CASS
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 4329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4329 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano QUARTA SEZIONE PENALE Composta da IA GN - Presidente - Sent. n. sez. 65/2026 ON D'AU CC - 16/01/2026 UC LORENZETTI R.G.N. 34167/2025 DE UR - Relatore - BR NO ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: AR TO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 3 luglio 2025 della Corte d'appello di Lecce;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VI RO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Paolo A. M. Fiore, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
1. Con ordinanza del 3 luglio 2025 la Corte d’appello di Lecce ha respinto la domanda formulata da TO AR per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere dal 15 giugno 2016 - data in cui veniva tratto in arresto – al 25 ottobre 2017 - data in cui veniva rimesso in libertà, per essere poi assolto dagli addebiti, con sentenza della stessa Corte d’appello di Lecce del 22 ottobre 2022. 1.1. Più in particolare, la misura cautelare è stata emessa per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 416- cod. pen. (capo a) e 12- d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (capo as). L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando che il richiedente si avvalse della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, e intrattenne relazioni quantomeno Penale Sent. Sez. 4 Num. 4329 Anno 2026 Presidente: GN IA Relatore: UR DE Data Udienza: 16/01/2026 2 ambigue con esponenti del clan AR, tra cui lo zio PP AR al quale si propose come gestore della sua sala scommesse (provvedendovi poi per un certo segmento temporale) e dal quale ricevette l’incarico di portargli due pistole nell’ospedale in cui si trovava. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione TO AR, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge processuale e vizio della motivazione, in quanto la Corte della riparazione ha individuato la causa ostativa sulla scorta di elementi che non sono stati ritenuti validi per affermare la responsabilità penale del ricorrente, o comunque “neutralizzati” dalla pronuncia assolutoria. I giudici dell’imputazione hanno infatti escluso che il ricorrente fosse consapevole dell’origine illecita dei proventi reimpiegati nell’attività riferibile allo zio PP AR, e che servissero a finanziare l’associazione. La Corte territoriale ha inoltre erroneamente valutato la vicenda relativa al reperimento dell’arma, trattandosi di una richiesta proveniente da un terzo che in quel momento versava in particolari condizioni di salute. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla condotta processuale, che si assume erroneamente valutata nel provvedimento impugnato: dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, la giurisprudenza di legittimità ha infatti escluso che il mero silenzio – quale espressione di una facoltà connessa all’esercizio di diritti difensivi – possa essere valorizzato quale condotta ostativa al riconoscimento della riparazione. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 2. All'esame dei motivi è utile premettere che, essendo stata dedotta una ipo- tesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice della riparazione valutare se l'imputato abbia tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa, che abbia anche solo concorso ad indurre in inganno l’autorità giudiziaria in relazione alla sus- sistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. 3 In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene quindi ad essere contemperata con il dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati (cfr., Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, in motivazione;
Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, in motivazione;
Sez. 4, n. 18446 del 06/05/2025, Zampaglione, non mass.; Sez. 4, n. 6628 del 23/01/2009, Totaro, non mass. sul punto). 2.1. Ciò posto, il primo motivo è innanzitutto teso ad evidenziare, in più punti, l’insufficienza degli elementi posti a fondamento della misura cautelare per affer- mare la responsabilità penale (pp. 2, 4 e 6 ricorso). Responsabilità, questa, esclusa dai giudici della cognizione e che costituisce, invece, il presupposto per ottenere l’indennizzo. Osserva infatti il Collegio che non è questa la regola di valutazione che occorre applicare per affermare od escludere la colpa grave. Invero, compito del giudice della riparazione non è stabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore con- dizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) la produzione dell'evento "deten- zione" (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263 – 01). La valutazione deve essere effettuata , e ricalca quella eseguita al mo- mento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extra- processuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 - 01). Inoltre, il giudizio per la riparazione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio. L'autonomia tra i due giudizi riguarda la valutazione dei fatti, ma non l'accer- tamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione. Per tale ragione, la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi al ricono- scimento del diritto all'indennizzo non può essere desunta da condotte che la sen- tenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (cfr., Sez. U, Sarnataro, in motivazione, secondo cui il giudice dell'equa riparazione deve valutare se certi comportamenti “accertati o non negati”, e pur sempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l'autorità giudiziaria;
Sez. 4, n. 46469 del 4 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Qua- resima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Vaccarella, Rv. 250385 – 01). 2.2. In linea con i principi appena richiamati, il giudice della riparazione ha valutato, al fine di ritenere la c.d. colpa ostativa, comportamenti del ricorrente “accertati o non negati” dal giudice del merito, come il proporsi allo zio PP AR quale gestore di una sala giochi intestata a terzi soggetti. Tale comportamento non necessitato, assunto di propria iniziativa in favore di un esponente di rango di una associazione mafiosa - dedita, tra l’altro, proprio al controllo di attività commerciali (profilo che il ricorso non contesta) – è stato quindi ritenuto idoneo a creare l’apparenza di una contiguità al sodalizio criminale, così contribuendo a determinare l’intervento cautelare, con riguardo ai reati di cui agli artt. 416- cod. pen. (capo a) e 12- d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (capo as). In tal modo, si osserva nell'ordinanza impugnata in maniera non manifestamente illogica, il ricorrente ha tenuto una condotta gravemente colposa, cui è stata riconosciuta – e solo genericamente contestata in ricorso – valenza sinergica rispetto all’adozione del provvedimento impugnato. Le argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato per sostenere il carattere gravemente colposo di tale condotta sono inoltre conformi al principio di autoresponsabilità – più volte richiamato in materia da questa Corte. Principio in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all’equa riparazione non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento che confligge con delle prescrizioni di legge (nella specie, del diritto civile e tributario), ma neppure a fronte di una condotta consapevole che ‒ valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza ‒ sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l’intervento dell’autorità giudiziaria. In questo senso, per pacifico principio giurisprudenziale, è gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, determini ‒ per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari ‒ una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, Sarnataro, cit.). Contrariamente a quanto si assume nel ricorso, in termini assertivi, l’ordinanza impugnata pone quindi a fondamento del diniego un comportamento accertato – o comunque non escluso - dal giudice della imputazione, di per sé idoneo 5 a fondare il diniego;
cosa questa che esonera il Collegio dall’esaminare gli ulteriori profili di colpa c.d. extraprocessuale ritenuti nel provvedimento impugnato. D’altra parte, la circostanza, pure evidenziata in ricorso, per cui all’esito del processo non è stata accertata l’origine illecita dei proventi o comunque la pertinenza dell’attività al sodalizio, ha invece assunto rilievo rispetto al (diverso) accertamento della responsabilità penale, e non intacca la valutazione, correttamente compiuta , da parte del giudice della riparazione. 2.3. Non giova al AR neppure il (generico) riferimento alla insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare (p. 2 ricorso): ciò sia perché la richiesta è stata qualificata come proposta ai sensi del comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen., sia perché l'illegittimità del provvedimento cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza le condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., non risulta essere stata accertata con decisione irrevocabile del giudice cautelare o del giudice del merito, non certo dal giudice della riparazione (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01; Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022 - 01). Decisione che non può consistere, , nell'intervenuto proscioglimento in esito al giudizio abbreviato, celebrato in forza della medesima piattaforma probatoria ma con l'applicazione di una diversa regola di giudizio. 2.4. Una volta accertata la valenza sinergica del profilo di colpa extraprocessuale, rispetto all’emissione del titolo cautelare, il diritto alla riparazione non può trovare fondamento nella pur erronea applicazione che la Corte territoriale ha fatto di pacifici principi giurisprudenziali, evocati con il secondo motivo;
invero, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 48080 del 14/11/2023, Marretta, Rv. 285425 – 01; Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., Rv. 283017 – 01; Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, L. Rv. 283241 - 01). Il diniego, pertanto, resta correttamente ancorato alla accertata relazione sinergica tra la condotta extraprocessuale, gravemente colposa, e la privazione della libertà. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. 6 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso in Roma, 16 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente VI RO CI LE
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VI RO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Paolo A. M. Fiore, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
1. Con ordinanza del 3 luglio 2025 la Corte d’appello di Lecce ha respinto la domanda formulata da TO AR per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere dal 15 giugno 2016 - data in cui veniva tratto in arresto – al 25 ottobre 2017 - data in cui veniva rimesso in libertà, per essere poi assolto dagli addebiti, con sentenza della stessa Corte d’appello di Lecce del 22 ottobre 2022. 1.1. Più in particolare, la misura cautelare è stata emessa per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 416- cod. pen. (capo a) e 12- d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (capo as). L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando che il richiedente si avvalse della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, e intrattenne relazioni quantomeno Penale Sent. Sez. 4 Num. 4329 Anno 2026 Presidente: GN IA Relatore: UR DE Data Udienza: 16/01/2026 2 ambigue con esponenti del clan AR, tra cui lo zio PP AR al quale si propose come gestore della sua sala scommesse (provvedendovi poi per un certo segmento temporale) e dal quale ricevette l’incarico di portargli due pistole nell’ospedale in cui si trovava. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione TO AR, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge processuale e vizio della motivazione, in quanto la Corte della riparazione ha individuato la causa ostativa sulla scorta di elementi che non sono stati ritenuti validi per affermare la responsabilità penale del ricorrente, o comunque “neutralizzati” dalla pronuncia assolutoria. I giudici dell’imputazione hanno infatti escluso che il ricorrente fosse consapevole dell’origine illecita dei proventi reimpiegati nell’attività riferibile allo zio PP AR, e che servissero a finanziare l’associazione. La Corte territoriale ha inoltre erroneamente valutato la vicenda relativa al reperimento dell’arma, trattandosi di una richiesta proveniente da un terzo che in quel momento versava in particolari condizioni di salute. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla condotta processuale, che si assume erroneamente valutata nel provvedimento impugnato: dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, la giurisprudenza di legittimità ha infatti escluso che il mero silenzio – quale espressione di una facoltà connessa all’esercizio di diritti difensivi – possa essere valorizzato quale condotta ostativa al riconoscimento della riparazione. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 2. All'esame dei motivi è utile premettere che, essendo stata dedotta una ipo- tesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice della riparazione valutare se l'imputato abbia tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa, che abbia anche solo concorso ad indurre in inganno l’autorità giudiziaria in relazione alla sus- sistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. 3 In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene quindi ad essere contemperata con il dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati (cfr., Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, in motivazione;
Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, in motivazione;
Sez. 4, n. 18446 del 06/05/2025, Zampaglione, non mass.; Sez. 4, n. 6628 del 23/01/2009, Totaro, non mass. sul punto). 2.1. Ciò posto, il primo motivo è innanzitutto teso ad evidenziare, in più punti, l’insufficienza degli elementi posti a fondamento della misura cautelare per affer- mare la responsabilità penale (pp. 2, 4 e 6 ricorso). Responsabilità, questa, esclusa dai giudici della cognizione e che costituisce, invece, il presupposto per ottenere l’indennizzo. Osserva infatti il Collegio che non è questa la regola di valutazione che occorre applicare per affermare od escludere la colpa grave. Invero, compito del giudice della riparazione non è stabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore con- dizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) la produzione dell'evento "deten- zione" (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263 – 01). La valutazione deve essere effettuata , e ricalca quella eseguita al mo- mento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extra- processuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 - 01). Inoltre, il giudizio per la riparazione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio. L'autonomia tra i due giudizi riguarda la valutazione dei fatti, ma non l'accer- tamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione. Per tale ragione, la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi al ricono- scimento del diritto all'indennizzo non può essere desunta da condotte che la sen- tenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (cfr., Sez. U, Sarnataro, in motivazione, secondo cui il giudice dell'equa riparazione deve valutare se certi comportamenti “accertati o non negati”, e pur sempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l'autorità giudiziaria;
Sez. 4, n. 46469 del 4 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Qua- resima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Vaccarella, Rv. 250385 – 01). 2.2. In linea con i principi appena richiamati, il giudice della riparazione ha valutato, al fine di ritenere la c.d. colpa ostativa, comportamenti del ricorrente “accertati o non negati” dal giudice del merito, come il proporsi allo zio PP AR quale gestore di una sala giochi intestata a terzi soggetti. Tale comportamento non necessitato, assunto di propria iniziativa in favore di un esponente di rango di una associazione mafiosa - dedita, tra l’altro, proprio al controllo di attività commerciali (profilo che il ricorso non contesta) – è stato quindi ritenuto idoneo a creare l’apparenza di una contiguità al sodalizio criminale, così contribuendo a determinare l’intervento cautelare, con riguardo ai reati di cui agli artt. 416- cod. pen. (capo a) e 12- d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (capo as). In tal modo, si osserva nell'ordinanza impugnata in maniera non manifestamente illogica, il ricorrente ha tenuto una condotta gravemente colposa, cui è stata riconosciuta – e solo genericamente contestata in ricorso – valenza sinergica rispetto all’adozione del provvedimento impugnato. Le argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato per sostenere il carattere gravemente colposo di tale condotta sono inoltre conformi al principio di autoresponsabilità – più volte richiamato in materia da questa Corte. Principio in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all’equa riparazione non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento che confligge con delle prescrizioni di legge (nella specie, del diritto civile e tributario), ma neppure a fronte di una condotta consapevole che ‒ valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza ‒ sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l’intervento dell’autorità giudiziaria. In questo senso, per pacifico principio giurisprudenziale, è gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, determini ‒ per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari ‒ una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, Sarnataro, cit.). Contrariamente a quanto si assume nel ricorso, in termini assertivi, l’ordinanza impugnata pone quindi a fondamento del diniego un comportamento accertato – o comunque non escluso - dal giudice della imputazione, di per sé idoneo 5 a fondare il diniego;
cosa questa che esonera il Collegio dall’esaminare gli ulteriori profili di colpa c.d. extraprocessuale ritenuti nel provvedimento impugnato. D’altra parte, la circostanza, pure evidenziata in ricorso, per cui all’esito del processo non è stata accertata l’origine illecita dei proventi o comunque la pertinenza dell’attività al sodalizio, ha invece assunto rilievo rispetto al (diverso) accertamento della responsabilità penale, e non intacca la valutazione, correttamente compiuta , da parte del giudice della riparazione. 2.3. Non giova al AR neppure il (generico) riferimento alla insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare (p. 2 ricorso): ciò sia perché la richiesta è stata qualificata come proposta ai sensi del comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen., sia perché l'illegittimità del provvedimento cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza le condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., non risulta essere stata accertata con decisione irrevocabile del giudice cautelare o del giudice del merito, non certo dal giudice della riparazione (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01; Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022 - 01). Decisione che non può consistere, , nell'intervenuto proscioglimento in esito al giudizio abbreviato, celebrato in forza della medesima piattaforma probatoria ma con l'applicazione di una diversa regola di giudizio. 2.4. Una volta accertata la valenza sinergica del profilo di colpa extraprocessuale, rispetto all’emissione del titolo cautelare, il diritto alla riparazione non può trovare fondamento nella pur erronea applicazione che la Corte territoriale ha fatto di pacifici principi giurisprudenziali, evocati con il secondo motivo;
invero, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 48080 del 14/11/2023, Marretta, Rv. 285425 – 01; Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., Rv. 283017 – 01; Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, L. Rv. 283241 - 01). Il diniego, pertanto, resta correttamente ancorato alla accertata relazione sinergica tra la condotta extraprocessuale, gravemente colposa, e la privazione della libertà. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. 6 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso in Roma, 16 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente VI RO CI LE