiale 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01408/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00432/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 432 del 2025, proposto da
OR GA, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via Luca Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Bari n. 2009/2024, depositata e resa pubblica il 17 maggio 2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 12642/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 18 luglio 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 7 gennaio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. ED EP LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 21 marzo 2025, OR GA chiedeva l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro e Previdenza, n. 2009/2024, depositata e resa pubblica il 17 maggio 2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 18 luglio 2024.
Nessuno si costituiva per l’Amministrazione intimata.
All’udienza in camera di consiglio del 3 dicembre 2025, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso in ottemperanza è fondato, nei limiti delle considerazioni che seguono.
A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del Giudice del lavoro meglio indicata in oggetto, non risulta agli atti di causa l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale.
Deve, pertanto, ordinarsi all’Amministrazione intimata, nel persistente inadempimento della stessa, di dare integrale esecuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, alla sentenza del Giudice del lavoro per cui si agisce, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.
La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione.
Quanto alla domanda ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. con cui si chiede di fissare la somma dovuta dall’Ente resistente per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, la medesima non può essere accolta, in considerazione dei limitati importi in contestazione e della massività del contenzioso sviluppatosi in materia di “Carta Docente”, con i conseguenti comprensibili ritardi nelle liquidazioni che tale contenzioso ha ingenerato.
Infine, le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Da ultimo, si dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 500,00 (euro cinquecento,00), oltre accessori come per legge.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON TT, Presidente
ED EP LL, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED EP LL | ON TT |
IL SEGRETARIO