Art. 9.
Le modifiche e integrazioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano ai casi di infortunio avvenuti dal 1 gennaio 1949 ed alle malattie professionali manifestatesi da tale data.
Le modifiche e integrazioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano ai casi di infortunio avvenuti dal 1 gennaio 1949 ed alle malattie professionali manifestatesi da tale data.