Ordinanza cautelare 27 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 29/12/2025, n. 23887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23887 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23887/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14610/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14610 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Compamed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Micaela Grandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Lombardia, Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Marche, Regione Lazio, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Siciliana, Regione Siciliana – Assessorato Alla Salute, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio;
Regione Emilia Romagna, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
I.M.*Medical S.a.s. di AN NI & C., non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
PER L'ANNULLAMENTO
Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni (doc. 1);
Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2);
Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 3);
Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4);
NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA,
Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute) (doc. 5);
Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute) (doc. 6);
Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute) (doc. 7);
Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9);
Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019 (doc. 10);
Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13);
Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota);
nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto
EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE
alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Compamed S.r.l. il 22/12/2022:
PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE
Della Determina Dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12/12/2022 unitamente all'Allegato 1;
Della comunicazione prot. 13/12/2022.1226260;
Della nota prot. n. 0645107 del 13/8/2019 della Regione Emilia Romagna;
Della nota prot. 0722665 del 25/9/2019 della Regione Emilia Romagna, non conosciuta;
NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA
Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali:
n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza
n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma
n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia
n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena
n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna
n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola
n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara
n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna
n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma
n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena
n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna
n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara
n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto
NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO
DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO
E SEGNATAMENTE
Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216;
Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251;
Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019;
Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4);
NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA,
Delle circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9);
Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019
Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13);
Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota);
nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto
EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE
alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Compamed S.r.l. il 28/3/2025:
PER L'ANNULLAMENTO
Della Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27/11/2024 unitamente all'Allegato 1;
Della comunicazione del 24/1/2025 prot. 73861;
NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO,
PER QUANTO OCCORRE POSSA
Della Determinazione Dirigenziale 29/12/2023 n. 27391 non conosciuta;
Delle Determinazioni 30 gennaio 2024 n.1725, 18 marzo 2024 n. 5585, n. 5586, n.5587, n.5588, n.5590, n.5591, n. 5592, n. 5593, n. 5594, n. 5595, n.5596, n.5597, n. 5598, n. 5599, n. 5600, n. 5601, n.5602, n. 5603, n. 5604, n. 5605, n. 5606, n. 5607, n. 5608, n. 5609, e 21 marzo 2024 n. 5876, n. 5877, n. 5878, n. 5879, n. 5880 e 20 novembre 2024 n. 25037, n. 25038, n. 25039, n. 25040, n. 25041, n. 25042 non conosciute;
Della Delibera n. 160 del 3/2/2025;
NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO
DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL PRIMO ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI E SEGNATAMENTE
Della Determina Dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12/12/2022 unitamente all'Allegato 1;
Della comunicazione prot. 13/12/2022.1226260;
Della nota prot. n. 0645107 del 13/8/2019 della Regione Emilia Romagna;
Della nota prot. 0722665 del 25/9/2019 della Regione Emilia Romagna, non conosciuta;
NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA
Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali:
n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza
n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma
n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia
n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena
n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna
n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola
n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara
n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna
n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma
n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena
n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna
n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara
n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto
NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO
DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO
E SEGNATAMENTE
Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216;
Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251;
Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019;
Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4);
NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA,
Delle circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9);
Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019
Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13);
Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota);
nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto
EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE
alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Regione Emilia Romagna, della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. US RA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Preso atto che, con memoria depositata il 31 ottobre 2025, la società ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, essendosi provveduto al versamento in favore della Regione Emilia-Romagna della quota del 25% dell’importo indicato nel provvedimento di ripiano della suddetta regione, precedentemente impugnato.
Ritenuto, in applicazione del principio dispositivo che trova applicazione anche nel processo amministrativo (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7399), che non resti al Collegio che dichiarare improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso e i motivi aggiunti;
Ritenuta, altresì, avuto riguardo alle peculiarità della questione, la sussistenza dei presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
US RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US RA | TI AR |
IL SEGRETARIO