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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 28/01/2026, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1218/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FAVARA ETTORE, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2440/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546719 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546719 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546719 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546719 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546719 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546719 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12104/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta agli atti e chiede la condanna delle spese in favore del difensore antistatario
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato sig.ra Ricorrente_1 ha agito per l'annullamento in autotutela e per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento in epigrafe, eccependo la non debenza dell'avviso per duplicazione del presupposto impositivo in quanto l'unità immobiliare oggetto di accertamento ha due accessi su strada di cui uno su Indirizzo_1 e l'altro su Indirizzo_2 ma l'unità immobiliare è la medesima.
Si costituiva il Comune di Roma apparentemente contestando l'assunto attoreo ma dichiarando di aver provveduto ad accogliere in autotutela le riserve attore e e chiedendo la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
All'esito dell'udienza pubblica la causa era decisa nei termini del dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere, alla luce del provedimento emesso dall'amministrazione in autotutela. Per il resto, il ricorso deve essere accolto.
Quanto alle spese, le stesse devono essere poste a carico dell'ufficio.
Con la produzione della cartografia parte ricorrente ha documentato la veridicità della situazione di fatto consistente nella duplicazione delle unità abitative pggetto di imposizione, atteso che da due diversi indirizzi corrispondenti a due strade incrociate è possibile accedere alla medesima ed unica unità immobiliare situata in prossimità dell'incrocio tra le due strade.
Di fronte alla dimostrazione di tale sitazione, il Comune ha ammesso l'errore, ma solo dopo l'instaurazione del giudizio, per cui, secondo il principio di causalità, deve rimborsare le spese alla parte in base ala soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere nei limiti di cui in motivazione.
Accoglie nel resto e condanna l'Ufficio al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 700 oltre accessori di legge.
Roma, 1.12.2025
Il Giudice
dr. Ettore Favara
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FAVARA ETTORE, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2440/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546719 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546719 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546719 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546719 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546719 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546719 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12104/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta agli atti e chiede la condanna delle spese in favore del difensore antistatario
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato sig.ra Ricorrente_1 ha agito per l'annullamento in autotutela e per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento in epigrafe, eccependo la non debenza dell'avviso per duplicazione del presupposto impositivo in quanto l'unità immobiliare oggetto di accertamento ha due accessi su strada di cui uno su Indirizzo_1 e l'altro su Indirizzo_2 ma l'unità immobiliare è la medesima.
Si costituiva il Comune di Roma apparentemente contestando l'assunto attoreo ma dichiarando di aver provveduto ad accogliere in autotutela le riserve attore e e chiedendo la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
All'esito dell'udienza pubblica la causa era decisa nei termini del dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere, alla luce del provedimento emesso dall'amministrazione in autotutela. Per il resto, il ricorso deve essere accolto.
Quanto alle spese, le stesse devono essere poste a carico dell'ufficio.
Con la produzione della cartografia parte ricorrente ha documentato la veridicità della situazione di fatto consistente nella duplicazione delle unità abitative pggetto di imposizione, atteso che da due diversi indirizzi corrispondenti a due strade incrociate è possibile accedere alla medesima ed unica unità immobiliare situata in prossimità dell'incrocio tra le due strade.
Di fronte alla dimostrazione di tale sitazione, il Comune ha ammesso l'errore, ma solo dopo l'instaurazione del giudizio, per cui, secondo il principio di causalità, deve rimborsare le spese alla parte in base ala soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere nei limiti di cui in motivazione.
Accoglie nel resto e condanna l'Ufficio al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 700 oltre accessori di legge.
Roma, 1.12.2025
Il Giudice
dr. Ettore Favara