Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 13/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 24 febbraio 2025 avente ad oggetto divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa alla Via Parte_1 C.F._1
Michelangelo, 151, p.co Artemide presso lo studio dell'avv. Luisa Petrone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Aversa alla Via Controparte_1 C.F._2
Michelangelo, 151, p.co Artemide presso lo studio dell'avv. Luisa Petrone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 febbraio 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
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Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 4/1/2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Orta di Atella l'8/10/2011, dal quale nasceva una figlia (nata a [...] il [...])- alle condizioni indicate in Per_1
ricorso.
All'udienza del 20 febbraio 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti;
il relatore, con ordinanza del 24.2.2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 12375/2013 del Tribunale di Napoli, che ha recepito l'accordo tra le parti, passata in giudicato;
inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
B) i ricorrenti stabiliscono che il Sig. dovrà versare un assegno di mantenimento mensile alla Pt_1
Per_ Sig.ra per la figlia minore di euro 300,00 oltre spese straordinarie mediche non CP_1
coperte dal SSNN, scolastiche e sportive, così come indicate nel protocollo del Tribunale di Napoli
Nord che dovessero necessitare e da concordare preventivamente alle quali gli ex coniugi concorreranno nella misura del 50%;
C) la figlia minore è affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori con domicilio privilegiato presso la madre in Orta di Atella (CE) alla via Fratelli Russo n° 5;
D) il Sig. continuerà a vedere la figlia ogni fine settimana e comunque ogni volta che la minore Pt_1
Per_
ed il padre lo vorranno anche secondo le rispettive esigenze di lavoro e studio;
E) I coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni cambio di domicilio;
F) I genitori si impegnano ad autorizzare il rilascio di documenti di identità e validi per l'espatrio,
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ivi compreso il passaporto per sé e per la figlia.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, essendo conformi alla legge e agli interessi della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario..
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Orta di Atella
l'8/10/2011 (atto n. 55, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2011) tra
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) Parte_1 Controparte_1
alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ORTA DI ATELLA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 24 febbraio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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