Sentenza 30 novembre 2011
Massime • 1
In tema di condizioni per la riabilitazione, sono ininfluenti, ai fini della valutazione dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, sia la circostanza che le persone offese non si siano costituite parte civile nel processo sia che esse non abbiano chiesto al condannato un ristoro dei danni patiti a causa della sua condotta di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2011, n. 47347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47347 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 30/11/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 3867
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - N. 23403/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
1) IE ON N. IL 06/10/1974 C/;
avverso l'ordinanza n. 278/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA, del 04/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4.5.2011, il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria accoglieva la richiesta di riabilitazione formulata da IE AN, nei cui confronti era stata applicata per il reato di bancarotta fraudolenta la pena di anni uno e mesi sei di reclusione, dichiarata sospesa, sul presupposto che non erano dovute le spese processuali - trattandosi di sentenza di applicazione di pena - e che non poteva pretendersi alcuna forma di risarcimento, in quanto non vi fu costituzione di parte civile e che non fu possibile individuare nominativamente i soggetti a cui eventualmente rivolgere un'offerta ristoratoria.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la corte d'Appello di Reggio Calabria, per dedurre l'erronea interpretazione della norma di legge, ed in particolare dell'art. 179 cod. pen., atteso che è necessario che il condannato abbia adempiuto all'obbligazione risarcitoria, a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione quanto alla struttura dell'illecito, quale reato di danno o di pericolo. Nel caso particolare il condannato, titolare di esercizio commerciale era in condizioni di adempiere alle obbligazioni, tanto più che non ebbe a dimostrare di non essere in condizioni di affrontarle. La condanna, intervenuta nel 2005, non è risalente nel tempo e le parti offese di reato di bancarotta sono rilevabili dagli atti del processo e dalla procedura fallimentare.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
È principio affermato da questa Corte quello secondo cui, in tema di condizioni per la riabilitazione, l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili va valutata, non solo come impossidenza economica, ma anche alla luce delle situazioni che di fatto impediscono di adempiere (Sez. 1^, 20.9.2007, n. 36232), fermo restando che l'adempimento dell'obbligo non è condizionato alla proposizione della richiesta della persona danneggiata, spettando all'interessato l'iniziativa della consultazione con quest'ultima per l'individuazione di un'adeguata offerta riparatoria (Sez. 1^ 23.10.2007, n. 43000). Si profilano quindi del tutto ininfluenti ai fini cui si ha riguardo sia il fatto che gli offesi non si siano costituiti parte civile nel processo, sia che le persone offese non abbiano mai richiesto al ricorrente un ristoro dei danni patiti a causa della sua condotta di reato. Detto questo, deve essere aggiunto che nel caso di specie risultava che la più recente situazione finanziaria dell'istante, in epoca successiva al suo fallimento, che fu dichiarato nel 2005, consentisse l'adempimento dell'obbligo risarcitorio, nei confronti degli offesi, la cui identità non poteva essere sconosciuta, risultando dagli atti della procedura fallimentare a cui il menzionato fu sottoposto, come correttamente dedotto dalla parte ricorrente.
La ordinanza impugnata sconta un'erronea applicazione della norma di legge, per cui deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame su questo specifico profilo, alla luce dei principi di diritto enunciati, al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011