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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/07/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9250/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa AN IA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 7.11.2022 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Luisa Bordeaux attrice nei confronti di
P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Daniela Ceriali convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione sopra richiamato, la signora ha citato in giudizio avanti Parte_1 questo Tribunale la già affinché, previo accertamento e Controparte_1 CP_2 dichiarazione di risoluzione giudiziale del contratto intercorso tra le parti relativo all'acquisto di una batteria di accumulo per inadempimento della venditrice, fosse condannata alla restituzione della somma versata di euro 11.900,00 o di quella maggiore o diversa accertata in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni, pari ad euro 15.000,00.
Si costituiva la divenuta successivamente con comparsa CP_2 Controparte_1 24.1.2023 chiedendo che le domande formulate dall'attrice fossero rigettate;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, che fosse ridotta la pretesa di restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto e la pretesa di condanna al risarcimento dei danni patiti.
Acquisito il contratto di compravendita della batteria di accumulo, veniva interrogato il legale rappresentante della convenuta ed escussi i testi. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Le domande formulate dalla signora non meritano accoglimento. Parte_1
L'attrice sostiene di aver acquistato dalla poi divenuta CP_2 Controparte_1 nell'aprile 2021 una batteria di accumulo, a marca installata nella sua abitazione nei CP_3 mesi di luglio/agosto 2021, che fin da subito non risultava svolgere la funzione descritta nell'atto di vendita e che non funzionava.
Dall'espletata istruttoria è emerso che nel mese di ottobre 2021 la signora Parte_1 inoltrava ad una richiesta di assistenza sostenendo di aver subito un aumento dei CP_2 consumi di elettricità dopo l'installazione della batteria di accumulo, a cui seguiva riscontro da parte della convenuta, che demandava l'esecuzione del relativo intervento per le verifiche del caso ai propri tecnici di riferimento, individuati nella Nuova Ampere Impianti.
Tale circostanza è stata confermata dai testi , e , la Tes_1 Testimone_2 Tes_3 prima ex impiegata di e le altre due ancora dipendenti di CP_2 CP_2
Il teste , direttore tecnico della Nuova Ampere, ha dichiarato di essere Testimone_4 intervenuto nel mese di ottobre 2021 su richiesta di presso l'abitazione dell'attrice e CP_2 di aver rilevato un errore di collegamento, che veniva eliminato con conseguente ripristino del collegamento, e ha quindi riferito che il problema era stato risolto, come si evince anche dalla mail del 22.10.2021 (doc. 5 fascicolo convenuta), e che l'impianto funzionava.
La teste ha riferito che dopo l'intervento del tecnico, che aveva comunicato Testimone_2 che il problema era stato risolto e che l'impianto era funzionante, aveva chiuso il ticket. Anche le testi e hanno riferito che dopo l'intervento della Nuova Ampere Tes_1 Tes_3 risultava tutto risolto.
Ne consegue, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie sopra evidenziate, che il problema tecnico insorto nel mese di ottobre 2021 era stato tempestivamente risolto dalla convenuta.
Alcuna prova è stata, invece, fornita dall'attrice in merito all'inoltro di ulteriori segnalazioni di malfunzionamento della batteria di accumulo nel periodo da ottobre 2021 a fine febbraio 2022, a cui la convenuta non avrebbe dato seguito.
Le testi , e hanno riferito che dopo la chiusura Tes_3 Tes_1 Testimone_2 dell'intervento di ottobre 2021 non erano pervenute altre segnalazioni di malfunzionamento se non a fine febbraio 2022. La teste ha dichiarato che nella scheda a nome della Tes_3 signora non risultavano segnate, eccetto quella dell'ottobre 2021, altre Parte_1 richieste di assistenza fino a quella del 25.2.2022, precisando che la prassi prevedeva che se un cliente chiamava e faceva delle segnalazioni per dei problemi doveva essere segnato tutto sulla scheda cliente.
A nulla rileva il registro delle telefonate effettuate dal cellulare intestato al signor
[...]
compagno convivente dell'attrice, molte delle quali effettuate verso numeri mobili non CP_4 riferibili alla convenuta, in quanto quelle effettuate al numero fisso della risalgono al CP_2 23.2.2022 per poi concretizzarsi nella segnalazione del 25.2.2022.
Pertanto, ciò che risulta dimostrato è dopo l'intervento del mese di ottobre 2021, la successiva segnalazione di malfunzionamento da parte dell'attrice deve essere collocata temporalmente alla data del 25.2.2022.
Come confermato dalla teste , a seguito della segnalazione del 25.2.2022, la Tes_3 convenuta ha provveduto a interessare la casa madre Senec Italia S.r.l., che prendeva diretto contatto con la signora onde inviare i tecnici della ditta Lumen per il giorno Parte_1 2.3.2022, i quali però non si presentavano all'appuntamento. La teste ha, quindi, Tes_3 riferito che veniva fissato un altro appuntamento per il giorno 8.3.2022, che veniva effettuato dai tecnici della ditta Lumen.
Il teste della ditta Lumen ha riferito che nel corso dell'intervento dell'8.3.2022 Tes_5 aveva rilevato che era stata eseguita una installazione non corretta, precisamente erano stati installati i wattometri all'interno della macchina in modo non corretto, e ha anche dichiarato di non aver effettuato altri accertamenti. Tale accesso è documentato dal rapporto emesso in pari data con il quale si dava atto che al termine dell'intervento veniva deciso di spegnere la macchina e di scollegare le batterie e veniva evidenziata anche la necessità di contattare l'azienda installatrice per sistemare tutto il cablaggio e la sua posizione (doc. 4 fascicolo attrice).
Seguiva in data 18.3.2022 un altro intervento su richiesta di da parte del signor CP_2
della Nuova Ampere Impianti, il quale, escusso in corso di causa, riferiva di Testimone_4 aver ripristinato tutti i collegamenti come voleva ma di non essere riuscito ad CP_3 accendere la macchina in quanto l'inverter era guasto, come sostenuto da Il CP_3 medesimo teste ha anche riferito che aveva riconosciuto che il problema poteva CP_3 dipendere dal relè DC o dall'inveter. Anche tale accesso è documentato dalla mail 20.3.2022 del signor (doc. 10 fascicolo attrice). Testimone_4
Risulta, inoltre, all'esito dell'accesso del 18.3.2022 che la convenuta si era attivata con CP_3 per l'inoltro dei pezzi di ricambio, come riferito dalle testi e , le quali Tes_3 Tes_1 avevano anche chiesto che i ricambi fossero recapitati direttamente presso l'abitazione dell'attrice per ridurre i tempi, richiesta non accettata da CP_3
Risulta anche che la convenuta, ricevuta la conferma che i pezzi in sostituzione erano stati spediti, provvedeva ad avvisare l'attrice con mail del 30.3.2022, fissando l'accesso del tecnico per il giorno 4.4.2022 (doc.
6-7 fascicolo convenuta), come confermato anche dalle testi e ). Tes_3 Tes_1
Tuttavia tale accesso non veniva effettuato, in quanto l'attrice, pur avendo diffidato la convenuta tramite il proprio legale con pec del 1.4.2022 di sistemare l'impianto (doc. 7 fascicolo attrice), aveva rifiutato l'intervento del 4.4.2022, come ammesso dal signor
[...]
Veniva fissato un nuovo intervento per la data del 14.4.2022, che veniva rifiutato CP_4 dall'attrice, come riferito dalla teste . Anche la teste ha confermato Tes_3 Tes_1 che non si era proceduto alla sostituzione dei pezzi in quanto tale intervento era stato rifiutato dal cliente.
Ciò posto, dall'esame di tutte le risultanze istruttorie è emerso che la batteria di accumulo, durante il periodo in cui era rimasta installata dal mese di luglio/agosto 2021 fino a quantomeno al 25.2.2022, risolto il malfunzionamento contestato nell'ottobre 2021, ha svolto la sua regolare funzione.
Non è stata, infatti, fornita adeguata prova che nel periodo sopra indicato l'attrice abbia avuto un aumento dei consumi elettrici. Il documento prodotto dall'attrice relativo ai consumi (doc. 6) nulla prova circa i maggiori consumi che la signora afferma di aver sostenuto Parte_1 dopo l'installazione del sistema di acculo né attesta che da tali asseriti consumi sarebbero derivati a suo carico esborsi per 15.000,00 euro. Tale documento rappresenta una serie di grafici nei quali per ciascun singolo mese di riferimento vengono riportati i dati relativi al Kwh prodotti ed utilizzati, ma alcun dato viene fornito relativamente all'anno precedente quando, a detta di parte attrice, i consumi di elettricità sarebbero stati inferiori. L'attrice non ha, quindi, in alcun modo comprovato né l'asserito aumento di consumo di energia elettrica rispetto al periodo previgente l'installazione della batteria di accumulo né il nesso causale tra tale aumento e l'installazione dell'apparecchiatura.
Del tutto privo di valida giustificazione risulta anche il rifiuto manifestato dall'attrice di non aver acconsentito alla sostituzione dei pezzi di ricambio, reperiti in tempi relativamente brevi, in totale contrasto con il contenuto della diffida del 1.4.2022 con la quale il legale della signora chiedeva di sistemare l'impianto. Parte_1
Pertanto, nessun grave inadempimento è imputabile alla convenuta, tale da legittimare la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 c.c..
La convenuta, ricevute le segnalazioni di malfunzionamento, si è attivata per porre rimedio alle problematiche lamentate sia nel mese di ottobre 2021 sia nei mesi di febbraio-marzo 2022. Con riguardo a quest'ultima segnalazione la convenuta si è trovata nell'impossibilità di esercitare la riparazione in garanzia a causa della condotta dell'attrice, la quale, dopo aver sollecitato l'intervento di riparazione della batteria di accumulo anche per il tramite del proprio legale, ha negato immotivatamente alla l'esecuzione dell'intervento di Controparte_1 sostituzione dei pezzi guasti con quelli di ricambio già reperiti e disponibili, rifiutando l'accesso già fissato per la data del 4.4.2022 e anche quello successivo del 14.4.2022.
Non ritenendo, quindi, l'invocato inadempimento di connotato dal Controparte_1 requisito della gravità, le domande formulate dall'attrice devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta le domande formulate dalla signora;
Parte_1
2) Condanna la signora al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
già della somma di euro 4.500,00 per compensi, oltre 15% per spese
[...] CP_2 generali, CPA ed IVA, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Daniela Ceriali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 28 luglio 2025
Il G.O.T.
AN IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa AN IA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 7.11.2022 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Luisa Bordeaux attrice nei confronti di
P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Daniela Ceriali convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione sopra richiamato, la signora ha citato in giudizio avanti Parte_1 questo Tribunale la già affinché, previo accertamento e Controparte_1 CP_2 dichiarazione di risoluzione giudiziale del contratto intercorso tra le parti relativo all'acquisto di una batteria di accumulo per inadempimento della venditrice, fosse condannata alla restituzione della somma versata di euro 11.900,00 o di quella maggiore o diversa accertata in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni, pari ad euro 15.000,00.
Si costituiva la divenuta successivamente con comparsa CP_2 Controparte_1 24.1.2023 chiedendo che le domande formulate dall'attrice fossero rigettate;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, che fosse ridotta la pretesa di restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto e la pretesa di condanna al risarcimento dei danni patiti.
Acquisito il contratto di compravendita della batteria di accumulo, veniva interrogato il legale rappresentante della convenuta ed escussi i testi. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Le domande formulate dalla signora non meritano accoglimento. Parte_1
L'attrice sostiene di aver acquistato dalla poi divenuta CP_2 Controparte_1 nell'aprile 2021 una batteria di accumulo, a marca installata nella sua abitazione nei CP_3 mesi di luglio/agosto 2021, che fin da subito non risultava svolgere la funzione descritta nell'atto di vendita e che non funzionava.
Dall'espletata istruttoria è emerso che nel mese di ottobre 2021 la signora Parte_1 inoltrava ad una richiesta di assistenza sostenendo di aver subito un aumento dei CP_2 consumi di elettricità dopo l'installazione della batteria di accumulo, a cui seguiva riscontro da parte della convenuta, che demandava l'esecuzione del relativo intervento per le verifiche del caso ai propri tecnici di riferimento, individuati nella Nuova Ampere Impianti.
Tale circostanza è stata confermata dai testi , e , la Tes_1 Testimone_2 Tes_3 prima ex impiegata di e le altre due ancora dipendenti di CP_2 CP_2
Il teste , direttore tecnico della Nuova Ampere, ha dichiarato di essere Testimone_4 intervenuto nel mese di ottobre 2021 su richiesta di presso l'abitazione dell'attrice e CP_2 di aver rilevato un errore di collegamento, che veniva eliminato con conseguente ripristino del collegamento, e ha quindi riferito che il problema era stato risolto, come si evince anche dalla mail del 22.10.2021 (doc. 5 fascicolo convenuta), e che l'impianto funzionava.
La teste ha riferito che dopo l'intervento del tecnico, che aveva comunicato Testimone_2 che il problema era stato risolto e che l'impianto era funzionante, aveva chiuso il ticket. Anche le testi e hanno riferito che dopo l'intervento della Nuova Ampere Tes_1 Tes_3 risultava tutto risolto.
Ne consegue, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie sopra evidenziate, che il problema tecnico insorto nel mese di ottobre 2021 era stato tempestivamente risolto dalla convenuta.
Alcuna prova è stata, invece, fornita dall'attrice in merito all'inoltro di ulteriori segnalazioni di malfunzionamento della batteria di accumulo nel periodo da ottobre 2021 a fine febbraio 2022, a cui la convenuta non avrebbe dato seguito.
Le testi , e hanno riferito che dopo la chiusura Tes_3 Tes_1 Testimone_2 dell'intervento di ottobre 2021 non erano pervenute altre segnalazioni di malfunzionamento se non a fine febbraio 2022. La teste ha dichiarato che nella scheda a nome della Tes_3 signora non risultavano segnate, eccetto quella dell'ottobre 2021, altre Parte_1 richieste di assistenza fino a quella del 25.2.2022, precisando che la prassi prevedeva che se un cliente chiamava e faceva delle segnalazioni per dei problemi doveva essere segnato tutto sulla scheda cliente.
A nulla rileva il registro delle telefonate effettuate dal cellulare intestato al signor
[...]
compagno convivente dell'attrice, molte delle quali effettuate verso numeri mobili non CP_4 riferibili alla convenuta, in quanto quelle effettuate al numero fisso della risalgono al CP_2 23.2.2022 per poi concretizzarsi nella segnalazione del 25.2.2022.
Pertanto, ciò che risulta dimostrato è dopo l'intervento del mese di ottobre 2021, la successiva segnalazione di malfunzionamento da parte dell'attrice deve essere collocata temporalmente alla data del 25.2.2022.
Come confermato dalla teste , a seguito della segnalazione del 25.2.2022, la Tes_3 convenuta ha provveduto a interessare la casa madre Senec Italia S.r.l., che prendeva diretto contatto con la signora onde inviare i tecnici della ditta Lumen per il giorno Parte_1 2.3.2022, i quali però non si presentavano all'appuntamento. La teste ha, quindi, Tes_3 riferito che veniva fissato un altro appuntamento per il giorno 8.3.2022, che veniva effettuato dai tecnici della ditta Lumen.
Il teste della ditta Lumen ha riferito che nel corso dell'intervento dell'8.3.2022 Tes_5 aveva rilevato che era stata eseguita una installazione non corretta, precisamente erano stati installati i wattometri all'interno della macchina in modo non corretto, e ha anche dichiarato di non aver effettuato altri accertamenti. Tale accesso è documentato dal rapporto emesso in pari data con il quale si dava atto che al termine dell'intervento veniva deciso di spegnere la macchina e di scollegare le batterie e veniva evidenziata anche la necessità di contattare l'azienda installatrice per sistemare tutto il cablaggio e la sua posizione (doc. 4 fascicolo attrice).
Seguiva in data 18.3.2022 un altro intervento su richiesta di da parte del signor CP_2
della Nuova Ampere Impianti, il quale, escusso in corso di causa, riferiva di Testimone_4 aver ripristinato tutti i collegamenti come voleva ma di non essere riuscito ad CP_3 accendere la macchina in quanto l'inverter era guasto, come sostenuto da Il CP_3 medesimo teste ha anche riferito che aveva riconosciuto che il problema poteva CP_3 dipendere dal relè DC o dall'inveter. Anche tale accesso è documentato dalla mail 20.3.2022 del signor (doc. 10 fascicolo attrice). Testimone_4
Risulta, inoltre, all'esito dell'accesso del 18.3.2022 che la convenuta si era attivata con CP_3 per l'inoltro dei pezzi di ricambio, come riferito dalle testi e , le quali Tes_3 Tes_1 avevano anche chiesto che i ricambi fossero recapitati direttamente presso l'abitazione dell'attrice per ridurre i tempi, richiesta non accettata da CP_3
Risulta anche che la convenuta, ricevuta la conferma che i pezzi in sostituzione erano stati spediti, provvedeva ad avvisare l'attrice con mail del 30.3.2022, fissando l'accesso del tecnico per il giorno 4.4.2022 (doc.
6-7 fascicolo convenuta), come confermato anche dalle testi e ). Tes_3 Tes_1
Tuttavia tale accesso non veniva effettuato, in quanto l'attrice, pur avendo diffidato la convenuta tramite il proprio legale con pec del 1.4.2022 di sistemare l'impianto (doc. 7 fascicolo attrice), aveva rifiutato l'intervento del 4.4.2022, come ammesso dal signor
[...]
Veniva fissato un nuovo intervento per la data del 14.4.2022, che veniva rifiutato CP_4 dall'attrice, come riferito dalla teste . Anche la teste ha confermato Tes_3 Tes_1 che non si era proceduto alla sostituzione dei pezzi in quanto tale intervento era stato rifiutato dal cliente.
Ciò posto, dall'esame di tutte le risultanze istruttorie è emerso che la batteria di accumulo, durante il periodo in cui era rimasta installata dal mese di luglio/agosto 2021 fino a quantomeno al 25.2.2022, risolto il malfunzionamento contestato nell'ottobre 2021, ha svolto la sua regolare funzione.
Non è stata, infatti, fornita adeguata prova che nel periodo sopra indicato l'attrice abbia avuto un aumento dei consumi elettrici. Il documento prodotto dall'attrice relativo ai consumi (doc. 6) nulla prova circa i maggiori consumi che la signora afferma di aver sostenuto Parte_1 dopo l'installazione del sistema di acculo né attesta che da tali asseriti consumi sarebbero derivati a suo carico esborsi per 15.000,00 euro. Tale documento rappresenta una serie di grafici nei quali per ciascun singolo mese di riferimento vengono riportati i dati relativi al Kwh prodotti ed utilizzati, ma alcun dato viene fornito relativamente all'anno precedente quando, a detta di parte attrice, i consumi di elettricità sarebbero stati inferiori. L'attrice non ha, quindi, in alcun modo comprovato né l'asserito aumento di consumo di energia elettrica rispetto al periodo previgente l'installazione della batteria di accumulo né il nesso causale tra tale aumento e l'installazione dell'apparecchiatura.
Del tutto privo di valida giustificazione risulta anche il rifiuto manifestato dall'attrice di non aver acconsentito alla sostituzione dei pezzi di ricambio, reperiti in tempi relativamente brevi, in totale contrasto con il contenuto della diffida del 1.4.2022 con la quale il legale della signora chiedeva di sistemare l'impianto. Parte_1
Pertanto, nessun grave inadempimento è imputabile alla convenuta, tale da legittimare la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 c.c..
La convenuta, ricevute le segnalazioni di malfunzionamento, si è attivata per porre rimedio alle problematiche lamentate sia nel mese di ottobre 2021 sia nei mesi di febbraio-marzo 2022. Con riguardo a quest'ultima segnalazione la convenuta si è trovata nell'impossibilità di esercitare la riparazione in garanzia a causa della condotta dell'attrice, la quale, dopo aver sollecitato l'intervento di riparazione della batteria di accumulo anche per il tramite del proprio legale, ha negato immotivatamente alla l'esecuzione dell'intervento di Controparte_1 sostituzione dei pezzi guasti con quelli di ricambio già reperiti e disponibili, rifiutando l'accesso già fissato per la data del 4.4.2022 e anche quello successivo del 14.4.2022.
Non ritenendo, quindi, l'invocato inadempimento di connotato dal Controparte_1 requisito della gravità, le domande formulate dall'attrice devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta le domande formulate dalla signora;
Parte_1
2) Condanna la signora al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
già della somma di euro 4.500,00 per compensi, oltre 15% per spese
[...] CP_2 generali, CPA ed IVA, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Daniela Ceriali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 28 luglio 2025
Il G.O.T.
AN IA