Art. 5.
Agli assistenti compresi in terna di idonei di un pubblico concorso per titoli ed esami bandito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 , i quali per effetto di tale concorso siano stati nominati di ruolo, previo parere favorevole della Facolta' competente, in uno dei posti di assistente previsti dallo statuto della Facolta' di agraria dell'Universita' di Catania, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 30 giugno 1950, n. 90-A, e' riconosciuto il servizio effettivamente prestato presso la suddetta Facolta', col beneficio di tutte le disposizioni contenute nella suddetta legge 24 giugno 1950, n. 465 , che riguardano il personale assistente delle Universita'.
Agli assistenti compresi in terna di idonei di un pubblico concorso per titoli ed esami bandito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 , i quali per effetto di tale concorso siano stati nominati di ruolo, previo parere favorevole della Facolta' competente, in uno dei posti di assistente previsti dallo statuto della Facolta' di agraria dell'Universita' di Catania, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 30 giugno 1950, n. 90-A, e' riconosciuto il servizio effettivamente prestato presso la suddetta Facolta', col beneficio di tutte le disposizioni contenute nella suddetta legge 24 giugno 1950, n. 465 , che riguardano il personale assistente delle Universita'.