CASS
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2026, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7555/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente – contro EBAN S.R.L., in persona del l.r.p.t., NI ET, NI RI, AL MA, NI NA, rappresentati e difesi dall’avv. PI BE, in forza di procura allegata al controricorso, che indica p.e.c. avvpierluigibenfatto@puntopec.it – controricorrenti e ricorrenti incidentali – Indagini bancarie-Conti correnti dei soci di s.r.l. e dei congiunti-Presupposti Civile Sent. Sez. 5 Num. 2625 Anno 2026 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: LUME FEDERICO Data pubblicazione: 06/02/2026 2 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 701/2018 depositata in data 20/11/2018; nonché sul ricorso iscritto al n. 8039/2020 proposto da EBAN S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. PI BE in forza di procura allegata al ricorso, che indica p.e.c. avvpierluigibenfatto@puntopec.it
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonché NI ET, NI RI, AL MA, NI NA
- intimati -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 701/2018 depositata in data 20/11/2018; udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal consigliere dott. IC ME;
udito il sostituto Procuratore generale dott. Stefano Visonà; udito l’avv. Giammario Rocchitta per l’Avvocatura Generale dello Stato;
udito l’avv. PI BE per i contribuenti. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Macerata, emetteva, per gli anni di imposta 2003, 2004, 2005 e 2006, nei confronti della società Eban s.r.l., avvisi di accertamento a fini Ires, IR e VA accertando maggiori ricavi in base alle indagini bancarie condotte sui conti dei soci della stessa, nonché avvisi di accertamento 3 per l’omesso versamento delle ritenute del 12,5 per cento sugli utili extrabilancio distribuiti ai soci titolari di partecipazioni non qualificate, nonché, infine, i connessi atti di contestazione della sanzione per omesso versamento delle ritenute. L’ufficio emetteva poi separati avvisi di accertamento a fini IR nei confronti dei soci PI RT, NO RT, MA AL e US RT, per i maggiori utili loro distribuiti. 2. La Commissione tributaria provinciale di Macerata, riuniti i ricorsi, li accoglieva, ritenendo non estensibile ai conti dei soci le indagini bancarie in assenza di prova del carattere fittizio dei medesimi o comunque della loro riferibilità alla società. 3. La Commissione tributaria regionale delle Marche, adita con appello principale dall’ufficio e incidentale dalla società e dai soci, accoglieva in parte entrambi. 4. Contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, cui hanno resistito, con controricorso, sia la società che i soci PI RT, NO RT, MA AL e US RT, proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi. Il ricorso è stato iscritto al n. RG 7555/2020. 5. Anche la società ha proposto ricorso per cassazione contro la stessa sentenza, cui ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Il ricorso della società è stato iscritto al n. RG 8039/2020. 6. Le cause sono state rimesse alla pubblica udienza del 19/11/2025. Il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Stefano Visonà, ha rassegnato conclusioni scritte, ribadite in udienza, chiedendo pronunciarsi, in relazione al giudizio n. 7555/2020, l’accoglimento del terzo motivo del ricorso erariale, respinti i residui 4 motivi, e il rigetto del ricorso incidentale nonché la cessazione della materia del contendere in relazione ai soci. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il presente giudizio nasce dalla impugnazione: a) di plurimi avvisi di accertamento, per gli anni di imposta 2003-2006, nei confronti della società Eban s.r.l. per Ires, IR e VA;
b) dei corrispondenti plurimi avvisi di accertamento sempre nei confronti della società per omesso versamento delle ritenute sugli utili extrabilancio distribuiti ai soci titolari di partecipazioni non qualificate, US RT e EL RT;
c) dei corrispondenti plurimi atti di contestazione della sanzione per omesso versamento delle ritenute;
d) degli avvisi di accertamento nei confronti dei soci PI RT, NO RT, MA AL e US RT, a fini IR, in relazione alla distribuzioni degli utili extracontabili accertati nei confronti della società a ristretta base. 2. Contro la sentenza della CTR delle Marche hanno proposto distinti ricorsi sia l’Agenzia delle Entrate (ricorso iscritto al n. RG 7555/2020) che la società (ricorso iscritto al n. RG 8039/2020). Nel primo giudizio la società e i soci hanno altresì proposto ricorso incidentale. Preliminarmente occorre quindi disporre la riunione dei due giudizi, aventi ad oggetto la medesima sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Sempre preliminarmente si deve poi rilevare che il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate (RG n. 7555/2020) è stato notificato in data 20/02/2020 mentre quello proposto, in via principale, dalla società (RG n. 8039/2020) è stato notificato il giorno prima, il 19/02/2020, per cui quest’ultimo deve essere considerato quale ricorso principale. Ciò non comporta conseguenze in merito all’ammissibilità del ricorso erariale, sebbene autonomamente iscritto a ruolo e non depositato nel giudizio originato dal ricorso societario, in forza del 5 principio per cui nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., in relazione all'art. 333 dello stesso codice. Tuttavia, dovendo l'inosservanza della forma del ricorso incidentale, in ragione della mancanza di una espressa affermazione da parte della legge circa l'essenzialità dell'osservanza di tale requisito formale, essere apprezzata secondo i principi generali in tema di nullità, la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. non impedisce la conversione di detto ricorso in ricorso incidentale, qualora esso risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo (Cass. 21/12/2011, n. 27898; Cass. 19/12/2019, n. 33809). Nel caso di specie, infatti, il ricorso erariale risulta proposto nel rispetto del predetto termine. Va invece respinta l’istanza dell’Avvocatura Generale dello Stato di ulteriore riunione dei presenti giudizi al giudizio iscritto al n. 5259/2020, poiché avente ad oggetto diverso anno di imposta e comunque esaminato nella medesima udienza pubblica. 3. Il ricorso della società (n. RG 8039/2020), da considerare quindi ricorso principale), è affidato a undici motivi. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 115 c.p.c., in quanto il ricorso erariale in appello era inammissibile non avendo l’ufficio contestato specificamente i documenti giustificativi delle singole operazioni contestate. 6 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 1, nn. 2 e 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, evidenziando l’error juris della CTR laddove ha ritenuto astratte e prive di conseguenze giuridiche apprezzabili le doglianze della società con cui si era evidenziato che, per poter ritenere riferibili alla società di capitali i conti correnti intestati ai soci, non fosse sufficiente il mero legame familiare o commerciale ma occorresse dimostrare anche la natura fittizia della intestazione o comunque la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti costituito dalla medesima circostanza oggetto del primo motivo e cioè il fatto che la CTR ha omesso di esaminare il fatto che le movimentazioni finanziarie sui rapporti bancari e conti correnti intestati ai soci e ai familiari degli stessi sono stati considerati ricavi senza valutare la sussistenza di elementi indiziari che facessero emergere la riconducibilità alla società dei conti dei soci e dei terzi. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972; si censura la decisione della CTR in merito al prelevamento di euro 40.000 dal conto di PI RT, deducendo che in atti vi era l’indicazione del beneficiario, la figlia US, laddove la CTR ha dato rilievo al padre PI RT e alla mancata dimostrazione dello scopo ultimo del trasferimento. Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 nonchè degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c.; 7 si censura la decisione della CTR in merito al versamento di 49.000 euro sul conto corrente di PI RT, provenienti da libretto di risparmio di CC. Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione della controversia;
si censura il capo relativo ai prelevamenti di euro 45.000 nel 2003, di euro 11.500 nel 2004, di euro 26.004,50 nel 2005 e di euro 20.600 nel 2006, per totali euro 103.104,50, deducendo che la CTR ha omesso di considerare che non si trattava di singoli prelievi ma della somma di tutti i prelevamenti effettuati in corso di anno relativi alle spese personali del nucleo familiare dei coniugi RT-AL, rientranti nei criteri di legge. Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce omesso esame di fatti decisivi ai fini della controversia. Si censura il capo relativo al prelevamento di euro 55.000 da parte di NO RT su libretti intestati ad CC, che nel corso delle indagini aveva dichiarato di essere stato richiesto di intestarsi dei libretti sui quali far confluire ricavi in nero, e il successivo versamento sui conti di NO RT e OL LO;
si deduce l’omesso esame del fatto che NO e PI RT erano titolari di libretti di risparmio intestati al sig. CC della complessiva giacenza di euro 188.233,44 per cui si trattava di un mero trasferimento di fondi. Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 51, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c.; si censura la decisione circa le venti operazioni di prelievo effettuate da NO RT su libretti a lui intestati in un esiguo lasso di tempo con 8 versamento su un conto corrente allo stesso intestato, per complessivi euro 100.000. Con il nono motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce omesso esame di fatti decisivi ai fini della controversia;
si censura la decisione circa la conferma del rilievo di euro 294.419,59 per versamenti e di euro 87.711,47 per prelevamenti, denunciando l’omesso esame del fatto che i versamenti erano relativi a somme derivanti dall’incasso di cedole soggette alla ritenuta alla fonte e che i prelevamenti erano relativi a spese personali di quattro nuclei familiari. Con il decimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce omesso esame di fatti decisivi ai fini della controversia. Si censurano le statuizioni relative alle seguenti operazioni: a) versamento di euro 4.000 sul conto corrente di PI RT;
b) versamento di euro 50.000 sul conto corrente di NO RT, derivante dalla estinzione di due polizze allo stesso intestate;
c) versamento di euro 100.000 sul conto di NO RT, derivante dallo smobilizzo di cinque prodotti finanziari. Con l’undicesimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce omessa pronuncia in ordine all’eccepita violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997, per mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni richiesta per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 in violazione dell’art. 112 c.p.c. 4. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate (RG 7555/2020) è affidato a tre motivi. Con il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 56 d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c., criticando la decisione che ha ritenuto erroneamente devolute alla cognizione del giudice dell’appello solo le specifiche movimentazioni indicate nell’atto di appello laddove invece 9 l’ufficio aveva dedotto che la CTP aveva, in primo luogo, accolto senza adeguata motivazione il ricorso affermando genericamente che la società aveva assolto l’onere probatorio;
in secondo luogo, poiché con riferimento alle movimentazioni per le quali erano stati prodotti documenti, essa aveva riproposto le contestazioni contenute nella memoria. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 c.c., laddove la CTR ha invertito gli oneri probatori derivanti dalla presunzione legale Con il terzo motivo la difesa erariale deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 27 d.P.R. n. 600 del 1973 nonché degli artt. 44 e 47 t.u.i.r.; censura la decisione laddove ha ritenuto che gli utili extracontabili riversati ai soci dovessero essere tassati con ritenuta ai sensi degli artt. 26 e 27 t.u.i.r. poiché in generale gli utili sono tassati nella misura del 40 per cento, ai sensi dell’art. 47 t.u.i.r., salvo che derivino da partecipazione non qualificata poichè in tal caso gli utili scontano la tassazione sostitutiva dell’art. 27 e di conseguenza l’ufficio aveva distinto le posizioni, emettendo, nei confronti della società, avviso di recupero delle ritenute non operate sugli utili distribuiti ai soci titolari di partecipazioni non qualificate e distinti avvisi di accertamento per il recupero delle imposte relativi agli utili percepiti e non dichiarati per i possessori di partecipazioni qualificate mentre la CTR ha omesso ogni indagine sul punto. 5. Il ricorso incidentale proposto dalla società e dai soci PI RT, NO RT, MA AL e US RT è affidato a due motivi. Con il primo motivo tutti, sia società che soci, deducono, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 10 57 d.lgs. n. 546 del 1992 e 115 c.p.c., laddove la CTR non ha ritenuto inammissibile l’appello, non avendo l’ufficio contestato le giustificazioni alle movimentazioni bancarie. Con il secondo motivo i soli soci deducono, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi ai fini della controversia e censurano la decisione relativa alla distribuzione degli utili societari in loro favore, avendo la CTR omesso di esaminare il fatto che essi avevano proprie disponibilità economiche. 6. Esposto il complessivo thema decidendum, occorre preliminarmente evidenziare che in relazione agli atti impositivi relativi ai soci PI RT (avvisi nn. finali 211, 251, 272, 273), NO RT (avvisi nn. finali 207, 254, 266, 267), MA AL (avvisi nn. finali 212, 255, 269, 270) e US RT (avviso n. finale 213), oggetto del giudizio, è stata depositata domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della legge n.197 del 2022, con allegato il pagamento della prima rata. Essi inoltre sono inseriti nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto in relazione agli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci sopra indicati. Tale definizione agevolata determina che non si abbia a pronunciare in merito ai motivi di ricorso attinenti alla posizione dei 11 soci e cioè: a) in relazione al terzo motivo del ricorso della difesa erariale (che non può che riferirsi esclusivamente alla statuizione che ha inciso sulla imposizione nei confronti dei soci titolari di partecipazioni qualificate, come confermato dagli atti di causa essendo tale questione stata sollevata solo dai soci); b) in relazione alla parte del primo motivo e all’intero secondo motivo del ricorso incidentale proposto dai soci stessi, che devono tutti ritenersi assorbiti dalla pronuncia di estinzione. 7. Il primo motivo del ricorso della società contesta che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello erariale poiché l’ufficio non aveva contestato le giustificazioni alle singole movimentazioni bancarie. Per ragioni di connessione appare necessario esaminare tale motivo unitamente al primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che verte di fatto sulla medesima statuizione, e con cui la difesa erariale lamenta l’errore dei giudici, laddove hanno ritenuto devoluto in appello l’esame solo di alcuni movimenti bancari. 7.1. Nel caso di specie, la sentenza della CTR dà atto che la CTP aveva deciso ritenendo viziato il ragionamento sotteso ai singoli avvisi di accertamento impugnati, argomentando che «non possono essere automaticamente imputati all’attività i prelevamenti e i versamenti effettuati sui conti correnti dei soci senza che sia fornita prova, da parte dell’ufficio, che quelle somme non giustificate siano riferibili alla società. Secondo il primo giudice, infatti, i movimenti bancari riscontrati a seguito dei disposti accertamenti afferiscono a rapporti privati tra i vari soggetti e sono da considerare estranei alla società anche in ragione del fatto che non è stata dimostrata la fittizietà della intestazione dei conti correnti i quali, pertanto, in alcun modo sono riconducibili all’ente». In tal senso sono anche gli stralci della decisione della CTP riportati nel ricorso erariale. 12 La ratio decidendi dei giudici di primo grado, per quanto sopra, era quindi che in riferimento ai movimenti sui conti dei soci non vi fosse la prova del carattere fittizio della intestazione o della sostanziale riferibilità dei conti alla società e che quindi essi non potessero essere utilizzati nei confronti di quest’ultima. La CTR, adita in appello dall’ufficio e anche dalla società, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello erariale, fondata sulla dedotta non contestazione delle giustificazioni fornite dai soci, ha ritenuto devolute in appello solo le operazioni contabili indicate nell’atto di appello medesimo, escludendo la rilevanza di ogni e diversa questione. Il motivo della società è inammissibile e comunque infondato. Esso, infatti, insistendo sull’applicabilità del principio di non contestazione, non pare confrontarsi con la ratio decidendi, con cui la CTR ha evidenziato che la società non aveva allegato che la mancata contestazione vertesse proprio sui singoli movimenti fatti oggetto dell’appello erariale. Inoltre, la questione della esistenza di una contestazione circa la giustificazione del singolo movimento bancario appare logicamente subordinata alla questione della riferibilità alla società del conto intestato al socio, unica affrontata dalla CTP. Infine, questa Corte ha anche precisato che il principio di non contestazione si riferisce ai fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. 5/03/2020, n. 6172; Cass. 17/11/2021, n. 35037). Anche il motivo erariale appare però inammissibile. L’ufficio assume che la CTR abbia mal inteso il significato dell’appello poiché in realtà le singole operazioni erano indicate solo a campione per dimostrare l’attinenza delle operazioni al reddito di impresa della società. 13 Ora, il motivo di ricorso, pur riportando alcuni stralci dell’appello, non pare confrontarsi con la complessa statuizione sopra descritta e appare del tutto generico nella descrizione del fatto processuale, degli stessi motivi di appello e delle circostanze che avrebbero dovuto indurre la CTR ad una diversa interpretazione dell’atto processuale. Posta la riferita ratio decidendi della CTP, cui l’appello doveva fare riferimento (pena la sua inammissibilità, esclusa dalla CTR), gli stralci dell’atto di appello riportati sembrano invero volti soprattutto a evidenziare come per singole operazioni vi fosse una sostanziale riferibilità delle stesse alla società, per cui l’interpretazione data dalla CTR appare del tutto ragionevole. 7.2. Il secondo motivo del ricorso della società è fondato, con assorbimento del terzo. Occorre premettere che, per quanto si è detto a proposito della infondatezza del ricorso erariale, il motivo in esame assume rilevanza pratica in ordine alle sole movimentazioni bancarie esaminate dalla CTR. In tema di indagini finanziarie di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, la giurisprudenza di questa Corte è costantemente orientata a ritenere che le disposizioni citate non prevedano alcuna limitazione dell'analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare dell'impresa individuale o alla società; già Cass. 06/12/2011, n. 26173 ebbe ad evidenziare che alla modifica della disposizione di cui al n. 7) dell'art. 51 d.P.R. n. 633/1972, introdotta dall'art. 1, comma 403, della legge 30/12/2004, n. 311, che aveva espunto il riferimento ai conti intrattenuti «con il contribuente» mantenendo il solo riferimento alla acquisizione di dati, notizie, documenti da enti creditizi, fiduciari o da Poste Italiane s.p.a. relativi a qualsiasi rapporto od operazione effettuati «con i loro clienti», dovesse attribuirsi carattere meramente 14 ricognitivo della più ampia portata prescrittiva già in precedenza riconosciuta alla disposizione in esame dalla costante interpretazione giurisprudenziale fornita da questa Corte. Sebbene con parziale diversità di accenti, essenzialmente legata alla multiforme casistica, con particolare riferimento alle società di capitali, per cui è causa, la possibilità di estensione delle indagini sulle movimentazioni finanziarie ai conti correnti degli amministratori, dei soci e dei congiunti di questi, tutti soggetti terzi rispetto al destinatario dell’accertamento, la giurisprudenza di questa Corte è incline a ritenere che, per poter far operare la presunzione legale prevista dalle predette disposizioni, occorra da parte dell’amministrazione la preventiva dimostrazione, anche in via presuntiva, di un quid pluris, variamente connotato, e il cui onere di allegazione e prova è a carico dell’ufficio. In particolare, scorrendo l’ampia casistica, si è ritenuto necessario che ricorrano: a) il carattere fittizio della intestazione;
b) l’utilizzo del conto per occultare operazioni commerciali, ovvero per imbastire una vera e propria gestione extra-contabile, a scopo di evasione fiscale (Cass. 12/01/2009, n. 374); c) la riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestati al terzo, desumibile da elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione e l'attività di impresa compatibile con la produzione di utili (Cass. 06/12/2011, n. 26173; Cass. 20/07/2012, n. 12625; Cass. 18/12/2014, n. 26829; Cass. 22/04/2016, n. 8112; Cass. 19/04/2025, n. 10364) Sostanzialmente analoga è la posizione della giurisprudenza in relazione al conto intestato al congiunto del contribuente persona fisica (Cass. 21/01/2021, n. 1174; Cass. 15/01/2020, n. 549; Cass. 12/12/2023, n. 34747; Cass. 31/08/2022, n. 25663). 15 Quanto agli elementi presuntivi che l’ufficio ha l’onere di allegare, si è precisato che la sola sussistenza dello stretto vincolo familiare fra il contribuente e il terzo non è un dato sufficiente per assurgere a prova presuntiva qualificata della riferibilità, in tutto o in parte, al contribuente accertato delle movimentazioni del conto corrente intestato al familiare, occorrendo che tale vincolo sia accompagnato dalla indicazione di altri elementi idonei a dimostrare, in via logico- presuntiva, che la situazione reddituale del soggetto terzo intestatario del conto è incompatibile o comunque non può giustificare le movimentazioni riscontrate sul conto che, per tale ragione, può fondatamente ritenersi nella disponibilità effettiva del contribuente accertato (Cass. 20/12/2018, n. 32974; Cass. 18/12/2019, n. 33596; Cass. 12/12/2023 n. 34747; Cass. 21/07/2024, n. 20816; Cass. 19/04/2025, n. 10364; Cass. 30/05/2025, n. 14534). La decisione della Commissione tributaria pur indicando espressamente tale questione, che pure era stata ritenuta decisiva dai primi giudici, quale motivo di appello, non l’ha affrontata adeguatamente, laddove ha ritenuto unicamente che tale censura fosse irrilevante ai fini del decidere (il che evidentemente non è alla luce di quanto indicato in premessa) poiché l’appellante non aveva spiegato quali riverberi ciò producesse sulla sentenza impugnata. Il secondo motivo va quindi accolto, con assorbimento del terzo. 7.3. Impregiudicato l’esito dell’accoglimento del secondo motivo, che attiene agli oneri dell’ufficio circa la riferibilità alla società dei conti correnti dei soci, che dovrà essere oggetto di valutazione da parte della CGT2, appare comunque necessario esaminare anche gli altri motivi, relativi alle singole riprese ed attinenti invece alla prova liberatoria fornita dalla società, questione successiva sul piano logico alla prima. All’esame dei molteplici motivi relativi ai singoli movimenti finanziari, occorre premettere che secondo un costante orientamento 16 di questa Corte in tema di accertamento fiscale gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1973 prevedono una presunzione legale relativa per cui l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai rapporti finanziari del contribuente, che deve quindi dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, che vuol dire operazione per operazione e non per masse (da ultimo, Cass. 31/01/2024, n. 2928; Cass. 4/08/2010, n. 18081 e Cass. 29/07/2016, n. 15857). Le disposizioni pongono, in favore del fisco, una presunzione legale che muove dall'utilizzazione, da parte dell'ufficio, di «dati ed elementi» acquisiti a seguito di indagini finanziarie - e segnatamente, nella specie, di quelle bancarie - per fondare su di essi (o anche su di essi), sia che si tratti di prelevamenti (o prelievi) che versamenti, le rettifiche delle dichiarazioni dei redditi e gli accertamenti d'ufficio. Vi è quindi l'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili e tale conseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria (Cass. 04/10/2024, n. 26014). L’oggetto della prova contraria può consistere in particolare (come espressamente riconosciuto anche da Corte Cost. n. 10/2023) dai fatti che il contribuente: a) di tali dati ed elementi «ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta»; b) o che essi «non hanno rilevanza allo stesso fine»; c) oppure che i prelevamenti e gli 17 importi riscossi «risultano dalle scritture contabili»; d) o, infine, che gli stessi hanno un determinato «soggetto beneficiario», indicato puntualmente dal contribuente. La ratio del recupero del prelevamento, in particolare, è data infatti dal fatto che si tratterebbe di un costo per l’acquisto di beni e servizi non fatto transitare in contabilità e quindi posto a fondamento di nuovi ricavi. 7.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione alla decisione della CTR sul prelevamento di euro 40.000 dal conto di PI RT, deducendo che in atti vi era la indicazione del beneficiario, la figlia US, laddove la CTR ha dato rilievo alla mancata dimostrazione dello scopo ultimo del trasferimento. Alla luce di quanto indicato nel paragrafo che precede il motivo è fondato, in quanto la stessa CTR ha indicato il beneficiario dell’assegno, la figlia, negando poi che la beneficiaria (cioè, la figlia, estranea in parte qua alla lite della società) avesse provato il fine (che la parte aveva invece indicato, il matrimonio). 7.5. Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla decisione della CTR in merito al versamento di 49.000 euro sul conto corrente di PI RT, provenienti da libretti di risparmio del sig. CC. Il motivo è inammissibile in quanto la CTR con valutazione di merito, incensurabile in questa sede, tanto più mediante la denuncia del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ha ritenuto che la parte non avesse dimostrato i presupposti in fatto della giustificazione offerta (cioè la sofferenza del conto corrente sul quale è stato operato il versamento e la chiusura del libretto) e quindi fosse rimasta indimostrata la natura non reddituale di tali somme, laddove il motivo mira ad una rivalutazione dell’accertamento in fatto inserendo un 18 elemento (cioè che la provvista fosse di loro spettanza e non di CC) sul quale non v’è accertamento della CTR. 7.6. Con il sesto motivo si deduce omesso esame di fatto decisivo ai fini della decisione della controversia in relazione al capo relativo ai prelevamenti di euro 45.000 nel 2003, di euro 11.500 nel 2004, di euro 26.004,50 nel 2005 e di euro 20.600 nel 2006, per totali euro 103.104,50; la società deduce che la CTR ha omesso di considerare che non si trattava di singoli prelievi di tale ammontare complessivo ma della somma di tutti i prelevamenti effettuati in corso di anno relativi alle spese personali del nucleo familiare dei coniugi RT- AL, rientranti quindi nei criteri di legge. Il motivo è inammissibile poiché non risulta indicato da quale atto processuale emerga tale circostanza in fatto;
l’unico riferimento (alla sentenza d’appello, pagina XIII, righi 12-14) appare errato posto che in tale punto si parla dei versamenti;
del resto nell’esame del motivo la CTR sembra parlare di singoli prelevamenti nelle misure indicate, come emerge dal fatto che il termine «effettuato» che segue ogni somma concorda con il numero singolare relativo a ogni singolo prelievo («in ordine ai prelievi di euro 45.000 effettuato nell’anno 2003, di euro 11.500 effettuato nell’anno 2004»). 7.7. Con il settimo motivo si deduce omesso esame di fatti decisivi ai fini della controversia, in relazione alla decisione circa il prelevamento di euro 55.000 effettuato da NO RT su libretti intestati ad CC, che nel corso delle indagini aveva dichiarato di essere stato richiesto di intestarsi dei libretti sui quali far confluire ricavi in nero, e il successivo versamento sui conti di NO RT e OL LO;
si deduce l’omesso esame del fatto che NO e PI RT erano titolari di libretti di risparmio intestati al sig. CC della complessiva giacenza di euro 188.233,44 per cui si trattava di un mero trasferimento di fondi. 19 Si tratta di un motivo inammissibile poiché la CTR, pur partendo dall’elemento che CC aveva dichiarato che i fondi sui libretti erano di pertinenza della società, ha poi evidenziato che la stessa parte appellata aveva contestato tali dichiarazioni, per cui era indimostrata la giustificazione di tale provenienza delle somme dal conto di un terzo soggetto;
in tale quadro motivazionale risulta non esplicitata la natura decisiva dell’elemento omesso, la parte limitandosi ad un richiamo agli atti processuali. 7.8. Con l’ottavo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in merito alla decisione circa le venti operazioni di prelievo effettuate da NO RT su libretti ad esso intestati, effettuate in un esiguo lasso di tempo con versamento su un conto corrente allo stesso intestato, per complessivi euro 100.000. Il motivo è fondato poiché la stessa CTR ha dato atto che si trattasse di meri giroconti, dando poi rilevanza a generiche mancate spiegazioni della ragione per cui si è ritenuto di procedere in questa forma anziché mediante un unico trasferimento più rapido;
questa Corte ha infatti ritenuto che, una volta che il contribuente abbia dimostrato che i versamenti rilevati sul conto corrente oggetto di verifica provengono da disposizione operata da altro conto corrente al medesimo riconducibile, ma non oggetto di ulteriore verifica, deve ritenersi superata la presunzione posta dalle citate disposizioni in favore dell'amministrazione finanziaria, su cui graverà l'onere di dimostrare che l'importo versato sul primo conto corrente è fiscalmente imponibile (Cass. 14/04/2017, n. 9657). 7.9. Con il nono motivo si deduce omesso esame di fatti decisivi ai fini della controversia in relazione alla conferma del rilievo di euro 294.419,59 per versamenti e di prelevamenti per euro 87.711,47; si denuncia l’omesso esame del fatto che i versamenti erano relativi a somme derivanti dall’incasso di cedole soggette alla ritenuta alla fonte 20 e che i prelevamenti erano relativi erano relativi a spese personali di quattro nuclei familiari. Il motivo è inammissibile avendo la CTR ritenuto privo di prova documentale l’assunto difensivo, tanto da riferire che lo stesso contribuente aveva dedotto che fosse irragionevole pretendere che egli potesse a distanza di tempo giustificare documentalmente tale assunto e che invece sarebbe bastato richiedere agli istituti bancari il duplicato delle distinte di prelievo e di versamento;
la parte si limita invece a richiamare gli allegati depositati nel corso del giudizio di merito senza minimamente descriverne il contenuto, la rilevanza (apparentemente riferita sia ai versamenti che ai prelevamenti) o il carattere decisivo. 7.10. Con il decimo motivo si deduce omesso esame di fatti decisivi ai fini della controversia relativamente alle seguenti operazioni: a) versamento di euro 4.000 sul conto corrente di PI RT, che sarebbe invece riconducibile a una cessione di beni della ditta individuale Eban Mobili di RT PI;
b) versamento di euro 50.000 sul conto corrente di NO RT, che sarebbe derivante dalla estinzione di due polizze allo stesso intestate;
c) versamento di euro 100.000 sul conto di NO RT, che sarebbe derivante dallo smobilizzo di cinque prodotti finanziari. Il motivo è inammissibile in quanto con ampia motivazione la CTR ha dato atto dei documenti prodotti e ha proceduto ad un loro apprezzamento concludendo che essi non deponessero nei sensi indicati dalla società, con valutazione insuscettibile di riesame in questa sede, riesame cui in definitiva mira il motivo in scrutinio. 7.11. Con l’undicesimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce omessa pronuncia in ordine all’eccepita violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997, per mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni richiesta per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 in violazione dell’art. 112 c.p.c. 21 Il motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo, del quarto e dell’ottavo motivo. 8. Occorre poi esaminare il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. 8.1. Del primo motivo s’è già detto. 8.2. Il secondo motivo, formulato ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., deduce violazione di legge laddove la CTR ha invertito gli oneri probatori derivanti dalla presunzione legale di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. Il motivo, come evidenziato anche dal PM, è inammissibile, in quanto proposto in via cumulativa, in riferimento a tutte le pretese ritenute infondate, in realtà oggetto ciascuna di autonoma motivazione da parte della CTR, e poiché censura, anche in via dubitativa, genericamente la valutazione degli elementi presuntivi offerti dal contribuente. 8.3. Il terzo motivo, relativo al regime di tassazione relativo agli utili distribuiti ai soci, come già evidenziato al par. 6, è assorbito dalla definizione agevolata dei soci stessi. 9. Infine, occorre esaminare il ricorso incidentale di società e soci, proposto nel giudizio n. RG 7555/2020. S’è già detto che, in relazione alla posizione dei soci, il giudizio è stato definito con il condono. Quanto alla posizione della società, che appare ricorrente in proprio esclusivamente in relazione al primo motivo, peraltro identico al primo motivo di cui al ricorso autonomamente iscritto al n. RG 8039/2020, occorre evidenziare che esso è inammissibile posto che secondo questa Corte la proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un'altra parte, non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio 22 originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione AR (Cass. 22/02/2012, n. 2568; Cass. 16/05/2016, n. 9993; Cass. 10/01/2024, n. 917), dovendosi comunque escludere che l’interesse della società a impugnare la mancata statuizione di inammissibilità dell’appello erariale sia sorto solo in conseguenza del ricorso dell’Agenzia delle entrate (Cass. 01/04/2025, n. 8499). 10. Concludendo, il giudizio va dichiarato estinto in relazione agli avvisi di accertamento emessi a fini IR nei confronti dei soci PI RT, NO RT, MA AL, US RT. L’estinzione delle controversie relative ai soci assorbe e rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso proposti in relazione agli avvisi medesimi (e cioè il terzo motivo del ricorso della difesa erariale e la parte del primo motivo e l’intero secondo motivo del ricorso incidentale dei soci stessi) per i quali si realizza una carenza di interesse. Il ricorso principale della società va accolto in relazione al secondo, quarto e ottavo motivo, assorbiti il terzo e l’undicesimo, inammissibili gli altri. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va respinto nei residui motivi (primo e secondo), non riferiti alla controversia nei confronti dei predetti soci. Il ricorso incidentale, nella parte in cui risulta proposto dalla società, è infine inammissibile. La sentenza va quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame. Le spese del giudizio sono rimandate al giudice del merito. La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa 23 dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi nei suoi confronti l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione del giudizio iscritto al n. RG 8039/2020 al giudizio iscritto al n. RG 7555/2020; dichiara estinto il giudizio in relazione agli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci PI RT, NO RT, MA AL, US RT;
accoglie il secondo, il quarto e l’ottavo motivo del ricorso principale della società, assorbiti il terzo e l’undicesimo e dichiarati inammissibili gli altri;
rigetta, per il resto, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate;
dichiara inammissibile, per il resto, il ricorso incidentale della società; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame, e ad essa rimette la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 19 novembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente IC ME LU NO
– ricorrente – contro EBAN S.R.L., in persona del l.r.p.t., NI ET, NI RI, AL MA, NI NA, rappresentati e difesi dall’avv. PI BE, in forza di procura allegata al controricorso, che indica p.e.c. avvpierluigibenfatto@puntopec.it – controricorrenti e ricorrenti incidentali – Indagini bancarie-Conti correnti dei soci di s.r.l. e dei congiunti-Presupposti Civile Sent. Sez. 5 Num. 2625 Anno 2026 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: LUME FEDERICO Data pubblicazione: 06/02/2026 2 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 701/2018 depositata in data 20/11/2018; nonché sul ricorso iscritto al n. 8039/2020 proposto da EBAN S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. PI BE in forza di procura allegata al ricorso, che indica p.e.c. avvpierluigibenfatto@puntopec.it
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonché NI ET, NI RI, AL MA, NI NA
- intimati -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 701/2018 depositata in data 20/11/2018; udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal consigliere dott. IC ME;
udito il sostituto Procuratore generale dott. Stefano Visonà; udito l’avv. Giammario Rocchitta per l’Avvocatura Generale dello Stato;
udito l’avv. PI BE per i contribuenti. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Macerata, emetteva, per gli anni di imposta 2003, 2004, 2005 e 2006, nei confronti della società Eban s.r.l., avvisi di accertamento a fini Ires, IR e VA accertando maggiori ricavi in base alle indagini bancarie condotte sui conti dei soci della stessa, nonché avvisi di accertamento 3 per l’omesso versamento delle ritenute del 12,5 per cento sugli utili extrabilancio distribuiti ai soci titolari di partecipazioni non qualificate, nonché, infine, i connessi atti di contestazione della sanzione per omesso versamento delle ritenute. L’ufficio emetteva poi separati avvisi di accertamento a fini IR nei confronti dei soci PI RT, NO RT, MA AL e US RT, per i maggiori utili loro distribuiti. 2. La Commissione tributaria provinciale di Macerata, riuniti i ricorsi, li accoglieva, ritenendo non estensibile ai conti dei soci le indagini bancarie in assenza di prova del carattere fittizio dei medesimi o comunque della loro riferibilità alla società. 3. La Commissione tributaria regionale delle Marche, adita con appello principale dall’ufficio e incidentale dalla società e dai soci, accoglieva in parte entrambi. 4. Contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, cui hanno resistito, con controricorso, sia la società che i soci PI RT, NO RT, MA AL e US RT, proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi. Il ricorso è stato iscritto al n. RG 7555/2020. 5. Anche la società ha proposto ricorso per cassazione contro la stessa sentenza, cui ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Il ricorso della società è stato iscritto al n. RG 8039/2020. 6. Le cause sono state rimesse alla pubblica udienza del 19/11/2025. Il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Stefano Visonà, ha rassegnato conclusioni scritte, ribadite in udienza, chiedendo pronunciarsi, in relazione al giudizio n. 7555/2020, l’accoglimento del terzo motivo del ricorso erariale, respinti i residui 4 motivi, e il rigetto del ricorso incidentale nonché la cessazione della materia del contendere in relazione ai soci. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il presente giudizio nasce dalla impugnazione: a) di plurimi avvisi di accertamento, per gli anni di imposta 2003-2006, nei confronti della società Eban s.r.l. per Ires, IR e VA;
b) dei corrispondenti plurimi avvisi di accertamento sempre nei confronti della società per omesso versamento delle ritenute sugli utili extrabilancio distribuiti ai soci titolari di partecipazioni non qualificate, US RT e EL RT;
c) dei corrispondenti plurimi atti di contestazione della sanzione per omesso versamento delle ritenute;
d) degli avvisi di accertamento nei confronti dei soci PI RT, NO RT, MA AL e US RT, a fini IR, in relazione alla distribuzioni degli utili extracontabili accertati nei confronti della società a ristretta base. 2. Contro la sentenza della CTR delle Marche hanno proposto distinti ricorsi sia l’Agenzia delle Entrate (ricorso iscritto al n. RG 7555/2020) che la società (ricorso iscritto al n. RG 8039/2020). Nel primo giudizio la società e i soci hanno altresì proposto ricorso incidentale. Preliminarmente occorre quindi disporre la riunione dei due giudizi, aventi ad oggetto la medesima sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Sempre preliminarmente si deve poi rilevare che il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate (RG n. 7555/2020) è stato notificato in data 20/02/2020 mentre quello proposto, in via principale, dalla società (RG n. 8039/2020) è stato notificato il giorno prima, il 19/02/2020, per cui quest’ultimo deve essere considerato quale ricorso principale. Ciò non comporta conseguenze in merito all’ammissibilità del ricorso erariale, sebbene autonomamente iscritto a ruolo e non depositato nel giudizio originato dal ricorso societario, in forza del 5 principio per cui nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., in relazione all'art. 333 dello stesso codice. Tuttavia, dovendo l'inosservanza della forma del ricorso incidentale, in ragione della mancanza di una espressa affermazione da parte della legge circa l'essenzialità dell'osservanza di tale requisito formale, essere apprezzata secondo i principi generali in tema di nullità, la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. non impedisce la conversione di detto ricorso in ricorso incidentale, qualora esso risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo (Cass. 21/12/2011, n. 27898; Cass. 19/12/2019, n. 33809). Nel caso di specie, infatti, il ricorso erariale risulta proposto nel rispetto del predetto termine. Va invece respinta l’istanza dell’Avvocatura Generale dello Stato di ulteriore riunione dei presenti giudizi al giudizio iscritto al n. 5259/2020, poiché avente ad oggetto diverso anno di imposta e comunque esaminato nella medesima udienza pubblica. 3. Il ricorso della società (n. RG 8039/2020), da considerare quindi ricorso principale), è affidato a undici motivi. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 115 c.p.c., in quanto il ricorso erariale in appello era inammissibile non avendo l’ufficio contestato specificamente i documenti giustificativi delle singole operazioni contestate. 6 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 1, nn. 2 e 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, evidenziando l’error juris della CTR laddove ha ritenuto astratte e prive di conseguenze giuridiche apprezzabili le doglianze della società con cui si era evidenziato che, per poter ritenere riferibili alla società di capitali i conti correnti intestati ai soci, non fosse sufficiente il mero legame familiare o commerciale ma occorresse dimostrare anche la natura fittizia della intestazione o comunque la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti costituito dalla medesima circostanza oggetto del primo motivo e cioè il fatto che la CTR ha omesso di esaminare il fatto che le movimentazioni finanziarie sui rapporti bancari e conti correnti intestati ai soci e ai familiari degli stessi sono stati considerati ricavi senza valutare la sussistenza di elementi indiziari che facessero emergere la riconducibilità alla società dei conti dei soci e dei terzi. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972; si censura la decisione della CTR in merito al prelevamento di euro 40.000 dal conto di PI RT, deducendo che in atti vi era l’indicazione del beneficiario, la figlia US, laddove la CTR ha dato rilievo al padre PI RT e alla mancata dimostrazione dello scopo ultimo del trasferimento. Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 nonchè degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c.; 7 si censura la decisione della CTR in merito al versamento di 49.000 euro sul conto corrente di PI RT, provenienti da libretto di risparmio di CC. Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione della controversia;
si censura il capo relativo ai prelevamenti di euro 45.000 nel 2003, di euro 11.500 nel 2004, di euro 26.004,50 nel 2005 e di euro 20.600 nel 2006, per totali euro 103.104,50, deducendo che la CTR ha omesso di considerare che non si trattava di singoli prelievi ma della somma di tutti i prelevamenti effettuati in corso di anno relativi alle spese personali del nucleo familiare dei coniugi RT-AL, rientranti nei criteri di legge. Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce omesso esame di fatti decisivi ai fini della controversia. Si censura il capo relativo al prelevamento di euro 55.000 da parte di NO RT su libretti intestati ad CC, che nel corso delle indagini aveva dichiarato di essere stato richiesto di intestarsi dei libretti sui quali far confluire ricavi in nero, e il successivo versamento sui conti di NO RT e OL LO;
si deduce l’omesso esame del fatto che NO e PI RT erano titolari di libretti di risparmio intestati al sig. CC della complessiva giacenza di euro 188.233,44 per cui si trattava di un mero trasferimento di fondi. Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 51, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c.; si censura la decisione circa le venti operazioni di prelievo effettuate da NO RT su libretti a lui intestati in un esiguo lasso di tempo con 8 versamento su un conto corrente allo stesso intestato, per complessivi euro 100.000. Con il nono motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce omesso esame di fatti decisivi ai fini della controversia;
si censura la decisione circa la conferma del rilievo di euro 294.419,59 per versamenti e di euro 87.711,47 per prelevamenti, denunciando l’omesso esame del fatto che i versamenti erano relativi a somme derivanti dall’incasso di cedole soggette alla ritenuta alla fonte e che i prelevamenti erano relativi a spese personali di quattro nuclei familiari. Con il decimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce omesso esame di fatti decisivi ai fini della controversia. Si censurano le statuizioni relative alle seguenti operazioni: a) versamento di euro 4.000 sul conto corrente di PI RT;
b) versamento di euro 50.000 sul conto corrente di NO RT, derivante dalla estinzione di due polizze allo stesso intestate;
c) versamento di euro 100.000 sul conto di NO RT, derivante dallo smobilizzo di cinque prodotti finanziari. Con l’undicesimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce omessa pronuncia in ordine all’eccepita violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997, per mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni richiesta per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 in violazione dell’art. 112 c.p.c. 4. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate (RG 7555/2020) è affidato a tre motivi. Con il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 56 d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c., criticando la decisione che ha ritenuto erroneamente devolute alla cognizione del giudice dell’appello solo le specifiche movimentazioni indicate nell’atto di appello laddove invece 9 l’ufficio aveva dedotto che la CTP aveva, in primo luogo, accolto senza adeguata motivazione il ricorso affermando genericamente che la società aveva assolto l’onere probatorio;
in secondo luogo, poiché con riferimento alle movimentazioni per le quali erano stati prodotti documenti, essa aveva riproposto le contestazioni contenute nella memoria. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 c.c., laddove la CTR ha invertito gli oneri probatori derivanti dalla presunzione legale Con il terzo motivo la difesa erariale deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 27 d.P.R. n. 600 del 1973 nonché degli artt. 44 e 47 t.u.i.r.; censura la decisione laddove ha ritenuto che gli utili extracontabili riversati ai soci dovessero essere tassati con ritenuta ai sensi degli artt. 26 e 27 t.u.i.r. poiché in generale gli utili sono tassati nella misura del 40 per cento, ai sensi dell’art. 47 t.u.i.r., salvo che derivino da partecipazione non qualificata poichè in tal caso gli utili scontano la tassazione sostitutiva dell’art. 27 e di conseguenza l’ufficio aveva distinto le posizioni, emettendo, nei confronti della società, avviso di recupero delle ritenute non operate sugli utili distribuiti ai soci titolari di partecipazioni non qualificate e distinti avvisi di accertamento per il recupero delle imposte relativi agli utili percepiti e non dichiarati per i possessori di partecipazioni qualificate mentre la CTR ha omesso ogni indagine sul punto. 5. Il ricorso incidentale proposto dalla società e dai soci PI RT, NO RT, MA AL e US RT è affidato a due motivi. Con il primo motivo tutti, sia società che soci, deducono, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 10 57 d.lgs. n. 546 del 1992 e 115 c.p.c., laddove la CTR non ha ritenuto inammissibile l’appello, non avendo l’ufficio contestato le giustificazioni alle movimentazioni bancarie. Con il secondo motivo i soli soci deducono, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi ai fini della controversia e censurano la decisione relativa alla distribuzione degli utili societari in loro favore, avendo la CTR omesso di esaminare il fatto che essi avevano proprie disponibilità economiche. 6. Esposto il complessivo thema decidendum, occorre preliminarmente evidenziare che in relazione agli atti impositivi relativi ai soci PI RT (avvisi nn. finali 211, 251, 272, 273), NO RT (avvisi nn. finali 207, 254, 266, 267), MA AL (avvisi nn. finali 212, 255, 269, 270) e US RT (avviso n. finale 213), oggetto del giudizio, è stata depositata domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della legge n.197 del 2022, con allegato il pagamento della prima rata. Essi inoltre sono inseriti nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto in relazione agli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci sopra indicati. Tale definizione agevolata determina che non si abbia a pronunciare in merito ai motivi di ricorso attinenti alla posizione dei 11 soci e cioè: a) in relazione al terzo motivo del ricorso della difesa erariale (che non può che riferirsi esclusivamente alla statuizione che ha inciso sulla imposizione nei confronti dei soci titolari di partecipazioni qualificate, come confermato dagli atti di causa essendo tale questione stata sollevata solo dai soci); b) in relazione alla parte del primo motivo e all’intero secondo motivo del ricorso incidentale proposto dai soci stessi, che devono tutti ritenersi assorbiti dalla pronuncia di estinzione. 7. Il primo motivo del ricorso della società contesta che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello erariale poiché l’ufficio non aveva contestato le giustificazioni alle singole movimentazioni bancarie. Per ragioni di connessione appare necessario esaminare tale motivo unitamente al primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che verte di fatto sulla medesima statuizione, e con cui la difesa erariale lamenta l’errore dei giudici, laddove hanno ritenuto devoluto in appello l’esame solo di alcuni movimenti bancari. 7.1. Nel caso di specie, la sentenza della CTR dà atto che la CTP aveva deciso ritenendo viziato il ragionamento sotteso ai singoli avvisi di accertamento impugnati, argomentando che «non possono essere automaticamente imputati all’attività i prelevamenti e i versamenti effettuati sui conti correnti dei soci senza che sia fornita prova, da parte dell’ufficio, che quelle somme non giustificate siano riferibili alla società. Secondo il primo giudice, infatti, i movimenti bancari riscontrati a seguito dei disposti accertamenti afferiscono a rapporti privati tra i vari soggetti e sono da considerare estranei alla società anche in ragione del fatto che non è stata dimostrata la fittizietà della intestazione dei conti correnti i quali, pertanto, in alcun modo sono riconducibili all’ente». In tal senso sono anche gli stralci della decisione della CTP riportati nel ricorso erariale. 12 La ratio decidendi dei giudici di primo grado, per quanto sopra, era quindi che in riferimento ai movimenti sui conti dei soci non vi fosse la prova del carattere fittizio della intestazione o della sostanziale riferibilità dei conti alla società e che quindi essi non potessero essere utilizzati nei confronti di quest’ultima. La CTR, adita in appello dall’ufficio e anche dalla società, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello erariale, fondata sulla dedotta non contestazione delle giustificazioni fornite dai soci, ha ritenuto devolute in appello solo le operazioni contabili indicate nell’atto di appello medesimo, escludendo la rilevanza di ogni e diversa questione. Il motivo della società è inammissibile e comunque infondato. Esso, infatti, insistendo sull’applicabilità del principio di non contestazione, non pare confrontarsi con la ratio decidendi, con cui la CTR ha evidenziato che la società non aveva allegato che la mancata contestazione vertesse proprio sui singoli movimenti fatti oggetto dell’appello erariale. Inoltre, la questione della esistenza di una contestazione circa la giustificazione del singolo movimento bancario appare logicamente subordinata alla questione della riferibilità alla società del conto intestato al socio, unica affrontata dalla CTP. Infine, questa Corte ha anche precisato che il principio di non contestazione si riferisce ai fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. 5/03/2020, n. 6172; Cass. 17/11/2021, n. 35037). Anche il motivo erariale appare però inammissibile. L’ufficio assume che la CTR abbia mal inteso il significato dell’appello poiché in realtà le singole operazioni erano indicate solo a campione per dimostrare l’attinenza delle operazioni al reddito di impresa della società. 13 Ora, il motivo di ricorso, pur riportando alcuni stralci dell’appello, non pare confrontarsi con la complessa statuizione sopra descritta e appare del tutto generico nella descrizione del fatto processuale, degli stessi motivi di appello e delle circostanze che avrebbero dovuto indurre la CTR ad una diversa interpretazione dell’atto processuale. Posta la riferita ratio decidendi della CTP, cui l’appello doveva fare riferimento (pena la sua inammissibilità, esclusa dalla CTR), gli stralci dell’atto di appello riportati sembrano invero volti soprattutto a evidenziare come per singole operazioni vi fosse una sostanziale riferibilità delle stesse alla società, per cui l’interpretazione data dalla CTR appare del tutto ragionevole. 7.2. Il secondo motivo del ricorso della società è fondato, con assorbimento del terzo. Occorre premettere che, per quanto si è detto a proposito della infondatezza del ricorso erariale, il motivo in esame assume rilevanza pratica in ordine alle sole movimentazioni bancarie esaminate dalla CTR. In tema di indagini finanziarie di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, la giurisprudenza di questa Corte è costantemente orientata a ritenere che le disposizioni citate non prevedano alcuna limitazione dell'analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare dell'impresa individuale o alla società; già Cass. 06/12/2011, n. 26173 ebbe ad evidenziare che alla modifica della disposizione di cui al n. 7) dell'art. 51 d.P.R. n. 633/1972, introdotta dall'art. 1, comma 403, della legge 30/12/2004, n. 311, che aveva espunto il riferimento ai conti intrattenuti «con il contribuente» mantenendo il solo riferimento alla acquisizione di dati, notizie, documenti da enti creditizi, fiduciari o da Poste Italiane s.p.a. relativi a qualsiasi rapporto od operazione effettuati «con i loro clienti», dovesse attribuirsi carattere meramente 14 ricognitivo della più ampia portata prescrittiva già in precedenza riconosciuta alla disposizione in esame dalla costante interpretazione giurisprudenziale fornita da questa Corte. Sebbene con parziale diversità di accenti, essenzialmente legata alla multiforme casistica, con particolare riferimento alle società di capitali, per cui è causa, la possibilità di estensione delle indagini sulle movimentazioni finanziarie ai conti correnti degli amministratori, dei soci e dei congiunti di questi, tutti soggetti terzi rispetto al destinatario dell’accertamento, la giurisprudenza di questa Corte è incline a ritenere che, per poter far operare la presunzione legale prevista dalle predette disposizioni, occorra da parte dell’amministrazione la preventiva dimostrazione, anche in via presuntiva, di un quid pluris, variamente connotato, e il cui onere di allegazione e prova è a carico dell’ufficio. In particolare, scorrendo l’ampia casistica, si è ritenuto necessario che ricorrano: a) il carattere fittizio della intestazione;
b) l’utilizzo del conto per occultare operazioni commerciali, ovvero per imbastire una vera e propria gestione extra-contabile, a scopo di evasione fiscale (Cass. 12/01/2009, n. 374); c) la riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestati al terzo, desumibile da elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione e l'attività di impresa compatibile con la produzione di utili (Cass. 06/12/2011, n. 26173; Cass. 20/07/2012, n. 12625; Cass. 18/12/2014, n. 26829; Cass. 22/04/2016, n. 8112; Cass. 19/04/2025, n. 10364) Sostanzialmente analoga è la posizione della giurisprudenza in relazione al conto intestato al congiunto del contribuente persona fisica (Cass. 21/01/2021, n. 1174; Cass. 15/01/2020, n. 549; Cass. 12/12/2023, n. 34747; Cass. 31/08/2022, n. 25663). 15 Quanto agli elementi presuntivi che l’ufficio ha l’onere di allegare, si è precisato che la sola sussistenza dello stretto vincolo familiare fra il contribuente e il terzo non è un dato sufficiente per assurgere a prova presuntiva qualificata della riferibilità, in tutto o in parte, al contribuente accertato delle movimentazioni del conto corrente intestato al familiare, occorrendo che tale vincolo sia accompagnato dalla indicazione di altri elementi idonei a dimostrare, in via logico- presuntiva, che la situazione reddituale del soggetto terzo intestatario del conto è incompatibile o comunque non può giustificare le movimentazioni riscontrate sul conto che, per tale ragione, può fondatamente ritenersi nella disponibilità effettiva del contribuente accertato (Cass. 20/12/2018, n. 32974; Cass. 18/12/2019, n. 33596; Cass. 12/12/2023 n. 34747; Cass. 21/07/2024, n. 20816; Cass. 19/04/2025, n. 10364; Cass. 30/05/2025, n. 14534). La decisione della Commissione tributaria pur indicando espressamente tale questione, che pure era stata ritenuta decisiva dai primi giudici, quale motivo di appello, non l’ha affrontata adeguatamente, laddove ha ritenuto unicamente che tale censura fosse irrilevante ai fini del decidere (il che evidentemente non è alla luce di quanto indicato in premessa) poiché l’appellante non aveva spiegato quali riverberi ciò producesse sulla sentenza impugnata. Il secondo motivo va quindi accolto, con assorbimento del terzo. 7.3. Impregiudicato l’esito dell’accoglimento del secondo motivo, che attiene agli oneri dell’ufficio circa la riferibilità alla società dei conti correnti dei soci, che dovrà essere oggetto di valutazione da parte della CGT2, appare comunque necessario esaminare anche gli altri motivi, relativi alle singole riprese ed attinenti invece alla prova liberatoria fornita dalla società, questione successiva sul piano logico alla prima. All’esame dei molteplici motivi relativi ai singoli movimenti finanziari, occorre premettere che secondo un costante orientamento 16 di questa Corte in tema di accertamento fiscale gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1973 prevedono una presunzione legale relativa per cui l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai rapporti finanziari del contribuente, che deve quindi dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, che vuol dire operazione per operazione e non per masse (da ultimo, Cass. 31/01/2024, n. 2928; Cass. 4/08/2010, n. 18081 e Cass. 29/07/2016, n. 15857). Le disposizioni pongono, in favore del fisco, una presunzione legale che muove dall'utilizzazione, da parte dell'ufficio, di «dati ed elementi» acquisiti a seguito di indagini finanziarie - e segnatamente, nella specie, di quelle bancarie - per fondare su di essi (o anche su di essi), sia che si tratti di prelevamenti (o prelievi) che versamenti, le rettifiche delle dichiarazioni dei redditi e gli accertamenti d'ufficio. Vi è quindi l'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili e tale conseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria (Cass. 04/10/2024, n. 26014). L’oggetto della prova contraria può consistere in particolare (come espressamente riconosciuto anche da Corte Cost. n. 10/2023) dai fatti che il contribuente: a) di tali dati ed elementi «ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta»; b) o che essi «non hanno rilevanza allo stesso fine»; c) oppure che i prelevamenti e gli 17 importi riscossi «risultano dalle scritture contabili»; d) o, infine, che gli stessi hanno un determinato «soggetto beneficiario», indicato puntualmente dal contribuente. La ratio del recupero del prelevamento, in particolare, è data infatti dal fatto che si tratterebbe di un costo per l’acquisto di beni e servizi non fatto transitare in contabilità e quindi posto a fondamento di nuovi ricavi. 7.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione alla decisione della CTR sul prelevamento di euro 40.000 dal conto di PI RT, deducendo che in atti vi era la indicazione del beneficiario, la figlia US, laddove la CTR ha dato rilievo alla mancata dimostrazione dello scopo ultimo del trasferimento. Alla luce di quanto indicato nel paragrafo che precede il motivo è fondato, in quanto la stessa CTR ha indicato il beneficiario dell’assegno, la figlia, negando poi che la beneficiaria (cioè, la figlia, estranea in parte qua alla lite della società) avesse provato il fine (che la parte aveva invece indicato, il matrimonio). 7.5. Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla decisione della CTR in merito al versamento di 49.000 euro sul conto corrente di PI RT, provenienti da libretti di risparmio del sig. CC. Il motivo è inammissibile in quanto la CTR con valutazione di merito, incensurabile in questa sede, tanto più mediante la denuncia del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ha ritenuto che la parte non avesse dimostrato i presupposti in fatto della giustificazione offerta (cioè la sofferenza del conto corrente sul quale è stato operato il versamento e la chiusura del libretto) e quindi fosse rimasta indimostrata la natura non reddituale di tali somme, laddove il motivo mira ad una rivalutazione dell’accertamento in fatto inserendo un 18 elemento (cioè che la provvista fosse di loro spettanza e non di CC) sul quale non v’è accertamento della CTR. 7.6. Con il sesto motivo si deduce omesso esame di fatto decisivo ai fini della decisione della controversia in relazione al capo relativo ai prelevamenti di euro 45.000 nel 2003, di euro 11.500 nel 2004, di euro 26.004,50 nel 2005 e di euro 20.600 nel 2006, per totali euro 103.104,50; la società deduce che la CTR ha omesso di considerare che non si trattava di singoli prelievi di tale ammontare complessivo ma della somma di tutti i prelevamenti effettuati in corso di anno relativi alle spese personali del nucleo familiare dei coniugi RT- AL, rientranti quindi nei criteri di legge. Il motivo è inammissibile poiché non risulta indicato da quale atto processuale emerga tale circostanza in fatto;
l’unico riferimento (alla sentenza d’appello, pagina XIII, righi 12-14) appare errato posto che in tale punto si parla dei versamenti;
del resto nell’esame del motivo la CTR sembra parlare di singoli prelevamenti nelle misure indicate, come emerge dal fatto che il termine «effettuato» che segue ogni somma concorda con il numero singolare relativo a ogni singolo prelievo («in ordine ai prelievi di euro 45.000 effettuato nell’anno 2003, di euro 11.500 effettuato nell’anno 2004»). 7.7. Con il settimo motivo si deduce omesso esame di fatti decisivi ai fini della controversia, in relazione alla decisione circa il prelevamento di euro 55.000 effettuato da NO RT su libretti intestati ad CC, che nel corso delle indagini aveva dichiarato di essere stato richiesto di intestarsi dei libretti sui quali far confluire ricavi in nero, e il successivo versamento sui conti di NO RT e OL LO;
si deduce l’omesso esame del fatto che NO e PI RT erano titolari di libretti di risparmio intestati al sig. CC della complessiva giacenza di euro 188.233,44 per cui si trattava di un mero trasferimento di fondi. 19 Si tratta di un motivo inammissibile poiché la CTR, pur partendo dall’elemento che CC aveva dichiarato che i fondi sui libretti erano di pertinenza della società, ha poi evidenziato che la stessa parte appellata aveva contestato tali dichiarazioni, per cui era indimostrata la giustificazione di tale provenienza delle somme dal conto di un terzo soggetto;
in tale quadro motivazionale risulta non esplicitata la natura decisiva dell’elemento omesso, la parte limitandosi ad un richiamo agli atti processuali. 7.8. Con l’ottavo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in merito alla decisione circa le venti operazioni di prelievo effettuate da NO RT su libretti ad esso intestati, effettuate in un esiguo lasso di tempo con versamento su un conto corrente allo stesso intestato, per complessivi euro 100.000. Il motivo è fondato poiché la stessa CTR ha dato atto che si trattasse di meri giroconti, dando poi rilevanza a generiche mancate spiegazioni della ragione per cui si è ritenuto di procedere in questa forma anziché mediante un unico trasferimento più rapido;
questa Corte ha infatti ritenuto che, una volta che il contribuente abbia dimostrato che i versamenti rilevati sul conto corrente oggetto di verifica provengono da disposizione operata da altro conto corrente al medesimo riconducibile, ma non oggetto di ulteriore verifica, deve ritenersi superata la presunzione posta dalle citate disposizioni in favore dell'amministrazione finanziaria, su cui graverà l'onere di dimostrare che l'importo versato sul primo conto corrente è fiscalmente imponibile (Cass. 14/04/2017, n. 9657). 7.9. Con il nono motivo si deduce omesso esame di fatti decisivi ai fini della controversia in relazione alla conferma del rilievo di euro 294.419,59 per versamenti e di prelevamenti per euro 87.711,47; si denuncia l’omesso esame del fatto che i versamenti erano relativi a somme derivanti dall’incasso di cedole soggette alla ritenuta alla fonte 20 e che i prelevamenti erano relativi erano relativi a spese personali di quattro nuclei familiari. Il motivo è inammissibile avendo la CTR ritenuto privo di prova documentale l’assunto difensivo, tanto da riferire che lo stesso contribuente aveva dedotto che fosse irragionevole pretendere che egli potesse a distanza di tempo giustificare documentalmente tale assunto e che invece sarebbe bastato richiedere agli istituti bancari il duplicato delle distinte di prelievo e di versamento;
la parte si limita invece a richiamare gli allegati depositati nel corso del giudizio di merito senza minimamente descriverne il contenuto, la rilevanza (apparentemente riferita sia ai versamenti che ai prelevamenti) o il carattere decisivo. 7.10. Con il decimo motivo si deduce omesso esame di fatti decisivi ai fini della controversia relativamente alle seguenti operazioni: a) versamento di euro 4.000 sul conto corrente di PI RT, che sarebbe invece riconducibile a una cessione di beni della ditta individuale Eban Mobili di RT PI;
b) versamento di euro 50.000 sul conto corrente di NO RT, che sarebbe derivante dalla estinzione di due polizze allo stesso intestate;
c) versamento di euro 100.000 sul conto di NO RT, che sarebbe derivante dallo smobilizzo di cinque prodotti finanziari. Il motivo è inammissibile in quanto con ampia motivazione la CTR ha dato atto dei documenti prodotti e ha proceduto ad un loro apprezzamento concludendo che essi non deponessero nei sensi indicati dalla società, con valutazione insuscettibile di riesame in questa sede, riesame cui in definitiva mira il motivo in scrutinio. 7.11. Con l’undicesimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce omessa pronuncia in ordine all’eccepita violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997, per mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni richiesta per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 in violazione dell’art. 112 c.p.c. 21 Il motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo, del quarto e dell’ottavo motivo. 8. Occorre poi esaminare il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. 8.1. Del primo motivo s’è già detto. 8.2. Il secondo motivo, formulato ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., deduce violazione di legge laddove la CTR ha invertito gli oneri probatori derivanti dalla presunzione legale di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. Il motivo, come evidenziato anche dal PM, è inammissibile, in quanto proposto in via cumulativa, in riferimento a tutte le pretese ritenute infondate, in realtà oggetto ciascuna di autonoma motivazione da parte della CTR, e poiché censura, anche in via dubitativa, genericamente la valutazione degli elementi presuntivi offerti dal contribuente. 8.3. Il terzo motivo, relativo al regime di tassazione relativo agli utili distribuiti ai soci, come già evidenziato al par. 6, è assorbito dalla definizione agevolata dei soci stessi. 9. Infine, occorre esaminare il ricorso incidentale di società e soci, proposto nel giudizio n. RG 7555/2020. S’è già detto che, in relazione alla posizione dei soci, il giudizio è stato definito con il condono. Quanto alla posizione della società, che appare ricorrente in proprio esclusivamente in relazione al primo motivo, peraltro identico al primo motivo di cui al ricorso autonomamente iscritto al n. RG 8039/2020, occorre evidenziare che esso è inammissibile posto che secondo questa Corte la proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un'altra parte, non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio 22 originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione AR (Cass. 22/02/2012, n. 2568; Cass. 16/05/2016, n. 9993; Cass. 10/01/2024, n. 917), dovendosi comunque escludere che l’interesse della società a impugnare la mancata statuizione di inammissibilità dell’appello erariale sia sorto solo in conseguenza del ricorso dell’Agenzia delle entrate (Cass. 01/04/2025, n. 8499). 10. Concludendo, il giudizio va dichiarato estinto in relazione agli avvisi di accertamento emessi a fini IR nei confronti dei soci PI RT, NO RT, MA AL, US RT. L’estinzione delle controversie relative ai soci assorbe e rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso proposti in relazione agli avvisi medesimi (e cioè il terzo motivo del ricorso della difesa erariale e la parte del primo motivo e l’intero secondo motivo del ricorso incidentale dei soci stessi) per i quali si realizza una carenza di interesse. Il ricorso principale della società va accolto in relazione al secondo, quarto e ottavo motivo, assorbiti il terzo e l’undicesimo, inammissibili gli altri. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va respinto nei residui motivi (primo e secondo), non riferiti alla controversia nei confronti dei predetti soci. Il ricorso incidentale, nella parte in cui risulta proposto dalla società, è infine inammissibile. La sentenza va quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame. Le spese del giudizio sono rimandate al giudice del merito. La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa 23 dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi nei suoi confronti l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione del giudizio iscritto al n. RG 8039/2020 al giudizio iscritto al n. RG 7555/2020; dichiara estinto il giudizio in relazione agli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci PI RT, NO RT, MA AL, US RT;
accoglie il secondo, il quarto e l’ottavo motivo del ricorso principale della società, assorbiti il terzo e l’undicesimo e dichiarati inammissibili gli altri;
rigetta, per il resto, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate;
dichiara inammissibile, per il resto, il ricorso incidentale della società; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame, e ad essa rimette la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 19 novembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente IC ME LU NO