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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 3645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3645 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5971/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5971 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “morte”, vertente tra
, nata il [...] a [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
, nata il [...] a [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
, nato il [...] a [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._3
, nato il [...] a [...] (C.F. ), Parte_4 C.F._4
, nata il [...] a [...] (C.F. Parte_5
), , nato il [...] a [...] (C.F. C.F._5 Parte_6
) e , nata il [...] a [...] (C.F. C.F._6 Parte_7
, tutti in proprio e quali eredi legittimi di , rappresentati e C.F._7 Persona_1 difesi come da procura in atti dall'Avv. Giuseppe Fava, (C.F. ) e dall'Avv. C.F._8
NI RZ, (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._9 domiciliano in Napoli alla Via A. D'Antona n. 6
- attori e
(P. IVA ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Andrea Russo, (C.F.
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Filomena Bove in C.F._10
Caserta al Corso Trieste n. 281
- convenuta e
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Laterina PE AR (AR) alla Piazza Serristori n. 3, (c.a.p. 52019)
1 - convenuta contumace
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con citazione ritualmente notificata, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e tutti in proprio ed in qualità
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 eredi di , nato in data [...] a [...] e deceduto il 04.12.2020 a Persona_1
RI (CE), convenivano in giudizio la e la Controparte_3 Controparte_2 esponendo che: in data 04.12.2020, alle ore 18.30 circa, parcheggiava la propria Persona_1 auto all'altezza del distributore di carburante della “Q8” sito al Km. 37, nel comune di RI
(CE), lungo la carreggiata della Strada Provinciale 335 con direzione Marcianise – Giugliano, che nel tratto suddetto si compone di due carreggiate con opposto senso di marcia separate da un guard- rail, ogni carreggiata è composta da due corsie, oltre alla corsia di emergenza;
parcheggiata, come detto, l'auto il attraversava a piedi la strada con l'intenzione di raggiungere il distributore Per_1 della “Esso” sito al lato opposto;
il iniziava l'attraversamento delle strada e, compiuto Per_1
l'attraversamento della prima carreggiata, scavalcava il guard-rail e iniziava l'attraversamento della seconda carreggiata e quasi del tutto superata la prima corsia (quella di soprasso della due corsie della carreggiata con direzione Marcianise) veniva travolto dall'auto Smart For Four tg.
FW546KE.
L'impatto avveniva tra la parte anteriore e laterale destra della Smart ed il fianco destro del Per_1
, il quale a seguito del violentissimo urto effettuava un volo di molti metri per finire sulla
[...] corsia di emergenza della carreggiata con direzione Marcianise;
l'auto investitrice terminava la sua corsa a circa 750 metri dal luogo dell'investimento; il indossava una tuta da Per_1 meccanico facilmente visibile;
pur avendo il avuto il tempo di attraversare quasi del tutto Per_1
l'intera corsia di sorpasso dove stava sopraggiungendo l'auto Smart For Four tg. FW546KE, quest'ultima non accennava a decelerare neanche dopo averlo investito;
a causa dell'investimento il riportava gravissime lesioni personali per le quali decedeva;
sul posto intervenivano i Per_1
Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa;
le indagini del procedimento penale aperto a carico del conducente della Smart For Four tg. FW546KE, affidate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del P.M. dott.ssa Paola Da Forno, si concludevano
2 con l'archiviazione del procedimento, fondata sulla consulenza del C.T. ing. ; Persona_2 tuttavia, dalla fase istruttoria del procedimento penale, e in particolare dal video della telecamera del distributore di carburante “Q8”, dalla dichiarazione testimoniale di persona presente al fatto, dai rilievi svolti dai Carabinieri, dalla stessa relazione del CT della Procura, emergeva che il
, dopo aver scavalcato il guard-rail attraversava quasi del tutto la corsia di sorpasso Persona_1
(percorrendo più di tre metri) prima di essere travolto dallo spigolo anteriore destro dell'auto investitrice la cui conducente arrestava la marcia circa 750 metri più avanti;
il limite di velocità in quel tratto di strada, in condizioni di buona visibilità e buone condizioni meteo era di 60 Km/h, la velocità tenuta dall'auto investitrice al momento del fatto, così come erroneamente calcolata dal
CT della Procura, è stata ipotizzata in circa 62Km/orari; se la conducente dell'auto investitrice avesse tenuto una condotta di guida diligente e adeguata alle condizioni del caso certamente il sinistro non si sarebbe verificato;
l'auto investitrice Smart For Four tg. FW546KE, al momento del sinistro, risultava condotta da e trasportava la sorella di quest'ultima, Per_3 [...]
al momento del sinistro, risultava di proprietà della come da Per_4 Controparte_2 ispezione rilasciata dal P.R.A., e assicurata per la r.c.a. con la gli istanti, Controparte_3 in proprio e quali eredi legittimi del loro familiare Sig. , tramite pec del 03.06.2021 Persona_1 dell'Avv. Ernesto Cicatiello, avanzavano richiesta di risarcimento danni alla Controparte_3
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 145-148 D.lgs. 209/2005;
[...]
l'impresa di assicurazioni, in persona della liquidatrice dott.ssa con pec del CP_4
02.02.2022 comunicava di non dover procedere alla liquidazione del risarcimento spettante agli attori richiamando quanto argomentato a sostegno dell'archiviazione del procedimento penale;
così per le successive richieste del 29.04.2022, con mail del 06.05.2022 e del 18.05.2022.
Tanto premesso gli attori chiedevano all'adito Tribunale di accertare e dichiarare che il sinistro si verificava per colpa, se del caso anche concorsuale, del conducente dell'auto investitrice Smart
For Four tg. FW546KE; accertare e dichiarare il diritto degli attori, in proprio e quali eredi legittimi del , ciascuno per il proprio titolo come per legge, nei confronti dei convenuti al Persona_1 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a seguito del sinistro in conseguenza del quale perdeva la vita il Sig. ; per l'effetto condannare in solido i convenuti, ciascuno per il proprio Persona_1 titolo come per legge, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli attori, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre interessi legali anno per anno sulla somma via via rivalutata dall'evento al soddisfo;
vinte le spese.
Costituitasi in giudizio la eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità Controparte_3 della domanda, nel merito la infondatezza, contestava, poi, la ricostruzione della dinamica del sinistro così come proposta in citazione non essendovi dubbi sulla esclusiva rilevanza causale della
3 condotta gravemente imprudente e negligente del de cuius che attraversava la Strada Provinciale extraurbana a scorrimento veloce composta da due corsie per senso di marcia oltre a due corsie di emergenza tra loro separate da guardrail, priva di illuminazione e senza alcun indumento catarifrangente.
Insisteva, pertanto, per l'integrale rigetto della domanda. Vinte le spese.
Seppur ritualmente citata a mezzo p.e.c. non si costituiva la la cui Controparte_2 contumacia è dichiarata nel dispositivo della presente sentenza.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 co 6 c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa, disattesa la richiesta di C.T.U., veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e mutata la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 13.5.2025, resa ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Sul merito
Nel merito la domanda risulta infondata e va disattesa per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Preliminarmente va osservato che secondo un principio ripetutamente affermato sia nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, 18/10/2022, n. 30496; v., inoltre, ex multis, Cass. civ., Sez. 3, 15/10/2019, n. 25918; Cass. civ., Sez. 3, 13/01/2021, n. 457;
Cass. civ., Sez. 3, 21/03/2022, n. 8997; v., anche Cass. pen., Sez. Un., 28/01/2021-04/06/2021,
n.22065), sia in quella costituzionale (cfr. Corte cost. 30 luglio 2021, n. 182; Corte cost. 12 luglio
2022, n.173) sia in quella sovranazionale (Corte EDU, Terza Sezione, Pasquini c. San Marino, 20 ottobre 2020; Corte EDU;
Prima Sezione, Marinoni c. Italia, 18 novembre 2021), nell'ipotesi in cui il giudice venga chiamato ad accertare la responsabilità civile in capo ad un soggetto già sottoposto per il medesimo fatto a procedimento penale conclusosi con una statuizione diversa dalla condanna, l'accertamento sull'illecito civile è assolutamente autonomo e non risente dell'esito del diverso accertamento già compiuto (e ormai definito) sull'illecito penale.
L'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile rispetto a quello penale è imposta, in primo luogo, dalla necessità di rispettare il diritto alla presunzione di innocenza - come declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riguardo all'ordinamento convenzionale e da quella della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riguardo all'ordinamento eurounitario - in tutti i casi in cui l'accertamento della responsabilità penale ha avuto esito negativo e il processo penale sia esitato in una decisione diversa dalla sentenza di condanna, sia essa di assoluzione che di non doversi procedere.
4 L'esigenza di accertamento dell'illecito civile quale illecito distinto da quello penale trova fondamento, in secondo luogo, nei caratteri di «ontologica autonomia» e nei «presupposti di specificità» (così Corte cost. 12 luglio 2022, n. 173, cit.) che esso presenta, quale illecito avente struttura oggettiva e soggettiva distinta rispetto all'illecito penale.
Le esigenze poste a fondamento del principio di reciproca autonomia tra i due illeciti (penale e civile) e le correlative fattispecie di responsabilità, attenendo tanto alla necessità di rispettare, sotto il profilo dogmatico, l' "ontologica" diversità strutturale degli stessi, quanto a quella di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza, impongono di attribuire portata generale al principio medesimo, il quale non può essere circoscritto all'ipotesi in cui la responsabilità penale sia stata esclusa con una sentenza di proscioglimento (assoluzione o non doversi procedere), ma deve trovare applicazione in tutte le fattispecie in cui l'indagine sul reato, ritualmente condotta dal giudice penale, abbia dato esito negativo, sebbene lo stesso non sia consacrato in un provvedimento suscettibile di passare in giudicato. Ciò vale a maggior ragione per l'ipotesi - come quella in esame - in cui l'accertamento dell'insussistenza del reato sia contenuto in un provvedimento (ordinanza di archiviazione del
Giudice per le indagini preliminari) emesso in seguito all'opposizione proposta dalla persona offesa alla relativa richiesta formulata dal pubblico ministero.
Pertanto, in tutte le predette ipotesi, in cui l'accertamento dell'illecito civile si scinde da quello già condotto sull'illecito penale, il giudice investito della cognizione sulla domanda civile risarcitoria non è chiamato ad accertare, neppure in via meramente incidentale, se si sia integrata la fattispecie tipica contemplata dalla norma incriminatrice in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato e se da essa siano derivate conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali
(art.185 cod. pen.); egli è invece chiamato ad accertare se si sia integrata la diversa fattispecie atipica dell'illecito civile in tutti i suoi elementi costitutivi (art.2043 cod. civ.) (Cfr.: Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 3368 del 03/02/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15290 del 31/05/2024).
Orbene, dalle risultanze istruttorie (cfr. rapporto di polizia stradale;
copia della consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento penale;
ordinanza di archiviazione), è emerso che il
, imprevedibilmente e negligentemente, attraversava la doppia carreggiata della Persona_1
SP 335 parandosi improvvisamente davanti al veicolo tg. FW54HKE la cui conducente nulla poteva fare per evitare l'impatto.
Invero, dalla consulenza peritale del CTU della Procura, Ing. emerge che “il Per_2 comportamento dei singoli autori e soggetti passivi del sinistro può essere così ricostruito, in base alle risultanze sopra esposte ed in base alle considerazioni che seguono. , conducente Per_3 del veicolo Smart ForFour targato FW546KE, viaggiava ad una velocità prima dell'impatto
5 prossima ai 60 km/h compatibile con il limite massimo consentito (evidenziato da apposita segnaletica verticale di 60 km/h nel tratto di strada oggetto del sinistro e confermato e attestato dal dipartimento-area tecnica–settore viabilità della Provincia di Caserta). Considerata la posizione dell'autovettura Smart ForFour sulla corsia di sorpasso e la posizione del pedone prima dell'impatto, ossia sul tratto di carreggiata (corsia di sorpasso) appena dopo lo scavalcamento del guardrail, considerate anche le condizioni di luminosità ridotte, si può affermare che Per_3
non ha avuto la possibilità di avvistare in tempo il pedone per poter eventualmente mettere
[...] in atto qualche manovra per evitare l'impatto (una sterzata oppure una frenata).
Il pedone , d'altra parte, come si evince dai filmati del sistema di Persona_1 videosorveglianza del distributore Q8, ha compiuto un'azione gravissima ed inconsueta cercando di attraversare a piedi perpendicolarmente le carreggiate della strada provinciale 335 in entrambi
i sensi di marcia effettuando persino lo scavalcamento del guardrail centrale che separa le due carreggiate. La strada provinciale 335 non prevede nessun attraversamento pedonale. Da una attenta analisi dei fotogrammi del filmato dell'impianto di videosorveglianza si osserva come
l'attraversamento della carreggiata in cui le autovetture circolavano nella direzione Marcianise-
Giugliano, nel senso di marcia opposto a quello dove si è verificato qualche istante successivo
l'incidente, è avvenuto in maniera fortunosa tra le numerose autovetture che si susseguivano sia sulla corsia di marcia normale che su quella di sorpasso. Inoltre, il pedone ha Persona_1 violato l'art. 162 commi 1,4 poiché non indossava neanche un giubbino catarifrangente che potesse eventualmente metterlo in evidenza sulla carreggiata, considerate anche le condizioni di luminosità ridotte durante l'evento stradale che gli è stato fatale. Il pedone non Persona_1 mostrava alcuna attenzione ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri, in violazione all'art.
190 del C.d.S. comma 2. Si ritiene che il sinistro stradale sia avvenuto a causa dell'azione dinamica di attraversamento posta in atto dal pedone e dalla sua condotta personale adottata in modo continuato nel tempo all'interno del luogo del sinistro” (così pagine 123-124 della relazione).
L'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla conducente è ulteriormente confermata Per_3 dalla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica nel procedimento penale
RGNR 15840/2020 e condivisa dal GIP, nonostante l'opposizione all'archiviazione formulata dalla difesa di parte attrice.
In particolare, il Pubblico Ministero rilevava che “in sostanza dunque, dagli accertamenti svolti dal consulente, l'indagata procedeva ad una velocità prossima ai 60km/h, compatibile Per_3 con il limite di velocità consentito nel tratto stradale interessato dal sinistro, mentre la vittima
attraversava a piedi la doppia carreggiata compiendo un'azione assai grave ed Persona_1
6 assolutamente inconsueta ed imprevedibile, non consentita in una strada provinciale come la SP
335 che non prevede alcun attraversamento pedonale. Considerati poi l'orario del fatto e le condizioni metereologiche, la scarsa luminosità della strada, la posizione in corsia di sorpasso della Smart e la posizione del pedone appena dopo lo scavalcamento del guardrail, senza neppure indossare un giubbotto catarifrangente, è verosimile che la conducente dell'autovettura non abbia avuto la possibilità di avvistare per tempo il pedone e mettere in atto manovre volte ad evitarlo.
In ultima analisi, secondo le valutazioni del consulente, il sinistro stradale è avvenuto a causa dell'azione dinamica di attraversamento posta in atto dal pedone e dalla sua condotta personale adottata in modo continuativo nel tempo all'interno del luogo del sinistro” (doc. 3 - 4 ns. produzione).
Correttamente dunque il GIP, nel motivare il rigetto dell'opposizione all'archiviazione ha osservato che “come è noto, in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purchè rientri nel limite della prevedibilità (Cass.
24414/2021), principio al quale certamente si ricollega anche il seguente tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (Cass. 37622/2021). Nel caso di specie, appare evidente ad avviso dello scrivente che ci si trova in presenza di un comportamento del tutto atipico e imprevedibile da parte del , il quale attraversava una Per_1 strada a scorrimento veloce operando un doppio scavalcamento del guardrail, in orario notturno.
Ebbene, in base alle risultanze investigative, lo scrivente ritiene non configurabile il reato contestato, poiché difetta, nel caso di specie, il profilo della causalità della colpa. In particolare, un contegno conforme ai parametri definiti dalle regole cautelari (quali quelle richiamate dalla consulenza di parte, che allo stato risultano sconfessate dalla consulenza dell'Ing. , non Per_2 avrebbe comunque impedito il verificarsi dell'evento.
In sostanza, il comportamento alternativo lecito, ammesso che la abbia effettivamente Per_3 violato una norma del Codice della Strada, come sostenuto dal consulente dell'opponente, non sarebbe valso a prevenire le conseguenze lesive nella specie inveratesi, circostanza dalla quale può inferirsi che nulla è rimproverabile all'agente”.
Orbene dall'istruzione probatoria svolta emerge la grave condotta colposa tenuta dal . Per_1
Difatti, il testimone di parte attrice, sig. , escusso all'udienza del 22.09.2023, ha Testimone_1 dichiarato: “ricordo che era circa un paio di anni fa e stavo facendo rifornimento di benzina al distributore Esso che si trova sull'asse mediano direzione Caserta all'altezza dell'uscita per
7 Teverola; erano le ore 18,30-19,00 era buio;
sono sceso dalla mia macchina e ho visto una macchina scura con le quattro frecce azionate che era ferma sul ciglio della strada accostata sulla destra nella carreggiata opposta alla mia e quindi in direzione Aversa;
ho visto una persona vicino alla macchina che cercava di attraversare nella mia direzione, dopo non ho visto più nulla perché ho continuato a sbrigare le mie cose, ossia mettere i soldi nella macchinetta per fare rifornimento;
ho sentito però una forte botta, mi sono girato e ho visto che a terra sul ciglio della carreggiata dal lato mio, c'era un uomo anziano;
mi sono avvicinato all'uomo, il quale non si muoveva;
ho allertato il 118, e dopo un po' è arrivata l'ambulanza i cui operatori constatavano il decesso dell'uomo; sono anche arrivati i carabinieri di Gricignano;
sono stato sentito dai Carabinieri sia sul posto al momento del sinistro che successivamente in Caserma;
l'uomo a terra indossava una tuta da lavoro di colore celeste;
preciso che in entrambe le direzioni c'erano i distributori di benzina e posso dire che all'interno di essi c'era l'illuminazione, la quale però poco illuminava il tratto di strada corrispondente;
non ho visto più nulla, neanche la macchina che investì l'uomo; non ho sentito rumori di frenata prima della botta di cui ho prima riferito;
non ricordo il limite di velocità di quel tratto di strada”.
Le dichiarazioni rese dal teste sono sostanzialmente conformi a quelle rese Tes_1 nell'immediatezza dei fatti, in sede di sommarie informazioni il 4.12.2020 alle ore 20:25, ai
Carabinieri di Gricignano di Aversa: “Questa sera dopo avere finito il mio turno di lavoro, mentre tornavo a casa a Caserta, mi fermavo al distributore Esso sito sulla SS 33S in direzione Marcianise per fare rifornimento. Non ho visto l'orario ma dovevano essere circa le 18:20. Scendevo dalla mia macchina in quanto l'impianto è un Self Service e andavo alla colonnina dove si mettono i soldi per effettuare il rifornimento. Sulla stessa vi era indicato che era attiva una pompa diversa da quella dove io mi ero fermato e perciò tornavo verso la mia macchina per avvicinare il veicolo alla suddetta pompa. In quel momento sentivo provenire dalla vicina superstrada SS 335 il suono dell'allarme di una macchina. Mi giravo verso la direzione dalla quale proveniva il suddetto suono
e notavo al centro della superstrada, nell'intercapedine presente tra i due spartitraffico metallici una persona. Sono salito in macchina per spostare il veicolo e l'ho accostato vicino alla pompa per fare rifornimento ed effettuavo tale operazione. Non appena finivo di fare rifornimento sentivo un botto, mi giravo per guardare nella direzione dalla quale proveniva il rumore, mi avvicinavo verso tale direzione, e notavo sul mio stesso lato della carreggiata una persona a terra.
ADR: Ho sentito solo un botto secco non ho sentito una frenata precedente. A quel punto avendo visto la persona in terra che non si muoveva con il mio telefono cellulare chiamavo il 112 e successivamente il 118. Notiziavo entrambi gli operatori di quanto accaduto. Già immediatamente
8 mi sono reso conto che l'impatto era stato violentissimo e la persona a terra non dava alcun segno di vita.
ADR: La persona che era a terra era la stessa che avevo in precedenza notato tra i due spartitraffico in quanto indossava la stessa tuta di colore blu e bianco. Doveva aver circa 50/60 anni.
ADR: non ho visto la macchina che ha investito la persona.
ADR: Sul posto al momento in cui era suonato l'allarme avevo notato una FIAT Punto di colore nero che era ferma con le quattro frecce accese ed i fari accesi, non posso però dire con sicurezza che fosse la macchina della persona investita.
ADR: Non mi spiego perché la persona abbia attraversato la strada. Infatti se avesse avuto dei problemi con la sua macchina avrebbe potuto tranquillamente chiedere aiuto al distributore Q8 sito sull'altro lato della carreggiata, presso cui tra l'altro c'era un bar e nelle cui vicinanze era ferma la suddetta FIAT Punto” (All. n. 20 citazione)
Tra le due dichiarazioni si nota solo una leggera discrepanza relativa al colore della tuta dello sfortunato , che da blu e bianca, diventa “celeste” e l'omissione di alcuni Persona_1 particolari dovuti al tempo trascorso.
Dalle dichiarazioni rese in sede in sede di sommarie informazioni riportate si rileva, poi, che il distributore Q8 era aperto e posto nello stesso senso di marcia del de cuius, presso il quale lo stesso si sarebbe potuto recare senza pericolo, come dichiarato dal teste . Pertanto, l'affermazione Tes_1 degli istanti che il intendeva recarsi presso il distributore “Esso” appaiono mere Per_1 supposizioni, anche perché dalle indagini peritali è emerso che l'auto del de cuius aveva sufficiente carburante per proseguire.
Pertanto, dagli elementi acquisiti non può non rilevarsi che la condotta del Sig. Persona_1 di anni 85 abbia tenuto nell'occasione una condotta connotata da notevole imprudenza: attraversare una strada provinciale a scorrimento veloce inibita ai pedoni rischiando la vita, come poi è avvenuto, senza alcuna ragione plausibile, visto che nel suo senso di marcia vi era il distributore Q8 aperto ed un bar.
In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, va ricordato che secondo la Suprema Corte in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti;
tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della
9 circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro (Cass. 16 giugno 2003, n. 9620; 29 settembre 2006, n. 21249) come accaduto nel caso in esame. In tale contesto è stato anche affermato che la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza (Cfr.: Cass. Civ., Sez. 6 Ordinanza n. 4551 del 22/2/2017; Cass. 29 settembre 2006, n. 21249; Cass. 16 giugno 2003, n. 9620).
Infine, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché
l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti;
tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro (Cass. 16 giugno 2003, n. 9620; 29 settembre 2006, n. 21249). In questo quadro è stato anche affermato che la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza (Cass. 11 giugno 2010, n.
14064).
Alla luce dei superiori principi, l'anomalo comportamento del de cuius che attraversava una strada a scorrimento veloce in condizioni di scarsa visibilità, con pioggia intermittente (All. 19 citazione informativa carabinieri), parandosi improvvisamente dinanzi al veicolo guidato dalla , Per_3 consente di superare la presunzione di responsabilità del conducente, proprio in ragione del concorso di colpa del danneggiato (Cfr.: Cass. Civ., Sez. 3, n. 842 del 17.1.2020).
In definitiva, ritiene il Tribunale che la responsabilità nella produzione dell'evento dannoso sia da ascrivere in via esclusiva alla condotta imprudente e negligente di , il quale Persona_1
10 inosservante di ogni prescrizione del C.d.S. e di ogni regola di ordinaria prudenza, metteva in atto una manovra di attraversamento non preventivamente percepibile dai conducenti delle auto in transito come emerso dalla C.T.U. dinamico ricostruttiva disposta dal P.M., oltre che una turbativa imprevedibile (per le condizioni di visibilità notturna) ed inevitabile (perché il breve tratto percorso nella corsia di marcia dell'auto, dal pedone, avveniva in uno spazio temporale equiparabile con appena il tempo psicotecnico di reazione dell'automobilista), per cui la conducente il veicolo
Smart For Four, “ non aveva la possibilità di avvistare in tempo il pedone per poter Per_3 eventualmente mettere in atto qualche manovra per evitare l'impatto (una sterzata oppure una frenata)” (All. n. 24 citazione Perizia Ing. , per cui alcuna responsabilità le può essere Per_2 addebitata.
Alla stregua di tali considerazioni, pertanto, la domanda va disattesa.
Sulle spese di lite
Stante la natura della lite, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della Controparte_2
2) Rigetta la domanda;
3) Spese compensate.
Così deciso in Aversa, 22.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5971 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “morte”, vertente tra
, nata il [...] a [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
, nata il [...] a [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
, nato il [...] a [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._3
, nato il [...] a [...] (C.F. ), Parte_4 C.F._4
, nata il [...] a [...] (C.F. Parte_5
), , nato il [...] a [...] (C.F. C.F._5 Parte_6
) e , nata il [...] a [...] (C.F. C.F._6 Parte_7
, tutti in proprio e quali eredi legittimi di , rappresentati e C.F._7 Persona_1 difesi come da procura in atti dall'Avv. Giuseppe Fava, (C.F. ) e dall'Avv. C.F._8
NI RZ, (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._9 domiciliano in Napoli alla Via A. D'Antona n. 6
- attori e
(P. IVA ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Andrea Russo, (C.F.
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Filomena Bove in C.F._10
Caserta al Corso Trieste n. 281
- convenuta e
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Laterina PE AR (AR) alla Piazza Serristori n. 3, (c.a.p. 52019)
1 - convenuta contumace
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con citazione ritualmente notificata, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e tutti in proprio ed in qualità
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 eredi di , nato in data [...] a [...] e deceduto il 04.12.2020 a Persona_1
RI (CE), convenivano in giudizio la e la Controparte_3 Controparte_2 esponendo che: in data 04.12.2020, alle ore 18.30 circa, parcheggiava la propria Persona_1 auto all'altezza del distributore di carburante della “Q8” sito al Km. 37, nel comune di RI
(CE), lungo la carreggiata della Strada Provinciale 335 con direzione Marcianise – Giugliano, che nel tratto suddetto si compone di due carreggiate con opposto senso di marcia separate da un guard- rail, ogni carreggiata è composta da due corsie, oltre alla corsia di emergenza;
parcheggiata, come detto, l'auto il attraversava a piedi la strada con l'intenzione di raggiungere il distributore Per_1 della “Esso” sito al lato opposto;
il iniziava l'attraversamento delle strada e, compiuto Per_1
l'attraversamento della prima carreggiata, scavalcava il guard-rail e iniziava l'attraversamento della seconda carreggiata e quasi del tutto superata la prima corsia (quella di soprasso della due corsie della carreggiata con direzione Marcianise) veniva travolto dall'auto Smart For Four tg.
FW546KE.
L'impatto avveniva tra la parte anteriore e laterale destra della Smart ed il fianco destro del Per_1
, il quale a seguito del violentissimo urto effettuava un volo di molti metri per finire sulla
[...] corsia di emergenza della carreggiata con direzione Marcianise;
l'auto investitrice terminava la sua corsa a circa 750 metri dal luogo dell'investimento; il indossava una tuta da Per_1 meccanico facilmente visibile;
pur avendo il avuto il tempo di attraversare quasi del tutto Per_1
l'intera corsia di sorpasso dove stava sopraggiungendo l'auto Smart For Four tg. FW546KE, quest'ultima non accennava a decelerare neanche dopo averlo investito;
a causa dell'investimento il riportava gravissime lesioni personali per le quali decedeva;
sul posto intervenivano i Per_1
Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa;
le indagini del procedimento penale aperto a carico del conducente della Smart For Four tg. FW546KE, affidate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del P.M. dott.ssa Paola Da Forno, si concludevano
2 con l'archiviazione del procedimento, fondata sulla consulenza del C.T. ing. ; Persona_2 tuttavia, dalla fase istruttoria del procedimento penale, e in particolare dal video della telecamera del distributore di carburante “Q8”, dalla dichiarazione testimoniale di persona presente al fatto, dai rilievi svolti dai Carabinieri, dalla stessa relazione del CT della Procura, emergeva che il
, dopo aver scavalcato il guard-rail attraversava quasi del tutto la corsia di sorpasso Persona_1
(percorrendo più di tre metri) prima di essere travolto dallo spigolo anteriore destro dell'auto investitrice la cui conducente arrestava la marcia circa 750 metri più avanti;
il limite di velocità in quel tratto di strada, in condizioni di buona visibilità e buone condizioni meteo era di 60 Km/h, la velocità tenuta dall'auto investitrice al momento del fatto, così come erroneamente calcolata dal
CT della Procura, è stata ipotizzata in circa 62Km/orari; se la conducente dell'auto investitrice avesse tenuto una condotta di guida diligente e adeguata alle condizioni del caso certamente il sinistro non si sarebbe verificato;
l'auto investitrice Smart For Four tg. FW546KE, al momento del sinistro, risultava condotta da e trasportava la sorella di quest'ultima, Per_3 [...]
al momento del sinistro, risultava di proprietà della come da Per_4 Controparte_2 ispezione rilasciata dal P.R.A., e assicurata per la r.c.a. con la gli istanti, Controparte_3 in proprio e quali eredi legittimi del loro familiare Sig. , tramite pec del 03.06.2021 Persona_1 dell'Avv. Ernesto Cicatiello, avanzavano richiesta di risarcimento danni alla Controparte_3
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 145-148 D.lgs. 209/2005;
[...]
l'impresa di assicurazioni, in persona della liquidatrice dott.ssa con pec del CP_4
02.02.2022 comunicava di non dover procedere alla liquidazione del risarcimento spettante agli attori richiamando quanto argomentato a sostegno dell'archiviazione del procedimento penale;
così per le successive richieste del 29.04.2022, con mail del 06.05.2022 e del 18.05.2022.
Tanto premesso gli attori chiedevano all'adito Tribunale di accertare e dichiarare che il sinistro si verificava per colpa, se del caso anche concorsuale, del conducente dell'auto investitrice Smart
For Four tg. FW546KE; accertare e dichiarare il diritto degli attori, in proprio e quali eredi legittimi del , ciascuno per il proprio titolo come per legge, nei confronti dei convenuti al Persona_1 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a seguito del sinistro in conseguenza del quale perdeva la vita il Sig. ; per l'effetto condannare in solido i convenuti, ciascuno per il proprio Persona_1 titolo come per legge, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli attori, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre interessi legali anno per anno sulla somma via via rivalutata dall'evento al soddisfo;
vinte le spese.
Costituitasi in giudizio la eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità Controparte_3 della domanda, nel merito la infondatezza, contestava, poi, la ricostruzione della dinamica del sinistro così come proposta in citazione non essendovi dubbi sulla esclusiva rilevanza causale della
3 condotta gravemente imprudente e negligente del de cuius che attraversava la Strada Provinciale extraurbana a scorrimento veloce composta da due corsie per senso di marcia oltre a due corsie di emergenza tra loro separate da guardrail, priva di illuminazione e senza alcun indumento catarifrangente.
Insisteva, pertanto, per l'integrale rigetto della domanda. Vinte le spese.
Seppur ritualmente citata a mezzo p.e.c. non si costituiva la la cui Controparte_2 contumacia è dichiarata nel dispositivo della presente sentenza.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 co 6 c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa, disattesa la richiesta di C.T.U., veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e mutata la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 13.5.2025, resa ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Sul merito
Nel merito la domanda risulta infondata e va disattesa per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Preliminarmente va osservato che secondo un principio ripetutamente affermato sia nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, 18/10/2022, n. 30496; v., inoltre, ex multis, Cass. civ., Sez. 3, 15/10/2019, n. 25918; Cass. civ., Sez. 3, 13/01/2021, n. 457;
Cass. civ., Sez. 3, 21/03/2022, n. 8997; v., anche Cass. pen., Sez. Un., 28/01/2021-04/06/2021,
n.22065), sia in quella costituzionale (cfr. Corte cost. 30 luglio 2021, n. 182; Corte cost. 12 luglio
2022, n.173) sia in quella sovranazionale (Corte EDU, Terza Sezione, Pasquini c. San Marino, 20 ottobre 2020; Corte EDU;
Prima Sezione, Marinoni c. Italia, 18 novembre 2021), nell'ipotesi in cui il giudice venga chiamato ad accertare la responsabilità civile in capo ad un soggetto già sottoposto per il medesimo fatto a procedimento penale conclusosi con una statuizione diversa dalla condanna, l'accertamento sull'illecito civile è assolutamente autonomo e non risente dell'esito del diverso accertamento già compiuto (e ormai definito) sull'illecito penale.
L'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile rispetto a quello penale è imposta, in primo luogo, dalla necessità di rispettare il diritto alla presunzione di innocenza - come declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riguardo all'ordinamento convenzionale e da quella della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riguardo all'ordinamento eurounitario - in tutti i casi in cui l'accertamento della responsabilità penale ha avuto esito negativo e il processo penale sia esitato in una decisione diversa dalla sentenza di condanna, sia essa di assoluzione che di non doversi procedere.
4 L'esigenza di accertamento dell'illecito civile quale illecito distinto da quello penale trova fondamento, in secondo luogo, nei caratteri di «ontologica autonomia» e nei «presupposti di specificità» (così Corte cost. 12 luglio 2022, n. 173, cit.) che esso presenta, quale illecito avente struttura oggettiva e soggettiva distinta rispetto all'illecito penale.
Le esigenze poste a fondamento del principio di reciproca autonomia tra i due illeciti (penale e civile) e le correlative fattispecie di responsabilità, attenendo tanto alla necessità di rispettare, sotto il profilo dogmatico, l' "ontologica" diversità strutturale degli stessi, quanto a quella di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza, impongono di attribuire portata generale al principio medesimo, il quale non può essere circoscritto all'ipotesi in cui la responsabilità penale sia stata esclusa con una sentenza di proscioglimento (assoluzione o non doversi procedere), ma deve trovare applicazione in tutte le fattispecie in cui l'indagine sul reato, ritualmente condotta dal giudice penale, abbia dato esito negativo, sebbene lo stesso non sia consacrato in un provvedimento suscettibile di passare in giudicato. Ciò vale a maggior ragione per l'ipotesi - come quella in esame - in cui l'accertamento dell'insussistenza del reato sia contenuto in un provvedimento (ordinanza di archiviazione del
Giudice per le indagini preliminari) emesso in seguito all'opposizione proposta dalla persona offesa alla relativa richiesta formulata dal pubblico ministero.
Pertanto, in tutte le predette ipotesi, in cui l'accertamento dell'illecito civile si scinde da quello già condotto sull'illecito penale, il giudice investito della cognizione sulla domanda civile risarcitoria non è chiamato ad accertare, neppure in via meramente incidentale, se si sia integrata la fattispecie tipica contemplata dalla norma incriminatrice in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato e se da essa siano derivate conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali
(art.185 cod. pen.); egli è invece chiamato ad accertare se si sia integrata la diversa fattispecie atipica dell'illecito civile in tutti i suoi elementi costitutivi (art.2043 cod. civ.) (Cfr.: Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 3368 del 03/02/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15290 del 31/05/2024).
Orbene, dalle risultanze istruttorie (cfr. rapporto di polizia stradale;
copia della consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento penale;
ordinanza di archiviazione), è emerso che il
, imprevedibilmente e negligentemente, attraversava la doppia carreggiata della Persona_1
SP 335 parandosi improvvisamente davanti al veicolo tg. FW54HKE la cui conducente nulla poteva fare per evitare l'impatto.
Invero, dalla consulenza peritale del CTU della Procura, Ing. emerge che “il Per_2 comportamento dei singoli autori e soggetti passivi del sinistro può essere così ricostruito, in base alle risultanze sopra esposte ed in base alle considerazioni che seguono. , conducente Per_3 del veicolo Smart ForFour targato FW546KE, viaggiava ad una velocità prima dell'impatto
5 prossima ai 60 km/h compatibile con il limite massimo consentito (evidenziato da apposita segnaletica verticale di 60 km/h nel tratto di strada oggetto del sinistro e confermato e attestato dal dipartimento-area tecnica–settore viabilità della Provincia di Caserta). Considerata la posizione dell'autovettura Smart ForFour sulla corsia di sorpasso e la posizione del pedone prima dell'impatto, ossia sul tratto di carreggiata (corsia di sorpasso) appena dopo lo scavalcamento del guardrail, considerate anche le condizioni di luminosità ridotte, si può affermare che Per_3
non ha avuto la possibilità di avvistare in tempo il pedone per poter eventualmente mettere
[...] in atto qualche manovra per evitare l'impatto (una sterzata oppure una frenata).
Il pedone , d'altra parte, come si evince dai filmati del sistema di Persona_1 videosorveglianza del distributore Q8, ha compiuto un'azione gravissima ed inconsueta cercando di attraversare a piedi perpendicolarmente le carreggiate della strada provinciale 335 in entrambi
i sensi di marcia effettuando persino lo scavalcamento del guardrail centrale che separa le due carreggiate. La strada provinciale 335 non prevede nessun attraversamento pedonale. Da una attenta analisi dei fotogrammi del filmato dell'impianto di videosorveglianza si osserva come
l'attraversamento della carreggiata in cui le autovetture circolavano nella direzione Marcianise-
Giugliano, nel senso di marcia opposto a quello dove si è verificato qualche istante successivo
l'incidente, è avvenuto in maniera fortunosa tra le numerose autovetture che si susseguivano sia sulla corsia di marcia normale che su quella di sorpasso. Inoltre, il pedone ha Persona_1 violato l'art. 162 commi 1,4 poiché non indossava neanche un giubbino catarifrangente che potesse eventualmente metterlo in evidenza sulla carreggiata, considerate anche le condizioni di luminosità ridotte durante l'evento stradale che gli è stato fatale. Il pedone non Persona_1 mostrava alcuna attenzione ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri, in violazione all'art.
190 del C.d.S. comma 2. Si ritiene che il sinistro stradale sia avvenuto a causa dell'azione dinamica di attraversamento posta in atto dal pedone e dalla sua condotta personale adottata in modo continuato nel tempo all'interno del luogo del sinistro” (così pagine 123-124 della relazione).
L'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla conducente è ulteriormente confermata Per_3 dalla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica nel procedimento penale
RGNR 15840/2020 e condivisa dal GIP, nonostante l'opposizione all'archiviazione formulata dalla difesa di parte attrice.
In particolare, il Pubblico Ministero rilevava che “in sostanza dunque, dagli accertamenti svolti dal consulente, l'indagata procedeva ad una velocità prossima ai 60km/h, compatibile Per_3 con il limite di velocità consentito nel tratto stradale interessato dal sinistro, mentre la vittima
attraversava a piedi la doppia carreggiata compiendo un'azione assai grave ed Persona_1
6 assolutamente inconsueta ed imprevedibile, non consentita in una strada provinciale come la SP
335 che non prevede alcun attraversamento pedonale. Considerati poi l'orario del fatto e le condizioni metereologiche, la scarsa luminosità della strada, la posizione in corsia di sorpasso della Smart e la posizione del pedone appena dopo lo scavalcamento del guardrail, senza neppure indossare un giubbotto catarifrangente, è verosimile che la conducente dell'autovettura non abbia avuto la possibilità di avvistare per tempo il pedone e mettere in atto manovre volte ad evitarlo.
In ultima analisi, secondo le valutazioni del consulente, il sinistro stradale è avvenuto a causa dell'azione dinamica di attraversamento posta in atto dal pedone e dalla sua condotta personale adottata in modo continuativo nel tempo all'interno del luogo del sinistro” (doc. 3 - 4 ns. produzione).
Correttamente dunque il GIP, nel motivare il rigetto dell'opposizione all'archiviazione ha osservato che “come è noto, in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purchè rientri nel limite della prevedibilità (Cass.
24414/2021), principio al quale certamente si ricollega anche il seguente tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (Cass. 37622/2021). Nel caso di specie, appare evidente ad avviso dello scrivente che ci si trova in presenza di un comportamento del tutto atipico e imprevedibile da parte del , il quale attraversava una Per_1 strada a scorrimento veloce operando un doppio scavalcamento del guardrail, in orario notturno.
Ebbene, in base alle risultanze investigative, lo scrivente ritiene non configurabile il reato contestato, poiché difetta, nel caso di specie, il profilo della causalità della colpa. In particolare, un contegno conforme ai parametri definiti dalle regole cautelari (quali quelle richiamate dalla consulenza di parte, che allo stato risultano sconfessate dalla consulenza dell'Ing. , non Per_2 avrebbe comunque impedito il verificarsi dell'evento.
In sostanza, il comportamento alternativo lecito, ammesso che la abbia effettivamente Per_3 violato una norma del Codice della Strada, come sostenuto dal consulente dell'opponente, non sarebbe valso a prevenire le conseguenze lesive nella specie inveratesi, circostanza dalla quale può inferirsi che nulla è rimproverabile all'agente”.
Orbene dall'istruzione probatoria svolta emerge la grave condotta colposa tenuta dal . Per_1
Difatti, il testimone di parte attrice, sig. , escusso all'udienza del 22.09.2023, ha Testimone_1 dichiarato: “ricordo che era circa un paio di anni fa e stavo facendo rifornimento di benzina al distributore Esso che si trova sull'asse mediano direzione Caserta all'altezza dell'uscita per
7 Teverola; erano le ore 18,30-19,00 era buio;
sono sceso dalla mia macchina e ho visto una macchina scura con le quattro frecce azionate che era ferma sul ciglio della strada accostata sulla destra nella carreggiata opposta alla mia e quindi in direzione Aversa;
ho visto una persona vicino alla macchina che cercava di attraversare nella mia direzione, dopo non ho visto più nulla perché ho continuato a sbrigare le mie cose, ossia mettere i soldi nella macchinetta per fare rifornimento;
ho sentito però una forte botta, mi sono girato e ho visto che a terra sul ciglio della carreggiata dal lato mio, c'era un uomo anziano;
mi sono avvicinato all'uomo, il quale non si muoveva;
ho allertato il 118, e dopo un po' è arrivata l'ambulanza i cui operatori constatavano il decesso dell'uomo; sono anche arrivati i carabinieri di Gricignano;
sono stato sentito dai Carabinieri sia sul posto al momento del sinistro che successivamente in Caserma;
l'uomo a terra indossava una tuta da lavoro di colore celeste;
preciso che in entrambe le direzioni c'erano i distributori di benzina e posso dire che all'interno di essi c'era l'illuminazione, la quale però poco illuminava il tratto di strada corrispondente;
non ho visto più nulla, neanche la macchina che investì l'uomo; non ho sentito rumori di frenata prima della botta di cui ho prima riferito;
non ricordo il limite di velocità di quel tratto di strada”.
Le dichiarazioni rese dal teste sono sostanzialmente conformi a quelle rese Tes_1 nell'immediatezza dei fatti, in sede di sommarie informazioni il 4.12.2020 alle ore 20:25, ai
Carabinieri di Gricignano di Aversa: “Questa sera dopo avere finito il mio turno di lavoro, mentre tornavo a casa a Caserta, mi fermavo al distributore Esso sito sulla SS 33S in direzione Marcianise per fare rifornimento. Non ho visto l'orario ma dovevano essere circa le 18:20. Scendevo dalla mia macchina in quanto l'impianto è un Self Service e andavo alla colonnina dove si mettono i soldi per effettuare il rifornimento. Sulla stessa vi era indicato che era attiva una pompa diversa da quella dove io mi ero fermato e perciò tornavo verso la mia macchina per avvicinare il veicolo alla suddetta pompa. In quel momento sentivo provenire dalla vicina superstrada SS 335 il suono dell'allarme di una macchina. Mi giravo verso la direzione dalla quale proveniva il suddetto suono
e notavo al centro della superstrada, nell'intercapedine presente tra i due spartitraffico metallici una persona. Sono salito in macchina per spostare il veicolo e l'ho accostato vicino alla pompa per fare rifornimento ed effettuavo tale operazione. Non appena finivo di fare rifornimento sentivo un botto, mi giravo per guardare nella direzione dalla quale proveniva il rumore, mi avvicinavo verso tale direzione, e notavo sul mio stesso lato della carreggiata una persona a terra.
ADR: Ho sentito solo un botto secco non ho sentito una frenata precedente. A quel punto avendo visto la persona in terra che non si muoveva con il mio telefono cellulare chiamavo il 112 e successivamente il 118. Notiziavo entrambi gli operatori di quanto accaduto. Già immediatamente
8 mi sono reso conto che l'impatto era stato violentissimo e la persona a terra non dava alcun segno di vita.
ADR: La persona che era a terra era la stessa che avevo in precedenza notato tra i due spartitraffico in quanto indossava la stessa tuta di colore blu e bianco. Doveva aver circa 50/60 anni.
ADR: non ho visto la macchina che ha investito la persona.
ADR: Sul posto al momento in cui era suonato l'allarme avevo notato una FIAT Punto di colore nero che era ferma con le quattro frecce accese ed i fari accesi, non posso però dire con sicurezza che fosse la macchina della persona investita.
ADR: Non mi spiego perché la persona abbia attraversato la strada. Infatti se avesse avuto dei problemi con la sua macchina avrebbe potuto tranquillamente chiedere aiuto al distributore Q8 sito sull'altro lato della carreggiata, presso cui tra l'altro c'era un bar e nelle cui vicinanze era ferma la suddetta FIAT Punto” (All. n. 20 citazione)
Tra le due dichiarazioni si nota solo una leggera discrepanza relativa al colore della tuta dello sfortunato , che da blu e bianca, diventa “celeste” e l'omissione di alcuni Persona_1 particolari dovuti al tempo trascorso.
Dalle dichiarazioni rese in sede in sede di sommarie informazioni riportate si rileva, poi, che il distributore Q8 era aperto e posto nello stesso senso di marcia del de cuius, presso il quale lo stesso si sarebbe potuto recare senza pericolo, come dichiarato dal teste . Pertanto, l'affermazione Tes_1 degli istanti che il intendeva recarsi presso il distributore “Esso” appaiono mere Per_1 supposizioni, anche perché dalle indagini peritali è emerso che l'auto del de cuius aveva sufficiente carburante per proseguire.
Pertanto, dagli elementi acquisiti non può non rilevarsi che la condotta del Sig. Persona_1 di anni 85 abbia tenuto nell'occasione una condotta connotata da notevole imprudenza: attraversare una strada provinciale a scorrimento veloce inibita ai pedoni rischiando la vita, come poi è avvenuto, senza alcuna ragione plausibile, visto che nel suo senso di marcia vi era il distributore Q8 aperto ed un bar.
In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, va ricordato che secondo la Suprema Corte in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti;
tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della
9 circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro (Cass. 16 giugno 2003, n. 9620; 29 settembre 2006, n. 21249) come accaduto nel caso in esame. In tale contesto è stato anche affermato che la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza (Cfr.: Cass. Civ., Sez. 6 Ordinanza n. 4551 del 22/2/2017; Cass. 29 settembre 2006, n. 21249; Cass. 16 giugno 2003, n. 9620).
Infine, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché
l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti;
tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro (Cass. 16 giugno 2003, n. 9620; 29 settembre 2006, n. 21249). In questo quadro è stato anche affermato che la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza (Cass. 11 giugno 2010, n.
14064).
Alla luce dei superiori principi, l'anomalo comportamento del de cuius che attraversava una strada a scorrimento veloce in condizioni di scarsa visibilità, con pioggia intermittente (All. 19 citazione informativa carabinieri), parandosi improvvisamente dinanzi al veicolo guidato dalla , Per_3 consente di superare la presunzione di responsabilità del conducente, proprio in ragione del concorso di colpa del danneggiato (Cfr.: Cass. Civ., Sez. 3, n. 842 del 17.1.2020).
In definitiva, ritiene il Tribunale che la responsabilità nella produzione dell'evento dannoso sia da ascrivere in via esclusiva alla condotta imprudente e negligente di , il quale Persona_1
10 inosservante di ogni prescrizione del C.d.S. e di ogni regola di ordinaria prudenza, metteva in atto una manovra di attraversamento non preventivamente percepibile dai conducenti delle auto in transito come emerso dalla C.T.U. dinamico ricostruttiva disposta dal P.M., oltre che una turbativa imprevedibile (per le condizioni di visibilità notturna) ed inevitabile (perché il breve tratto percorso nella corsia di marcia dell'auto, dal pedone, avveniva in uno spazio temporale equiparabile con appena il tempo psicotecnico di reazione dell'automobilista), per cui la conducente il veicolo
Smart For Four, “ non aveva la possibilità di avvistare in tempo il pedone per poter Per_3 eventualmente mettere in atto qualche manovra per evitare l'impatto (una sterzata oppure una frenata)” (All. n. 24 citazione Perizia Ing. , per cui alcuna responsabilità le può essere Per_2 addebitata.
Alla stregua di tali considerazioni, pertanto, la domanda va disattesa.
Sulle spese di lite
Stante la natura della lite, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della Controparte_2
2) Rigetta la domanda;
3) Spese compensate.
Così deciso in Aversa, 22.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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