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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 306/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
DE LUCA TOBIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1430/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200022 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200026 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200029 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 235/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce, avverso gli avvisi di accertamento n. TVM011200022/2025 (All. 1), per l'anno di imposta 2017,
TVM011200024/2025 (All. 2), per l'anno di imposta 2018, TVM011200026/2025 (All. 3), per l'anno di imposta
2019, TVM011200029/2025 (All.4), per l'anno di imposta 2020, tutti notificati in data 15 aprile 2025.
Precisa che la Guardia di Finanza – Tenenza di Tricase, avviava nei confronti del ricorrente un controllo fiscale all'esito del quale ha contestato, per gli anni 2017- 2020, la ricezione di compensi da parte della Associazione_1 dilettantistica Associazione_2. Gli stessi verificatori riscontravano, così come riferito anche nella motivazione degli atti impugnati, che “i predetti compensi risultano erogati previa deliberazione del Consiglio Direttivo dell'ente a fronte di specifici incarichi di dirigente in qualità di responsabile gestione del palazzetto”.
A fondamento del ricorso, ha dedotto:
1) l'illegittimità dell'atto impugnato per erronea applicazione della normativa di riferimento – manifesta infondatezza della pretesa impositiva.
Ciò in quanto l'Ente impositore ha considerato che la tipologia degli incarichi conferiti, non presentano le caratteristiche richieste dall'art. 67, comma 1, lett. m del TUIR, con la conseguenza che i relativi compensi non sono stati erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, pertanto non godono dell'esenzione di cui all'art. 69, comma 2 del TUIR sino al limite di € 10.000,00.
Al contrario l'Ufficio ritiene debba applicarsi il D.lgs 36/2021, recante il riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, che ha classificato il lavoratore sportivo come l'atleta,
l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara. In ultimo il regolamento tecnico emanato dalla federazione con il decreto del Ministro dello Sport del 24.01.2024, ha elencato ulteriori mansioni rientranti tra quelle necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività sportiva ai sensi dell'art.25, comma 1 ter, del citato decreto, ossia: i componenti commissioni allenatori, i tecnici formatori, gli osservatori, il designatore / commissioni ufficiali di gara, gli addetti video check, i supervisori, gli scout man, i videoman, il dirigente accompagnatore / addetto arbitri, i moppers e raccatta palle, i tecnici dei materiali e attrezzature, gli addetti antidoping non professionisti.
Inoltre, quanto all'applicabilità del menzionato art. 25 rileva come gli avvisi di accertamento gravati abbiano a riguardo gli anni di imposta 2017-2020, quindi annualità ben precedenti rispetto all'introduzione della norma citata nell'atto a fondamento della tesi erariale che, a norma dell'art. 31 del medesimo d.lgs. 36/2021, era originariamente fissata al 1° luglio 2022, termine poi prorogato al 31 luglio 2023.
2) Illegittimità delle sanzioni irrogate. Buona fede del contribuente e sussistenza di cause di non punibilità.
Conclude chiedendo di annullare gli impugnati avvisi di accertamento;
- in subordine, disapplicare le sanzioni irrogate;
- condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Lecce depositando controdeduzioni per contestare il ricorso.
Precisava che il controllo in questione trae origine da una verifica fiscale effettuata nei confronti della A.S. D. * dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Tricase, consegnato il 04.06.2024, da cui è emerso che detta associazione ha erogato compensi al ricorrente, negli anni dal 2017 al 2020, a fronte dell'incarico conferitogli di dirigente responsabile della gestione del palazzetto, certificati ai sensi dell'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 (per l'anno di imposta 2020 su € 10.000,00 corrisposti, la certificazione attesta importi per € 7.000,00 mentre ulteriori € 3.000,00 sono emersi dalle disamina delle scritture contabili della citata Associazione_1 dilettantistica). La stessa Guardia di Finanza – Tenenza di Tricase ha poi, sulla base degli elementi conoscitivi appresi, effettuato un controllo fiscale ai fini delle imposte dirette nei confronti del sig. Ricorrente_1, riscontrando l'omessa dichiarazione dei compensi percepiti negli anni dal 2017 al 2020, che a titolo di redditi diversi dovevano essere sottoposti a dichiarazione e conseguente tassazione. Tanto perché le mansioni assegnate al ricorrente non potevano essere qualificate quale “lavoro sportivo” a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e quindi non potevano beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo
69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (di seguito, TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Ossia le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi ((di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo
67)) non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a ((10.000 euro)). Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Concludeva per respingere integralmente il ricorso con condanna del Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza odierna fissata per la discussione conclusiva sul merito del gravame, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato. L'Agenzia delle Entrate nel redigere gli avvisi di accertamento impugnati si è riferita al processo verbale di constatazione, cui rimanda, redatto dai militari della Guardia di Finanza Tenenza di
Tricase consegnato il 04.06.2024.
Sul punto va detto che gli anni oggetto di verifica sono quelli che vanno dal 2017 al 2020. L'Ufficio fa riferimento a normativa entrata in vigore in epoca successiva.
Pertanto, qui bisogna distinguere due periodi normativi diversi:
-prima della Riforma dello Sport (quindi anche nel periodo 2017 - 2020)
-dopo il 1° luglio 2023, quando il regime è cambiato radicalmente.
Oggi (dal 2023 in poi): Il responsabile della gestione del palazzetto è lavoratore sportivo poichè rientra nelle attività amministrativo-gestionali previste dal D.Lgs. 36/2021 e pertanto può essere inquadrato come lavoratore sportivo.
Prima della riforma dello sport la figura del “lavoratore sportivo” non esisteva ancora. Esistevano solo:
-i compensi sportivi dilettantistici (art. 67, comma 1, lett. m) TUIR)
-l'esenzione fino a 10.000 € (art. 69, comma 2 TUIR)
Quindi nel periodo in oggetto 2017 - 2020 non si parlava di “lavoratore sportivo”, ma di collaboratore sportivo dilettantistico.
Negli anni in contestazione ossia per gli anni 2017 –2020 (art. 67, comma 1, lett. m) TUIR) la normativa ricomprendeva: “i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e quelli erogati per attività amministrativo-gestionali di natura non professionale rese in favore di ASD/SSD”.
Il responsabile della gestione del palazzetto rientrava perfettamente tra le attività ammesse
-il compenso era qualificato come reddito diverso
-si applicava l'art. 69, comma 2 TUIR → esenzione IRPEF fino a € 10.000,00.
In altri termini negli anni 2017 - 2020 il reddito poteva essere pagato come compenso sportivo dilettantistico e rientrava nelle previsioni dell'art. 67 lett. m) e godeva dell'esenzione dell'art. 69 comma 2.
Dal 1° luglio 2023:
-l'art. 67 lett. m) non si applica più allo sport
-l'art. 69 comma 2 non è più utilizzabile per compensi sportivi
-è entrato in vigore il nuovo regime dei lavoratori sportivi che prevede: -esenzione IRPEF fino a € 15.000,00
e contributi solo oltre € 5.000,00.
Le esposte considerazioni comportano l'accoglimento del ricorso. Spese compensate in considerazione della variazione della norma.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 4^, così decide: accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
DE LUCA TOBIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1430/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200022 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200026 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200029 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 235/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce, avverso gli avvisi di accertamento n. TVM011200022/2025 (All. 1), per l'anno di imposta 2017,
TVM011200024/2025 (All. 2), per l'anno di imposta 2018, TVM011200026/2025 (All. 3), per l'anno di imposta
2019, TVM011200029/2025 (All.4), per l'anno di imposta 2020, tutti notificati in data 15 aprile 2025.
Precisa che la Guardia di Finanza – Tenenza di Tricase, avviava nei confronti del ricorrente un controllo fiscale all'esito del quale ha contestato, per gli anni 2017- 2020, la ricezione di compensi da parte della Associazione_1 dilettantistica Associazione_2. Gli stessi verificatori riscontravano, così come riferito anche nella motivazione degli atti impugnati, che “i predetti compensi risultano erogati previa deliberazione del Consiglio Direttivo dell'ente a fronte di specifici incarichi di dirigente in qualità di responsabile gestione del palazzetto”.
A fondamento del ricorso, ha dedotto:
1) l'illegittimità dell'atto impugnato per erronea applicazione della normativa di riferimento – manifesta infondatezza della pretesa impositiva.
Ciò in quanto l'Ente impositore ha considerato che la tipologia degli incarichi conferiti, non presentano le caratteristiche richieste dall'art. 67, comma 1, lett. m del TUIR, con la conseguenza che i relativi compensi non sono stati erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, pertanto non godono dell'esenzione di cui all'art. 69, comma 2 del TUIR sino al limite di € 10.000,00.
Al contrario l'Ufficio ritiene debba applicarsi il D.lgs 36/2021, recante il riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, che ha classificato il lavoratore sportivo come l'atleta,
l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara. In ultimo il regolamento tecnico emanato dalla federazione con il decreto del Ministro dello Sport del 24.01.2024, ha elencato ulteriori mansioni rientranti tra quelle necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività sportiva ai sensi dell'art.25, comma 1 ter, del citato decreto, ossia: i componenti commissioni allenatori, i tecnici formatori, gli osservatori, il designatore / commissioni ufficiali di gara, gli addetti video check, i supervisori, gli scout man, i videoman, il dirigente accompagnatore / addetto arbitri, i moppers e raccatta palle, i tecnici dei materiali e attrezzature, gli addetti antidoping non professionisti.
Inoltre, quanto all'applicabilità del menzionato art. 25 rileva come gli avvisi di accertamento gravati abbiano a riguardo gli anni di imposta 2017-2020, quindi annualità ben precedenti rispetto all'introduzione della norma citata nell'atto a fondamento della tesi erariale che, a norma dell'art. 31 del medesimo d.lgs. 36/2021, era originariamente fissata al 1° luglio 2022, termine poi prorogato al 31 luglio 2023.
2) Illegittimità delle sanzioni irrogate. Buona fede del contribuente e sussistenza di cause di non punibilità.
Conclude chiedendo di annullare gli impugnati avvisi di accertamento;
- in subordine, disapplicare le sanzioni irrogate;
- condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Lecce depositando controdeduzioni per contestare il ricorso.
Precisava che il controllo in questione trae origine da una verifica fiscale effettuata nei confronti della A.S. D. * dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Tricase, consegnato il 04.06.2024, da cui è emerso che detta associazione ha erogato compensi al ricorrente, negli anni dal 2017 al 2020, a fronte dell'incarico conferitogli di dirigente responsabile della gestione del palazzetto, certificati ai sensi dell'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 (per l'anno di imposta 2020 su € 10.000,00 corrisposti, la certificazione attesta importi per € 7.000,00 mentre ulteriori € 3.000,00 sono emersi dalle disamina delle scritture contabili della citata Associazione_1 dilettantistica). La stessa Guardia di Finanza – Tenenza di Tricase ha poi, sulla base degli elementi conoscitivi appresi, effettuato un controllo fiscale ai fini delle imposte dirette nei confronti del sig. Ricorrente_1, riscontrando l'omessa dichiarazione dei compensi percepiti negli anni dal 2017 al 2020, che a titolo di redditi diversi dovevano essere sottoposti a dichiarazione e conseguente tassazione. Tanto perché le mansioni assegnate al ricorrente non potevano essere qualificate quale “lavoro sportivo” a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e quindi non potevano beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo
69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (di seguito, TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Ossia le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi ((di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo
67)) non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a ((10.000 euro)). Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Concludeva per respingere integralmente il ricorso con condanna del Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza odierna fissata per la discussione conclusiva sul merito del gravame, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato. L'Agenzia delle Entrate nel redigere gli avvisi di accertamento impugnati si è riferita al processo verbale di constatazione, cui rimanda, redatto dai militari della Guardia di Finanza Tenenza di
Tricase consegnato il 04.06.2024.
Sul punto va detto che gli anni oggetto di verifica sono quelli che vanno dal 2017 al 2020. L'Ufficio fa riferimento a normativa entrata in vigore in epoca successiva.
Pertanto, qui bisogna distinguere due periodi normativi diversi:
-prima della Riforma dello Sport (quindi anche nel periodo 2017 - 2020)
-dopo il 1° luglio 2023, quando il regime è cambiato radicalmente.
Oggi (dal 2023 in poi): Il responsabile della gestione del palazzetto è lavoratore sportivo poichè rientra nelle attività amministrativo-gestionali previste dal D.Lgs. 36/2021 e pertanto può essere inquadrato come lavoratore sportivo.
Prima della riforma dello sport la figura del “lavoratore sportivo” non esisteva ancora. Esistevano solo:
-i compensi sportivi dilettantistici (art. 67, comma 1, lett. m) TUIR)
-l'esenzione fino a 10.000 € (art. 69, comma 2 TUIR)
Quindi nel periodo in oggetto 2017 - 2020 non si parlava di “lavoratore sportivo”, ma di collaboratore sportivo dilettantistico.
Negli anni in contestazione ossia per gli anni 2017 –2020 (art. 67, comma 1, lett. m) TUIR) la normativa ricomprendeva: “i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e quelli erogati per attività amministrativo-gestionali di natura non professionale rese in favore di ASD/SSD”.
Il responsabile della gestione del palazzetto rientrava perfettamente tra le attività ammesse
-il compenso era qualificato come reddito diverso
-si applicava l'art. 69, comma 2 TUIR → esenzione IRPEF fino a € 10.000,00.
In altri termini negli anni 2017 - 2020 il reddito poteva essere pagato come compenso sportivo dilettantistico e rientrava nelle previsioni dell'art. 67 lett. m) e godeva dell'esenzione dell'art. 69 comma 2.
Dal 1° luglio 2023:
-l'art. 67 lett. m) non si applica più allo sport
-l'art. 69 comma 2 non è più utilizzabile per compensi sportivi
-è entrato in vigore il nuovo regime dei lavoratori sportivi che prevede: -esenzione IRPEF fino a € 15.000,00
e contributi solo oltre € 5.000,00.
Le esposte considerazioni comportano l'accoglimento del ricorso. Spese compensate in considerazione della variazione della norma.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 4^, così decide: accoglie il ricorso. Spese compensate.