Art. 285.
(Espulsione).
Il Ministro dell'interno, con decreto emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, puo' disporre l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera del suddito nemico, se l'interesse dello Stato lo richiede.
(Espulsione).
Il Ministro dell'interno, con decreto emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, puo' disporre l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera del suddito nemico, se l'interesse dello Stato lo richiede.