Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2026, n. 2625
CASS
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Riferibilità dei conti correnti dei soci alla società

    La Corte ha ritenuto che, per estendere le indagini bancarie ai conti dei soci, sia necessaria una dimostrazione da parte dell'amministrazione della riferibilità dei conti alla società, oltre al mero legame familiare o commerciale.

  • Altro
    Regime di tassazione degli utili distribuiti ai soci

    Il motivo è assorbito dalla definizione agevolata dei soci.

  • Inammissibile
    Estinzione della controversia per definizione agevolata

    Il processo è dichiarato estinto in relazione agli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci a seguito di domanda di definizione agevolata.

  • Inammissibile
    Principio di non contestazione

    Il motivo è inammissibile perché non confronta la ratio decidendi della CTR e il principio di non contestazione non si applica alle conclusioni ricostruttive derivanti dalla valutazione di documenti.

  • Accolto
    Dimostrazione della riferibilità dei conti dei soci alla società

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che la CTR non abbia adeguatamente affrontato la questione degli oneri probatori dell'ufficio riguardo alla riferibilità dei conti dei soci alla società.

  • Altro
    Valutazione degli elementi indiziari sulla riconducibilità dei conti dei soci alla società

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso della società.

  • Accolto
    Dimostrazione dello scopo del trasferimento

    Il motivo è fondato poiché la CTR ha dato rilievo alla mancata dimostrazione dello scopo del trasferimento da parte della figlia, beneficiaria, pur avendo la società indicato la finalità.

  • Inammissibile
    Natura non reddituale delle somme versate

    Il motivo è inammissibile perché mira a una rivalutazione dell'accertamento in fatto e introduce un elemento non valutato dalla CTR.

  • Inammissibile
    Natura delle somme prelevate

    Il motivo è inammissibile perché non indica l'atto processuale da cui emerge tale circostanza e la CTR sembra riferirsi a singoli prelievi.

  • Inammissibile
    Natura dei fondi sui libretti intestati a terzi

    Il motivo è inammissibile perché la CTR ha ritenuto indimostrata la giustificazione della provenienza delle somme da un terzo soggetto, e la parte si limita a un richiamo agli atti processuali.

  • Accolto
    Giroconti tra conti riconducibili allo stesso soggetto

    Il motivo è fondato poiché la CTR ha dato atto che si trattasse di meri giroconti e ha dato rilievo a generiche mancate spiegazioni, mentre la Corte ha ritenuto superata la presunzione in favore del fisco in caso di dimostrazione di provenienza da altro conto riconducibile.

  • Inammissibile
    Natura dei versamenti e prelevamenti

    Il motivo è inammissibile perché la CTR ha ritenuto privo di prova documentale l'assunto difensivo e la parte si limita a richiamare gli allegati senza descriverne il contenuto o la rilevanza.

  • Inammissibile
    Natura delle somme versate sui conti correnti

    Il motivo è inammissibile perché la CTR ha ampiamente motivato e apprezzato i documenti prodotti, concludendo che non deponevano nei sensi indicati dalla società, con valutazione insuscettibile di riesame.

  • Altro
    Violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo, quarto e ottavo motivo del ricorso della società.

  • Inammissibile
    Estensione dell'appello alle specifiche movimentazioni

    Il motivo è inammissibile perché proposto in via cumulativa e censura genericamente la valutazione degli elementi presuntivi offerti dal contribuente.

  • Inammissibile
    Art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 2697 c.c.

    Il motivo è inammissibile perché proposto in via cumulativa e censura genericamente la valutazione degli elementi presuntivi offerti dal contribuente.

  • Altro
    Applicazione degli artt. 26 e 27 d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 47 t.u.i.r.

    Il motivo è assorbito dalla definizione agevolata dei soci.

  • Inammissibile
    Principio di non contestazione

    Il motivo è inammissibile perché la proposizione del ricorso principale per cassazione da parte della società determina la consumazione del diritto di impugnazione, e il ricorso incidentale non può ripetere censure già avanzate.

  • Inammissibile
    Disponibilità economiche proprie dei soci

    Il motivo è assorbito dalla estinzione del giudizio in relazione agli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2026, n. 2625
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2625
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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