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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 2995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2995 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Mangione, ricorrente;
Parte_1 contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 19.9.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura dell'anno 2015 per n. 104 giornate, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola EZ Y Royo, occupandosi delle lavorazioni specificate nel ricorso introduttivo. Costituitosi, l ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierna a mezzo della presente sentenza. L'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi CP_1 compendiati nei verbali di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), laddove sono state, tra l'altro, rilevate: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni riscontrate, la materiale disponibilità da parte dell'azienda agricola di una minima parte dei terreni dichiarati in sede di denuncia aziendale, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati (vieppiù, stante la mancanza di un conto corrente bancario o di altre provviste della EZ da cui attingere per far fronte agli ingenti pagamenti in contante delle medesime retribuzioni), la frammentarietà e la scarsa attendibilità della documentazione fiscale, la presenza, in occasione degli accessi ispettivi eseguiti, di un numero di lavoratori irrisorio rispetto a quello ordinariamente denunciato. Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti
1 dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). A fronte del coacervo di elementi sopra riepilogati, che, in termini convergenti, militano nel senso di escludere che alle denunce di impiego di manodopera di cui trattasi sia corrisposto l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in agricoltura da parte della pressoché totalità dei lavoratori denunciati, la parte ricorrente ha chiesto di fornire dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda per il tramite delle testimonianze di e le cui dichiarazioni non Testimone_1 Testimone_2 valgono, tuttavia, in alcun modo ad asseverare le allegazioni attoree. Sotto tale profilo, non può, infatti, non considerarsi come l'affidabilità dei testimoni in parola, oltre che risultare inficiata dal fatto di avere ugualmente subito il disconoscimento delle giornate prestate alle dipendenze dell'azienda agricola EZ y Royo e proposto analogo giudizio nei confronti dell' è irresolubilmente minata, CP_1 quanto alla dalla significativa discordanza dalla stessa fornita di aver lavorato Tes_1 con la ricorrente nel 2015 da maggio ad ottobre, “pressoché tutte le giornate in cui ho lavorato io”, con quanto risultante dalle denunce aziendali (vds. pag. 11 e ss. del verbale di accertamento in atti) da cui specificatamente risulta come la testimone in parola avesse prestato nel 2015 anche n. 55 giornate tra gennaio ed aprile (ciò in termini inconciliabili con le date delle assunzioni della , nonché dall'altrettanto significativa Pt_1 circostanza che la testimone in parola risultasse formalmente presente al lavoro il 24 maggio 2022 ed il 25 luglio 2022, nonostante ne fosse verificata l'assenza in occasione di entrambi gli accessi ispettivi in tali date eseguiti dall' nonché dal 23 al 26 CP_1 novembre 2021, nonostante nella settimana in questione fossero state rilevate (vds. pag. 22 del verbale di accertamento del 5.5.2023 in atti) piogge consistenti con picchi di 10,4 mm il 22 novembre e di 18,4 mm il 24 novembre (sì da far ragionevolmente dubitare dell'effettivo impiego di detta Quarta presso l'azienda agricola che viene in rilievo); quanto alla dalla genericità e parziale sovrapponibilità del riferimento Tes_2 temporale alle vicende lavorative della (“… ha lavorato con me soltanto nel 2015 Pt_1 nel periodo estivo, agosto, settembre, ottobre … non so quantificare con precisione il numero di giornate prestate dalla ricorrente, credo circa un centinaio, in quanto la vedevo spesso”), sulla cui scorta non vi è modo di ricostruire compiutamente i periodi del suo impiego, oltre che dalla inconciliabilità di quanto dalla stessa riferito in ordine alla presenza giornaliera al lavoro (negli anni ricadenti nella cornice temporale 2015- 2021) di una moltitudine di braccianti (“si lavorava in 2,3 squadre da 8-10 unità; non mi è mai capitato di lavorare con una sola squadra”) con le risultanze dell'attività di indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Lecce (vds. segnalazione in atti) da cui, invece, è tra l'altro trasparso che “… nell'anno 2015 risultano coltivati: un rettangolo di terreno (foglio 14 particella 101 in agro di Copertino) e un quadrilatero (foglio 14 particella 109 in agro di Copertino alle dell'abitazione di ad Parte_2 ortaggi/verdure con presenza di circa una trentina di filari il primo e una quindicina di filari il secondo;
nell'anno 2019 risultano coltivati ad ortaggi/verdure due quadrilateri
2 con presenza in totale di circa una ottantina di filari” e, alla luce dei sopralluoghi eseguiti negli anni 2020 e 2021, che “solo in alcuni giorni sono stati individuati fino ad otto dipendenti, dei quali alcuni intenti a lavorare sui campi ed altri ritenuti tali per la sola presenza delle autovetture a loro riconducibili parcheggiate nei pressi dell'azienda”. Residuando, pertanto, un quadro probatorio nebuloso che non consente in alcun modo di asseverare i fatti costitutivi della domanda, ovvero lo svolgimento dell'attività lavorativa per il numero di giornate indicato nell'atto introduttivo, sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso proposto non può, dunque, che essere rigettato. Le spese di lite sono da porre a carico della parte ricorrente in ragione della sua soccombenza;
ciò con la puntualizzazione che nella liquidazione, occorre considerare che, se, per un verso “la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli deve essere considerata di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione dello scaglione per la liquidazione delle spese processuali, con un valore minimo di Euro 26.000,00 e massimo di Euro 52.000,00”, per altro verso, “il giudice può applicare uno scaglione inferiore quando specifiche particolarità del caso lo giustifichino, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15.1.2025, n. 955), di modo che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità - come quella che viene qui in esame - può essere quello compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (cfr. Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; Cass. 968/2022).
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato il 19.9.2023 da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna la parte ricorrente al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in euro 2.700,00, oltre a CP_1 rimborso di spese forfettarie al 15% e accessori nella misura di legge. Lecce, 10.12.2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Mangione, ricorrente;
Parte_1 contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 19.9.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura dell'anno 2015 per n. 104 giornate, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola EZ Y Royo, occupandosi delle lavorazioni specificate nel ricorso introduttivo. Costituitosi, l ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierna a mezzo della presente sentenza. L'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi CP_1 compendiati nei verbali di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), laddove sono state, tra l'altro, rilevate: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni riscontrate, la materiale disponibilità da parte dell'azienda agricola di una minima parte dei terreni dichiarati in sede di denuncia aziendale, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati (vieppiù, stante la mancanza di un conto corrente bancario o di altre provviste della EZ da cui attingere per far fronte agli ingenti pagamenti in contante delle medesime retribuzioni), la frammentarietà e la scarsa attendibilità della documentazione fiscale, la presenza, in occasione degli accessi ispettivi eseguiti, di un numero di lavoratori irrisorio rispetto a quello ordinariamente denunciato. Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti
1 dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). A fronte del coacervo di elementi sopra riepilogati, che, in termini convergenti, militano nel senso di escludere che alle denunce di impiego di manodopera di cui trattasi sia corrisposto l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in agricoltura da parte della pressoché totalità dei lavoratori denunciati, la parte ricorrente ha chiesto di fornire dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda per il tramite delle testimonianze di e le cui dichiarazioni non Testimone_1 Testimone_2 valgono, tuttavia, in alcun modo ad asseverare le allegazioni attoree. Sotto tale profilo, non può, infatti, non considerarsi come l'affidabilità dei testimoni in parola, oltre che risultare inficiata dal fatto di avere ugualmente subito il disconoscimento delle giornate prestate alle dipendenze dell'azienda agricola EZ y Royo e proposto analogo giudizio nei confronti dell' è irresolubilmente minata, CP_1 quanto alla dalla significativa discordanza dalla stessa fornita di aver lavorato Tes_1 con la ricorrente nel 2015 da maggio ad ottobre, “pressoché tutte le giornate in cui ho lavorato io”, con quanto risultante dalle denunce aziendali (vds. pag. 11 e ss. del verbale di accertamento in atti) da cui specificatamente risulta come la testimone in parola avesse prestato nel 2015 anche n. 55 giornate tra gennaio ed aprile (ciò in termini inconciliabili con le date delle assunzioni della , nonché dall'altrettanto significativa Pt_1 circostanza che la testimone in parola risultasse formalmente presente al lavoro il 24 maggio 2022 ed il 25 luglio 2022, nonostante ne fosse verificata l'assenza in occasione di entrambi gli accessi ispettivi in tali date eseguiti dall' nonché dal 23 al 26 CP_1 novembre 2021, nonostante nella settimana in questione fossero state rilevate (vds. pag. 22 del verbale di accertamento del 5.5.2023 in atti) piogge consistenti con picchi di 10,4 mm il 22 novembre e di 18,4 mm il 24 novembre (sì da far ragionevolmente dubitare dell'effettivo impiego di detta Quarta presso l'azienda agricola che viene in rilievo); quanto alla dalla genericità e parziale sovrapponibilità del riferimento Tes_2 temporale alle vicende lavorative della (“… ha lavorato con me soltanto nel 2015 Pt_1 nel periodo estivo, agosto, settembre, ottobre … non so quantificare con precisione il numero di giornate prestate dalla ricorrente, credo circa un centinaio, in quanto la vedevo spesso”), sulla cui scorta non vi è modo di ricostruire compiutamente i periodi del suo impiego, oltre che dalla inconciliabilità di quanto dalla stessa riferito in ordine alla presenza giornaliera al lavoro (negli anni ricadenti nella cornice temporale 2015- 2021) di una moltitudine di braccianti (“si lavorava in 2,3 squadre da 8-10 unità; non mi è mai capitato di lavorare con una sola squadra”) con le risultanze dell'attività di indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Lecce (vds. segnalazione in atti) da cui, invece, è tra l'altro trasparso che “… nell'anno 2015 risultano coltivati: un rettangolo di terreno (foglio 14 particella 101 in agro di Copertino) e un quadrilatero (foglio 14 particella 109 in agro di Copertino alle dell'abitazione di ad Parte_2 ortaggi/verdure con presenza di circa una trentina di filari il primo e una quindicina di filari il secondo;
nell'anno 2019 risultano coltivati ad ortaggi/verdure due quadrilateri
2 con presenza in totale di circa una ottantina di filari” e, alla luce dei sopralluoghi eseguiti negli anni 2020 e 2021, che “solo in alcuni giorni sono stati individuati fino ad otto dipendenti, dei quali alcuni intenti a lavorare sui campi ed altri ritenuti tali per la sola presenza delle autovetture a loro riconducibili parcheggiate nei pressi dell'azienda”. Residuando, pertanto, un quadro probatorio nebuloso che non consente in alcun modo di asseverare i fatti costitutivi della domanda, ovvero lo svolgimento dell'attività lavorativa per il numero di giornate indicato nell'atto introduttivo, sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso proposto non può, dunque, che essere rigettato. Le spese di lite sono da porre a carico della parte ricorrente in ragione della sua soccombenza;
ciò con la puntualizzazione che nella liquidazione, occorre considerare che, se, per un verso “la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli deve essere considerata di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione dello scaglione per la liquidazione delle spese processuali, con un valore minimo di Euro 26.000,00 e massimo di Euro 52.000,00”, per altro verso, “il giudice può applicare uno scaglione inferiore quando specifiche particolarità del caso lo giustifichino, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15.1.2025, n. 955), di modo che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità - come quella che viene qui in esame - può essere quello compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (cfr. Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; Cass. 968/2022).
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato il 19.9.2023 da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna la parte ricorrente al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in euro 2.700,00, oltre a CP_1 rimborso di spese forfettarie al 15% e accessori nella misura di legge. Lecce, 10.12.2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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