Ordinanza collegiale 12 settembre 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00819/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03182/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3182 del 2025, proposto da
- OSAM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro- tempore, in relazione alla procedura C.I.G. B6BCF98964, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Lucini e Pietro BR Roveda ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Via Vincenzo Bellini n. 13;
contro
- la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Dario Marchesi e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- la Provincia di Brescia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Magda Poli e Raffaella Rizzardi e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- la Centrale Unica di Committenza - Area Vasta di Brescia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
- Tenax International S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandra Ceccarelli e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
per l’annullamento
- dei provvedimenti relativi al Lotto 1, C.I.G. B6BCF98964, della “ Procedura multilotto aperta a rilevanza comunitaria per la fornitura di mezzi elettrici. Appalto finanziato con fondi PNRRM2-C1-13.2 Green Communities Nextgeneration EU a favore della Comunità Montana Valtellina di Sondrio CUP F79I22002060002. Lotto 1 Fornitura di n. 2 spazzatrici elettriche - CIG B6BCF98964- Lotto 2 Fornitura di n. 5 veicoli commerciali leggeri elettrici - CIG B6BCF99A37 ” e in particolare:
- della Determinazione n. 225 del 18 luglio 2025 e della contestuale lettera accompagnatoria della Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici avente a oggetto “ PNRR M2C1 Investimento 3.2: Green Communities della Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - Fornitura multilotto di mezzi elettrici. Lotto 1 fornitura n 2 spazzatrici elettriche CIG B6BCF98964 - Lotto 2 fornitura di n. 5 veicoli commerciali leggeri elettrici CIG B6BCF99A37. CUP F79I22002060002. Comunicazione ” nella parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto 1 in favore di Tenax International S.p.A.;
- della Determinazione n. 1453/2025 del 10 luglio 2025 della C.U.C. Area Vasta di Brescia recante la proposta di aggiudicazione, con i verbali di gara e i relativi allegati;
- della Determinazione n. 876/2025 del 6 maggio 2025 della C.U.C. Area Vasta di Brescia di approvazione del Disciplinare di gara, ove occorrer possa;
- della Determinazione n. 1232/2025 del 16 giugno 2025 della C.U.C. Area Vasta di Brescia di nomina della Commissione giudicatrice, ove occorrer possa;
- nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove medio tempore stipulato, e per l’accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento del danno in forma specifica, da risarcirsi mediante l’esclusione di Tenax International S.p.A. e il conseguimento dell’aggiudicazione a favore di OSAM S.r.l., anche a mezzo di subentro, per l’intera durata dell’affidamento o, in subordine, a conseguire il risarcimento per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, della Provincia di Brescia e di Tenax International S.p.A.;
Vista l’ordinanza n. 2940/2025 con cui è stata ordinata l’integrazione del contradditorio nei confronti delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel P.N.R.R.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le istanze di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentate dai difensori della Provincia di Brescia e di Tenax International S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Designato relatore il consigliere TO De IT;
Uditi, all’udienza pubblica del 12 febbraio 2026, i difensori della società ricorrente, della Comunità Montana della Valtellina e dell’Amministrazione statale, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato 16 agosto 2025 e depositato il 19 agosto successivo, la società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti e connessi, la Determinazione n. 225 del 18 luglio 2025 e la contestuale lettera accompagnatoria della Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici avente a oggetto “ PNRR M2C1 Investimento 3.2: Green Communities della Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - Fornitura multilotto di mezzi elettrici. Lotto 1 fornitura n 2 spazzatrici elettriche CIG B6BCF98964 - Lotto 2 fornitura di n. 5 veicoli commerciali leggeri elettrici CIG B6BCF99A37. CUP F79I22002060002. Comunicazione ” nella parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto 1 in favore di Tenax International S.p.A.
Con decisione a contrarre n. 124 del 17 aprile 2025, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha deciso di esperire una “ procedura aperta a rilevanza comunitaria per l’appalto multilotto per la fornitura di mezzi elettrici finanziato con fondi PNRR M2-C1-I3.2 Green Communities Nexgeneration EU a favore della Comunità Montana Valtellina di Sondrio CUP F79I22002060002 Lotto 1 Fornitura di n. 2 spazzatrici elettriche, Lotto 2 fornitura di n. 5 veicoli commerciali leggeri elettrici ”, con gara aperta sopra la soglia di rilevanza comunitaria, da aggiudicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; l’incarico per l’espletamento della procedura è stato affidato alla C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) Area Vasta di Brescia, che, con determinazione dirigenziale n. 876 del 6 maggio 2025, ha approvato il Disciplinare di gara, il Capitolato amministrativo e il Capitolato tecnico, con la relativa appendice, nonché i modelli di presentazione delle domande di partecipazione. Con riguardo al Lotto 1, hanno preso parte alla procedura gli operatori Boschung Italia S.r.l., OSAM S.r.l., Tenax International S.p.A. e FAIP, e all’esito del confronto competitivo è risultata prima in graduatoria Tenax International S.p.A., che ha conseguito 97,66 punti complessivi (67,66 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica), mentre la ricorrente OSAM S.r.l. si è classificata al secondo posto totalizzando 87,00 punti (67,66 punti per l’offerta tecnica e 19,30 punti per l’offerta economica); quindi, dopo aver sottoposto l’offerta della prima graduata a verifica di anomalia, la Centrale di committenza ha formulato alla Comunità Montana Valtellina la proposta di aggiudicazione della gara riguardante il Lotto 1 in favore di Tenax International S.p.A., che è stata poi disposta con la determinazione dirigenziale n. 225 del 18 luglio 2025. A seguito dell’accesso agli atti della procedura e dell’esame dell’offerta presentata dell’aggiudicataria Tenax International S.p.A., la parte ricorrente avrebbe constatato la presenza di consistenti anomalie e discrasie tra le caratteristiche tecniche illustrate in sede di gara e quelle desumibili dalla scheda tecnica delle stesse macchine spazzatrici elettriche pubblicizzate sul sito internet della medesima società.
Assumendo l’illegittimità della disposta aggiudicazione in favore di Tenax International S.p.A., la società ricorrente, premessa la competenza sulla controversia de qua del T.A.R. Lombardia, sede di Milano, ha dedotto la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 14, 17, commi 5 e 6, 71, 79, 105 e 108 e All. II.5 del D. Lgs. n. 36 del 2023, degli artt. 16 e 22 della Lex specialis di gara cui al Disciplinare, del Capitolato tecnico e dell’appendice A, dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento della P.A. e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per travisamento dei presupposti di fatto e diritto.
In via subordinata, è stato chiesto il risarcimento del danno per equivalente e, ove ritenuto opportuno dal Collegio giudicante, è stata altresì formulata una istanza di verificazione e/o consulenza tecnica d’ufficio ex art. 63, comma 4, cod. proc. amm.
Si sono costituite in giudizio la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, la Provincia di Brescia e Tenax International S.p.A., che hanno chiesto il rigetto del ricorso; con separate memorie, i difensori della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e della Provincia di Brescia hanno altresì dedotto l’insussistenza dei presupposti per l’espletamento della verificazione e/o consulenza tecnica d’ufficio chiesta dalla parte ricorrente.
Con l’ordinanza n. 2940/2025 è stata, tra l’altro, ordinata l’integrazione del contradditorio nei confronti delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel P.N.R.R.; in seguito all’espletamento dell’incombente legato all’integrazione del contraddittorio, si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della causa, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare, l’Avvocatura erariale ha chiesto di estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva del (solo) Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026, il Collegio, preso atto delle istanze di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentate dai difensori della Provincia di Brescia e di Tenax International S.p.A. e uditi i difensori della società ricorrente, della Comunità Montana della Valtellina e dell’Amministrazione statale, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve segnalarsi che la competenza – avente carattere funzionale e quindi soggetta al regime di cui al combinato disposto degli artt. 14 e 47, comma 1, cod. proc. amm. (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, ord. 30 gennaio 2026, n. 445; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, II, ord. 17 gennaio 2025, n. 32) – in ordine alla presente controversia spetta a questa sede di Milano del T.A.R. Lombardia, poiché l’Amministrazione beneficiaria degli effetti della procedura, ossia la Comunità Montana della Valtellina di Sondrio, ha la propria sede nella circoscrizione territoriale di questo Tribunale, a nulla rilevando che la Centrale di committenza, ossia la C.U.C. Area Vasta di Brescia, che ha svolto la gara, abbia la sede in altra circoscrizione (T.A.R. Lombardia, sede di Brescia); difatti, la giurisprudenza ha chiarito che il criterio ordinario rappresentato dalla sede dell’autorità amministrativa, cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a quello dell’efficacia spaziale, nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un Tribunale (Consiglio di Stato, V, ord. 13 novembre 2023, n. 9679; V, ord. 21 marzo 2022, n. 2029; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 5 maggio 2025, n. 1545; T.A.R. Campania, Napoli, III, 29 luglio 2024, n. 4445).
2. Sempre in via preliminare, deve essere esaminata la richiesta, formulata dall’Avvocatura erariale, di estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze (e non anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
2.1. La richiesta di estromissione deve essere accolta.
Come evidenziato dall’Avvocatura erariale, l’appalto oggetto di controversia è finanziato con le risorse previste dal P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), Missione 1, Componente 1, Intervento 13.2 “ Green Communities ”; il predetto intervento è riferibile esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per gli affari regionali e le autonomie, risultando perciò estraneo alle competenze gestionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ne discende che il (solo) Ministero dell’Economia e delle Finanze non è un legittimo contraddittore nella controversia de qua.
2.2. Pertanto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere estromesso dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva.
3. Ancora in via preliminare, deve essere esaminata l’istanza avanzata, seppure in via subordinata, dalla difesa della parte ricorrente di espletamento di una verificazione finalizzata all’accertamento delle effettive caratteristiche delle spazzatrici elettriche offerte in gara da Tenax International S.p.A.
3.1. La domanda non può essere accolta.
La verificazione (e/o la consulenza tecnica d’ufficio) non può sopperire alle carenze probatorie riferibili alle parti del processo, ma ha l’esclusiva finalità di chiarire eventuali dubbi discendenti da elementi ritualmente introdotti in giudizio e non del tutto incontroversi nella loro portata (cfr. Consiglio di Stato, VI, 21 luglio 2020, n. 4664; III, 25 luglio 2019, n. 5267; T.A.R. Marche, I, 7 febbraio 2024, n. 132; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 11 aprile 2022, n. 819). Difatti, anche la verificazione, come la consulenza tecnica d’ufficio, « non può essere utilizzata per costruire prove che la parte attrice non ha introdotto nel processo nemmeno come principio (Cons. Stato, V, 14 febbraio 2012, n. 724). Essa, infatti, costituisce non già un mezzo di prova, ma al più di ricerca della prova (…), avente la funzione di fornire al giudice i necessari elementi di valutazione quando la complessità sul piano tecnico-specialistico dei fatti di causa impedisca una compiuta comprensione (…), ma non già la funzione di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti (Cons. Stato, V, 11 maggio 2017, n. 2181) » (Consiglio di Stato, VI, 21 luglio 2020, n. 4664; III, 25 luglio 2019, n. 5267; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 gennaio 2025, n. 164; IV, 12 febbraio 2024, n. 343; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 26 gennaio 2023, n. 50).
Nel caso di specie, esaminando gli atti processuali, non si ritiene necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, stante la piena esaustività, oltre che intellegibilità da parte del Collegio, della documentazione versata in giudizio dalle parti, né si può consentire tardivamente la surrettizia introduzione nel giudizio di elementi non prodotti ritualmente dalle parti di causa.
Oltretutto, neppure ricorrendo a una consulenza o a una verificazione, il giudice amministrativo può sostituirsi alle determinazioni assunte dalla Stazione appaltante in sede di scelta del contraente, « in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. (…) Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. St., sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572). (…) Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (…) » (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 3 febbraio 2026, n. 529; IV, 9 dicembre 2025, n. 4016; IV, 6 novembre 2025, n. 3609; IV, 14 aprile 2025, n. 1325; anche, Consiglio di Stato, III, 20 ottobre 2025, n. 8107; V, 14 luglio 2025, n. 6126; III; 19 giugno 2025, n. 5366; V, 10 luglio 2024, n. 6191; V, 14 febbraio 2024, n. 1501).
3.2. Pertanto, la richiesta deve essere respinta.
4. Passando alla trattazione del merito del ricorso, lo stesso è infondato.
5. Con l’unico motivo di ricorso si assume l’illegittimità dell’aggiudicazione della gara de qua in favore della controinteressata Tenax International S.p.A., che invece avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura in quanto, pur avendo attestato, nella relazione allegata alla propria domanda di partecipazione, che le caratteristiche tecniche delle spazzatrici elettriche dalla stessa offerte sarebbero corrispondenti ai requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico e dalla relativa appendice A, nella realtà tale corrispondenza sarebbe insussistente, come si desumerebbe dagli opuscoli informativi divulgati dalla stessa controinteressata e presenti sul sito internet della medesima con riguardo alla spazzatrice “ Electra 2.0 - Evos+ ”.
5.1. La doglianza è infondata.
La parte ricorrente, pur prendendo atto che la società controinteressata aggiudicataria ha offerto in sede di gara, come attestato dalla specifica documentazione, delle spazzatrici pienamente rispondenti ai requisiti tecnici minimi imposti dalla lex specialis, tuttavia ha segnalato che nella realtà i predetti macchinari non possiederebbero le caratteristiche dichiarate, stanti le opposte risultanze scaturenti dall’esame degli opuscoli informativi divulgati dalla stessa controinteressata e presenti sul sito internet di quest’ultima.
In particolare, (i) con riguardo alla Pista di pulizia minima, pur avendo la controinteressata dichiarato e documentato in sede di offerta la presenza di una ampiezza minima di spazzatura pari a 1.790 mm (all. 12 al ricorso, pag. 2), perfettamente in linea con la previsione dell’appendice del Capitolato tecnico, che chiedeva una ampiezza di spazzatura minima inferiore a 1.800 mm (all. 9 al ricorso, pag. 3), dalla scheda tecnica del prodotto e dalle informazioni presenti sul sito web della società emergerebbe la sussistenza di un’ampiezza minima di 2.270 mm (all. 13-14 al ricorso), difforme da quanto dichiarato in gara e non rispondente ai requisiti minimi imposti dal Capitolato tecnico; (ii) anche in relazione alla Pista di pulizia massima, la controinteressata ha dichiarato e documentato in sede di offerta la presenza di una ampiezza massima di spazzatura di 3.310 mm (all. 12 al ricorso, pag. 2), perfettamente in linea con la previsione dell’appendice del Capitolato tecnico, che chiedeva una ampiezza massima di spazzatura superiore a 3.100 mm (all. 9 al ricorso, pag. 3), mentre nella scheda tecnica del prodotto e nelle informazioni desumibili dal sito web della società risulterebbe un’ampiezza massima di 2.250 mm (all. 13-14 al ricorso), difforme da quanto dichiarato in gara e non rispondente ai requisiti minimi imposti dal Capitolato tecnico; (iii) con riferimento alla Pista di pulizia con terza spazzola, pur avendo l’aggiudicataria dichiarato in offerta una ampiezza di 3.310 mm (all. 12 al ricorso, pag. 2), in linea con le previsioni del Capitolato tecnico che chiedeva una ampiezza di spazzatura con la terza spazzola superiore a 3.300 mm (all. 9 al ricorso, pag. 3), nella scheda tecnica del prodotto e nelle informazioni presenti sul sito web emergerebbe una effettiva ampiezza di 2.535 mm (all. 13-14 al ricorso), non conforme a quanto dichiarato in gara e non rispondente ai requisiti minimi imposti dal Capitolato tecnico; (iv) con riguardo al Rendimento orario, la controinteressata ha indicato in sede di offerta un rendimento di 43.030 m2/h (all. 12 al ricorso, pag. 2), nel rispetto dei quanto richiesto dal Capitolato tecnico, che prevedeva un rendimento superiore a 40.000 m2/h (all. 9 al ricorso, pag. 3), ma dalla scheda tecnica della spazzatrice elettrica risulterebbe un rendimento orario inferiore di 27.000 m2/h (all. 13-14 al ricorso); (v) da ultimo, in relazione alla Capacità della batteria, la controinteressata ha offerto “ Batterie litio ferro fosfato LiFePO4 kWh 71,37 - 48 Volt ” (all. 12 al ricorso, pag. 8), nel rispetto del Capitolato tecnico, che richiedeva un valore superiore a 70 kWh (all. 9 al ricorso, pag. 3), sebbene ciò sia contestato in sede di relazione tecnica redatta del consulente incaricato dalla ricorrente, dove si evidenzia che la presenza di una batteria con 48V equivarrebbe a 48 kWh (all. 16 al ricorso), ovvero sarebbe inferiore al valore minimo previsto dalla lex specialis.
Le esposte (dettagliate) contestazioni formulate in sede di ricorso da OSAM in ordine alla carenza dei requisiti minimi da parte dei macchinari offerti in gara dalla controinteressata non assumono alcuna rilevanza per infirmare la legittimità della disposta aggiudicazione della gara de qua in favore di quest’ultima, poiché le richiamate prospettazioni attoree si fondano su elementi estranei all’offerta e alla documentazione di gara, in quanto traggono il proprio fondamento dal diretto esame, effettuato in proprio dalla medesima parte ricorrente, delle schede dei prodotti pubblicizzate sul sito internet di Tenax International S.p.A., oppure risultano emergere dalla consulenza di parte commissionata sempre da essa ricorrente (all. 16 al ricorso). Peraltro, come evidenziato dalla difesa della controinteressata aggiudicataria, le schede tecniche commerciali dei produttori di un bene pubblicate sui siti web fanno riferimento a configurazioni standard, predisposte a fini promozionali e informativi, e non evidenziano le possibili migliorie che possono essere apportate al prodotto – che non sono vietate, come sembra ipotizzare la difesa attorea, ove rispettose delle prescrizioni normative di settore – al fine di non divulgare i segreti dell’operatore in questione: nella specie, l’offerta tecnica dell’aggiudicataria Tenax International è stata presentata in versione parzialmente oscurata proprio allo scopo di salvaguardare i propri segreti tecnici e commerciali, così attestando, sebbene per implicito, che i prodotti offerti in gara – dichiarati conformi alle specifiche tecniche della lex specialis – fossero differenti rispetto ai macchinari standard descritti nel proprio sito web a fini divulgativi e meramente promozionali (cfr. richiesta di oscuramento, all. 2 di Tenax).
A tal proposito, con riguardo alla asserita ridotta capacità della batteria offerta, pari a 48 kWh e quindi inferiore al valore minimo previsto ai fini della gara (pari a 70 kWh), la stessa non può essere condivisa proprio in ragione della circostanza che il consulente della parte ricorrente è addivenuto a una tale (controversa) conclusione omettendo di esaminare la documentazione prodotta formalmente in gara dall’aggiudicataria (e in parte oscurata) e attingendo esclusivamente alle “ informazioni presenti nelle schede tecniche del costruttore ” reperite sul sito web dello stesso (all. 16 al ricorso, pag. 3).
5.2. Del resto, come risulta pacifico dai suesposti elementi, la cui sussistenza è stata riconosciuta espressamente pure dalla stessa parte ricorrente, la controinteressata aggiudicataria ha dichiarato in sede di offerta di fornire alla Stazione appaltante dei macchinari integralmente in possesso delle caratteristiche minime previste dalla lex specialis e nessun dubbio è emerso sulla veridicità delle suddette dichiarazioni nel corso della procedura.
Una tale condotta è perfettamente conforme alle prescrizioni della legge di gara e del D. Lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici) e rende pienamente legittima l’aggiudicazione in favore di Tenax International S.p.A.
Infatti, il paragrafo 16 del Disciplinare di gara prevedeva che “ l’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza ” e il successivo paragrafo 22 stabiliva che “ l’offerta è esclusa in caso di presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse ”. Deve poi aggiungersi che nella procedura de qua non è stata imposta la presentazione di campionatura allo scopo di verificare in sede di esame delle offerte la conformità dei prodotti presentati dagli operatori partecipanti.
Più esplicitamente, il paragrafo 3.1 del Capitolato tecnico relativo alla “ verifica di conformità ” prevedeva che “ nel corso della verifica di conformità l’Amministrazione procederà ad accertare, relativamente a ciascun veicolo (…) la corrispondenza tra quanto ordinato in sede di stipula di contratto e il veicolo oggetto di verifica ” e che “ l’Amministrazione svolgerà la verifica di conformità contestualmente alla consegna e, laddove l’Amministrazione la svolga in un momento successivo, dovrà comunque inoltrare il relativo verbale entro il termine di 30 giorni solari dalla consegna ”. Ciò trova conferma anche nel paragrafo 2.2 del Capitolato tecnico, secondo il quale “ l’Amministrazione verifica la conformità della fornitura in base alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3.1 del presente Capitolato, presso la sede, in territorio italiano, indicata dal Fornitore o nel luogo specificato dall’Amministrazione o in diverso luogo concordato con il Fornitore, prima dell’aggiudicazione definitiva/della stipula del contratto ovvero a seguito della/contestualmente alla consegna. La data ultima per l’approntamento, da parte del Fornitore, del/dei veicolo/i alla verifica di conformità, coincide con la data in cui il Fornitore dovrà essere pronto per la consegna, fermo restando quanto previsto di seguito e al paragrafo 3.1 in relazione ai termini di consegna ”. Le alternative in ordine al momento in cui effettuare la verifica di conformità del prodotto contenute in tale ultima disposizione – ossia “ prima dell’aggiudicazione definitiva/della stipula del contratto ovvero a seguito della/contestualmente alla consegna ” – impongono di procedere a un coordinamento con quanto stabilito nel già menzionato paragrafo 3.1 dello stesso Capitolato, che, come già rilevato, non consentiva affatto di compiere la predetta verifica antecedentemente all’aggiudicazione definitiva, avendo imposto all’Amministrazione destinataria della prestazione di svolgere “ la verifica di conformità contestualmente alla consegna ” dei macchinari o addirittura in un momento successivo.
Le richiamate disposizioni della lex specialis sono coerenti con quanto disposto dall’art. 116, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 2023 che si occupa, con riguardo agli appalti di fornitura, della “ verifica di conformità ” e stabilisce che “ i contratti sono soggetti (…) a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative (…) delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali ”.
Anche la giurisprudenza ha ribadito, a più riprese, che “ laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell’offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all’aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto ” (Consiglio di Stato, V, 4 marzo 2025, n. 1857).
Risulta difatti evidente che “ la scelta dell’amministrazione aggiudicatrice di tradurre una modalità esecutiva delle prestazioni in un criterio di valutazione della qualità tecnica dell’offerta non può essere interpretata come necessità per l’offerente di anticipare alla fase di gara la dimostrazione del possesso o della disponibilità di tutti i mezzi e le risorse per l’esecuzione delle prestazioni programmate (cfr. Corte giust. UE 8 luglio 2021, in causa C-295/20); in tal caso l’offerta tecnica è conforme alla legge di gara se dalla stessa risulta l’impegno dell’offerente a rispettare tali condizioni nella fase esecutiva del servizio; ove possibile e nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza, la disponibilità dei mezzi e delle risorse che hanno formato oggetto di valutazione della qualità dell’offerta tecnica potranno essere accertate dalla stazione appaltante nella fase successiva all’aggiudicazione e antecedente alla stipula del contratto, fermo restando che la inattuazione nel corso dell’esecuzione del contratto non potrà che rilevare come inadempimento ed eventualmente portare alla risoluzione ” (Consiglio di Stato, V, 26 giugno 2024, n. 5640, che richiama Consiglio di Stato, V, 16 dicembre 2022, n. 11037).
Quindi, la valutazione (implicita) effettuata dalla Stazione appaltante sulla conformità dell’offerta della controinteressata aggiudicataria risulta del tutto legittima, anche in considerazione della circostanza che il giudice amministrativo non può esercitare un sindacato sostitutivo sull’attività svolta dall’Ente appaltante, che possiede un’ampia discrezionalità tecnica sia nella valutazione delle offerte sia nell’attribuzione dei punteggi, salvo i casi di abnormità della scelta, che nella specie, come ampiamente dimostrato in precedenza, non ricorrono affatto (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 3 febbraio 2026, n. 528; anche, Consiglio di Stato, III, 20 ottobre 2025, n. 8107; V, 14 luglio 2025, n. 6126; III; 19 giugno 2025, n. 5366; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 9 dicembre 2025, n. 4016).
5.3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, l’esaminato motivo di ricorso risulta complessivamente infondato.
6. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, VI, 31 ottobre 2025, n. 8478; VI, 29 ottobre 2025, n. 8398; II, 24 ottobre 2025, n. 8252; II, 14 ottobre 2025, n. 8040). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. In conclusione, all’infondatezza della scrutinata censura segue la reiezione del ricorso proposto da OSAM S.r.l.; in conseguenza di ciò, deve essere respinta anche la domanda di risarcimento del danno per equivalente proposta dalla predetta ricorrente, stante la carenza di uno dei suoi presupposti costitutivi.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, salvo che con riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, respinge il ricorso indicato in epigrafe, unitamente alla domanda risarcitoria.
Condanna la ricorrente OSAM S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore della Comunità Montana della Valtellina, della Provincia di Brescia e di Tenax International S.p.A. nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) ciascuna (€ 6.000,00 complessivi), oltre spese e oneri generali; le compensa nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
BR IA, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
TO De IT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO De IT | BR IA |
IL SEGRETARIO