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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/12/2025, n. 6194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6194 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 13092/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice NI OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13092/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Giuseppe CULTRERA, opponente
nata a [...] il [...] (C.F. ), con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. Giuseppe CULTRERA;
opponente contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), difeso da Controparte_3 C.F._3 sé stesso;
opposto
CONCLUSIONI
Fissata udienza per precisazione delle conclusioni e discussione, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 26.12.2025, la causa veniva posta in decisione con termine ex art.281 sexies comma 3 c.p.c. per il deposito della sentenza. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
e proponevano opposizione avverso il decreto Controparte_1 Controparte_2
ingiuntivo n. 2401/2024, emesso dal Tribunale di Catania all'esito del procedimento monitorio n. 8095/2024 R.G., chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto, la dichiarazione di nullità dello stesso per carenza dei presupposti di legge e per inesistenza del credito azionato, nonché la condanna dell'opposto alle spese.
La difesa di parte opponente sosteneva che gli opponenti avevano conferito all'avv.
incarichi professionali in due distinti procedimenti (opposizione a decreto CP_3 ingiuntivo del 2015 e procedimento minorile del 2021), ma che nel tempo si era determinata una grave frattura nel rapporto fiduciario, dovuta alla mancanza di informazioni sull'andamento delle cause e alla difficoltà di contattare il professionista. Gli opponenti affermavano inoltre di aver già versato somme richieste dal difensore e di non essere mai stati informati della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, pur essendo divenuti nullatenenti.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che il credito azionato dall'avv. non fosse né CP_3 certo, né liquido, né esigibile, poiché maturato nel silenzio più assoluto e senza alcuna preventiva comunicazione dell'entità delle competenze professionali. Si contestava inoltre che il parere di congruità dell'Ordine potesse supplire alla mancanza di prova del rapporto e dell'attività svolta, non essendo l'Ordine a conoscenza delle concrete vicende del mandato. Da ciò derivava, secondo gli opponenti, la nullità del decreto ingiuntivo per difetto dei requisiti minimi di ammissibilità e per inesistenza della pretesa creditoria.
La difesa concludeva come sopra specificato.
§§§§§
L'avv. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
pagina 2 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In via preliminare, parte opposta eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, rilevando che l'opposizione era stata proposta innanzi al Tribunale di IR, mentre il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso dal Tribunale di Catania, unico giudice funzionalmente competente ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
Nel merito, l'opposto contestava integralmente la ricostruzione dei fatti operata dagli opponenti, ritenuta generica e non veritiera. Esponeva che, in data 09.11.2015, aveva ricevuto procura per assistere i signori e nel giudizio di opposizione al decreto CP_1 CP_2
ingiuntivo n. 1039/2015, instaurato dinanzi al Tribunale di IR, nonché nella successiva procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo. Il giudizio si era definito con sentenza n. 1242/2022. Rappresentava inoltre di aver ricevuto, nel 2022, ulteriore procura per il procedimento minorile n. 165/2021, precisando che la revoca del mandato aveva riguardato esclusivamente tale ultimo procedimento.
L'opposto riferiva di aver richiesto il pagamento dei compensi professionali con diffida del
19.10.2023, rimasta inevasa, e di aver successivamente depositato tre istanze di parere di congruità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, allegando la documentazione dell'attività svolta. Il COA, nella seduta del 04.06.2024, aveva espresso parere conforme sulla congruità delle parcelle relative ai tre procedimenti.
L'avv. indicava in dettaglio l'ammontare dei compensi maturati, quantificati CP_3
complessivamente in euro 19.215,13, oltre interessi legali ed oltre le spese monitorie, sostenendo che gli opponenti non avevano mai provveduto ad alcun pagamento.
Quanto alle censure di nullità del decreto ingiuntivo, l'opposto ne eccepiva l'infondatezza, rilevando che il credito azionato era certo, in quanto riconosciuto dal COA;
liquido, poiché determinato nell'esatto importo;
ed esigibile, essendo stata integralmente eseguita la prestazione professionale. Il parere di congruità, reso ai sensi dell'art. 636 c.p.c., costituiva idonea prova scritta del credito, secondo la giurisprudenza consolidata.
pagina 3 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Contestava altresì l'asserita inesistenza della pretesa creditoria, osservando che gli opponenti non avevano fornito alcuna prova dei presunti pagamenti, limitandosi ad affermazioni apodittiche.
Infine, l'opposto chiedeva la condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ritenendo l'opposizione temeraria e proposta con mala fede o colpa grave.
§§§§§
Parte opponente depositava memorie ex art.171 ter n.1 c.p.c. con le quali evidenziava che la opposizione era stata proposta correttamente avanti al Tribunale di Catania, come intestazione dell'atto giudiziario e successiva conforme iscrizione a ruolo e che la indicazione di 'Tribunale di IR' costituiva mero errore, di fatto superato dalla costituzione dell'opposto proprio avanti al Tribunale di Catania;
quanto al merito, la difesa di parte opponente rappresentava che
'la contestazione non è rivolto alla parcella in quanto tale, ma al modus operandi e alla totale assenza di informazioni nei confronti dei clienti che non sono a conoscenza né degli esiti dei procedimenti né tantomeno dei citati ripetuti solleciti di pagamento'.
§§§§§
Con ordinanza del 23.09.2025 veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione e, in mancanza di richieste istruttorie, veniva fissata udienza per precisazione delle conclusioni e discussione all'esito della quale, con ordinanza del 26.12.2025, la causa veniva posta in decisione con termine ex art.281 sexies comma 3 c.p.c. per il deposito della sentenza.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione, proposta nel rispetto dei termini.
§§§§§
Ancora in via preliminare deve ritenersi la insussistenza di questioni circa la competenza territoriale posto che la opposizione è stata correttamente proposta avanti al Tribunale di pagina 4 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Catania, come specificato anche nella intestazione, con coerente iscrizione a ruolo presso questo Tribunale, mentre la indicazione di 'Tribunale di IR' alla pagina 4 dell'atto introduttivo risulta frutto di mero errore materiale, peraltro chiaramente 'decodificato' dalla difesa dell'opposto che, invero, ha operato costituzione in giudizio avanti al Tribunale di
Catania.
§§§§§
Anche la eccezione preliminare di nullità dell'atto di opposizione per genericità e per mancata indicazione di causa petendi deve considerarsi infondata;
ed invero, l'atto contiene sufficienti elementi per consentire all'opposto di comprendere sia avverso quale decreto era proposta l'opposizione – posto che, come riconosciuto dallo stesso opposto, il decreto ingiuntivo n.2401/2024 del 06.08.2024 era l'unico decreto ingiuntivo inter partes – e quali erano i motivi per i quali veniva contestata la sussistenza del debito (deficit informativi e intervenuto pagamento).
§§§§§
Quanto al merito, con il ricorso per decreto ingiuntivo l'avv. aveva agito in CP_3 giudizio per il pagamento dei corrispettivi relativi a prestazioni professionali prestate in favore degli opponenti signori e in procedimento per decreto ingiuntivo, in CP_1 CP_2 connesso procedimento di mediazione ed in giudizio avanti al Tribunale per i Minorenni.
Gli opponenti hanno lamentato che il professionista, nel corso dei procedimenti, non aveva fornito informazioni sull'andamento dei giudizi;
come chiaramente specificato con le memorie ex art.171 ter n.1 c.p.c. degli stessi opponenti, 'la contestazione non è rivolto alla parcella in quanto tale, ma al modus operandi e alla totale assenza di informazioni nei confronti dei clienti che non sono a conoscenza né degli esiti dei procedimenti né tantomeno dei citati ripetuti solleciti di pagamento'.
Hanno anche lamentato che, divenuti nullatenenti, non erano stati informati dal professionista della possibilità di accedere al patrocinio a spese dell'Erario.
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Inoltre, hanno sostenuto che il credito del professionista doveva considerarsi insussistente in quanto 'hanno corrisposto svariate somme al professionista, fino a quando non hanno avuto più notizie del loro procedimento ed è diventato difficoltoso avere un contatto con lo stesso'
(cfr. memorie conclusive, pag.2).
§§§§§
Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto assume ruolo di attore in senso sostanziale;
in tale qualità processuale, incombe sul professionista opposto l'onere di provare conferimento di incarico, svolgimento della attività professionale ed eventuale accordo sui compensi.
Ed invero, 'nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte' (Cass. civ., sez. II, 20 agosto 2019 n.21522; in senso conforme, ex multis, Cass. civ., sez. VI, 15 gennaio
2018 n.712; Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2005 n.18775; Cass. civ., sez. II, 22 giugno 1994
n.5987; Cass. civ., sez. II, 3 aprile 1971 n. 961).
Parte opposta ha documentato sia i conferimenti di incarico con riguardo alle vicende processuali del 2015 (opposizione a decreto ingiuntivo e connessa mediazione: procura del
09.11.2015) e del 2022 (procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni: procura del
28.02.2022), sia gli atti giudiziari dei due procedimenti (atto di opposizione a decreto ingiuntivo, sentenza del Tribunale di IR n.1242/2022, istanza di mediazione, verbale negativo di mediazione, decreto del Tribunale per i Minorenni del 28.02.2022 e comparsa di costituzione avanti al Tribunale per i Minorenni).
Parte opponente ha lamentato inadempimenti del professionista sub specie di deficit informativi sia con riguardo alle vicende dei procedimenti sia con riguardo alla possibilità di accedere al patrocinio a spese dell'Erario.
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Sui due profili in questione, esposti in termini invero generici, parimenti generiche sono state le contestazioni del professionista che ha affermato di avere agito sempre diligentemente nell'interesse dei clienti.
In ogni caso, posto che oggetto del giudizio è relativo alla verifica dei presupposti per la condanna dei clienti al pagamento degli onorari, deve affermarsi che i doveri informativi, che pure costituiscono profili di adempimento del manato professionale, in concreto non risulta abbiano sortito alcun effetto negativo sulla posizione degli opponenti nei due distinti giudizi;
in altri termini, al di là della lamentata mancanza di informazioni, non è stato dedotto né tanto meno provato che in dipendenza della mancanza di informazioni i due opponenti abbiano subito alcun tipo di danno.
Allo stesso modo, la questione relativa alla sostenuta sopravvenienza di stato di 'nullatenenza' che avrebbe potuto giustificare accesso al patrocinio a spese dell'Erario da un lato risulta dedotta in termini generici, senza indicazione del momento a partire dal quale i due opponenti si sarebbero trovati nelle condizioni di potere accedere al gratuito patrocinio, dall'altro non risulta nemmeno documentata tale asserita situazione di 'nullatenenza'.
§§§§§
Ciò posto, deve ritenersi da un lato che parte opposta abbia sufficientemente documentato la genesi degli incarichi e lo svolgimento di attività professionale, dall'altro che non sussiste alcun inadempimento del professionista incidente sul diritto alla corresponsione dei compensi.
§§§§§
L'avv. ha richiesto compensi parametrati ai valori medi dei due giudizi;
in CP_3
particolare, per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi avanti al Tribunale di
IR è stato chiesto riconoscersi compensi per:
- fase studio euro 1.620,00
- fase introduttiva euro 1.147,00
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- fase istruttoria euro 1.720,00
- fase decisionale euro 2.767,00 pari a complessivi euro 7.254,00, da aumentarsi ex art.4 comma 2 per la difesa di più parti ad euro 9.430,20.
Per il giudizio avanti al Tribunale per i Minorenni di Catania è stato chiesto riconoscersi compensi per procedimento di volontaria giurisdizione per euro 2.833,00 da aumentarsi ex art.4 comma 2 per la difesa di più parti ad euro 3.682,00.
§§§§§
Come già anticipato, parte opponente non ha contestato i compensi così come quantificati dal professionista ('la contestazione non è rivolto alla parcella in quanto tale') e, peraltro, gli stessi risultano conformi alla attività prestata, così come documentata in atti, correttamente quantificati secondo i valori medi;
né alcuna contestazione è stata operata con riferimento all'aumento per la difesa di più parti.
Pertanto, i compensi così come determinati dal professionista, devono considerarsi sussistenti.
§§§§§
La ulteriore eccezione di insussistenza del debito per intervenuto pagamento ('gli odierni opponenti, infatti, dichiarano di aver corrisposto svariate somme') è rimasta nella sua estrema genericità del tutto priva di alcun supporto probatorio.
Pertanto, non risulta alcun adempimento, nemmeno parziale, tale da incidere sul credito così come sopra determinato.
§§§§§
In conclusione, la opposizione non può trovare accoglimento;
il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
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§§§§§
Gli opponenti e vanno, inoltre, condannati, in Controparte_1 Controparte_2
solido, al pagamento della sanzione prevista dall'art. 96 comma 3 c.p.c. che così dispone: “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La sanzione prevista dalla citata norma è volta a perseguire, sia pure indirettamente, interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia civile e, più in particolare, la ragionevole durata dei processi (che dovrebbe essere garantita dalla diminuzione del contenzioso), mediante l'eliminazione delle cause pretestuose o strumentali e che tra le varie finalità abbia proprio quella di scoraggiare l'abuso del processo od il comportamento della parte che durante il processo abbia tenuto una condotta contraria al generale dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., in modo che possa fungere da deterrente alle liti temerarie od a condotte processuali colpevolmente dilatorie deflazionando il contenzioso ingiustificato (si vedano
Tribunale Modena, sez. II 15 febbraio 2013 n. 217, Tribunale Reggio Emilia 25 settembre
2012 n. 1569; Tribunale Varese sez. I 02 ottobre 2012 n. 27; Tribunale Milano sez. VIII
13 giugno 2012; tutte le pronunzie citate sono edite in banca dati www.dejure.it ).
Va ancora precisato che – diversamente dal risarcimento del danno previsto dai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. – la sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c. non richiede alcuna prova del danno subito dalla parte ma solo l'accertamento dell'esistenza della lite temeraria, cioè proposta con dolo o colpa grave.
Poste tali premesse in linea di principio, non sembra necessario spendere articolata motivazione per affermare che la parte che propone opposizione ad un decreto ingiuntivo sostenendo inadempimenti del creditore rimasti non provati e nemmeno idonei ad incidere sul diritto ai compensi del professionista nonché estinzione del debito in termini del tutto generici e privi di alcun supporto probatorio, risulta avere agito in giudizio e resistito alla domanda di condanna pagina 9 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
quanto meno con colpa grave. E' sufficiente solo richiamare la infondatezza dei motivi di opposizione nei termini sopra esposti e lo sterile svolgimento della fase di memorie ex art.171 ter c.p.c., da ciò risultando come la condotta processuale ha avuto solo connotati dilatori.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la condanna degli opponenti e CP_1
in solido, al pagamento di una somma che, per espressa previsione normativa, va CP_2
determinata equitativamente e può parametrarsi sulle spese processuali liquidate che tenuto conto della gravità della condotta processuale del predetto e della durata del processo, va fissata in euro 700,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.13092/2024 R.G.,
- RIGETTA l'opposizione proposta da e Controparte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2401/2024 del 06.08.2024 che dichiara definitivamente esecutivo;
- CONDANNA gli opponenti e in solido, Controparte_1 Controparte_2
al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in Controparte_3
complessivi euro 1.700,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
- CONDANNA gli opponenti e in solido, Controparte_1 Controparte_2
al pagamento ex art.96 comma 3 c.p.c., in favore di della Controparte_3 somma di euro 700,00.
Catania, 27 dicembre 2025.
IL GIUDICE
NI OL
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice NI OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13092/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Giuseppe CULTRERA, opponente
nata a [...] il [...] (C.F. ), con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. Giuseppe CULTRERA;
opponente contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), difeso da Controparte_3 C.F._3 sé stesso;
opposto
CONCLUSIONI
Fissata udienza per precisazione delle conclusioni e discussione, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 26.12.2025, la causa veniva posta in decisione con termine ex art.281 sexies comma 3 c.p.c. per il deposito della sentenza. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
e proponevano opposizione avverso il decreto Controparte_1 Controparte_2
ingiuntivo n. 2401/2024, emesso dal Tribunale di Catania all'esito del procedimento monitorio n. 8095/2024 R.G., chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto, la dichiarazione di nullità dello stesso per carenza dei presupposti di legge e per inesistenza del credito azionato, nonché la condanna dell'opposto alle spese.
La difesa di parte opponente sosteneva che gli opponenti avevano conferito all'avv.
incarichi professionali in due distinti procedimenti (opposizione a decreto CP_3 ingiuntivo del 2015 e procedimento minorile del 2021), ma che nel tempo si era determinata una grave frattura nel rapporto fiduciario, dovuta alla mancanza di informazioni sull'andamento delle cause e alla difficoltà di contattare il professionista. Gli opponenti affermavano inoltre di aver già versato somme richieste dal difensore e di non essere mai stati informati della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, pur essendo divenuti nullatenenti.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che il credito azionato dall'avv. non fosse né CP_3 certo, né liquido, né esigibile, poiché maturato nel silenzio più assoluto e senza alcuna preventiva comunicazione dell'entità delle competenze professionali. Si contestava inoltre che il parere di congruità dell'Ordine potesse supplire alla mancanza di prova del rapporto e dell'attività svolta, non essendo l'Ordine a conoscenza delle concrete vicende del mandato. Da ciò derivava, secondo gli opponenti, la nullità del decreto ingiuntivo per difetto dei requisiti minimi di ammissibilità e per inesistenza della pretesa creditoria.
La difesa concludeva come sopra specificato.
§§§§§
L'avv. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
pagina 2 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In via preliminare, parte opposta eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, rilevando che l'opposizione era stata proposta innanzi al Tribunale di IR, mentre il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso dal Tribunale di Catania, unico giudice funzionalmente competente ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
Nel merito, l'opposto contestava integralmente la ricostruzione dei fatti operata dagli opponenti, ritenuta generica e non veritiera. Esponeva che, in data 09.11.2015, aveva ricevuto procura per assistere i signori e nel giudizio di opposizione al decreto CP_1 CP_2
ingiuntivo n. 1039/2015, instaurato dinanzi al Tribunale di IR, nonché nella successiva procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo. Il giudizio si era definito con sentenza n. 1242/2022. Rappresentava inoltre di aver ricevuto, nel 2022, ulteriore procura per il procedimento minorile n. 165/2021, precisando che la revoca del mandato aveva riguardato esclusivamente tale ultimo procedimento.
L'opposto riferiva di aver richiesto il pagamento dei compensi professionali con diffida del
19.10.2023, rimasta inevasa, e di aver successivamente depositato tre istanze di parere di congruità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, allegando la documentazione dell'attività svolta. Il COA, nella seduta del 04.06.2024, aveva espresso parere conforme sulla congruità delle parcelle relative ai tre procedimenti.
L'avv. indicava in dettaglio l'ammontare dei compensi maturati, quantificati CP_3
complessivamente in euro 19.215,13, oltre interessi legali ed oltre le spese monitorie, sostenendo che gli opponenti non avevano mai provveduto ad alcun pagamento.
Quanto alle censure di nullità del decreto ingiuntivo, l'opposto ne eccepiva l'infondatezza, rilevando che il credito azionato era certo, in quanto riconosciuto dal COA;
liquido, poiché determinato nell'esatto importo;
ed esigibile, essendo stata integralmente eseguita la prestazione professionale. Il parere di congruità, reso ai sensi dell'art. 636 c.p.c., costituiva idonea prova scritta del credito, secondo la giurisprudenza consolidata.
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Contestava altresì l'asserita inesistenza della pretesa creditoria, osservando che gli opponenti non avevano fornito alcuna prova dei presunti pagamenti, limitandosi ad affermazioni apodittiche.
Infine, l'opposto chiedeva la condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ritenendo l'opposizione temeraria e proposta con mala fede o colpa grave.
§§§§§
Parte opponente depositava memorie ex art.171 ter n.1 c.p.c. con le quali evidenziava che la opposizione era stata proposta correttamente avanti al Tribunale di Catania, come intestazione dell'atto giudiziario e successiva conforme iscrizione a ruolo e che la indicazione di 'Tribunale di IR' costituiva mero errore, di fatto superato dalla costituzione dell'opposto proprio avanti al Tribunale di Catania;
quanto al merito, la difesa di parte opponente rappresentava che
'la contestazione non è rivolto alla parcella in quanto tale, ma al modus operandi e alla totale assenza di informazioni nei confronti dei clienti che non sono a conoscenza né degli esiti dei procedimenti né tantomeno dei citati ripetuti solleciti di pagamento'.
§§§§§
Con ordinanza del 23.09.2025 veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione e, in mancanza di richieste istruttorie, veniva fissata udienza per precisazione delle conclusioni e discussione all'esito della quale, con ordinanza del 26.12.2025, la causa veniva posta in decisione con termine ex art.281 sexies comma 3 c.p.c. per il deposito della sentenza.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione, proposta nel rispetto dei termini.
§§§§§
Ancora in via preliminare deve ritenersi la insussistenza di questioni circa la competenza territoriale posto che la opposizione è stata correttamente proposta avanti al Tribunale di pagina 4 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Catania, come specificato anche nella intestazione, con coerente iscrizione a ruolo presso questo Tribunale, mentre la indicazione di 'Tribunale di IR' alla pagina 4 dell'atto introduttivo risulta frutto di mero errore materiale, peraltro chiaramente 'decodificato' dalla difesa dell'opposto che, invero, ha operato costituzione in giudizio avanti al Tribunale di
Catania.
§§§§§
Anche la eccezione preliminare di nullità dell'atto di opposizione per genericità e per mancata indicazione di causa petendi deve considerarsi infondata;
ed invero, l'atto contiene sufficienti elementi per consentire all'opposto di comprendere sia avverso quale decreto era proposta l'opposizione – posto che, come riconosciuto dallo stesso opposto, il decreto ingiuntivo n.2401/2024 del 06.08.2024 era l'unico decreto ingiuntivo inter partes – e quali erano i motivi per i quali veniva contestata la sussistenza del debito (deficit informativi e intervenuto pagamento).
§§§§§
Quanto al merito, con il ricorso per decreto ingiuntivo l'avv. aveva agito in CP_3 giudizio per il pagamento dei corrispettivi relativi a prestazioni professionali prestate in favore degli opponenti signori e in procedimento per decreto ingiuntivo, in CP_1 CP_2 connesso procedimento di mediazione ed in giudizio avanti al Tribunale per i Minorenni.
Gli opponenti hanno lamentato che il professionista, nel corso dei procedimenti, non aveva fornito informazioni sull'andamento dei giudizi;
come chiaramente specificato con le memorie ex art.171 ter n.1 c.p.c. degli stessi opponenti, 'la contestazione non è rivolto alla parcella in quanto tale, ma al modus operandi e alla totale assenza di informazioni nei confronti dei clienti che non sono a conoscenza né degli esiti dei procedimenti né tantomeno dei citati ripetuti solleciti di pagamento'.
Hanno anche lamentato che, divenuti nullatenenti, non erano stati informati dal professionista della possibilità di accedere al patrocinio a spese dell'Erario.
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Inoltre, hanno sostenuto che il credito del professionista doveva considerarsi insussistente in quanto 'hanno corrisposto svariate somme al professionista, fino a quando non hanno avuto più notizie del loro procedimento ed è diventato difficoltoso avere un contatto con lo stesso'
(cfr. memorie conclusive, pag.2).
§§§§§
Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto assume ruolo di attore in senso sostanziale;
in tale qualità processuale, incombe sul professionista opposto l'onere di provare conferimento di incarico, svolgimento della attività professionale ed eventuale accordo sui compensi.
Ed invero, 'nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte' (Cass. civ., sez. II, 20 agosto 2019 n.21522; in senso conforme, ex multis, Cass. civ., sez. VI, 15 gennaio
2018 n.712; Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2005 n.18775; Cass. civ., sez. II, 22 giugno 1994
n.5987; Cass. civ., sez. II, 3 aprile 1971 n. 961).
Parte opposta ha documentato sia i conferimenti di incarico con riguardo alle vicende processuali del 2015 (opposizione a decreto ingiuntivo e connessa mediazione: procura del
09.11.2015) e del 2022 (procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni: procura del
28.02.2022), sia gli atti giudiziari dei due procedimenti (atto di opposizione a decreto ingiuntivo, sentenza del Tribunale di IR n.1242/2022, istanza di mediazione, verbale negativo di mediazione, decreto del Tribunale per i Minorenni del 28.02.2022 e comparsa di costituzione avanti al Tribunale per i Minorenni).
Parte opponente ha lamentato inadempimenti del professionista sub specie di deficit informativi sia con riguardo alle vicende dei procedimenti sia con riguardo alla possibilità di accedere al patrocinio a spese dell'Erario.
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Sui due profili in questione, esposti in termini invero generici, parimenti generiche sono state le contestazioni del professionista che ha affermato di avere agito sempre diligentemente nell'interesse dei clienti.
In ogni caso, posto che oggetto del giudizio è relativo alla verifica dei presupposti per la condanna dei clienti al pagamento degli onorari, deve affermarsi che i doveri informativi, che pure costituiscono profili di adempimento del manato professionale, in concreto non risulta abbiano sortito alcun effetto negativo sulla posizione degli opponenti nei due distinti giudizi;
in altri termini, al di là della lamentata mancanza di informazioni, non è stato dedotto né tanto meno provato che in dipendenza della mancanza di informazioni i due opponenti abbiano subito alcun tipo di danno.
Allo stesso modo, la questione relativa alla sostenuta sopravvenienza di stato di 'nullatenenza' che avrebbe potuto giustificare accesso al patrocinio a spese dell'Erario da un lato risulta dedotta in termini generici, senza indicazione del momento a partire dal quale i due opponenti si sarebbero trovati nelle condizioni di potere accedere al gratuito patrocinio, dall'altro non risulta nemmeno documentata tale asserita situazione di 'nullatenenza'.
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Ciò posto, deve ritenersi da un lato che parte opposta abbia sufficientemente documentato la genesi degli incarichi e lo svolgimento di attività professionale, dall'altro che non sussiste alcun inadempimento del professionista incidente sul diritto alla corresponsione dei compensi.
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L'avv. ha richiesto compensi parametrati ai valori medi dei due giudizi;
in CP_3
particolare, per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi avanti al Tribunale di
IR è stato chiesto riconoscersi compensi per:
- fase studio euro 1.620,00
- fase introduttiva euro 1.147,00
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- fase istruttoria euro 1.720,00
- fase decisionale euro 2.767,00 pari a complessivi euro 7.254,00, da aumentarsi ex art.4 comma 2 per la difesa di più parti ad euro 9.430,20.
Per il giudizio avanti al Tribunale per i Minorenni di Catania è stato chiesto riconoscersi compensi per procedimento di volontaria giurisdizione per euro 2.833,00 da aumentarsi ex art.4 comma 2 per la difesa di più parti ad euro 3.682,00.
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Come già anticipato, parte opponente non ha contestato i compensi così come quantificati dal professionista ('la contestazione non è rivolto alla parcella in quanto tale') e, peraltro, gli stessi risultano conformi alla attività prestata, così come documentata in atti, correttamente quantificati secondo i valori medi;
né alcuna contestazione è stata operata con riferimento all'aumento per la difesa di più parti.
Pertanto, i compensi così come determinati dal professionista, devono considerarsi sussistenti.
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La ulteriore eccezione di insussistenza del debito per intervenuto pagamento ('gli odierni opponenti, infatti, dichiarano di aver corrisposto svariate somme') è rimasta nella sua estrema genericità del tutto priva di alcun supporto probatorio.
Pertanto, non risulta alcun adempimento, nemmeno parziale, tale da incidere sul credito così come sopra determinato.
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In conclusione, la opposizione non può trovare accoglimento;
il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
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Gli opponenti e vanno, inoltre, condannati, in Controparte_1 Controparte_2
solido, al pagamento della sanzione prevista dall'art. 96 comma 3 c.p.c. che così dispone: “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La sanzione prevista dalla citata norma è volta a perseguire, sia pure indirettamente, interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia civile e, più in particolare, la ragionevole durata dei processi (che dovrebbe essere garantita dalla diminuzione del contenzioso), mediante l'eliminazione delle cause pretestuose o strumentali e che tra le varie finalità abbia proprio quella di scoraggiare l'abuso del processo od il comportamento della parte che durante il processo abbia tenuto una condotta contraria al generale dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., in modo che possa fungere da deterrente alle liti temerarie od a condotte processuali colpevolmente dilatorie deflazionando il contenzioso ingiustificato (si vedano
Tribunale Modena, sez. II 15 febbraio 2013 n. 217, Tribunale Reggio Emilia 25 settembre
2012 n. 1569; Tribunale Varese sez. I 02 ottobre 2012 n. 27; Tribunale Milano sez. VIII
13 giugno 2012; tutte le pronunzie citate sono edite in banca dati www.dejure.it ).
Va ancora precisato che – diversamente dal risarcimento del danno previsto dai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. – la sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c. non richiede alcuna prova del danno subito dalla parte ma solo l'accertamento dell'esistenza della lite temeraria, cioè proposta con dolo o colpa grave.
Poste tali premesse in linea di principio, non sembra necessario spendere articolata motivazione per affermare che la parte che propone opposizione ad un decreto ingiuntivo sostenendo inadempimenti del creditore rimasti non provati e nemmeno idonei ad incidere sul diritto ai compensi del professionista nonché estinzione del debito in termini del tutto generici e privi di alcun supporto probatorio, risulta avere agito in giudizio e resistito alla domanda di condanna pagina 9 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
quanto meno con colpa grave. E' sufficiente solo richiamare la infondatezza dei motivi di opposizione nei termini sopra esposti e lo sterile svolgimento della fase di memorie ex art.171 ter c.p.c., da ciò risultando come la condotta processuale ha avuto solo connotati dilatori.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la condanna degli opponenti e CP_1
in solido, al pagamento di una somma che, per espressa previsione normativa, va CP_2
determinata equitativamente e può parametrarsi sulle spese processuali liquidate che tenuto conto della gravità della condotta processuale del predetto e della durata del processo, va fissata in euro 700,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.13092/2024 R.G.,
- RIGETTA l'opposizione proposta da e Controparte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2401/2024 del 06.08.2024 che dichiara definitivamente esecutivo;
- CONDANNA gli opponenti e in solido, Controparte_1 Controparte_2
al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in Controparte_3
complessivi euro 1.700,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
- CONDANNA gli opponenti e in solido, Controparte_1 Controparte_2
al pagamento ex art.96 comma 3 c.p.c., in favore di della Controparte_3 somma di euro 700,00.
Catania, 27 dicembre 2025.
IL GIUDICE
NI OL
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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