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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUONAURO MICHELE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 389/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 Nascita Stato Estero - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valfabbrica - Via Goffredo Mameli, 14 06029 Valfabbrica PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT.N.5142 IMU 2018
-DINIEGO RIMBORSO n. PROT.N.5142 IMU 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT.N.5142 IMU 2020
-DINIEGO RIMBORSO n. PROT.N.5142 IMU 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT.N.5142 IMU 2022
-DINIEGO RIMBORSO n. PROT.N.5142 TASI 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT.N.5142 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di Perugia, il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione del Comune di Valfabbrica di rifiuto alla restituzione del tributo Imu anno di imposta
2018/2019/2020/2021/2022 e della Tasi anno d'imposta 2018 e 2019, datata 28/05/2025 e comunicata a mezzo pec in data 05/06/2025, relative all'immobile di sua proprietà sito in Valfabbrica (PG), Indirizzo_1 n. 45.
1.1. Assume il ricorrente che il rifiuto è in contrasto con la normativa di riferimento (come disciplinata per effetto della decisione della Corte Costituzionale) in materia di abitazione principale e contesta il rifiuto dell'amministrazione comunale fondato sul rilievo che i consumi elettrici sono inferiori alla media.
1.2. Non si è costituita l'amministrazione comunale intimata.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso merita accoglimento, avendo il ricorrente dimostrato di possedere i requisiti per il riconoscimento dell'esenzione della tassa in esame per abitazione principale.
2.1. L'art. 13, comma 2, del D.L. n.201/2011, vigente ratione temporis, stabilisce che l'imposta municipale propria non si applica al possessore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
La normativa stabilisce, ai fini dell'esenzione, la necessità di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica del soggetto.
2.2. Il ricorrente è proprietario dell'immobile sito in Indirizzo_1, ed ivi dimorava quale abitazione principale;
inoltre nello stesso immobile aveva la residenza anagrafica.
3. In ordine all'entità dei consumi delle utenze, che secondo l'impostazione dell'amministrazione comunale sarebbe ostativa al riconoscimento della dimora abituale, sulla base dei dati pubblicati da
Associazione_1 e dall'ISTAT, tenuto conto della non costante presenza nell'abitazione e del fatto che trattasi di nucleo monofamiliare, i consumi riepilogativi annui documentati, sia pur minimi, possono ritenersi in linea con i dati pubblicati dai predetti enti.
4. Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto, con conseguente condanna dell'amministrazione comunale a rimborsare le somme indebitamente versate a titolo di IMU e Tasi.
4.1. Le spese possono essere compensate in considerazione dell'emersione in giudizio delle predette circostanze che hanno consentito di verificare la sussistenza dei presupposti per l'evocata esenzione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Valfabbrica al rimborso delle somme versate dal ricorrente a titolo di IMU e TASI oggetto di giudizio. Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUONAURO MICHELE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 389/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 Nascita Stato Estero - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valfabbrica - Via Goffredo Mameli, 14 06029 Valfabbrica PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT.N.5142 IMU 2018
-DINIEGO RIMBORSO n. PROT.N.5142 IMU 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT.N.5142 IMU 2020
-DINIEGO RIMBORSO n. PROT.N.5142 IMU 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT.N.5142 IMU 2022
-DINIEGO RIMBORSO n. PROT.N.5142 TASI 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT.N.5142 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di Perugia, il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione del Comune di Valfabbrica di rifiuto alla restituzione del tributo Imu anno di imposta
2018/2019/2020/2021/2022 e della Tasi anno d'imposta 2018 e 2019, datata 28/05/2025 e comunicata a mezzo pec in data 05/06/2025, relative all'immobile di sua proprietà sito in Valfabbrica (PG), Indirizzo_1 n. 45.
1.1. Assume il ricorrente che il rifiuto è in contrasto con la normativa di riferimento (come disciplinata per effetto della decisione della Corte Costituzionale) in materia di abitazione principale e contesta il rifiuto dell'amministrazione comunale fondato sul rilievo che i consumi elettrici sono inferiori alla media.
1.2. Non si è costituita l'amministrazione comunale intimata.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso merita accoglimento, avendo il ricorrente dimostrato di possedere i requisiti per il riconoscimento dell'esenzione della tassa in esame per abitazione principale.
2.1. L'art. 13, comma 2, del D.L. n.201/2011, vigente ratione temporis, stabilisce che l'imposta municipale propria non si applica al possessore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
La normativa stabilisce, ai fini dell'esenzione, la necessità di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica del soggetto.
2.2. Il ricorrente è proprietario dell'immobile sito in Indirizzo_1, ed ivi dimorava quale abitazione principale;
inoltre nello stesso immobile aveva la residenza anagrafica.
3. In ordine all'entità dei consumi delle utenze, che secondo l'impostazione dell'amministrazione comunale sarebbe ostativa al riconoscimento della dimora abituale, sulla base dei dati pubblicati da
Associazione_1 e dall'ISTAT, tenuto conto della non costante presenza nell'abitazione e del fatto che trattasi di nucleo monofamiliare, i consumi riepilogativi annui documentati, sia pur minimi, possono ritenersi in linea con i dati pubblicati dai predetti enti.
4. Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto, con conseguente condanna dell'amministrazione comunale a rimborsare le somme indebitamente versate a titolo di IMU e Tasi.
4.1. Le spese possono essere compensate in considerazione dell'emersione in giudizio delle predette circostanze che hanno consentito di verificare la sussistenza dei presupposti per l'evocata esenzione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Valfabbrica al rimborso delle somme versate dal ricorrente a titolo di IMU e TASI oggetto di giudizio. Spese compensate.