Sentenza 20 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/07/2018, n. 34279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34279 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa nel procedimento a carico di: DI LE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 17/10/2017 dal G.i.p. del Tribunale di Pisa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordiinanza impugnata,
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17/10/2017, il G.i.p. del Tribunale di Pisa ha respinto la richiesta di applicazione di decreto penale di condanna formulata dal P.M. presso il Tribunale di Pisa nei confronti di DI LE, in relazione al delitto di truffa a lui ascritto. In tale richiesta, il P.M. aveva determinato la pena nella misura di tre mesi di reclusione (convrtita in C 6.750 di multa) e C 60 di multa, precisando di aver tenuto conto «della somma di conversione minima sulla base degli atti che non consentono di determinare una situazione patrimoniale per applicare una somma superiore e del principio del favor rei».
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, deducendo l'abnormità del provvedimento di rigetto sulla base delle seguenti osservazioni:
2.1. La tesi espressa dal G.i.p., secondo cui il P.M. richiedente dovrebbe necessariamente indicare la misura della pena pecuniaria, eventualmente richiesta in sostituzione di quella detentiva, contrastava con la nuova disposizione di cui all'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla I. n. 103 del 2017), che attribuisce al giudice l'onere della conversione della pena detentiva, con l'individuazione del valore giornaliero da applicare all'imputato secondo i criteri ivi indicati. Il P.M. precisa di essere tenuto unicamente ad indicare la misura della pena detentiva da convertire, e spettando al giudice valutare idoneità ed adeguatezza dell 5 pena indicata nel caso concreto: valutazione che, nella specie, non era stata effettuata.
2.2. Si lamenta l'abnormità del provvedimento per aver ritenuto che, in mancanza di accertamenti patrimoniali, la richiesta dovesse essere rigettata per l'impossibilità di valutare la condizione dell'imputato ai fini dell'individuazione del valore giornaliero di conversione: ad avviso del P.M. ricorrente, la mancanza di tali accertamenti fa ritenere che l'unico valore congruo di conversione è quello minimo di C 75 giornalieri, «valore parametrato alle condizioni economiche di un soggetto di cui non si conosce il reddito».
2.3. Si deduce l'abnormità del provvedimento per aver ritenuto possibile il rigetto al fine di invitare il P.M. allo svolgimento di ulteriori indagini (essendo ciò previsto quanto queste ultime siano finalizzate ad integrazioni istruttorie per l'accertamento del fatto o della responsabilità dell'imputato).
2.4. Si censura la disapplicazione del comma 1-bis dell'art. 459 cod. proc. pen., in quanto il G.i.p., non condividendo il valore minimo di conversione contenuto nella richiesta, avrebbe dovuto autonomamente determinarlo e non disapplicare la disciplina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi consentiti.
2. In una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, questa Sezione aveva osservato, in un recente arresto (Sez. 2, n. 14982 del 907/03/2018, Privitera), quanto segue: «In punto di diritto, va ribadito che «la corretta applicazione dei principi processuali ai rapporti tra giudice e pubblico ministero impone di limitare l'ipotesi di abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). L'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice»: in terminis
SSUU
25957/2009 rv. 243590. Alla stregua del suddetto principio di diritto, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che non è abnorme l'ordinanza con la quale il G.I.P. rigetti la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al P.M., 4salvo che il provvedimento sia fondato esclusivamente su ragioni di opportunità concernenti la natura dell'istituto e la sua efficacia e non l'adeguatezza della pena: Cass. 48896/2016; Cass. 23829/2016, rv. 267272; Cass. 6663/2016 rv. 266111; Cass. 14764/2014 rv. 261473; Cass. 36216/2013, rv. 256331; Cass. 40513/2010, rv. 248857. Nel caso di specie, l'ordinanza in questione - 'al di là delle considerazioni del ricorrente che si limita ad evidenziare indubbie disfunzioni sistemiche - non solo non è impugnabile (stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ex art. 568 cod. proc. pen.), ma non può ritenersi abnorme in quanto: sotto il profilo strutturale, rientra nei poteri del giudice il rigetto della richiesta con conseguente restituzione degli atti al P.m.: il che significa che non ci si trova di fronte ad un caso di carenza di potere in astratto o in concreto;
sotto il profilo funzionale, il dictum del giudice: a) non ha imposto al P.m. un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo;
b) non ha determinato la stasi del processo e < l'impossibilità di proseguirlo, potendo l'organo inquirente non solo rinnovare la richiesta all'esito degli approfondimenti richiesti dal giudice, o comunque promuovere direttamente l'azione penale attraverso l'emissione di un decreto di citazione». Questo Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi da tale condivisibile percorso interpretativo, anche alla luce, per un verso, del fatto che i principi della sentenza Toni sono stati espressamente ribaditi da un recentissimo intervento delle Sezioni Unite proprio in tema di impugnabilità del rigetto della richiesta di emissione di decreto penale (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, che ha escluso l'abnormità del provvedimento di rigetto e restituzione degli atti al Pubblico Ministero perché valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.), nonchè, per altro verso, del fatto che l'applicazione di tali principi a fattispecie del tutto analoghe a quella in esame, con conseguente esclusione della denunciata abnormità, è stata già affermata anche da diverse altre decisioni di legittimità (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 22463 del 29/03/2018, Devoto;
Sez. 4, n. 22064 del 06/04/2018, AhrAed Hunain;
Sez. 3, n. 20077 del 10/04/2018, Grillo).
3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 10 maggio 2018 Il Consitili re est