Art. 10.
Per la verificazione di ogni cronotachigrafo CEE dopo il primo montaggio sugli autoveicoli e dopo ogni riparazione e' dovuto all'erario un diritto di lire 1.000.
I relativi proventi affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Per la verificazione di ogni cronotachigrafo CEE dopo il primo montaggio sugli autoveicoli e dopo ogni riparazione e' dovuto all'erario un diritto di lire 1.000.
I relativi proventi affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.