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25 giugno 2022
25 giugno 2022
Art. 6. Misure per la raccolta
dei rifiuti galleggianti nei fiumi 1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorita' di bacino distrettuali introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.
2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 marzo 2022 il Ministero della transizione ecologica avvia un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.
3. Per le attivita' di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
dei rifiuti galleggianti nei fiumi 1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorita' di bacino distrettuali introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.
2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 marzo 2022 il Ministero della transizione ecologica avvia un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.
3. Per le attivita' di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Palermo, sez. I, sentenza 08/06/2023, n. 1889Provvedimento: Pubblicato il 08/06/2023 N. 01889/2023 REG.PROV.COLL. N. 01559/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1559 del 2022, proposto dall'impresa Base Nautica Trapani S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Palermo, viale Libertà, n. 171; contro - l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia …Leggi di più...
- valenza degli inadempimenti·
- sospensione cautelare·
- decadenza dalla concessione demaniale marittima·
- compensazione delle spese processuali·
- principio di gradualità e proporzionalità·
- interessi pubblici e privati·
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- onere della prova