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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/12/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 438 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'avv. Amato Concetta, elettivamente domiciliato presso il suo studio ET AN (SA), alla via Cirillo n. 28
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ); (C.F. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), rappresentati e difesi giusta procura in atti dagli avv.ti Maria Simoncini e C.F._3
RE NI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Nicola Molinari, in Lagonegro
(PZ), Via S. Antuono, n. 313
OPPOSTI
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Conclusioni: come da note di udienza del 4.11.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte. Per parte opponente: “Nel merito accertarsi la nullità e la inefficacia del precetto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto di opposizione;
- Condannarsi gli opposti al pagamento delle spese e competenze legali, in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipazione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”; Per parte opposta: dichiarare cessata la materia del contendere in relazione all'opposizione agli atti esecutivi proposta dal sig. , per Pt_1 avvenuta rinuncia al precetto;
- rigettare, nel merito, il motivo di opposizione col quale è contestato il difetto di legittimazione passiva dei sig.ri per la sopravvenuta cessione del credito a loro CP_1 favore. Con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 11.04.2024, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli su istanza di e Controparte_1 Parte_2 in data 28.03.2024, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di euro €
15.148,10, oltre interessi, in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 46 del 18.01.2024 resa dal Tribunale di Lagonegro nell'ambito del procedimento con n.r.g. 1149/2017, con cui veniva condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti degli odierni opposti e in favore di CP_2
[...]
A sostegno della formulata opposizione, invocava la nullità e l'inefficacia Parte_1 dell'atto di precetto per: 1) l'omessa prodromica notifica del titolo esecutivo rappresentato dalla citata sentenza n. 46/2024 del Tribunale di Lagonegro, in violazione degli artt. 479 e 480 c.p.c.; 2) la carenza di legittimazione attiva degli opposti in ordine alla titolarità del credito di € 5.634,36 vantato da , essendo un credito autonomo e distinto da quello degli odierni opposti. CP_2
Tanto premesso, l'opponente chiedeva all'adito Tribunale: “-In via preliminare, in accoglimento della incidentale domanda di sospensione, sospendere la esecuzione ed il titolo esecutivo ed il precetto opposto;
- Nel merito accertarsi la nullità e la inefficacia del precetto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto di opposizione;
- Condannarsi gli opposti al pagamento delle spese e competenze legali, in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipazione”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.06.2024 si costituivano in giudizio e Controparte_1
, i quali riconoscevano la fondatezza del primo motivo di opposizione insistendo nel Parte_2 rigetto nel merito del secondo motivo di opposizione sull'assunto che il difensore che aveva notificato il precetto su mandato degli odierni opposti, e , aveva Controparte_1 Parte_2 altresì assistito, nel giudizio n. 1149/2017 R.G. conclusosi con la sentenza n. 46/2024, anche il sig.
e pertanto si dichiarava legittimata ad agire per recuperare tutte le somme liquidate dal CP_2
Tribunale nel citato giudizio.
Alla prima udienza, tenutasi in data 5.11.2024, le parti comparivano regolarmente, riportandosi ai propri atti introduttivi.
Con provvedimento del 6.11.2024, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
5.11.2024, il Giudice disponeva la sospensione dell'efficacia del precetto opposto e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 4.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione. 2. In primo luogo giova osservare come l'azione proposta dall'opponente debba correttamente qualificarsi sub specie di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., avendo egli fatto valere l'omessa notificazione del titolo esecutivo (Cass. n. 8112/2006).
Così qualificata, peraltro, l'opposizione risulta essere stata tempestivamente proposta, in quanto dagli atti risulta (e sul punto non v'è comunque contestazione tra le parti) che il precetto fu notificato il
28.03.2024, mentre l'opposizione in esame è stata ritualmente notificata il successivo 11.04.2024 e, dunque, entro il termine perentorio di venti giorni previsto dalla legge.
3. Sempre in via preliminare va precisato che gli opposti dopo aver dichiarato di rinunciare al precetto nella propria comparsa di costituzione e risposta hanno poi concluso chiedendo dichiararsi la parziale cessata materia del contendere, in forza della rinuncia al precetto dichiarata sin dalla comparsa di costituzione, con riferimento al solo primo motivo di opposizione chiedendo, invece, il rigetto, nel merito, del secondo motivo di opposizione in forza della cessione del credito da parte di CP_2 in favore degli odierni opposti intervenuta nel corso del presente giudizio.
Ebbene il Tribunale osserva che non può essere dichiarata cessata la materia del contendere in quanto non sussiste l'accordo delle parti sul venir meno delle ragioni di contrasto che rappresenta una delle condizioni di tale pronuncia. Gli opponenti hanno, invero, concluso chiedendo al Tribunale di pronunciarsi sulla fondatezza dell'opposizione e dichiararsi la nullità del precetto e gli stessi opposti,
d'altro canto, dopo aver dichiarato di rinunciare al precetto, hanno poi insistito nel rigetto nel merito del secondo motivo di opposizione senza tener conto che il precetto è unico e pertanto unica deve essere la pronuncia sulla sua validità o meno.
4. Tanto premesso il Tribunale ritiene che entrambi i motivi di opposizione siano fondati.
E' pacifico che la notificazione in data 28.03.2024 dell'atto di precetto del 6.03.2024 a Pt_1
su iniziativa degli odierni opposti, non è stata preceduta dalla notifica del titolo esecutivo,
[...] costituito dalla sentenza n. 46/2024 del Tribunale di Lagonegro, né tanto meno il titolo esecutivo è stato notificato contestualmente al precetto, in violazione degli artt. 479 e 480, comma 2 c.p.c..
5. Allo stesso modo, appare fondato il secondo motivo di opposizione, con il quale Parte_1 ha contestato il difetto di legittimazione attiva degli odierni opposti in ordine alla titolarità del credito di euro 5.634,36 che la sentenza n. 46/2024 del Tribunale di Lagonegro ha liquidato a titolo di spese processuali in favore di altro distinto soggetto, , parte vincitrice, insieme a CP_2 CP_1
e , del giudizio n. 1149/2017 del Tribunale di Lagonegro conclusosi con la
[...] Parte_2 sentenza n. 46/2024 costituente il titolo esecutivo richiamato nel precetto opposto.
In primo luogo, il Tribunale osserva che gli stessi opposti deducendo nelle note difensive autorizzate depositate il 20.05.2025 che medio tempore, nel corso del presente giudizio, a più di un danno dalla notifica del precetto, ha ceduto il proprio credito di cui alla sentenza n. 46/2024 in loro CP_2 favore, hanno evidentemente riconosciuto che, al momento della notifica del precetto a Pt_1
essi non erano legittimati ad agire in via esecutiva nei suoi confronti e tanto per il semplice
[...] motivo che la citata sentenza, costituente il titolo esecutivo, ha riconosciuto a il credito CP_2 di euro 5.634,36 pur intimato nel precetto opposto dagli odierni opposti, e Controparte_1 Parte_2
apparendo irrilevante che erano tutti difesi dallo stesso difensore atteso che i crediti
[...] riconosciuti nella citata sentenza n. 46/2024 a titolo di spese processuali sono stati liquidati in favore delle parti e non del loro difensore, non essendo stato dedotto che vi fosse stata l'anticipazione delle spese e la richiesta di distrazione di tutte le spese in favore del procuratore.
Appare, infine, irrilevante la circostanza relativa all'intervenuta cessione del credito in quanto allegata irritualmente e tardivamente solo con le note non autorizzate depositate il 20.05.2025, quando erano già scadute le preclusioni assertive e probatorie. Ad ogni modo, appare dirimente che la cessione del credito sia avvenuta solo dopo la notifica del precetto e dopo la stessa opposizione proposta a ragion dovuta da Parte_1
In conseguenza, l'opposizione va accolta, con la contestuale declaratoria di nullità del precetto opposto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal D.M.
55/2014, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata, con le riduzioni di cui all'art. 4 co.1 del cit. decreto per tutte le fasi in considerazione del parziale riconoscimento della fondatezza dell'opposizione e della natura non complessa delle questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del precetto opposto;
2) condanna le parti opposte, e , al pagamento delle spese di Controparte_1 Parte_2 lite in favore di che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi ed euro Parte_1
195,00 per esborso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv. Concetta Amato, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Lagonegro in data 4.12.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara