Art. 18. Indennita' in caso di morte del lavoratore
In caso di morte del prestatore di lavoro, l'indennita' indicata nell'articolo precedente deve essere corrisposta al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il 3° grado, ed agli affini entro il 2° grado.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
In caso di morte del prestatore di lavoro, l'indennita' indicata nell'articolo precedente deve essere corrisposta al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il 3° grado, ed agli affini entro il 2° grado.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima.