Articolo 28 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Articolo 27Articolo 29
Versione
11 marzo 1989
>
Versione
29 ottobre 2005
>
Versione
15 febbraio 2018
Art. 28. (Consiglio nazionale dell'ordine) 1. Il consiglio nazionale dell'ordine e' composta dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 6.
PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221 .
2. E' convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia. ((7)) 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221 .
4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.
5. In caso di impedimento e' sostituito dal vice presidente.
6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:
a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;
b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per titti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concerneti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;
e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti;
f) esprime apreri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;
g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanita'; ((7)) h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonche' le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essre contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

--------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56 , ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".
Entrata in vigore il 15 febbraio 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente