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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 370/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
13:30 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2542/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 In Proprio - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202500010394000 BOLLO 2010
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Nessuno è comparso.
Il giudice monocratico da atto della sussistenza dei presupposti per l'emanazione di una sentenza in forma semplificata ex art. 47-ter del D.Lgs. n. 546 del 1992. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 9 dicembre 2025, Ricorrente_1, avvocato, adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, impugnando, in proprio, il preavviso di fermo amministrativo n.
01480202500010394000, notificato in data 11 settembre 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate- Riscossione intimava il fermo del veicolo di sua proprietà, una autovettura Autoveicolo_1 targata Targa_1, per un credito complessivo di € 10.352,07.
La ricorrente esponeva in fatto di aver aderito, in data 27 marzo 2023, alla definizione agevolata prevista dal decreto fiscale n. 193 del 2016, ottenendo la rateizzazione del debito, e di aver regolarmente effettuato i pagamenti, seppur con alcune difformità temporali dovute a un mero errore materiale nel confondere le scadenze.
A sostegno di tale assunto, rappresentava nel dettaglio la sequenza dei versamenti: le prime due rate, con scadenza 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023, erano state pagate nello stesso giorno;
la terza rata, scadente il 28 febbraio 2024, era stata saldata il 22 febbraio 2024; ammetteva che la quarta e la quinta rata, con scadenza rispettivamente 31 maggio 2024 e 31 luglio 2024, non risultavano pagate alla data di notifica del preavviso, ma dichiarava di averle saldate in data 7 novembre 2025, contestualmente alla proposizione del ricorso;
evidenziava inoltre di aver corrisposto rate successive, come l'ottava rata del 31 maggio 2025 pagata il 21 maggio 2024, la nona del 31 luglio 2025 pagata il 30 luglio 2024, la sesta del 30 novembre 2024 pagata il 25 settembre 2025, la settima del 28 febbraio 2025 pagata anch'essa il 25 settembre 2025 e la decima del 30 novembre 2025 pagata il 4 dicembre 2024.
Contestualmente, l'avvocato Ricorrente_1 presentava istanza cautelare di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, deducendo un gravissimo ed irreparabile danno derivante dall'eventuale esecuzione del fermo.
Sosteneva che il veicolo, sebbene a lei personalmente intestato, costituiva l'unico bene strumentale essenziale per la sua attività professionale e per far fronte a inderogabili esigenze familiari, quali l'accompagnamento a scuola dei figli minori, residenti ad Luogo_1 ma frequentanti istituti a Luogo_2, l'assistenza alla madre portatrice di handicap in situazione di gravità residente nella medesima città, e il raggiungimento del proprio luogo di lavoro. Lamentava, infine, che il preavviso di fermo appariva immotivato e lesivo del diritto di difesa, in considerazione dell'avvenuto pagamento e della mancata preventiva contestazione di irregolarità, e chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato o, in subordine, la sospensione dello stesso in attesa dell'accertamento delle proprie ragioni, nonché la declaratoria di non decadenza dal beneficio della rateizzazione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio con comparsa di risposta, contestando integralmente la pretesa della ricorrente e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 19.02.2026 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione ex art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
L'articolo 6, comma 4, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, è, sul punto, estremamente chiaro: "In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme [...] la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione". La ricorrente, lungi dal contestare la ricorrenza di tale fattispecie, ne fornisce al contrario integrale conferma, ammettendo testualmente che "La quarta scadenza 31.05.24 non risulta pagata" e che "La quinta scadenza
31.07.24 non risulta pagata". Questa ammissione, confessoria e incontrovertibile, integra automaticamente la condizione di decadenza prevista dalla legge, senza che sia necessario alcun provvedimento formale di contestazione da parte dell'ente creditore.
Il tentativo della ricorrente di supplire a tale carenza con pagamenti tardivi, effettuati "in data odierna 7 novembre 2025" e quindi in epoca successiva alla notifica del preavviso di fermo (11 settembre 2025), non solo è inidoneo a sanare ex post la decadenza già consumatasi, ma costituisce un implicito riconoscimento della permanente vigenza dell'obbligazione tributaria.
La giurisprudenza, anche di legittimità, è consolidata nel ritenere che l'istanza di adesione alla definizione agevolata e i conseguenti pagamenti, ancorché parziali, rappresentino un atto inequivoco di riconoscimento del debito, con effetti interruttivi della prescrizione, e siano incompatibili con qualsiasi successiva eccezione di mancata conoscenza della pretesa erariale.
L'assunto difensivo di un "mero errore materiale" o di una "confusione" nel pagamento dei bollettini, oltre a non trovare alcun riscontro probatorio in grado di derogare alla rigidità del dettato normativo, non può in alcun modo configurarsi come causa di forza maggiore o errore scusabile tale da impedire la decadenza, in particolare tenendo conto del profilo professionale della ricorrente. Come è noto, peraltro, la disciplina delle definizioni agevolate, improntata a criteri di certezza e perentorietà dei termini a garanzia dell'interesse fiscale, non contempla margini di discrezionalità o di sanatoria per negligenze imputabili al debitore.
Da questo angolo visuale, la domanda della ricorrente non può essere accolta a fronte della chiara previsione normativa in materia di decadenza dalla definizione agevolata, con la conseguenza che il preavviso di fermo amministrativo impugnato deve ritenersi pienamente legittimo e l'opposizione deve essere integralmente respinta.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 19.02.2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
13:30 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2542/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 In Proprio - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202500010394000 BOLLO 2010
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Nessuno è comparso.
Il giudice monocratico da atto della sussistenza dei presupposti per l'emanazione di una sentenza in forma semplificata ex art. 47-ter del D.Lgs. n. 546 del 1992. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 9 dicembre 2025, Ricorrente_1, avvocato, adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, impugnando, in proprio, il preavviso di fermo amministrativo n.
01480202500010394000, notificato in data 11 settembre 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate- Riscossione intimava il fermo del veicolo di sua proprietà, una autovettura Autoveicolo_1 targata Targa_1, per un credito complessivo di € 10.352,07.
La ricorrente esponeva in fatto di aver aderito, in data 27 marzo 2023, alla definizione agevolata prevista dal decreto fiscale n. 193 del 2016, ottenendo la rateizzazione del debito, e di aver regolarmente effettuato i pagamenti, seppur con alcune difformità temporali dovute a un mero errore materiale nel confondere le scadenze.
A sostegno di tale assunto, rappresentava nel dettaglio la sequenza dei versamenti: le prime due rate, con scadenza 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023, erano state pagate nello stesso giorno;
la terza rata, scadente il 28 febbraio 2024, era stata saldata il 22 febbraio 2024; ammetteva che la quarta e la quinta rata, con scadenza rispettivamente 31 maggio 2024 e 31 luglio 2024, non risultavano pagate alla data di notifica del preavviso, ma dichiarava di averle saldate in data 7 novembre 2025, contestualmente alla proposizione del ricorso;
evidenziava inoltre di aver corrisposto rate successive, come l'ottava rata del 31 maggio 2025 pagata il 21 maggio 2024, la nona del 31 luglio 2025 pagata il 30 luglio 2024, la sesta del 30 novembre 2024 pagata il 25 settembre 2025, la settima del 28 febbraio 2025 pagata anch'essa il 25 settembre 2025 e la decima del 30 novembre 2025 pagata il 4 dicembre 2024.
Contestualmente, l'avvocato Ricorrente_1 presentava istanza cautelare di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, deducendo un gravissimo ed irreparabile danno derivante dall'eventuale esecuzione del fermo.
Sosteneva che il veicolo, sebbene a lei personalmente intestato, costituiva l'unico bene strumentale essenziale per la sua attività professionale e per far fronte a inderogabili esigenze familiari, quali l'accompagnamento a scuola dei figli minori, residenti ad Luogo_1 ma frequentanti istituti a Luogo_2, l'assistenza alla madre portatrice di handicap in situazione di gravità residente nella medesima città, e il raggiungimento del proprio luogo di lavoro. Lamentava, infine, che il preavviso di fermo appariva immotivato e lesivo del diritto di difesa, in considerazione dell'avvenuto pagamento e della mancata preventiva contestazione di irregolarità, e chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato o, in subordine, la sospensione dello stesso in attesa dell'accertamento delle proprie ragioni, nonché la declaratoria di non decadenza dal beneficio della rateizzazione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio con comparsa di risposta, contestando integralmente la pretesa della ricorrente e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 19.02.2026 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione ex art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
L'articolo 6, comma 4, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, è, sul punto, estremamente chiaro: "In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme [...] la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione". La ricorrente, lungi dal contestare la ricorrenza di tale fattispecie, ne fornisce al contrario integrale conferma, ammettendo testualmente che "La quarta scadenza 31.05.24 non risulta pagata" e che "La quinta scadenza
31.07.24 non risulta pagata". Questa ammissione, confessoria e incontrovertibile, integra automaticamente la condizione di decadenza prevista dalla legge, senza che sia necessario alcun provvedimento formale di contestazione da parte dell'ente creditore.
Il tentativo della ricorrente di supplire a tale carenza con pagamenti tardivi, effettuati "in data odierna 7 novembre 2025" e quindi in epoca successiva alla notifica del preavviso di fermo (11 settembre 2025), non solo è inidoneo a sanare ex post la decadenza già consumatasi, ma costituisce un implicito riconoscimento della permanente vigenza dell'obbligazione tributaria.
La giurisprudenza, anche di legittimità, è consolidata nel ritenere che l'istanza di adesione alla definizione agevolata e i conseguenti pagamenti, ancorché parziali, rappresentino un atto inequivoco di riconoscimento del debito, con effetti interruttivi della prescrizione, e siano incompatibili con qualsiasi successiva eccezione di mancata conoscenza della pretesa erariale.
L'assunto difensivo di un "mero errore materiale" o di una "confusione" nel pagamento dei bollettini, oltre a non trovare alcun riscontro probatorio in grado di derogare alla rigidità del dettato normativo, non può in alcun modo configurarsi come causa di forza maggiore o errore scusabile tale da impedire la decadenza, in particolare tenendo conto del profilo professionale della ricorrente. Come è noto, peraltro, la disciplina delle definizioni agevolate, improntata a criteri di certezza e perentorietà dei termini a garanzia dell'interesse fiscale, non contempla margini di discrezionalità o di sanatoria per negligenze imputabili al debitore.
Da questo angolo visuale, la domanda della ricorrente non può essere accolta a fronte della chiara previsione normativa in materia di decadenza dalla definizione agevolata, con la conseguenza che il preavviso di fermo amministrativo impugnato deve ritenersi pienamente legittimo e l'opposizione deve essere integralmente respinta.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 19.02.2026