Art. 34. (Benefici per le imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio e
contributi per l'eliminazione del naviglio. Modifiche al codice della navigazione) 1. All' articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: "del 43 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dell'80 per cento";
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera a), determinato in 16 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. A decorrere dall'anno 2002 e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 6.500.000 euro quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie a favore delle imprese armatoriali che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno attivita' di cabotaggio, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le modalita' e i termini di applicazione del presente articolo.
4. Al fine di accelerare l'eliminazione del naviglio cisterniero vetusto per una migliore tutela dell'ambiente marino, di cui all' articolo 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51 , e' autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 6.700.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 6.500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. All' articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , e successive modificazioni, dopo le parole: "diretto verso un altro Stato" sono aggiunte le seguenti: ", se si osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di quattro viaggi mensili, se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis".
7. All' articolo 5, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 51 , le parole: "da lire 2 milioni a lire 12 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.033 euro a 6.197 euro" e le parole: "lire 5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2,58 euro".
8. All' articolo 318 del codice della navigazione , dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtu' degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 ".
9. All' articolo 319 del codice della navigazione , al primo comma , dopo le parole: "navigazione marittima o interna" sono inserite le seguenti: "e nei porti nazionali" e al secondo comma, dopo le parole: "l'autorita' consolare" sono inserite le seguenti: "o la capitaneria di porto".
Note all'art. 34:
- Il testo vigente del comma 32 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"32. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitivita' delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i benefici di cui all' art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , sono estesi nel limite dell'80 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attivita' di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio".
- Il testo dell' art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51 recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo. e' il seguente:
"Art. 2 (Contributo per la demolizione del naviglio). - 1. Al fine di favorire ed accelerare l'eliminazione delle unita' a singolo scafo non conformi ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, applicabili alle navi a doppio scafo, e di tutelare l'ambiente marino, alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all' art. 143 del codice della navigazione puo' essere concesso un contributo, entro la misura massima del limite di impegno quindicennale di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, per la demolizione di navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 1.000 tonnellate, la cui entrata in esercizio alla data del 31 dicembre 1999 risalga ad oltre venti anni.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso alle imprese armatoriali che vendono per la demolizione o fanno demolire per proprio conto unita' di proprieta' delle imprese stesse non oltre la data del 30 settembre 2000 ed iscritte, non oltre la medesima data, nei registri di cui all' art. 146 del codice della navigazione , i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, ed e' pari a lire 250.000 per ogni tonnellata di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unita'.
3. Il contributo e' concesso a condizione che l'importo netto del beneficio venga, entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori di demolizione, reinvestito dalle imprese beneficiarie ai fini della propria attivita' aziendale. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a quest'ultima data.
L'inosservanza di tale condizione comporta la decadenza dal contributo e la sua restituzione con i relativi interessi, penali ed ogni altro onere accessorio scaturente dall'anticipata estinzione del mutuo autorizzato in applicazione della presente legge".
- Il testo vigente dell' art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1.
E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e' diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione , come sostituito dall'art. 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice della navigazione ;
c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'art. 145 del codice della navigazione , a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e' operante la riserva di cui all' art. 224 del codice della navigazione , come sostituito dall'art. 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di quattro viaggi mensili, se osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis".
- Il testo dell' art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51 recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5 (Controllo degli spazi marittimi di interesse nazionale). - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, fissa, con propri decreti, le disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo Vessel Traffic Services (VTS) e ne assicura la gestione operativa attraverso le strutture centrali e periferiche del Ministero.
2. (omissis).
3. Il comandante della nave che, nell'ambito delle acque marittime interne e territoriali, non osservi gli schemi di separazione delle rotte, e' soggetto alla sanzione prevista dall' art. 1231 del codice della navigazione . In tale caso l'armatore della nave e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.033 euro a 6.197 euro, maggiorata, nel caso di nave da carico o di nave passeggeri, dell'importo di 2,58 euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. Tale sanzione e' irrogata dal capo del circondario marittimo competente per territorio.
4. Al di la' del limite esterno del mare territoriale italiano, l'inosservanza degli schemi di separazione delle rotte comporta:
a) a carico del comandante di nave battente bandiera italiana, l'applicazione della sanzione prevista dall' art. 1231 del codice della navigazione ;
b) a carico del comandante di nave battente bandiera estera, la segnalazione all'autorita' dello Stato di bandiera".
- Il testo vigente dell' art. 318 del codice della navigazione , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 318 (Nazionalita' dei componenti dell'equipaggio). - 1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 puo' derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalita' diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformita' a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale.
2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtu' degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.324 ".
3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorita' marittima periferica delegata dal Ministro dei trasporti e della navigazione puo' autorizzare, in caso di particolari necessita', che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore della meta' dell'intero equipaggio.
- Il testo vigente dell' art. 319 del codice della navigazione come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 319 (Assunzione di personale straniero all'estero). - Nei porti esteri della navigazione marittima o interna e nei porti nazionali ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalita' italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere.
In caso di speciali esigenze, l'autorita' consolare o la capitaneria di porto puo' autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente".
contributi per l'eliminazione del naviglio. Modifiche al codice della navigazione) 1. All' articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: "del 43 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dell'80 per cento";
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera a), determinato in 16 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. A decorrere dall'anno 2002 e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 6.500.000 euro quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie a favore delle imprese armatoriali che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno attivita' di cabotaggio, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le modalita' e i termini di applicazione del presente articolo.
4. Al fine di accelerare l'eliminazione del naviglio cisterniero vetusto per una migliore tutela dell'ambiente marino, di cui all' articolo 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51 , e' autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 6.700.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 6.500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. All' articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , e successive modificazioni, dopo le parole: "diretto verso un altro Stato" sono aggiunte le seguenti: ", se si osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di quattro viaggi mensili, se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis".
7. All' articolo 5, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 51 , le parole: "da lire 2 milioni a lire 12 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.033 euro a 6.197 euro" e le parole: "lire 5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2,58 euro".
8. All' articolo 318 del codice della navigazione , dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtu' degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 ".
9. All' articolo 319 del codice della navigazione , al primo comma , dopo le parole: "navigazione marittima o interna" sono inserite le seguenti: "e nei porti nazionali" e al secondo comma, dopo le parole: "l'autorita' consolare" sono inserite le seguenti: "o la capitaneria di porto".
Note all'art. 34:
- Il testo vigente del comma 32 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"32. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitivita' delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i benefici di cui all' art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , sono estesi nel limite dell'80 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attivita' di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio".
- Il testo dell' art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51 recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo. e' il seguente:
"Art. 2 (Contributo per la demolizione del naviglio). - 1. Al fine di favorire ed accelerare l'eliminazione delle unita' a singolo scafo non conformi ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, applicabili alle navi a doppio scafo, e di tutelare l'ambiente marino, alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all' art. 143 del codice della navigazione puo' essere concesso un contributo, entro la misura massima del limite di impegno quindicennale di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, per la demolizione di navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 1.000 tonnellate, la cui entrata in esercizio alla data del 31 dicembre 1999 risalga ad oltre venti anni.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso alle imprese armatoriali che vendono per la demolizione o fanno demolire per proprio conto unita' di proprieta' delle imprese stesse non oltre la data del 30 settembre 2000 ed iscritte, non oltre la medesima data, nei registri di cui all' art. 146 del codice della navigazione , i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, ed e' pari a lire 250.000 per ogni tonnellata di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unita'.
3. Il contributo e' concesso a condizione che l'importo netto del beneficio venga, entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori di demolizione, reinvestito dalle imprese beneficiarie ai fini della propria attivita' aziendale. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a quest'ultima data.
L'inosservanza di tale condizione comporta la decadenza dal contributo e la sua restituzione con i relativi interessi, penali ed ogni altro onere accessorio scaturente dall'anticipata estinzione del mutuo autorizzato in applicazione della presente legge".
- Il testo vigente dell' art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1.
E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e' diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione , come sostituito dall'art. 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice della navigazione ;
c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'art. 145 del codice della navigazione , a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e' operante la riserva di cui all' art. 224 del codice della navigazione , come sostituito dall'art. 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di quattro viaggi mensili, se osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis".
- Il testo dell' art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51 recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5 (Controllo degli spazi marittimi di interesse nazionale). - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, fissa, con propri decreti, le disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo Vessel Traffic Services (VTS) e ne assicura la gestione operativa attraverso le strutture centrali e periferiche del Ministero.
2. (omissis).
3. Il comandante della nave che, nell'ambito delle acque marittime interne e territoriali, non osservi gli schemi di separazione delle rotte, e' soggetto alla sanzione prevista dall' art. 1231 del codice della navigazione . In tale caso l'armatore della nave e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.033 euro a 6.197 euro, maggiorata, nel caso di nave da carico o di nave passeggeri, dell'importo di 2,58 euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. Tale sanzione e' irrogata dal capo del circondario marittimo competente per territorio.
4. Al di la' del limite esterno del mare territoriale italiano, l'inosservanza degli schemi di separazione delle rotte comporta:
a) a carico del comandante di nave battente bandiera italiana, l'applicazione della sanzione prevista dall' art. 1231 del codice della navigazione ;
b) a carico del comandante di nave battente bandiera estera, la segnalazione all'autorita' dello Stato di bandiera".
- Il testo vigente dell' art. 318 del codice della navigazione , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 318 (Nazionalita' dei componenti dell'equipaggio). - 1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 puo' derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalita' diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformita' a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale.
2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtu' degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.324 ".
3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorita' marittima periferica delegata dal Ministro dei trasporti e della navigazione puo' autorizzare, in caso di particolari necessita', che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore della meta' dell'intero equipaggio.
- Il testo vigente dell' art. 319 del codice della navigazione come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 319 (Assunzione di personale straniero all'estero). - Nei porti esteri della navigazione marittima o interna e nei porti nazionali ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalita' italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere.
In caso di speciali esigenze, l'autorita' consolare o la capitaneria di porto puo' autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente".