Ordinanza 8 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 08/05/2019, n. 19533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19533 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2019 |
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OL RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/03/2017 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15.03.2017, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa il 02.09.2015 dal Tribunale di Messina, dichiarava VE CO responsabile del reato ai sensi dell'art. 4, I. 110/1975, perché portava fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico della lunghezza di cm. 17, considerato quale strumento da taglio atto all'offesa della persona. LI veniva condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e motivazione apparente in merito al diniego del beneficio delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. È stato chiarito che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010 - dep. 13/09/2010, P.G. in proc. Biancofiore, Rv. 247959; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004 - dep. 25/01/2005, Alba ed altri, Rv. 230691). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Nel caso di specie, il giudice di appello ha negato le attenuanti generiche perché la difesa non ha addotto motivi di segno opposto, non rilevando in tal senso la circostanza per cui la condotta dell'LI potesse definirsi, come sostenuto dalla difesa, "estemporanea". In definitiva, il giudice di appello ha reso motivazione adeguata e priva di vizi di logicità nel negare le circostanze attenuanti generiche. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento - delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 dicembre 2018. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESID