Art. 11.
E' concesso un premio di acceleramento pari ad un decimo della spesa ammissibile a contributo, determinata ai sensi delle lettere a) , b) e c) dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , ai proprietari dei fabbricati distrutti dalla guerra, i quali provvedano alla ricostruzione dei fabbricati stessi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il premio e' corrisposto dopo avere verificata la regolare esecuzione dei lavori e con le stesse modalita' di pagamento del contributo.
E' concesso un premio di acceleramento pari ad un decimo della spesa ammissibile a contributo, determinata ai sensi delle lettere a) , b) e c) dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , ai proprietari dei fabbricati distrutti dalla guerra, i quali provvedano alla ricostruzione dei fabbricati stessi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il premio e' corrisposto dopo avere verificata la regolare esecuzione dei lavori e con le stesse modalita' di pagamento del contributo.