Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 306
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità dell'atto impugnato per erronea applicazione della normativa di riferimento

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, evidenziando che gli avvisi di accertamento si riferiscono agli anni 2017-2020, mentre l'Agenzia delle Entrate ha applicato una normativa entrata in vigore successivamente. Per il periodo in contestazione, la normativa vigente (art. 67, comma 1, lett. m) TUIR) ricomprendeva tra i redditi diversi i compensi per attività amministrativo-gestionali rese a favore di ASD/SSD, con esenzione IRPEF fino a € 10.000,00 (art. 69, comma 2 TUIR). La figura del 'lavoratore sportivo' e il nuovo regime fiscale sono entrati in vigore solo dal 1° luglio 2023.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    La Corte, accogliendo il ricorso principale, ha ritenuto compensate le spese, implicitamente riconoscendo la fondatezza delle argomentazioni del ricorrente anche riguardo alle sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 306
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 306
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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