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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N.15490/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.15490/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. D'ALBENZO ANTONELLA EMILIA LUCIA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio.
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
26/05/2012.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12/04/2014 e , il 20/02/2018. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 25/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione mentre le decisioni più importanti nell'interesse dei medesimi relativi all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli stessi. Sarà altresì onere dei genitori tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni loro riguardanti.
DA' ATTO che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo del proprio passaporto e per i figli.
ASSEGNA la casa familiare sita in La Loggia (TO), Via Della Chiesa n. 6, alla sig.ra Parte_1
[...
, con gli arredi ivi esistenti.
DA' ATTO che il sig. ha già lasciato l'abitazione coniugale con i propri effetti Parte_2 personali.
DA' ATTO che Egli provvederà a versare mensilmente ed entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente cointestato tra i medesimi e tratto presso la Banca Credit Agricole la quota parte della rata di mutuo cointestato gravante sulla casa coniugale comprensiva anche di assicurazione, sino all'estinzione dello stesso.
DISPONE che i figli manterranno residenza anagrafica e dimora prevalente presso la Per_1 Per_2 madre.
DISPONE che il padre terrà con sé i figli sulla base del seguente schema, salvo diverso accordo tra genitori o esigenze specifiche anche dei figli, che andranno comunicate l'un l'altro con previo anticipo di almeno sette giorni, salvo i casi di imprevisto giustificabile e comunque volto a garantire un rapporto continuativo e stabile tra padre e figli:
-due weekend alternati al mese dalle h 9.00 del sabato mattina alle h 21.00 della domenica sera;
-un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita da scuola sino a dopocena, ivi compresi gli accompagnamenti per l'attività sportiva o extrascolastica ricadente in quella giornata e con accompagnamento a casa entro le h 23.
-le festività natalizie, in via alternata, per ciascun genitore un anno il giorno 25 dicembre ed il 01 gennaio e l'altro anno il 26 dicembre ed il 31 dicembre;
-le festività di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo alternate tra i due genitori;
pagina 2 di 3 -ogni altra festività non compresa nelle precedenti sarà assegnata ai genitori rispettando l'alternanza (a titolo esemplificativo 25 Aprile, I maggio, Ognissanti, Santo Patrono della città).
- la Festa del Papà e quella della Mamma verranno trascorse con il rispettivo genitore e tale regola varrà anche per i compleanni dei genitori, il compleanno dei figli saranno al-ternati tra i due genitori;
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno inoltre con il padre 15 giorni, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore. Il calendario sulle vacanze estive dovrà essere concordato tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno. In assenza di accordo i figli trascorreranno con il padre le prime due settimane del mese di agosto negli anni pari e le ultime due settimane negli anni dispari.
DISPONE che il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli l'assegno periodico mensile di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
DA' ATTO che alla NO competerà l'assegno unico per i figli minori, con il consenso Parte_1 espresso del GN , che si obbliga a farsi parte diligente per le eventuali comunicazioni o Parte_2 richieste del caso presso l'Ente erogatore. Detti assegni sono espressamente considerati per la determinazione dell'ammontare del mantenimento dei figli.
DISPONE che le spese mediche e/o specialistiche non coperte da SSN o da qualsiasi altra istituzione o assicurazione, le spese sportive per un'attività (ivi compresa la relativa attrezzatura e corredo), le spese ludico -ricreative, le spese scolastiche (quali i libri di testo ed il corredo scolastico di inizio anno), l'abbonamento al trasporto pubblico, le tasse e assicurazioni scolastiche, gite e viaggio studio, corsi di recupero e lezioni private o per attività extrascolastiche, le spese straordinarie, saranno a carico nella misura del 50% a ciascun genitore. Per ogni ulteriore e diversa specificazione in merito all'individuazione delle singole voci di spesa ordinarie e straordinarie (extra assegno) ed alla preventiva necessità o meno di concertazione ai fini del rimborso, così come ai fini delle modalità e termini di corresponsione delle suddette, le parti si richiamano al Protocollo d'intesa del 15.03.2016 tra Tribunale
e Ordine Avvocati di Torino, che ciascuna delle parti dichiara di conoscere e accettare.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.15490/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. D'ALBENZO ANTONELLA EMILIA LUCIA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio.
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
26/05/2012.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12/04/2014 e , il 20/02/2018. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 25/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione mentre le decisioni più importanti nell'interesse dei medesimi relativi all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli stessi. Sarà altresì onere dei genitori tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni loro riguardanti.
DA' ATTO che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo del proprio passaporto e per i figli.
ASSEGNA la casa familiare sita in La Loggia (TO), Via Della Chiesa n. 6, alla sig.ra Parte_1
[...
, con gli arredi ivi esistenti.
DA' ATTO che il sig. ha già lasciato l'abitazione coniugale con i propri effetti Parte_2 personali.
DA' ATTO che Egli provvederà a versare mensilmente ed entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente cointestato tra i medesimi e tratto presso la Banca Credit Agricole la quota parte della rata di mutuo cointestato gravante sulla casa coniugale comprensiva anche di assicurazione, sino all'estinzione dello stesso.
DISPONE che i figli manterranno residenza anagrafica e dimora prevalente presso la Per_1 Per_2 madre.
DISPONE che il padre terrà con sé i figli sulla base del seguente schema, salvo diverso accordo tra genitori o esigenze specifiche anche dei figli, che andranno comunicate l'un l'altro con previo anticipo di almeno sette giorni, salvo i casi di imprevisto giustificabile e comunque volto a garantire un rapporto continuativo e stabile tra padre e figli:
-due weekend alternati al mese dalle h 9.00 del sabato mattina alle h 21.00 della domenica sera;
-un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita da scuola sino a dopocena, ivi compresi gli accompagnamenti per l'attività sportiva o extrascolastica ricadente in quella giornata e con accompagnamento a casa entro le h 23.
-le festività natalizie, in via alternata, per ciascun genitore un anno il giorno 25 dicembre ed il 01 gennaio e l'altro anno il 26 dicembre ed il 31 dicembre;
-le festività di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo alternate tra i due genitori;
pagina 2 di 3 -ogni altra festività non compresa nelle precedenti sarà assegnata ai genitori rispettando l'alternanza (a titolo esemplificativo 25 Aprile, I maggio, Ognissanti, Santo Patrono della città).
- la Festa del Papà e quella della Mamma verranno trascorse con il rispettivo genitore e tale regola varrà anche per i compleanni dei genitori, il compleanno dei figli saranno al-ternati tra i due genitori;
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno inoltre con il padre 15 giorni, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore. Il calendario sulle vacanze estive dovrà essere concordato tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno. In assenza di accordo i figli trascorreranno con il padre le prime due settimane del mese di agosto negli anni pari e le ultime due settimane negli anni dispari.
DISPONE che il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli l'assegno periodico mensile di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
DA' ATTO che alla NO competerà l'assegno unico per i figli minori, con il consenso Parte_1 espresso del GN , che si obbliga a farsi parte diligente per le eventuali comunicazioni o Parte_2 richieste del caso presso l'Ente erogatore. Detti assegni sono espressamente considerati per la determinazione dell'ammontare del mantenimento dei figli.
DISPONE che le spese mediche e/o specialistiche non coperte da SSN o da qualsiasi altra istituzione o assicurazione, le spese sportive per un'attività (ivi compresa la relativa attrezzatura e corredo), le spese ludico -ricreative, le spese scolastiche (quali i libri di testo ed il corredo scolastico di inizio anno), l'abbonamento al trasporto pubblico, le tasse e assicurazioni scolastiche, gite e viaggio studio, corsi di recupero e lezioni private o per attività extrascolastiche, le spese straordinarie, saranno a carico nella misura del 50% a ciascun genitore. Per ogni ulteriore e diversa specificazione in merito all'individuazione delle singole voci di spesa ordinarie e straordinarie (extra assegno) ed alla preventiva necessità o meno di concertazione ai fini del rimborso, così come ai fini delle modalità e termini di corresponsione delle suddette, le parti si richiamano al Protocollo d'intesa del 15.03.2016 tra Tribunale
e Ordine Avvocati di Torino, che ciascuna delle parti dichiara di conoscere e accettare.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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