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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10669 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA III sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7370/ 2024 promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti RR MAURIZIO MARIA Parte_1
e RR LO
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE Controparte_1
DELLO STATO
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 23.2.24 e regolarmente notificato, proponeva Parte_1 impugnazione dei provvedimenti Prot. nn. 0028270 e 0028271, entrambi emessi in data
30.8.2019, nonché Prot. n. 0016810 del 3.8.2022 (docc. 1-2-3) con cui il
[...]
Parte_2
, ha respinto per asserita
[...] prescrizione la domanda dell'odierno ricorrente volta a ottenere la concessione dei benefici spettanti alle vittime del dovere;
deduceva di avere presentato istanza in data
14.2.2017; esponeva gli episodi in data 23.2.91, 18.9.94, 24.5.2006, nei quali era rimasto coinvolto in quanto comandato in servizio di ordine pubblico;
deduceva in diritto circa l'imprescrittibilità dello status di vittima del dovere e equiparato;
deduceva in merito all'invalidità riportata e circa i benefici richiesti;
concludeva nel modo che segue: “previa
1 disapplicazione dei provvedimenti impugnati, - accertare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 563 dell'art. 1 L. 266/2005, essendo state riportate le invalidità in discussione in conseguenza delle attività di servizio svolte rispettivamente nei giorni
23.2.1991, 18.9.1994 e 24.5.2006, rientranti in una o più delle ipotesi previste dalle lettere da a) a f) dell'invocata norma;
- di conseguenza, dichiarare il ricorrente vittima del dovere per le invalidità riportate, con obbligo del intimato di inserire il suo nominativo CP_1 nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, d.P.R. 243/2006, nonché di compiere ogni ulteriore incombenza di legge;
- dichiarare il diritto del ricorrente alla erogazione dei benefici previsti per le vittime del dovere, nei modi e nelle misure di legge, tenuto conto del 49% di invalidità complessiva indicata nella perizia versata in atti o in quella diversa misura percentuale, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu,
e, in particolare, obbligare il intimato: - a liquidare al ricorrente la speciale CP_1 elargizione in ragione della percentuale di invalidità complessiva del 49% o nella diversa misura, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, maggiorata della rivalutazione monetaria dall'1.1.2003; - a concedere l'assegno vitalizio mensile di cui all'art. 2, L 407/98 e s.m.i., a decorrere dal 1.1.2006, o da diversa data, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, con liquidazione degli importi a tale titolo maturati dal dì del dovuto fino all'integrale soddisfo, maggiorati degli interessi legali;
- a concedere lo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 2, comma
105, L. 244/2007 e smi a decorrere dall'1.1.2008, o da diversa data, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, con liquidazione degli importi a tale titolo maturati dal dì del dovuto fino all'integrale soddisfo;
- condannare il CP_1 intimato alla rifusione di tutte le spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale eccepiva la prescrizione delle pretese di controparte, avendo l'interessato presentato istanza oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della legge;
contestava la fondatezza della pretesa attrice deducendo circa l'inapplicabilità della normativa richiamata trattandosi di eventi accaduti nell'ambito dell'ordinaria attività di istituto;
contestava la quantificazione dell'invalidità; deduceva circa la elargizione e la corresponsione degli interessi legali;
circa la liquidazione, eccepiva il necessario scomputo delle somme a titolo di indennizzo già percepite;
chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
2 Espletata istruttoria orale e disposta CTU, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter
CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda va accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente deve respingersi, sia pure in parte, l'eccezione di prescrizione.
A conclusione di un percorso in cui era già “affiorata” l'affermazione della esistenza di uno
“status” con riferimento alla condizione di vittima del dovere, appare consolidata nella giurisprudenza della S.C. la tesi dell'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento
, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (v. sent. Cass. N. 17440/2022 e successive).
Tale affermazione appare completamente condivisibile e non si hanno motivi per discostarsene.
Nel caso di specie, è pur vero che la domanda è stata proposta il 14.2.2017, oltre il decennio dalla entrata in vigore della legge 266/2005 e del relativo Regolamento contenuto nel DPR 243/2006 ( entrato in vigore il 23.8.2006) e che a tale data va fissata la decorrenza del termine entro cui il diritto può farsi valere ex art.2935 CC , ma l'operatività della prescrizione va limitata, per quanto già detto, ai ratei delle prestazioni e non allo “status”, con le conseguenze di cui poi si dirà.
Nel merito, si osserva che ricorrono i presupposti d cui all'art.1 c. 563 legge 266/2005.
Il comma 563 dell'art. 1,legge 266/ 2005, in particolare, stabilisce che “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
3 f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
I soggetti di cui all'art. 3 sono i magistrati ordinari, i militari dell'arma dei Carabinieri, del corpo della Guardia di Finanza, del corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza, del corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo Forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, il personale del corpo di polizia femminile, il personale civile della amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso.
Il comma 564 prevede, invece, che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Il comma 563, a differenza del comma successivo, non prevede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico.
In tali ipotesi rientra il caso di specie, in cui parte ricorrente, appartenente all'Arma dei
Carabinieri, ha dedotto di avere riportato lesioni in operazioni di ordine pubblico in data
23.2.91, 18.9.94,24.5.2006 ( nel primo e nel terzo caso si trattava di reazioni violenta di un arrestato, nel secondo di violazione del posto di controllo alla circolazione stradale- v. relazioni di servizio in atti).
In tutti e tre i casi si ricade nell'ipotesi di cui al comma 563, in quanto il si è Pt_1 ritrovato coinvolto in episodi dai quali sono scaturite lesioni mentre era impegnato in servizi di ordine pubblico e di contrasto alla criminalità.
La CTU dott.ssa ha stabilito che gli esiti invalidanti scaturenti dai tre episodi, alla data Per_1 del 24.5.2006, ammontavano al 34% del totale (31% alla data del 23.5.2023).
Nessun dubbio sussiste circa la derivazione causale dagli episodi in questione (v. CTU).
Le conclusioni esposte dal CTU nell'elaborato peritale sono pienamente condivisibili, in quanto formulate all'esito di indagini correttamente eseguite ed immuni da profili di censurabilità; inoltre, esse appaiono coerenti con le risultanze documentali che il CTU è stato chiamato ad esaminare e non risultano contestate nel termine concesso per l'esame della bozza peritale.
4 Sono state contestate invece successivamente ma non inviate al CTU prima del deposito della relazione peritale (v. note sostitutive in data 22.9.25 con allegate osservazioni del
CTP in data 7.5.25- mentre la CTU è stata depositata il 4.5.25).
La relazione del CTP non apporta alcun elemento di valutazione a quanto già accertato dal CTU, opponendo una diversa quantificazione dell'invalidità senza motivare alcunchè.
Per ciò che concerne la contestazione del nesso di causalità, ugualmente si rileva la genericità dei rilievi circa una diversa eziopatogenesi, mentre il CTU ha dato conto nella sua relazione dello studio effettuato sui traumi subiti dal ricorrente e del conseguente giudizio circa la sussistenza degli esiti di tali traumi, da individuare nella invalidità riscontrata sulla persona dello stesso.
Ne consegue che può riconoscersi al ricorrente lo status di “vittima del dovere”.
Quanto ai benefici richiesti, si osserva quanto segue.
Il ha chiesto riconoscersi la speciale elargizione di cui all'art.34 c.1 DL 159/2007 Pt_1 conv. In L.n. 222/2007, l'assegno vitalizio di cui all'art.2 L.407/98, lo speciale assegno vitalizio di cui all'art.5 c.3 L.206/2004, esteso alle vittime del dovere con l'art.2 c.105
L.244/2007 a decorrere dall'1.1.2008.
L'art. 34 citato prevede, per quel che interessa:
“ 1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e
564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n.
206”.
L'art.5 c.
1. Legge 206/2004, per quel che qui interessa , prevede: “L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”.
In relazione a tale beneficio deve constatarsi l'avvenuto decorso della prescrizione decennale;
come chiarito dalla S.C., la decorrenza della prescrizione deve farsi risalire alla entrata in vigore del DPR 243/2006, quindi al 23.8.2006 (v. Cass. 17276/2025), con la conseguenza che la domanda sul punto deve essere rigettata essendo stato compiuto il primo atto interruttivo solo il 14.2.2017.
Per ciò che concerne gli altri due benefici, da corrispondersi in ratei mensili, deve evidenziarsi che si tratta di credito non liquido , non essendo stato completato il
5 provvedimento amministrativo di liquidazione della spesa, e pertanto deve applicarsi la prescrizione decennale;
la prescrizione deve farsi decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e quindi dal momento, non solo del concretarsi del presupposto costitutivo della condizione di invalidità permanente non inferiore al 25% (che già sussisteva alla data del 23.5.2003), ma anche del regolamento che ha dato attuazione alla legge, vale a dire dal 23.8.2006 (v. Cass. Citata).
Poiché il primo atto interruttivo compiuto dal ricorrente è costituito dalla presentazione della domanda il 14.2.2017, deve considerarsi prescritto tutto ciò che è maturato fino al
14.2.2007.
In questi termini la domanda può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
Le spese di CTU vengono liquidate come da separato decreto e si pongono a carico di parte resistente.
PQM
Definitivamente pronunziando: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara a far data dalla domanda il diritto del ricorrente allo status di “vittima del dovere” e condanna la il agli Controparte_1 adempimenti conseguenti e al pagamento, in favore di , dell'speciale Parte_1 assegno vitalizio di € 1.033,00 (ex art. 5, comma 3 legge n.206/2004) e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350,con perequazione automatica, nei limiti della prescrizione decennale, oltre interessi come per legge;
rigetta il ricorso nel resto;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 che liquida in E.3.500,00, oltre 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della parte resistente .
Roma 24.10.2025
Il Giudice
Dott.S.Rossi
6 7
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7370/ 2024 promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti RR MAURIZIO MARIA Parte_1
e RR LO
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE Controparte_1
DELLO STATO
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 23.2.24 e regolarmente notificato, proponeva Parte_1 impugnazione dei provvedimenti Prot. nn. 0028270 e 0028271, entrambi emessi in data
30.8.2019, nonché Prot. n. 0016810 del 3.8.2022 (docc. 1-2-3) con cui il
[...]
Parte_2
, ha respinto per asserita
[...] prescrizione la domanda dell'odierno ricorrente volta a ottenere la concessione dei benefici spettanti alle vittime del dovere;
deduceva di avere presentato istanza in data
14.2.2017; esponeva gli episodi in data 23.2.91, 18.9.94, 24.5.2006, nei quali era rimasto coinvolto in quanto comandato in servizio di ordine pubblico;
deduceva in diritto circa l'imprescrittibilità dello status di vittima del dovere e equiparato;
deduceva in merito all'invalidità riportata e circa i benefici richiesti;
concludeva nel modo che segue: “previa
1 disapplicazione dei provvedimenti impugnati, - accertare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 563 dell'art. 1 L. 266/2005, essendo state riportate le invalidità in discussione in conseguenza delle attività di servizio svolte rispettivamente nei giorni
23.2.1991, 18.9.1994 e 24.5.2006, rientranti in una o più delle ipotesi previste dalle lettere da a) a f) dell'invocata norma;
- di conseguenza, dichiarare il ricorrente vittima del dovere per le invalidità riportate, con obbligo del intimato di inserire il suo nominativo CP_1 nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, d.P.R. 243/2006, nonché di compiere ogni ulteriore incombenza di legge;
- dichiarare il diritto del ricorrente alla erogazione dei benefici previsti per le vittime del dovere, nei modi e nelle misure di legge, tenuto conto del 49% di invalidità complessiva indicata nella perizia versata in atti o in quella diversa misura percentuale, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu,
e, in particolare, obbligare il intimato: - a liquidare al ricorrente la speciale CP_1 elargizione in ragione della percentuale di invalidità complessiva del 49% o nella diversa misura, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, maggiorata della rivalutazione monetaria dall'1.1.2003; - a concedere l'assegno vitalizio mensile di cui all'art. 2, L 407/98 e s.m.i., a decorrere dal 1.1.2006, o da diversa data, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, con liquidazione degli importi a tale titolo maturati dal dì del dovuto fino all'integrale soddisfo, maggiorati degli interessi legali;
- a concedere lo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 2, comma
105, L. 244/2007 e smi a decorrere dall'1.1.2008, o da diversa data, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, con liquidazione degli importi a tale titolo maturati dal dì del dovuto fino all'integrale soddisfo;
- condannare il CP_1 intimato alla rifusione di tutte le spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale eccepiva la prescrizione delle pretese di controparte, avendo l'interessato presentato istanza oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della legge;
contestava la fondatezza della pretesa attrice deducendo circa l'inapplicabilità della normativa richiamata trattandosi di eventi accaduti nell'ambito dell'ordinaria attività di istituto;
contestava la quantificazione dell'invalidità; deduceva circa la elargizione e la corresponsione degli interessi legali;
circa la liquidazione, eccepiva il necessario scomputo delle somme a titolo di indennizzo già percepite;
chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
2 Espletata istruttoria orale e disposta CTU, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter
CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda va accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente deve respingersi, sia pure in parte, l'eccezione di prescrizione.
A conclusione di un percorso in cui era già “affiorata” l'affermazione della esistenza di uno
“status” con riferimento alla condizione di vittima del dovere, appare consolidata nella giurisprudenza della S.C. la tesi dell'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento
, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (v. sent. Cass. N. 17440/2022 e successive).
Tale affermazione appare completamente condivisibile e non si hanno motivi per discostarsene.
Nel caso di specie, è pur vero che la domanda è stata proposta il 14.2.2017, oltre il decennio dalla entrata in vigore della legge 266/2005 e del relativo Regolamento contenuto nel DPR 243/2006 ( entrato in vigore il 23.8.2006) e che a tale data va fissata la decorrenza del termine entro cui il diritto può farsi valere ex art.2935 CC , ma l'operatività della prescrizione va limitata, per quanto già detto, ai ratei delle prestazioni e non allo “status”, con le conseguenze di cui poi si dirà.
Nel merito, si osserva che ricorrono i presupposti d cui all'art.1 c. 563 legge 266/2005.
Il comma 563 dell'art. 1,legge 266/ 2005, in particolare, stabilisce che “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
3 f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
I soggetti di cui all'art. 3 sono i magistrati ordinari, i militari dell'arma dei Carabinieri, del corpo della Guardia di Finanza, del corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza, del corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo Forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, il personale del corpo di polizia femminile, il personale civile della amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso.
Il comma 564 prevede, invece, che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Il comma 563, a differenza del comma successivo, non prevede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico.
In tali ipotesi rientra il caso di specie, in cui parte ricorrente, appartenente all'Arma dei
Carabinieri, ha dedotto di avere riportato lesioni in operazioni di ordine pubblico in data
23.2.91, 18.9.94,24.5.2006 ( nel primo e nel terzo caso si trattava di reazioni violenta di un arrestato, nel secondo di violazione del posto di controllo alla circolazione stradale- v. relazioni di servizio in atti).
In tutti e tre i casi si ricade nell'ipotesi di cui al comma 563, in quanto il si è Pt_1 ritrovato coinvolto in episodi dai quali sono scaturite lesioni mentre era impegnato in servizi di ordine pubblico e di contrasto alla criminalità.
La CTU dott.ssa ha stabilito che gli esiti invalidanti scaturenti dai tre episodi, alla data Per_1 del 24.5.2006, ammontavano al 34% del totale (31% alla data del 23.5.2023).
Nessun dubbio sussiste circa la derivazione causale dagli episodi in questione (v. CTU).
Le conclusioni esposte dal CTU nell'elaborato peritale sono pienamente condivisibili, in quanto formulate all'esito di indagini correttamente eseguite ed immuni da profili di censurabilità; inoltre, esse appaiono coerenti con le risultanze documentali che il CTU è stato chiamato ad esaminare e non risultano contestate nel termine concesso per l'esame della bozza peritale.
4 Sono state contestate invece successivamente ma non inviate al CTU prima del deposito della relazione peritale (v. note sostitutive in data 22.9.25 con allegate osservazioni del
CTP in data 7.5.25- mentre la CTU è stata depositata il 4.5.25).
La relazione del CTP non apporta alcun elemento di valutazione a quanto già accertato dal CTU, opponendo una diversa quantificazione dell'invalidità senza motivare alcunchè.
Per ciò che concerne la contestazione del nesso di causalità, ugualmente si rileva la genericità dei rilievi circa una diversa eziopatogenesi, mentre il CTU ha dato conto nella sua relazione dello studio effettuato sui traumi subiti dal ricorrente e del conseguente giudizio circa la sussistenza degli esiti di tali traumi, da individuare nella invalidità riscontrata sulla persona dello stesso.
Ne consegue che può riconoscersi al ricorrente lo status di “vittima del dovere”.
Quanto ai benefici richiesti, si osserva quanto segue.
Il ha chiesto riconoscersi la speciale elargizione di cui all'art.34 c.1 DL 159/2007 Pt_1 conv. In L.n. 222/2007, l'assegno vitalizio di cui all'art.2 L.407/98, lo speciale assegno vitalizio di cui all'art.5 c.3 L.206/2004, esteso alle vittime del dovere con l'art.2 c.105
L.244/2007 a decorrere dall'1.1.2008.
L'art. 34 citato prevede, per quel che interessa:
“ 1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e
564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n.
206”.
L'art.5 c.
1. Legge 206/2004, per quel che qui interessa , prevede: “L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”.
In relazione a tale beneficio deve constatarsi l'avvenuto decorso della prescrizione decennale;
come chiarito dalla S.C., la decorrenza della prescrizione deve farsi risalire alla entrata in vigore del DPR 243/2006, quindi al 23.8.2006 (v. Cass. 17276/2025), con la conseguenza che la domanda sul punto deve essere rigettata essendo stato compiuto il primo atto interruttivo solo il 14.2.2017.
Per ciò che concerne gli altri due benefici, da corrispondersi in ratei mensili, deve evidenziarsi che si tratta di credito non liquido , non essendo stato completato il
5 provvedimento amministrativo di liquidazione della spesa, e pertanto deve applicarsi la prescrizione decennale;
la prescrizione deve farsi decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e quindi dal momento, non solo del concretarsi del presupposto costitutivo della condizione di invalidità permanente non inferiore al 25% (che già sussisteva alla data del 23.5.2003), ma anche del regolamento che ha dato attuazione alla legge, vale a dire dal 23.8.2006 (v. Cass. Citata).
Poiché il primo atto interruttivo compiuto dal ricorrente è costituito dalla presentazione della domanda il 14.2.2017, deve considerarsi prescritto tutto ciò che è maturato fino al
14.2.2007.
In questi termini la domanda può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
Le spese di CTU vengono liquidate come da separato decreto e si pongono a carico di parte resistente.
PQM
Definitivamente pronunziando: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara a far data dalla domanda il diritto del ricorrente allo status di “vittima del dovere” e condanna la il agli Controparte_1 adempimenti conseguenti e al pagamento, in favore di , dell'speciale Parte_1 assegno vitalizio di € 1.033,00 (ex art. 5, comma 3 legge n.206/2004) e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350,con perequazione automatica, nei limiti della prescrizione decennale, oltre interessi come per legge;
rigetta il ricorso nel resto;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 che liquida in E.3.500,00, oltre 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della parte resistente .
Roma 24.10.2025
Il Giudice
Dott.S.Rossi
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