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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/11/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 1963 / 2025 R.Gen
Il Giudice designato dr. SI DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
25.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] - RM - il 27.11.1989), quale esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale nei confronti del minore (nato a [...] il [...]). Persona_1 elettivamente domiciliati in Roma Viale Giulio CE n. 95, rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio
MO US giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
CE RI n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.3.2025 la ricorrente indicata in epigrafe - esponendo di aver proposto ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito di cui all' art. 1 della legge 11 ottobre 1990 n. 289 in favore del figlio minore (beneficio revocato in sede di visita amministrativa) e contestate Persona_1 tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva escluso la ricorrenza di detto CP_ requisito medico-legale - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento della sussistenza delle condizioni mediche ai fini della prestazione reclamata. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
1 In primo luogo, deve notarsi che il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 25.3.2025 entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso avvenuto il 17.3.2025.
Detto ciò, si osserva che l'opposizione va disattesa.
Occorre rammentare che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° cod. proc. civ. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Pertanto, non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso in esame, la difesa lamenta l'assoluta genericità e l'erroneità dell'elaborato peritale nonché l'omissione dell'indicazione delle percentuali tabellari riferibili alle singole patologie del minore.
Tuttavia, le conclusioni formulate dal C.T.U. (dott. ), nell'elaborato peritale in atti, Persona_2 tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio.
Difatti, quanto alla sottovalutazione del quadro clinico del minore, risulta che il Ctu, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria in atti, ha accertato che il minore è affetto dalle seguenti patologie: “Disturbo specifico di apprendimento interessante scrittura e calcolo”, per poi precisare che tale complesso di infermità non è in grado di integrare il requisito medico in discussione. Sul punto il Ctu ha spiegato quanto segue: “Il minore in esame ha manifestato un disturbo delle abilità scolastiche interessante principalmente la lettura e la scrittura per il quale sono stati prescritti tutoraggio e misure previste dalla legge 170/2020.
Tale problematica – attualmente di grado lieve - è inquadrabile nell'ambito dei “Disturbi
Specifici di Apprendimento” la cui caratteristica è, appunto, la specificità: essi interessano una o più
2 attività specifiche (nel nostro caso scrittura e calcolo), mentre l'intelligenza generale è nei limiti della norma per l'età cronologica. Tali disturbi si definiscono evolutivi perché le abilità evolveranno comunque nel tempo tendendo sempre più ad attenuarsi, come è avvenuto nel caso in esame. In linea generale i disturbi delle abilità scolastiche possono configurare difficoltà persistente a svolgere funzioni e compiti propri dell'età ricomprendibili nella previsione dell'art. 1 della legge 289/1990, essendo l'apprendimento scolastico, per l'appunto, il principale dei compiti di chi frequenta la scuola. Tuttavia, certamente, non ogni difficoltà scolastica, di qualsiasi grado, può rientrare nella previsione di legge: nell'ambito del continuum che va dalla normalità fino ai casi più gravi di tale condizione, nei quali nessun apprendimento risulta concretamente possibile nell'ambito dello specifico settore deficitario, occorrerà comunque stabilire un punto di cut-off al di sotto del quale il diritto all'indennità di frequenza non può essere riconosciuto perché il modesto grado di deficit presente consente comunque (con l'uso degli appropriati strumenti compensativi e dispensativi previsti dalle specifiche normative) un livello di apprendimento soddisfacente. Nel caso in esame non si sono documentate gravi difficoltà di lettura e scrittura mentre sussistono problemi metodologici nelle operazioni matematiche. Si tratta, in definitiva, allo stato attuale, di una forma piuttosto lieve del disturbo, non tale da determinare, nel minore in esame (che sta svolgendo in tempi normali un normale percorso scolastico, ancorché con gli strumenti previsti dalla legge 170/2010), in misura consistente e significativa difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Per tale motivo si ritiene che la condizione in esame non rientri nella previsione dell'art. 1 della legge
289/1990.
Quanto al secondo motivo di contestazione, è doveroso sottolineare come la censura circa l'omissione delle percentuali tabellari non possa trovare accoglimento, trattandosi nel caso di specie di un'indennità riconosciuta al minore che versa in “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”.
Le censure del ricorrente, dunque, sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del Ctu.
Si tratta, pertanto, di un dissenso assolutamente normale nell'ambito delle valutazioni medico- legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate, o omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal Ctu, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico (v. Cass., 17.4.2004 n. 7341; Cass., 3.10.2011 n. 20188).
3 In definitiva, alla luce delle considerazioni sinora esposte, non si giustifica un rinnovo dell'indagine peritale ed il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, atteso che la stessa ha prodotto la dichiarazione personale ex art. 152 disp. att. c.p.c. (vedi fascicolo atp).
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese del procedimento.
Tivoli, 25.11.2025
Il Giudice
SI Di RO
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