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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1530/2024
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1530/2024 tra c.f./P.Iva (avv. MODENA FRANCO ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
, c.f./P.Iva (avv. CANZIO ADRIANA ) Controparte_1 P.IVA_1
(contumace) Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 22/01/2025 innanzi al dott. Giulio Borella, sono comparsi:
l'avv. MODENA FRANCO
l'avv. CANZIO ADRIANA oggi sostituita dall'avv. Giulia Fabbris
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Modena si riporta alle conclusioni depositate a PCT, con allegata nota spese, nonché agli atti e alle motivazioni dell'ordinanza del 13.01.2025; ribadisce che la legge tributaria rinvia per il trattamento dei crediti pensionistici alle norme e ai limiti di pignoramento del codice di procedura civile.
L'avv. Fabbris si riporta alle conclusioni depositate a PCT e agli atti di causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, presenti le parti, il Giudice, in nome del Popolo Italiano, pronuncia sentenza, dando lettura della concisa esposizione delle
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nella presente vicenda, essendo il Fisco creditore di notificava a quest'ultimo Parte_1 CP_3
e al terzo debitor debitoris pignoramento presso terzi esattoriale ex art. 72 bis DPR 602/1973, CP_4 andando a pignorare le somme giacenti sul c/c del debitore presso il suddetto istituto di credito.
Avverso il pignoramento insorgeva il invocando l'impignorabilità delle somme ex art. 545 Parte_1 co. 8 c.p.c., in quanto il c/c sarebbe alimentato unicamente dalla pensione, pari a poco più di euro 850,00.
Si costituiva rilevando come la stessa non possa sapere in anticipo la provenienza della CP_3 provvista giacente sul c/c e, comunque, ritenendo indimostrato l'assunto.
Rimaneva contumace , in attesa dell'esito del giudizio, onde conoscere i propri obblighi. CP_4
pagina 1 di 2 Ebbene, la domanda è fondata, nel senso che le somme giacenti sul c/c del risultano Parte_1 effettivamente impignorabili, seppure, ad avviso del giudice, in forza di norme diverse da quelle invocate.
Per l'ipotesi di esecuzione esattoriale, infatti, i limiti al pignoramento di salari, stipendi e pensioni, qualora siano accreditate su c/c, non sono dettati dall'art. 545 co. 8 c.p.c., bensì dall'art. 72 ter co. 2 bis D.P.R. 602/1973, a mente del quale “…gli obblighi del terzo ( , ndr) non si estendono all'ultimo CP_4 emolumento accreditato…”.
Ciò sta a significare che l'istituto di credito, che rivesta la qualifica di terzo pignorato, nel momento stesso in cui riceva la notifica del pignoramento esattoriale ex art. 72 bis c.p.c., sarà tenuto a versare al creditore le somme a quella data giacenti sul c/c (perché è in quel momento che si cristallizza la fattispecie e i rispettivi obblighi), ad esclusione di un importo pari all'ultimo stipendio o pensione accreditati.
Poiché nel caso di specie, alla data del pignoramento, risulta effettivamente che la provvista sul c/c sia costituito unicamente dalla pensione del sig. peraltro di poco superiore alla pensione sociale Parte_1
(che costituisce un limite impignorabile, comunque, ai sensi di risalenti pronunce della Corte Costituzionale a tutti note), e poiché la giacenza sul c/c è inferiore all'importo della pensione stessa, il pignoramento esattoriale effettuato da ai danni dell'odierno ricorrente equivale di fatto ad un CP_3 pignoramento negativo e nulla è quindi dovuto da . CP_4
In tali termini l'opposizione va accolta.
Le spese, data la natura della controversia, del rito, delle questioni, vengono liquidate in via equitativa, in favore di e a carico di , in euro 500,00, oltre spese Parte_1 Controparte_1 generali 15%, IVA e CPA, oltre alle spese esenti (contributo unificato e spese di notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa: dichiara la nullità del pignoramento effettuato da nei confronti di sul c/c Controparte_1 Parte_1
n. . CP_4 P.IVA_2
Condanna alla rifusione nei confronti di delle spese di lite, che si liquidano CP_3 Parte_1 come da motivazione, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente che si dichiara antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429/281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Giulio Borella
pagina 2 di 2
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1530/2024 tra c.f./P.Iva (avv. MODENA FRANCO ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
, c.f./P.Iva (avv. CANZIO ADRIANA ) Controparte_1 P.IVA_1
(contumace) Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 22/01/2025 innanzi al dott. Giulio Borella, sono comparsi:
l'avv. MODENA FRANCO
l'avv. CANZIO ADRIANA oggi sostituita dall'avv. Giulia Fabbris
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Modena si riporta alle conclusioni depositate a PCT, con allegata nota spese, nonché agli atti e alle motivazioni dell'ordinanza del 13.01.2025; ribadisce che la legge tributaria rinvia per il trattamento dei crediti pensionistici alle norme e ai limiti di pignoramento del codice di procedura civile.
L'avv. Fabbris si riporta alle conclusioni depositate a PCT e agli atti di causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, presenti le parti, il Giudice, in nome del Popolo Italiano, pronuncia sentenza, dando lettura della concisa esposizione delle
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nella presente vicenda, essendo il Fisco creditore di notificava a quest'ultimo Parte_1 CP_3
e al terzo debitor debitoris pignoramento presso terzi esattoriale ex art. 72 bis DPR 602/1973, CP_4 andando a pignorare le somme giacenti sul c/c del debitore presso il suddetto istituto di credito.
Avverso il pignoramento insorgeva il invocando l'impignorabilità delle somme ex art. 545 Parte_1 co. 8 c.p.c., in quanto il c/c sarebbe alimentato unicamente dalla pensione, pari a poco più di euro 850,00.
Si costituiva rilevando come la stessa non possa sapere in anticipo la provenienza della CP_3 provvista giacente sul c/c e, comunque, ritenendo indimostrato l'assunto.
Rimaneva contumace , in attesa dell'esito del giudizio, onde conoscere i propri obblighi. CP_4
pagina 1 di 2 Ebbene, la domanda è fondata, nel senso che le somme giacenti sul c/c del risultano Parte_1 effettivamente impignorabili, seppure, ad avviso del giudice, in forza di norme diverse da quelle invocate.
Per l'ipotesi di esecuzione esattoriale, infatti, i limiti al pignoramento di salari, stipendi e pensioni, qualora siano accreditate su c/c, non sono dettati dall'art. 545 co. 8 c.p.c., bensì dall'art. 72 ter co. 2 bis D.P.R. 602/1973, a mente del quale “…gli obblighi del terzo ( , ndr) non si estendono all'ultimo CP_4 emolumento accreditato…”.
Ciò sta a significare che l'istituto di credito, che rivesta la qualifica di terzo pignorato, nel momento stesso in cui riceva la notifica del pignoramento esattoriale ex art. 72 bis c.p.c., sarà tenuto a versare al creditore le somme a quella data giacenti sul c/c (perché è in quel momento che si cristallizza la fattispecie e i rispettivi obblighi), ad esclusione di un importo pari all'ultimo stipendio o pensione accreditati.
Poiché nel caso di specie, alla data del pignoramento, risulta effettivamente che la provvista sul c/c sia costituito unicamente dalla pensione del sig. peraltro di poco superiore alla pensione sociale Parte_1
(che costituisce un limite impignorabile, comunque, ai sensi di risalenti pronunce della Corte Costituzionale a tutti note), e poiché la giacenza sul c/c è inferiore all'importo della pensione stessa, il pignoramento esattoriale effettuato da ai danni dell'odierno ricorrente equivale di fatto ad un CP_3 pignoramento negativo e nulla è quindi dovuto da . CP_4
In tali termini l'opposizione va accolta.
Le spese, data la natura della controversia, del rito, delle questioni, vengono liquidate in via equitativa, in favore di e a carico di , in euro 500,00, oltre spese Parte_1 Controparte_1 generali 15%, IVA e CPA, oltre alle spese esenti (contributo unificato e spese di notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa: dichiara la nullità del pignoramento effettuato da nei confronti di sul c/c Controparte_1 Parte_1
n. . CP_4 P.IVA_2
Condanna alla rifusione nei confronti di delle spese di lite, che si liquidano CP_3 Parte_1 come da motivazione, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente che si dichiara antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429/281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Giulio Borella
pagina 2 di 2