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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 21/10/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice LI AO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 63 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. il 29.01.2025 da:
(c.f. ), nata il [...] a [...]; Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato il [...] a [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], v.le Gorizia n. 1; rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, giusta procura in allegato all'atto di introduttivo, dagli avv.ti
Fabrizio Boniciolli del Foro di Bolzano e AR LI del Foro di Trento, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Fabrizio Boniciolli in Bolzano, via Virgilio n. 7;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nato il [...] e deceduto il CP_1 C.F._3
02.01.1996 in persona degli eredi:
1. (c.f. ) nata il [...] a [...] CP_2 C.F._4
(MN) e residente in [...];
2. (c.f. ), nato l'[...] a [...] Parte_3 C.F._5
(MN) e residente in [...]; entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Flavio Tarozzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Mantova, via Mazzini, n. 16;
3. (c.f. ), nato il [...] a [...] CP_3 C.F._6
(MN) e residente in [...], loc. Bieltschocke n. 16, contumace;
1 PARTE RESISTENTE
In punto di: usucapione immobiliare
Conclusioni
Ricorrenti: “come in atto introduttivo”;
Resistenti costituiti: “come da memoria di costituzione;
Resistente contumace: --
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 29.01.2025, e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio i resistenti indicate in epigrafe esponendo:
- di essersi accordati, nel 1977, con il proprietario intavolato della p.ed. 834 in C.C.
Ala per l'acquisto dell'immobile;
- che nel rogito di quell'anno, per mero errore materiale, sarebbe stata indicata la p.m. 2 della p.ed. 553 in C.C. Ala, ancorché la descrizione corrispondesse alla particella previamente concordata fra le parti;
- che, pertanto, a decorrere dal 1977 loro sarebbero entrati nel possesso della p.ed.
834 in C.C. Ala, utilizzandola, arredandola, depositandovi i propri effetti personali, provvedendo alla sua manutenzione, al pagamento delle utenze, senza mai opposizione di alcuno;
l'edificio, inoltre, sarebbe ubicato in stretta aderenza con alla p.f. 1413/2 in C.C. Ala di loro proprietà (con la quota di ½ ciascuno) e sulla quale esercitano il possesso;
- che il proprietario intavolato sarebbe deceduto il 02.01.1996 e suoi CP_1 eredi sarebbero i tre figli e tant'è vero che la prima CP_2 CP_3 Parte_3
e il terzo, in sede di mediazione, avrebbero riconosciuto il possesso dei ricorrenti, tuttavia, stante la mancata partecipazione di la procedura di CP_3 mediazione si è conclusa con esito negativo.
1.1. Sulla base di quanto esposto e chiedono al Tribunale Parte_1 Parte_2 di Rovereto di accertare l'avvenuto acquisto, a loro favore e per la quota di ½ ciascuno, della proprietà della p.ed. 834 in C.C. Ala.
2. Con memoria di costituzione depositata il 05.03.2025 si sono costituiti in giudizio e confermando la ricostruzione di cui al ricorso e aderendo CP_2 Parte_3 alle conclusioni ivi formulate.
2 3. Dichiarata la contumacia dell'unico resistente non costituito ( e CP_3 ordinato il deposito di documentazione integrativa al fine di verificare la legittimazione passiva delle parti convenute e l'integrità del contraddittorio, è stata ammessa la prova orale con ordinanza del 09.09.2025.
3.1. All'udienza del 16.10.2025 la giudice ha provveduto all'escussione di due testi e, ritenuta la causa matura, l'ha trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
4. Tanto premesso in ordine alle difese di parte ricorrente e allo svolgimento del processo, si deve passare a esaminare la domanda di usucapione: detta domanda è fondata e va pertanto accolta.
4.1. I testi escussi hanno infatti confermato che i ricorrenti hanno esercitato e attualmente esercitano sulla p.ed. 834 in C.C. Ala un possesso esclusivo, pacifico, continuo e ininterrotto, per il tempo necessario all'usucapione.
4.1.1. In particolare, entrambi i testi sentiti hanno riferito che, effettivamente, gli attori hanno utilizzato la particella de quo sin dagli anni settanta, arredandola, depositandovi i propri effetti personali, provvedendo alla sua manutenzione, al pagamento delle utenze, senza mai opposizione di alcuno.
4.1.2. In definitiva, dall'esame testimoniale è emerso come i ricorrenti abbiano esercitato e attualmente esercitino sulla particella oggetto di causa, un potere di fatto sulla cosa qualificabile come corpus possessionis per il tempo necessario all'usucapione.
4.2. Dimostrato il corpus, ai sensi dell'art. 1141 c.c. scatta la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'"animus rem sibi habendi", non superata nel caso di specie da alcuna prova contraria.
4.3. Sulla scorta di questi elementi può quindi affermarsi che il possesso ha tutti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione.
4.4. Le istanze formulate dai ricorrenti vanno quindi accolte.
5. Nulla sulle spese non essendovi stata opposizione e trattandosi di attività giurisdizionale necessaria.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA che (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) hanno C.F._1 Parte_2 C.F._2 acquistato per usucapione, con la quota di ½ ciascuno, la proprietà della p.ed.
834 in C.C. Ala, con le relative consortalità, pertinenze, proprietà congiunte e comproprietà collegate come risultanti dal Libro Fondiario e che si hanno qui per integralmente riportate;
2. AUTORIZZA il competente Conservatore/la competente Conservatrice del
Libro Fondiario a eseguire le relative cancellazioni e intavolazioni.
Così deciso in Rovereto 17/10/2025
La giudice
LI AO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice LI AO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 63 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. il 29.01.2025 da:
(c.f. ), nata il [...] a [...]; Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato il [...] a [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], v.le Gorizia n. 1; rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, giusta procura in allegato all'atto di introduttivo, dagli avv.ti
Fabrizio Boniciolli del Foro di Bolzano e AR LI del Foro di Trento, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Fabrizio Boniciolli in Bolzano, via Virgilio n. 7;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nato il [...] e deceduto il CP_1 C.F._3
02.01.1996 in persona degli eredi:
1. (c.f. ) nata il [...] a [...] CP_2 C.F._4
(MN) e residente in [...];
2. (c.f. ), nato l'[...] a [...] Parte_3 C.F._5
(MN) e residente in [...]; entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Flavio Tarozzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Mantova, via Mazzini, n. 16;
3. (c.f. ), nato il [...] a [...] CP_3 C.F._6
(MN) e residente in [...], loc. Bieltschocke n. 16, contumace;
1 PARTE RESISTENTE
In punto di: usucapione immobiliare
Conclusioni
Ricorrenti: “come in atto introduttivo”;
Resistenti costituiti: “come da memoria di costituzione;
Resistente contumace: --
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 29.01.2025, e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio i resistenti indicate in epigrafe esponendo:
- di essersi accordati, nel 1977, con il proprietario intavolato della p.ed. 834 in C.C.
Ala per l'acquisto dell'immobile;
- che nel rogito di quell'anno, per mero errore materiale, sarebbe stata indicata la p.m. 2 della p.ed. 553 in C.C. Ala, ancorché la descrizione corrispondesse alla particella previamente concordata fra le parti;
- che, pertanto, a decorrere dal 1977 loro sarebbero entrati nel possesso della p.ed.
834 in C.C. Ala, utilizzandola, arredandola, depositandovi i propri effetti personali, provvedendo alla sua manutenzione, al pagamento delle utenze, senza mai opposizione di alcuno;
l'edificio, inoltre, sarebbe ubicato in stretta aderenza con alla p.f. 1413/2 in C.C. Ala di loro proprietà (con la quota di ½ ciascuno) e sulla quale esercitano il possesso;
- che il proprietario intavolato sarebbe deceduto il 02.01.1996 e suoi CP_1 eredi sarebbero i tre figli e tant'è vero che la prima CP_2 CP_3 Parte_3
e il terzo, in sede di mediazione, avrebbero riconosciuto il possesso dei ricorrenti, tuttavia, stante la mancata partecipazione di la procedura di CP_3 mediazione si è conclusa con esito negativo.
1.1. Sulla base di quanto esposto e chiedono al Tribunale Parte_1 Parte_2 di Rovereto di accertare l'avvenuto acquisto, a loro favore e per la quota di ½ ciascuno, della proprietà della p.ed. 834 in C.C. Ala.
2. Con memoria di costituzione depositata il 05.03.2025 si sono costituiti in giudizio e confermando la ricostruzione di cui al ricorso e aderendo CP_2 Parte_3 alle conclusioni ivi formulate.
2 3. Dichiarata la contumacia dell'unico resistente non costituito ( e CP_3 ordinato il deposito di documentazione integrativa al fine di verificare la legittimazione passiva delle parti convenute e l'integrità del contraddittorio, è stata ammessa la prova orale con ordinanza del 09.09.2025.
3.1. All'udienza del 16.10.2025 la giudice ha provveduto all'escussione di due testi e, ritenuta la causa matura, l'ha trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
4. Tanto premesso in ordine alle difese di parte ricorrente e allo svolgimento del processo, si deve passare a esaminare la domanda di usucapione: detta domanda è fondata e va pertanto accolta.
4.1. I testi escussi hanno infatti confermato che i ricorrenti hanno esercitato e attualmente esercitano sulla p.ed. 834 in C.C. Ala un possesso esclusivo, pacifico, continuo e ininterrotto, per il tempo necessario all'usucapione.
4.1.1. In particolare, entrambi i testi sentiti hanno riferito che, effettivamente, gli attori hanno utilizzato la particella de quo sin dagli anni settanta, arredandola, depositandovi i propri effetti personali, provvedendo alla sua manutenzione, al pagamento delle utenze, senza mai opposizione di alcuno.
4.1.2. In definitiva, dall'esame testimoniale è emerso come i ricorrenti abbiano esercitato e attualmente esercitino sulla particella oggetto di causa, un potere di fatto sulla cosa qualificabile come corpus possessionis per il tempo necessario all'usucapione.
4.2. Dimostrato il corpus, ai sensi dell'art. 1141 c.c. scatta la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'"animus rem sibi habendi", non superata nel caso di specie da alcuna prova contraria.
4.3. Sulla scorta di questi elementi può quindi affermarsi che il possesso ha tutti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione.
4.4. Le istanze formulate dai ricorrenti vanno quindi accolte.
5. Nulla sulle spese non essendovi stata opposizione e trattandosi di attività giurisdizionale necessaria.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA che (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) hanno C.F._1 Parte_2 C.F._2 acquistato per usucapione, con la quota di ½ ciascuno, la proprietà della p.ed.
834 in C.C. Ala, con le relative consortalità, pertinenze, proprietà congiunte e comproprietà collegate come risultanti dal Libro Fondiario e che si hanno qui per integralmente riportate;
2. AUTORIZZA il competente Conservatore/la competente Conservatrice del
Libro Fondiario a eseguire le relative cancellazioni e intavolazioni.
Così deciso in Rovereto 17/10/2025
La giudice
LI AO
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