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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2025, n. 31305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31305 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UL AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FABIO PICUTI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31305 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 24/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/2/2021 il Tribunale di Bergamo dichiarava AN UI colpevole di più fatti di usura commessi ai danni di LV ZI AL, costituitosi parte civile, e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte civile, nonché al pagamento di una provvisionale, e disponeva la confisca del profitto del reato, quantificato in euro 13.000,00. 2. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 19/6/2024, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dalla citata sentenza del Tribunale di Bergamo, che ha parzialmente riformato solo in ordine al trattamento sanzionatorio, confermandola nel resto. 3. Il Bul ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, affidandolo a tre motivi di impugnazione: 3.1. Con il primo ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità per il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, atteso che nel decreto che dispone il giudizio il ricorrente era accusato, a fronte di un prestito di euro 13.000,00, di aver preteso la restituzione di euro 16.000,00, chiedendo, in due distinte occasioni, le somme rispettivamente di euro 10.000,00 e 6.000,00, mentre le sentenze di merito lo hanno riconosciuto colpevole di aver preteso in restituzione, sempre in due distinte occasioni, le somme di euro 20.000,00 ed euro 6.000,00, per complessivi euro 26.000,00. 3.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione, la violazione di norme processuali a pena di inutilizzabilità e la mancata assunzione di prova decisiva. In particolare, si è prospettata l'illogicità della sentenza laddove questa ha ritenuto credibile la persona offesa AL che avrebbe chiesto un prestito all'imputato, pur consapevole che si trattava di un usuraio dai metodi violenti, come la stessa persona offesa aveva constatato nei rapporti tra il Bul ed il teste Plebani, in precedenza aiutato dal AL. Inoltre, la persona offesa aveva riferito di essere stato in grado di restituire ad amici e conoscenti somme rilevanti, pochi giorni dopo avere da questi ricevuto le somme richieste: si assume nel ricorso che la sentenza non avrebbe spiegato perché allora il AL non si sia rivolto subito a tali amici e conoscenti per avere una somma così inferiore a quella poi agevolmente ottenuta, evitando di rivolgersi a persona che sapeva essere così pericolosa. Nonostante ciò, si è ritenuto attendibile il AL e non già il teste Plebani che in parte lo ha smentito. Conseguentemente, si è dedotto doversi ritenere inspiegabili le ragioni per cui non si è proceduto all'assunzione di una prova indicata come decisiva quale l'esame di quei testimoni (HI, GE, OC e direttore della filiale di Verona della Banca Bcc) che avrebbero procurato al AL le somme poi da questo restituite all'imputato. 2 Infine, si è dedotta l'inutilizzabilità delle registrazioni dei colloqui con il ricorrente effettuate dalla persona offesa, su impulso della polizia giudiziaria, trattandosi, ad avviso della difesa, di vera e propria attività investigativa tale da richiedere un provvedimento dell'A.G. 3.3. Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 4. L'ufficio del Pubblico Ministero, con memoria scritta del Sostituto Procuratore Generale RO MO, e poi con le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Fabio Picuti all'udienza del 24/6/2025, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, deve darsi atto dell'istanza di rinvio dell'odierna udienza, avanzata dalla difesa del ricorrente, che il Collegio ha ritenuto non essere meritevole di accoglimento. La difesa, invero, ha chiesto la trattazione orale del procedimento, poi presentando istanze di rinvio delle udienze del 15/4/2025 e del 13/5/2025 per legittimo impedimento dovuto a diverso impegno professionale. Tali istanze venivano accolte, con rinvio, da ultimo, all'udienza del 24/6/2025, comunicato alla difesa in data 14/5/2025. Con istanza depositata in data 29/5/2029 l'avv. Nicola Stocchiero, difensore del Bul, ha poi presentato nuovamente istanza di trattazione orale del procedimento e successivamente, in data 18/6/2025, ha presentato altra istanza di rinvio per legittimo impedimento evidenziando di essere gravato, alla medesima data del 24/6/2025, da un concomitante impegno professionale, costituito da un'udienza dinanzi al Tribunale dì Sorveglianza di Brescia, in relazione ad un procedimento nel quale lo stesso avvocato aveva chiesto in favore di un suo assistito la concessione di misure alternative alla detenzione, udienza che riferiva essere stata fissata con provvedimento del 15/4/2025, antecedente, pertanto, a quello di fissazione dell'udienza di cui al presente procedimento, Il Collegio ha ritenuto la nuova istanza di rinvio non accoglibile perché tardivamente proposta, in violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen., atteso che, pur essendo venuto a conoscenza sin dal 14/5/2025 dell'impedimento costituito dalla concomitanza di un doppio impegno professionale, dopo aver chiesto la trattazione orale del procedimento con istanza del 29 maggio, in violazione dell'onere di pronta comunicazione dell'impedimento, posto dal comma quinto dell'art. 420 ter cod. pen., solo il 18/6/2025 successivo l'avv. Stocchiero ha dedotto la duplicità degli impegni professionali tali da costituire impedimento a comparire. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, l'obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione 3 dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento (Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Sicolo, Rv. 260579 - 01). Analogamente, si è ritenuto che il rinvio dell'udienza per precedenti impegni professionali debba essere disposto dal giudice solo se la richiesta di differimento sia stata formulata in un momento immediatamente prossimo alla data di ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza di cui è chiesto il rinvio. (Sez. 6, n. 24235 del 03/06/2015, Lamendola, Rv. 264130 - 01; conf. Sez. 2, n. 1519 del 09/11/2005, dep. 2006, Sini, Rv. 233139 - 01; Sez. 6, n. 16054 del 02/04/2009, Amoroso, Rv. 243524 - 01). 2. Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo di doglianza già disattesa dal giudice di merito con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, non potendosi riconoscere alcun difetto di correlazione tra accusa e sentenza, dal momento che nel capo di imputazione era espressamente indicata la pretesa restitutoria di euro 26.000,00, sicché non poteva generare alcun equivoco l'errore di battitura che aveva portato ad indicare, in un mero inciso tra parentesi, i due distinti rimborsi richiesti rispettivamente in euro 10.000,00 (anziché 20.000) ed euro 6.000.00, sempre interloquendo la difesa in ordine ad un'ipotesi di restituzione di euro 26.000,00, così indicata complessivamente nel capo di imputazione ed emersa dalle dichiarazioni della persona offesa e dalle conversazioni registrate. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con l'atto di appello, il ricorrente aveva censurato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, formulato dal giudice di primo grado, assumendo che non sarebbe credibile che la persona offesa LV ZI AL possa aver chiesto un prestito all'imputato, pur essendo consapevole che trattarsi di un usuraio dai metodi violenti, come lo stesso AL aveva constatato nei rapporti tra l'imputato ed il teste Plebani, tanto più che la persona offesa aveva riferito di essere stato in grado di réstituire ad amici e conoscenti somme consistenti pochi giorni dopo avere ricevuto prestiti da queste, sicché non si spiegherebbe perché allora il AL non si sia rivolto subito a tali amici e conoscenti per avere la somma invece richiesta al Bul, evitando di rivolgersi a persona che sapeva essere così pericolosa. La sentenza impugnata, però, ha disatteso tali censure mostrando di ritenere assorbenti, a conferma dell'attendibilità del racconto della persona offesa, gli inequivocabili riscontri che tale racconto ha ricevuto dalle conversazioni del AL con il ricorrente, registrate dalla stessa persona offesa utilizzando il proprio telefono cellulare. 4 La censura difensiva secondo cui si tratterebbe di elemento inutilizzabile perché acquisito con attività investigativa non previamente autorizzata dall'A.G. è, infatti, manifestamente infondata, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo la quale la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando essa avvenga su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio (Sez. 2, n. 12347 del 10/02/2021, D'isanto, Rv. 280996 - 01; Sez. 2, n. 40148 del 06/07/2022, Pg, Rv. 283977 - 01; Sez. 2, n. 46185 del 21/09/2022, Puzone, Rv. 284226 - 02 che, in motivazione ha chiarito che la registrazione di conversazioni da parte di interlocutore consapevole non viola né lo statuto della prova testimoniale, risolvendosi nella incisione su un supporto di dati che possono essere riferiti sia dall'interlocutore consapevole che dall'ufficiale di polizia giudiziaria che vi assiste, né quello delle intercettazioni, non venendo in rilievo la violazione del diritto alla segretezza). Sulla base di tali elementi nessun vizio logico o giuridico può ravvisarsi nella motivazione della sentenza impugnata, laddove questa ha ritenuto superflua l'assunzione di prove testimoniali invocate dalla difesa, sul rilievo che queste avrebbero potuto fornire elementi solo "dii contorno rispetto alla vicenda del prestito", soprattutto ove si consideri che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 26682001). 2.3. Manifestamente infondato, infine, è il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla sentenza impugnata con l'assenza di elementi positivi nemmeno specificamente indicati nell'atto di appello", oltre che sulla pluralità dei precedenti penali del Bul, anche "per fatti particolarmente gravi" non illogicamente ritenuti sintomatici di propensione alla violazione delle regole del vivere sociale "pur riguardando fatti compiuti dal Bul non oltre il 2023". Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Soprattutto, deve considerarsi che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale 5 benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo - effettuato dalla sentenza impugnata - alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 26646001). 3. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - apparendo evidente la proposizione del ricorso aver determinato la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di questa - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FABIO PICUTI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31305 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 24/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/2/2021 il Tribunale di Bergamo dichiarava AN UI colpevole di più fatti di usura commessi ai danni di LV ZI AL, costituitosi parte civile, e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte civile, nonché al pagamento di una provvisionale, e disponeva la confisca del profitto del reato, quantificato in euro 13.000,00. 2. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 19/6/2024, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dalla citata sentenza del Tribunale di Bergamo, che ha parzialmente riformato solo in ordine al trattamento sanzionatorio, confermandola nel resto. 3. Il Bul ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, affidandolo a tre motivi di impugnazione: 3.1. Con il primo ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità per il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, atteso che nel decreto che dispone il giudizio il ricorrente era accusato, a fronte di un prestito di euro 13.000,00, di aver preteso la restituzione di euro 16.000,00, chiedendo, in due distinte occasioni, le somme rispettivamente di euro 10.000,00 e 6.000,00, mentre le sentenze di merito lo hanno riconosciuto colpevole di aver preteso in restituzione, sempre in due distinte occasioni, le somme di euro 20.000,00 ed euro 6.000,00, per complessivi euro 26.000,00. 3.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione, la violazione di norme processuali a pena di inutilizzabilità e la mancata assunzione di prova decisiva. In particolare, si è prospettata l'illogicità della sentenza laddove questa ha ritenuto credibile la persona offesa AL che avrebbe chiesto un prestito all'imputato, pur consapevole che si trattava di un usuraio dai metodi violenti, come la stessa persona offesa aveva constatato nei rapporti tra il Bul ed il teste Plebani, in precedenza aiutato dal AL. Inoltre, la persona offesa aveva riferito di essere stato in grado di restituire ad amici e conoscenti somme rilevanti, pochi giorni dopo avere da questi ricevuto le somme richieste: si assume nel ricorso che la sentenza non avrebbe spiegato perché allora il AL non si sia rivolto subito a tali amici e conoscenti per avere una somma così inferiore a quella poi agevolmente ottenuta, evitando di rivolgersi a persona che sapeva essere così pericolosa. Nonostante ciò, si è ritenuto attendibile il AL e non già il teste Plebani che in parte lo ha smentito. Conseguentemente, si è dedotto doversi ritenere inspiegabili le ragioni per cui non si è proceduto all'assunzione di una prova indicata come decisiva quale l'esame di quei testimoni (HI, GE, OC e direttore della filiale di Verona della Banca Bcc) che avrebbero procurato al AL le somme poi da questo restituite all'imputato. 2 Infine, si è dedotta l'inutilizzabilità delle registrazioni dei colloqui con il ricorrente effettuate dalla persona offesa, su impulso della polizia giudiziaria, trattandosi, ad avviso della difesa, di vera e propria attività investigativa tale da richiedere un provvedimento dell'A.G. 3.3. Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 4. L'ufficio del Pubblico Ministero, con memoria scritta del Sostituto Procuratore Generale RO MO, e poi con le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Fabio Picuti all'udienza del 24/6/2025, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, deve darsi atto dell'istanza di rinvio dell'odierna udienza, avanzata dalla difesa del ricorrente, che il Collegio ha ritenuto non essere meritevole di accoglimento. La difesa, invero, ha chiesto la trattazione orale del procedimento, poi presentando istanze di rinvio delle udienze del 15/4/2025 e del 13/5/2025 per legittimo impedimento dovuto a diverso impegno professionale. Tali istanze venivano accolte, con rinvio, da ultimo, all'udienza del 24/6/2025, comunicato alla difesa in data 14/5/2025. Con istanza depositata in data 29/5/2029 l'avv. Nicola Stocchiero, difensore del Bul, ha poi presentato nuovamente istanza di trattazione orale del procedimento e successivamente, in data 18/6/2025, ha presentato altra istanza di rinvio per legittimo impedimento evidenziando di essere gravato, alla medesima data del 24/6/2025, da un concomitante impegno professionale, costituito da un'udienza dinanzi al Tribunale dì Sorveglianza di Brescia, in relazione ad un procedimento nel quale lo stesso avvocato aveva chiesto in favore di un suo assistito la concessione di misure alternative alla detenzione, udienza che riferiva essere stata fissata con provvedimento del 15/4/2025, antecedente, pertanto, a quello di fissazione dell'udienza di cui al presente procedimento, Il Collegio ha ritenuto la nuova istanza di rinvio non accoglibile perché tardivamente proposta, in violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen., atteso che, pur essendo venuto a conoscenza sin dal 14/5/2025 dell'impedimento costituito dalla concomitanza di un doppio impegno professionale, dopo aver chiesto la trattazione orale del procedimento con istanza del 29 maggio, in violazione dell'onere di pronta comunicazione dell'impedimento, posto dal comma quinto dell'art. 420 ter cod. pen., solo il 18/6/2025 successivo l'avv. Stocchiero ha dedotto la duplicità degli impegni professionali tali da costituire impedimento a comparire. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, l'obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione 3 dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento (Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Sicolo, Rv. 260579 - 01). Analogamente, si è ritenuto che il rinvio dell'udienza per precedenti impegni professionali debba essere disposto dal giudice solo se la richiesta di differimento sia stata formulata in un momento immediatamente prossimo alla data di ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza di cui è chiesto il rinvio. (Sez. 6, n. 24235 del 03/06/2015, Lamendola, Rv. 264130 - 01; conf. Sez. 2, n. 1519 del 09/11/2005, dep. 2006, Sini, Rv. 233139 - 01; Sez. 6, n. 16054 del 02/04/2009, Amoroso, Rv. 243524 - 01). 2. Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo di doglianza già disattesa dal giudice di merito con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, non potendosi riconoscere alcun difetto di correlazione tra accusa e sentenza, dal momento che nel capo di imputazione era espressamente indicata la pretesa restitutoria di euro 26.000,00, sicché non poteva generare alcun equivoco l'errore di battitura che aveva portato ad indicare, in un mero inciso tra parentesi, i due distinti rimborsi richiesti rispettivamente in euro 10.000,00 (anziché 20.000) ed euro 6.000.00, sempre interloquendo la difesa in ordine ad un'ipotesi di restituzione di euro 26.000,00, così indicata complessivamente nel capo di imputazione ed emersa dalle dichiarazioni della persona offesa e dalle conversazioni registrate. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con l'atto di appello, il ricorrente aveva censurato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, formulato dal giudice di primo grado, assumendo che non sarebbe credibile che la persona offesa LV ZI AL possa aver chiesto un prestito all'imputato, pur essendo consapevole che trattarsi di un usuraio dai metodi violenti, come lo stesso AL aveva constatato nei rapporti tra l'imputato ed il teste Plebani, tanto più che la persona offesa aveva riferito di essere stato in grado di réstituire ad amici e conoscenti somme consistenti pochi giorni dopo avere ricevuto prestiti da queste, sicché non si spiegherebbe perché allora il AL non si sia rivolto subito a tali amici e conoscenti per avere la somma invece richiesta al Bul, evitando di rivolgersi a persona che sapeva essere così pericolosa. La sentenza impugnata, però, ha disatteso tali censure mostrando di ritenere assorbenti, a conferma dell'attendibilità del racconto della persona offesa, gli inequivocabili riscontri che tale racconto ha ricevuto dalle conversazioni del AL con il ricorrente, registrate dalla stessa persona offesa utilizzando il proprio telefono cellulare. 4 La censura difensiva secondo cui si tratterebbe di elemento inutilizzabile perché acquisito con attività investigativa non previamente autorizzata dall'A.G. è, infatti, manifestamente infondata, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo la quale la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando essa avvenga su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio (Sez. 2, n. 12347 del 10/02/2021, D'isanto, Rv. 280996 - 01; Sez. 2, n. 40148 del 06/07/2022, Pg, Rv. 283977 - 01; Sez. 2, n. 46185 del 21/09/2022, Puzone, Rv. 284226 - 02 che, in motivazione ha chiarito che la registrazione di conversazioni da parte di interlocutore consapevole non viola né lo statuto della prova testimoniale, risolvendosi nella incisione su un supporto di dati che possono essere riferiti sia dall'interlocutore consapevole che dall'ufficiale di polizia giudiziaria che vi assiste, né quello delle intercettazioni, non venendo in rilievo la violazione del diritto alla segretezza). Sulla base di tali elementi nessun vizio logico o giuridico può ravvisarsi nella motivazione della sentenza impugnata, laddove questa ha ritenuto superflua l'assunzione di prove testimoniali invocate dalla difesa, sul rilievo che queste avrebbero potuto fornire elementi solo "dii contorno rispetto alla vicenda del prestito", soprattutto ove si consideri che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 26682001). 2.3. Manifestamente infondato, infine, è il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla sentenza impugnata con l'assenza di elementi positivi nemmeno specificamente indicati nell'atto di appello", oltre che sulla pluralità dei precedenti penali del Bul, anche "per fatti particolarmente gravi" non illogicamente ritenuti sintomatici di propensione alla violazione delle regole del vivere sociale "pur riguardando fatti compiuti dal Bul non oltre il 2023". Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Soprattutto, deve considerarsi che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale 5 benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo - effettuato dalla sentenza impugnata - alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 26646001). 3. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - apparendo evidente la proposizione del ricorso aver determinato la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di questa - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2025