CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 329/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
TI CO, EL
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2350/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_8 S.r.l. In Persona Del L.r.p.t. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Societa' Agricola Ricorrente_9 S.s. In Persona Del L.r.p.t. Rappresentante_2 P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Riccardo Malcangio - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Giuseppe Grezar Nr 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 332/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 5 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240032213541000 BONIFICA 630 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240032213440000 BONIFICA 630 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240032342731000 BONIFICA 630 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320240003539771000 BONIFICA 630 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240033335912000 BONIFICA 630 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240033337124000 BONIFICA 630 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240034312311000 BONIFICA 630 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320240015548570000 BONIFICA 630 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240034787924000 BONIFICA 630 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione notificava le cartelle di pagamento in atti indicate aventi a oggetto il contributo di difesa idraulica dovuto al Consorzio di bonifica Terre d'Apulia per l'anno 2023:
I Consorziati in epigrafe indicati impugnavano le cartelle loro rispettivamente notificate per i seguenti motivi:
a) “nullità preliminare delle cartelle di pagamento in oggetto per inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento stante la carenza di soggettività attiva del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, confluito nel consorzio di bonifica centro sud puglia, con decorrenza dal 01.01.2024”.
b) “nullità dei solleciti di pagamento per difetto di motivazione – violazione l.r. 4/2012 e della deliberazione della giunta regionale Regione Puglia del 18 giugno 2013, n. 1150 - l.r. 12/2011 - linee guida per la redazione del piano di riparto degli oneri di contribuenza consortili - elenco n. 126 nonché dell'art.7 della l.212/2000 e l'art. 3 l. 241 del 1990”.
Deducevano i ricorrenti: che < opera del Consorzio, in ciascun anno di imposta, delle opere di manutenzione dei canali di bonifica situati nel territorio gestito dall'Ente e dal beneficio da esse derivante per i terreni appartenenti al comprensorio consortile>>;
che gli atti impugnati facevano riferimento al Piano di Classifica – approvato dal Consorzio con deliberazione del Commissario Straordinario n. 470 del 17.12.2012, approvato dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 1148 del 18/06/2013 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 94 del
10/07/2013 - e al Piano di riparto approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario del
20.04.2023 n. 215 < asseritamente svolte nell'anno in oggetto>>;
che l'Ente aveva omesso totalmente di specificare quali interventi avrebbe svolto e con quali atti li avrebbe programmati ed approvati;
che < asseritamente dovuto>>;
che < articolate funzioni matematiche presenti nel Piano di classifica e da cui stando ai contenuti dell'atto potrebbe ricavarsi il quantum dell'imposizione>>;
3) “illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 del c.c. in conseguenza dell'illegittimità/inapplicabilità/irrilevanza probatoria del piano di classifica e del piano di riparto” che < derivare il beneficio richiesto dalla norma dato che, nell'anno d'imposta e neppure nelle annualità precedenti,nessuna opera di manutenzione dei canali di Bonifica situati nel comprensorio consortile in oggetto (unità territoriale. UTA “Desta Ofanto” ricompresa nell'agro dei comuni di Canosa di Puglia (BT),
Loconia – Frazione di Canosa di Puglia, e IN MU (BT), sia ordinaria che straordinaria, è mai stata svolta>>;
che era irrilevante il piano di classifica poiché non menzionato nel BURP;
che non era stato approvato il piano generale di bonifica;
che, per varie ragion erano irrilevanti il piano di riparto e il piano di classifica;
che era insussistente il presupposto impositivo per mancata esecuzione delle opere di manutenzione e quindi per mancanza del beneficio, come risultante dalle perizie allegate.
Costituendosi in giudizio l'ER e il Consorzio di Bonifica Terre Centro Sud Puglia chiedevano il rigetto dei ricorso.
Con sentenza n. 332/2025 del 11.2.2025 la CGT di primo grado rigettava ricorso, compensando le spese di lite con la seguente motivazione:
Il primo motivo è infondato.
Le cartelle riportano i contributi dovuti al Consorzio Terre d'Apulia 2023, quando tale ente era ancora in vita.
Dal 1° gennaio 2024 tale ente si è estinto e in tutti i rapporti è subentrato il Consorzio CS, come ben sapevano i ricorrenti, i quali hanno notificato il ricorso a tale Consorzio.
In definitiva, il contraddittorio è stato instaurato tra gli effettivi, attuali, titolari, dal lato attivo e passivo, del rapporto controverso, poiché le cartelle sono state notificate ai, supposti, debitori, e il giudizio è stato promosso nei confronti del, supposto, ente creditore, subentrato all'ente estinto.
Il secondo motivo è infondato.
Le cartelle riportano la seguente motivazione:
“il presente documento si riferisce al contributo di bonifica cod. 630 relativo all'anno 2023 integrato dovepresenti con quote sotto soglia riferite ad annualità 2019, 2020, 2021 e 2022 che trova la sua fonte legislativa nell'art. 860 c.c., negli artt. 11 e 59 del R.D. n.215/1933 e nelle leggi regionali n. 12/2011 e n.
4/2012. Detto contributo è calcolato secondo il Piano di Classifica per il riparto provvisorio degli oneri, approvato dal Consorzio con delibera del Commissario Straordinario n. 470 del 17.12.2012, affisso presso l'albo pretorio di tutti i comuni ricadenti nel comprensorio consortile ed approvato dalla Regione
Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 1148 del 18.6.2013 pubblicata sul B.U.R.P. n. 94 del
10.07.2013. Il Piano di Classifica individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica agli immobili ricadenti nel comprensorio consortile e prevede l'utilizzazione di parametri tecnici ed economici
(indici) che definiscono il beneficio di difesa idraulica.
Il contributo di bonifica cod. 630 in argomento è stato elaborato secondo le Linee Guida predisposte dalla
Regione Puglia approvate con deliberazione di G.R. n. 1150 del 18.6.2013. Il Piano di riparto per l'anno
2023 è stato adottato con delibere del Commissario Straordinario n. 215 del 20.04.2023 nell'importo complessivo di euro 3.400.000,00. Il contributo richiesto è destinato all'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e di pulizia delle opere di bonifica (canali di scolo) e alle spese di funzionamento del centro di costo.
I beni immobili per i quali è richiesto il pagamento sono individuati nell'elenco di seguito riportato aggiornato alle risultanze dell'Agenzia delle Entrate al 01/01/2023”.
Dunque, la cartella indica la natura del contributo, le varie delibere di approvazione dei piani di classifica e di riparto.
La pubblicazione di atti in appositi albi degli uffici della pubblica amministrazione o all'albo pretorio, quando sia prevista e prescritta (come nella specie) da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità legale e vale, di per sé, ad integrare gli estremi della presunzione assoluta (ed invincibile) di conoscenza " erga omnes " (CdS sez. V 15 marzo 2006 n. 1370; sez. IV 10 giugno 2004 n.
3755; sez. V 15 ottobre 2003 n. 6331 e IV sez. 30 luglio 2002 n. 4075).
Dunque, si tratta di atti (che devono presumersi) conosciuti dai ricorrenti e che non v'era alcuna esigenza che venissero allegati alle cartelle impugnate, motivate, legittimamente, per relationem (cfr, in fattispecie analoga, Cass. 35343/2022).
In conclusione, tutti gli elementi per consentire ai contribuenti la individuazione dei criteri per la determinazione dei contributi sono rinvenibili negli atti.
Il terzo motivo è infondato.
La S.C. ha affermato, proprio in tema di contributi di bonifica per i consorzi operanti in Puglia, che la presunzione di beneficio, discendente dall'avvenuta approvazione del piano di classifica del consorzio, opera solo se sia stato elaborato il piano di bonifica generale.
In caso contrario grava sul consorzio l'onere di provare il beneficio diretto arrecato dalle opere consortili sui fondi del contribuente (Cass. 36273/2023).
Dunque, v'è da verificare se il Consorzio ha assolto tale onere probatorio.
Rileva la Corte che, a fronte delle perizie depositate dai ricorrenti (redatte nel 2017 e nel 2021, ossia in periodo antecedente a quello oggetto del presente giudizio) il Consorzio ha allegato perizie eseguite nel
2024 con riferimento specifico ai terreni di proprietà di ogni singolo ricorrente.
Si legge in tali elaborati che: gli immobili drenano le acque meteoriche verso il reticolo idrografico dell'Unità Territoriale Omogenea Ofanto;
< alvei dei canali, la manutenzione degli impianti idrovori e di sollevamento, i lavori di difesa delle sponde, ponti e altre opere per limitare le erosioni e contribuire alla sicurezza idraulica. La manutenzione, quindi, ha il duplice scopo di mantenere la biodiversità all'interno dell'ecosistema e limitare situazioni di impedimento al deflusso degli alvei con evidenti problemi di esondazione nel caso di piene.
Gli interventi vengono effettuati per garantire la funzionalità idraulica ovvero il regolare deflusso delle acque nell'Unità Territoriale Omogenea che può non vedere necessari interventi su singoli canali>>;<
Consorzio programma su base triennale gli interventi nelle Unità Territoriali Omogenee. Tali lavori garantiscono la funzionalità idraulica delle stesse e potrebbero non interessare singoli canali>>;
Il perito ha elencato analiticamente i lavori di manutenzione che, nel corso degli anni, sono stati eseguiti sino al 2022, dando atto – mediante documentazione fotografica – della situazione dei luoghi prima e dopo gli interventi effettuati.
D'altra parte i ricorrenti non hanno denunciato e, tanto meno provato, che i propri terreni hanno subito, nel corso degli anni, esondazioni di sorta, non impedite dalle opere consortili, di tal che la ricorrenza del beneficio trova conforto nel fatto che gli immobili sono stati preservati dal rischio irregolare deflusso delle acque. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, rappresentate dalla complessità e controvertibilità della questione, attestata anche dall'esistenza di pronunce di giudici di merito difformi.”
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello i consorziati in atti indicati lamentandone l'erroneità.
Il Consorzio e l'ADER si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 16.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello i Consorziati sopra indicati lamentando l'erroneità dell'appello.
Si costituivano in giudizio il Consorzio e la Società_1 SpA chiedendo il rigetto dell'appello
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e va pertanto rigettato.
Per quanto attiene al primo motivo rileva la Corte che correttamente il primo giudice ha rigettato l'eccezione di nullità della notifica eseguita dal Consorzio appellato delle cartelle di pagamento emesse dal Consorzio
Terra d'Apulia considerato che l'apparente discrasia si giustifica con la circostanza che con delibera della
Giunta Regionale di Puglia n. 1100 del 31.07.2023, a far data dal 01.01.2024 il Consorzio di Bonifica Centro
Sud Puglia è subentrato ai Consorzi di Bonifica soppressi indicati nella predetta delibera, tra i quali il
Consorzio Terre d'Apulia, subentrando alle funzioni dagli stessi esercitate senza soluzione di continuità onde le cartelle emesse dal Consorzio Terre d'Apulia quando esso non era ancora stato soppresso, validamente sono state notificate in data successiva all'1.1.2024 dal subentrante Consorzio.
Quanto alla circostanza che gli atti impugnati recano l'indicazione dell'ente emittente le cartelle (ormai non più esistente perché soppresso ) anziché quella dell'ente notificante al primo subentrato, deve rilevarsi che trattasi di mero refuso facilmente conoscibile dal Consorziato e che in ogni caso quando'anche si ritenga che infici la validità della notifica l'ipotizzata nullità risulterebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 co.2 c.p.c., atteso che gli odierni appellanti hanno notificato il ricorso al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, dimostrando in tal modo di sapere benissimo che quest'ultimo, a partire dal
01.01.2024, aveva “ereditato i poteri e le funzioni dei preesistenti consorzi distrettuali. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per quanto attiene al rilievo che gli atti impugnati non sono stati inviati dall'indirizzo ufficiale del pubblico elenco considerato che il contraddittorio si è validamente instaurato e che gli appellanti hanno avuto modo di esplicare compiutamente le proprie difese.
Parimenti infondato è anche il secondo motivo avendo il primo giudice correttamente ritenuto l'insussistenza del lamentato vizio di motivazione dell'atto impugnato atteso che dalla lettura dell'atto impugnato emerge che l'atto suddetto contiene ogni informazione utile per consentire al contribuente la piena conoscenza della pretesa consortile:l' indicazione del codice tributo al quale si riferisce la pretesa impositiva dell'annualità e dell'importo richiesto con specifico richiamo di ogni singola particella . Nè può trascurarsi che, come ribadito di recente dalla Corte di Cassazione ( che ha deciso sul'appello proposto da altro consorziato del Consorzio
Terra D'Apulia) “il difetto di motivazione dell'atto impositivo non può condurre all'astratta dichiarazione di nullità del medesimo, allorché lo stesso sia stato impugnato dal contribuente, il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa(Corte di Cassazione n° 22050/2023 del 24.07.2023).
Per quanto attiene agli altri motivi di appello che attengono strettamente al merito ritiene questa Corte che le conclusioni alle quali è pervenuto il primo giudice si fondano su principi che vanno vieppiù consolidandosi nella giurisprudenza del giudice della legittimità e di questa Corte anche sulla base della pronuncia della
Corte Costituzionale e che possono così riassumersi:
a) il contributo consortile di bonifica, ha natura tributaria e non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica onde nessuna rilevanza ai fini della sua debenza assumono eventuali omissioni di opere di manutenzione da parte del consorzio;
b) presupposti della pretesa impositiva consortile, che risultano pienamente provati, sono:
l' inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica;
la fruibilità (attuale o futura) del beneficio di difesa di natura idraulica costituito dalla presenza della rete di canali consortili, (tutti già realizzati, descritti ed elencati nel piano di Classifica come emerge dalla consulenza tecnica di parte del Consorzio).
Non rientra invece tra i requisiti legittimanti la pretesa impositiva l' esecuzione dei lavori di manutenzione sui canali consortili, che costituisce invece il fine per il quale il contributo di bonifica è dovuto.
Ne consegue che In caso di contestazione sulla sussistenza di benefici diretti e specifici derivanti agli immobili di proprietà dalle opere del consorzio, in presenza di un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio sicché spetta al consorziato fornire la prova della assenza del beneficio che non può consistere semplicemente nella prova di incuria e assenza di manutenzione da parte del consorzio in quanto ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, come nel caso di specie, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697; Cass., 30 dicembre
2016, n. 27469; Cass., 19 dicembre 2014, n. 27057 Cass n. 29668/21 e da ultimo ord. Corte di Cassazione
n. 11723/2025 nonché proposta ex art. 380-bis c.p.c. nel giudizio di cassazione R.G. 19963/20 ).
Orbene nel caso di specie non solo l'appellante non ha fornito la prova suddetta, rilievo che assume maggior spessore ove si consideri che non vi è traccia di segnalazione di danni o disservizi da parte dei Consorziati appellanti.
Peraltro, nel caso di specie la relazione del consulente tecnico del Consorzio, corredata da documentazione fotografica degli interventi manutentivi effettuati conferma che l'appellante ha beneficiano di un sistema infrastrutturale costituito da centinaia di km di collettori e opere di difesa idraulica e che gli immobili di cui
è causa insistono in un area ben servita da opere consortili che garantiscono il beneficio di difesa idraulica.
Alla stregua di tali considerazioni l'appello deve essere rigettato con compensazione delle spese di lite sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
TI CO, EL
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2350/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_8 S.r.l. In Persona Del L.r.p.t. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Societa' Agricola Ricorrente_9 S.s. In Persona Del L.r.p.t. Rappresentante_2 P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Riccardo Malcangio - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Giuseppe Grezar Nr 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 332/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 5 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240032213541000 BONIFICA 630 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240032213440000 BONIFICA 630 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240032342731000 BONIFICA 630 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320240003539771000 BONIFICA 630 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240033335912000 BONIFICA 630 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240033337124000 BONIFICA 630 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240034312311000 BONIFICA 630 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320240015548570000 BONIFICA 630 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240034787924000 BONIFICA 630 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione notificava le cartelle di pagamento in atti indicate aventi a oggetto il contributo di difesa idraulica dovuto al Consorzio di bonifica Terre d'Apulia per l'anno 2023:
I Consorziati in epigrafe indicati impugnavano le cartelle loro rispettivamente notificate per i seguenti motivi:
a) “nullità preliminare delle cartelle di pagamento in oggetto per inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento stante la carenza di soggettività attiva del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, confluito nel consorzio di bonifica centro sud puglia, con decorrenza dal 01.01.2024”.
b) “nullità dei solleciti di pagamento per difetto di motivazione – violazione l.r. 4/2012 e della deliberazione della giunta regionale Regione Puglia del 18 giugno 2013, n. 1150 - l.r. 12/2011 - linee guida per la redazione del piano di riparto degli oneri di contribuenza consortili - elenco n. 126 nonché dell'art.7 della l.212/2000 e l'art. 3 l. 241 del 1990”.
Deducevano i ricorrenti: che < opera del Consorzio, in ciascun anno di imposta, delle opere di manutenzione dei canali di bonifica situati nel territorio gestito dall'Ente e dal beneficio da esse derivante per i terreni appartenenti al comprensorio consortile>>;
che gli atti impugnati facevano riferimento al Piano di Classifica – approvato dal Consorzio con deliberazione del Commissario Straordinario n. 470 del 17.12.2012, approvato dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 1148 del 18/06/2013 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 94 del
10/07/2013 - e al Piano di riparto approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario del
20.04.2023 n. 215 < asseritamente svolte nell'anno in oggetto>>;
che l'Ente aveva omesso totalmente di specificare quali interventi avrebbe svolto e con quali atti li avrebbe programmati ed approvati;
che < asseritamente dovuto>>;
che < articolate funzioni matematiche presenti nel Piano di classifica e da cui stando ai contenuti dell'atto potrebbe ricavarsi il quantum dell'imposizione>>;
3) “illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 del c.c. in conseguenza dell'illegittimità/inapplicabilità/irrilevanza probatoria del piano di classifica e del piano di riparto” che < derivare il beneficio richiesto dalla norma dato che, nell'anno d'imposta e neppure nelle annualità precedenti,nessuna opera di manutenzione dei canali di Bonifica situati nel comprensorio consortile in oggetto (unità territoriale. UTA “Desta Ofanto” ricompresa nell'agro dei comuni di Canosa di Puglia (BT),
Loconia – Frazione di Canosa di Puglia, e IN MU (BT), sia ordinaria che straordinaria, è mai stata svolta>>;
che era irrilevante il piano di classifica poiché non menzionato nel BURP;
che non era stato approvato il piano generale di bonifica;
che, per varie ragion erano irrilevanti il piano di riparto e il piano di classifica;
che era insussistente il presupposto impositivo per mancata esecuzione delle opere di manutenzione e quindi per mancanza del beneficio, come risultante dalle perizie allegate.
Costituendosi in giudizio l'ER e il Consorzio di Bonifica Terre Centro Sud Puglia chiedevano il rigetto dei ricorso.
Con sentenza n. 332/2025 del 11.2.2025 la CGT di primo grado rigettava ricorso, compensando le spese di lite con la seguente motivazione:
Il primo motivo è infondato.
Le cartelle riportano i contributi dovuti al Consorzio Terre d'Apulia 2023, quando tale ente era ancora in vita.
Dal 1° gennaio 2024 tale ente si è estinto e in tutti i rapporti è subentrato il Consorzio CS, come ben sapevano i ricorrenti, i quali hanno notificato il ricorso a tale Consorzio.
In definitiva, il contraddittorio è stato instaurato tra gli effettivi, attuali, titolari, dal lato attivo e passivo, del rapporto controverso, poiché le cartelle sono state notificate ai, supposti, debitori, e il giudizio è stato promosso nei confronti del, supposto, ente creditore, subentrato all'ente estinto.
Il secondo motivo è infondato.
Le cartelle riportano la seguente motivazione:
“il presente documento si riferisce al contributo di bonifica cod. 630 relativo all'anno 2023 integrato dovepresenti con quote sotto soglia riferite ad annualità 2019, 2020, 2021 e 2022 che trova la sua fonte legislativa nell'art. 860 c.c., negli artt. 11 e 59 del R.D. n.215/1933 e nelle leggi regionali n. 12/2011 e n.
4/2012. Detto contributo è calcolato secondo il Piano di Classifica per il riparto provvisorio degli oneri, approvato dal Consorzio con delibera del Commissario Straordinario n. 470 del 17.12.2012, affisso presso l'albo pretorio di tutti i comuni ricadenti nel comprensorio consortile ed approvato dalla Regione
Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 1148 del 18.6.2013 pubblicata sul B.U.R.P. n. 94 del
10.07.2013. Il Piano di Classifica individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica agli immobili ricadenti nel comprensorio consortile e prevede l'utilizzazione di parametri tecnici ed economici
(indici) che definiscono il beneficio di difesa idraulica.
Il contributo di bonifica cod. 630 in argomento è stato elaborato secondo le Linee Guida predisposte dalla
Regione Puglia approvate con deliberazione di G.R. n. 1150 del 18.6.2013. Il Piano di riparto per l'anno
2023 è stato adottato con delibere del Commissario Straordinario n. 215 del 20.04.2023 nell'importo complessivo di euro 3.400.000,00. Il contributo richiesto è destinato all'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e di pulizia delle opere di bonifica (canali di scolo) e alle spese di funzionamento del centro di costo.
I beni immobili per i quali è richiesto il pagamento sono individuati nell'elenco di seguito riportato aggiornato alle risultanze dell'Agenzia delle Entrate al 01/01/2023”.
Dunque, la cartella indica la natura del contributo, le varie delibere di approvazione dei piani di classifica e di riparto.
La pubblicazione di atti in appositi albi degli uffici della pubblica amministrazione o all'albo pretorio, quando sia prevista e prescritta (come nella specie) da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità legale e vale, di per sé, ad integrare gli estremi della presunzione assoluta (ed invincibile) di conoscenza " erga omnes " (CdS sez. V 15 marzo 2006 n. 1370; sez. IV 10 giugno 2004 n.
3755; sez. V 15 ottobre 2003 n. 6331 e IV sez. 30 luglio 2002 n. 4075).
Dunque, si tratta di atti (che devono presumersi) conosciuti dai ricorrenti e che non v'era alcuna esigenza che venissero allegati alle cartelle impugnate, motivate, legittimamente, per relationem (cfr, in fattispecie analoga, Cass. 35343/2022).
In conclusione, tutti gli elementi per consentire ai contribuenti la individuazione dei criteri per la determinazione dei contributi sono rinvenibili negli atti.
Il terzo motivo è infondato.
La S.C. ha affermato, proprio in tema di contributi di bonifica per i consorzi operanti in Puglia, che la presunzione di beneficio, discendente dall'avvenuta approvazione del piano di classifica del consorzio, opera solo se sia stato elaborato il piano di bonifica generale.
In caso contrario grava sul consorzio l'onere di provare il beneficio diretto arrecato dalle opere consortili sui fondi del contribuente (Cass. 36273/2023).
Dunque, v'è da verificare se il Consorzio ha assolto tale onere probatorio.
Rileva la Corte che, a fronte delle perizie depositate dai ricorrenti (redatte nel 2017 e nel 2021, ossia in periodo antecedente a quello oggetto del presente giudizio) il Consorzio ha allegato perizie eseguite nel
2024 con riferimento specifico ai terreni di proprietà di ogni singolo ricorrente.
Si legge in tali elaborati che: gli immobili drenano le acque meteoriche verso il reticolo idrografico dell'Unità Territoriale Omogenea Ofanto;
< alvei dei canali, la manutenzione degli impianti idrovori e di sollevamento, i lavori di difesa delle sponde, ponti e altre opere per limitare le erosioni e contribuire alla sicurezza idraulica. La manutenzione, quindi, ha il duplice scopo di mantenere la biodiversità all'interno dell'ecosistema e limitare situazioni di impedimento al deflusso degli alvei con evidenti problemi di esondazione nel caso di piene.
Gli interventi vengono effettuati per garantire la funzionalità idraulica ovvero il regolare deflusso delle acque nell'Unità Territoriale Omogenea che può non vedere necessari interventi su singoli canali>>;<
Consorzio programma su base triennale gli interventi nelle Unità Territoriali Omogenee. Tali lavori garantiscono la funzionalità idraulica delle stesse e potrebbero non interessare singoli canali>>;
Il perito ha elencato analiticamente i lavori di manutenzione che, nel corso degli anni, sono stati eseguiti sino al 2022, dando atto – mediante documentazione fotografica – della situazione dei luoghi prima e dopo gli interventi effettuati.
D'altra parte i ricorrenti non hanno denunciato e, tanto meno provato, che i propri terreni hanno subito, nel corso degli anni, esondazioni di sorta, non impedite dalle opere consortili, di tal che la ricorrenza del beneficio trova conforto nel fatto che gli immobili sono stati preservati dal rischio irregolare deflusso delle acque. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, rappresentate dalla complessità e controvertibilità della questione, attestata anche dall'esistenza di pronunce di giudici di merito difformi.”
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello i consorziati in atti indicati lamentandone l'erroneità.
Il Consorzio e l'ADER si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 16.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello i Consorziati sopra indicati lamentando l'erroneità dell'appello.
Si costituivano in giudizio il Consorzio e la Società_1 SpA chiedendo il rigetto dell'appello
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e va pertanto rigettato.
Per quanto attiene al primo motivo rileva la Corte che correttamente il primo giudice ha rigettato l'eccezione di nullità della notifica eseguita dal Consorzio appellato delle cartelle di pagamento emesse dal Consorzio
Terra d'Apulia considerato che l'apparente discrasia si giustifica con la circostanza che con delibera della
Giunta Regionale di Puglia n. 1100 del 31.07.2023, a far data dal 01.01.2024 il Consorzio di Bonifica Centro
Sud Puglia è subentrato ai Consorzi di Bonifica soppressi indicati nella predetta delibera, tra i quali il
Consorzio Terre d'Apulia, subentrando alle funzioni dagli stessi esercitate senza soluzione di continuità onde le cartelle emesse dal Consorzio Terre d'Apulia quando esso non era ancora stato soppresso, validamente sono state notificate in data successiva all'1.1.2024 dal subentrante Consorzio.
Quanto alla circostanza che gli atti impugnati recano l'indicazione dell'ente emittente le cartelle (ormai non più esistente perché soppresso ) anziché quella dell'ente notificante al primo subentrato, deve rilevarsi che trattasi di mero refuso facilmente conoscibile dal Consorziato e che in ogni caso quando'anche si ritenga che infici la validità della notifica l'ipotizzata nullità risulterebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 co.2 c.p.c., atteso che gli odierni appellanti hanno notificato il ricorso al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, dimostrando in tal modo di sapere benissimo che quest'ultimo, a partire dal
01.01.2024, aveva “ereditato i poteri e le funzioni dei preesistenti consorzi distrettuali. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per quanto attiene al rilievo che gli atti impugnati non sono stati inviati dall'indirizzo ufficiale del pubblico elenco considerato che il contraddittorio si è validamente instaurato e che gli appellanti hanno avuto modo di esplicare compiutamente le proprie difese.
Parimenti infondato è anche il secondo motivo avendo il primo giudice correttamente ritenuto l'insussistenza del lamentato vizio di motivazione dell'atto impugnato atteso che dalla lettura dell'atto impugnato emerge che l'atto suddetto contiene ogni informazione utile per consentire al contribuente la piena conoscenza della pretesa consortile:l' indicazione del codice tributo al quale si riferisce la pretesa impositiva dell'annualità e dell'importo richiesto con specifico richiamo di ogni singola particella . Nè può trascurarsi che, come ribadito di recente dalla Corte di Cassazione ( che ha deciso sul'appello proposto da altro consorziato del Consorzio
Terra D'Apulia) “il difetto di motivazione dell'atto impositivo non può condurre all'astratta dichiarazione di nullità del medesimo, allorché lo stesso sia stato impugnato dal contribuente, il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa(Corte di Cassazione n° 22050/2023 del 24.07.2023).
Per quanto attiene agli altri motivi di appello che attengono strettamente al merito ritiene questa Corte che le conclusioni alle quali è pervenuto il primo giudice si fondano su principi che vanno vieppiù consolidandosi nella giurisprudenza del giudice della legittimità e di questa Corte anche sulla base della pronuncia della
Corte Costituzionale e che possono così riassumersi:
a) il contributo consortile di bonifica, ha natura tributaria e non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica onde nessuna rilevanza ai fini della sua debenza assumono eventuali omissioni di opere di manutenzione da parte del consorzio;
b) presupposti della pretesa impositiva consortile, che risultano pienamente provati, sono:
l' inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica;
la fruibilità (attuale o futura) del beneficio di difesa di natura idraulica costituito dalla presenza della rete di canali consortili, (tutti già realizzati, descritti ed elencati nel piano di Classifica come emerge dalla consulenza tecnica di parte del Consorzio).
Non rientra invece tra i requisiti legittimanti la pretesa impositiva l' esecuzione dei lavori di manutenzione sui canali consortili, che costituisce invece il fine per il quale il contributo di bonifica è dovuto.
Ne consegue che In caso di contestazione sulla sussistenza di benefici diretti e specifici derivanti agli immobili di proprietà dalle opere del consorzio, in presenza di un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio sicché spetta al consorziato fornire la prova della assenza del beneficio che non può consistere semplicemente nella prova di incuria e assenza di manutenzione da parte del consorzio in quanto ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, come nel caso di specie, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697; Cass., 30 dicembre
2016, n. 27469; Cass., 19 dicembre 2014, n. 27057 Cass n. 29668/21 e da ultimo ord. Corte di Cassazione
n. 11723/2025 nonché proposta ex art. 380-bis c.p.c. nel giudizio di cassazione R.G. 19963/20 ).
Orbene nel caso di specie non solo l'appellante non ha fornito la prova suddetta, rilievo che assume maggior spessore ove si consideri che non vi è traccia di segnalazione di danni o disservizi da parte dei Consorziati appellanti.
Peraltro, nel caso di specie la relazione del consulente tecnico del Consorzio, corredata da documentazione fotografica degli interventi manutentivi effettuati conferma che l'appellante ha beneficiano di un sistema infrastrutturale costituito da centinaia di km di collettori e opere di difesa idraulica e che gli immobili di cui
è causa insistono in un area ben servita da opere consortili che garantiscono il beneficio di difesa idraulica.
Alla stregua di tali considerazioni l'appello deve essere rigettato con compensazione delle spese di lite sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.