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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/12/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1200 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. MIGNOGNA FRANCESCO
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._2 in atti, dall'Avv. ANELO UGO
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 CP_1
2 giugno 2010, in San Basile (CS) (registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San
Basile, Anno 2010, Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1); dall'unione coniugale sono nati i figli , nata a [...] -CS- il 24/10/2014 e Persona_1 Persona_2
, nato a [...] -CS- il 15/01/2017.
[...]
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 20/6/2025,
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, Parte_1 rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, si è costituito CP_1
in giudizio con memoria depositata in data 30/9/2025 con la quale ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
All'esito della prima udienza di comparizione, le parti, presenti personalmente hanno chiesto che la causa fosse decisa in conformità all'accordo dale stesse raggiunto, in base al quale: “La casa coniugale ubicata nel Comune di San Basile (CS), alla Contrada Piano del Campo n. 2, di proprietà della SI.ra , unitamente ai mobili, arredi e Parte_1
pertinenze, rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità della stessa che Parte_1
continuerà ad abitarvi unitamente ai minori;
- i figli minori e resteranno affidati ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori - i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e vigileranno e coopereranno per la loro per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa - con collocazione degli stessi presso la madre della quale seguiranno la residenza;
- il verserà alla sig.ra entro il giorno venti (20) di ogni CP_1 Parte_1
mese ed a titolo di mantenimento dei figli minori e Persona_1 Persona_2
, un assegno complessivo di duecentocinquanta/00 euro, ovvero la somma di
[...] euro centoventicinque/00 (€ 125,00) per ciascun figlio, con adeguamento ISTAT annuale,
a decorrere dal mese di ottobre 2025, per le sole spese di vitto, alloggio e vestiario (da intendersi, queste ultime, in relazione alle concrete possibilità/capacità economiche della
; Parte_1
- l'assegno unico universale previsto per i figli minori e Persona_1 [...]
sarà percepito al 100% dalla SI.ra Persona_2 Parte_1
- sarà a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per le spese extra- assegno che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, così si delineano: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (compreso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio sanitario nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci (compresi quelli da banco), prescritti dal medico e non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente estetiche;
h) spese di manutenzione bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistate in accordo tra i genitori;
i) spese per il conseguimento della patente di guida;
l) ricariche cellulare e trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista); m) spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze– tali spese non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
- sarà a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per le spese straordinarie come di seguito delineate: - spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento;
d) corsi di recuper e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
- spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di bay sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
h) organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
- per le spese extra assegno straordinarie sarà necessario il preventivo accordo tra i genitori e comunque potranno essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo: per tali spese, ai fini della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o comunque in forma scritta. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati, il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro genitore. Il genitore che proporrà la spesa straordinaria dovrà inviarne all'altro comunicazione a mezzo raccomandata, fax, email, Whatsapp, o comunque in forma scritta e l'altro genitore dovrà rispondere entro 7 giorni (consenso
/dissenso motivato). La mancata risposta sarà intesa quale consenso tacito.
- Il padre potrà tenere con sé i figli e , Persona_1 Persona_2
sempre tenendo conto delle esigenze degli stessi, a settimane alterne, una volta dalle ore 16:30 del martedì sino alle ore 16:30 del mercoledì, nonché il venerdì, dalle ore 16:30 alle ore 22:00; un'altra volta dalle ore 16:30 del martedì sino alle ore 16:30 del mercoledì, nonché dalle ore 16:30 del venerdì alle ore 16:30 del lunedì);
- in occasione delle festività natalizie, il padre potrà tenere con sé i figli Persona_1
e il giorno della vigilia di Natale (24 dicembre) e di Natale
[...] Persona_2
(25 dicembre) nonché le intere giornate del 31 Dicembre e dell'1 Gennaio, ad anni alterni, mentre per il restante periodo di festività, previo accordo con la madre e compatibilmente ad eventuali pregressi impegni già assunti dalla predetta, alternativamente, per il 50% dei giorni di festività (dal 26 al 31 dicembre, oppure dal 1° dicembre al 6/7 gennaio);
- in occasione delle festività Pasquali, il padre potrà tenere con sé i figli Persona_1
e , il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta)
[...] Persona_2
ad anni alterni;
- in occasione di altre festività (es. 25 Aprile, 1° maggio, ecc.), non su previste, i genitori terranno con sé i figli minori in modo alternato (se con il padre il 25 Aprile con la madre il
1° maggio e così via);
- in occasione del periodo estivo (luglio e agosto) il padre potrà tenere con sé i figli
[...]
e una settimana, due settimane o frazioni di Persona_1 Persona_2
settimana, anche non consecutive, nel limite massimo di quindici giorni. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno;
- in occasione delle ricorrenze familiari, il genitore terrà con sé i figli minori in occasione del proprio compleanno, del compleanno dei nonni e degli zii;
- in occasione del compleanno e dell'onomastico dei figli e Persona_1 [...]
, i genitori tratterranno con sé gli stessi, ad anni alterni, a pranzo o a Persona_2 cena, mentre la festa di compleanno verrà trascorsa insieme.”
All'esito, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta. Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. CP_1
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 1200 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 , disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 2 giugno CP_1 CP_1
2010, in San Basile (CS) (registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San
Basile, Anno 2010, Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 05/12/2025
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1200 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. MIGNOGNA FRANCESCO
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._2 in atti, dall'Avv. ANELO UGO
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 CP_1
2 giugno 2010, in San Basile (CS) (registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San
Basile, Anno 2010, Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1); dall'unione coniugale sono nati i figli , nata a [...] -CS- il 24/10/2014 e Persona_1 Persona_2
, nato a [...] -CS- il 15/01/2017.
[...]
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 20/6/2025,
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, Parte_1 rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, si è costituito CP_1
in giudizio con memoria depositata in data 30/9/2025 con la quale ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
All'esito della prima udienza di comparizione, le parti, presenti personalmente hanno chiesto che la causa fosse decisa in conformità all'accordo dale stesse raggiunto, in base al quale: “La casa coniugale ubicata nel Comune di San Basile (CS), alla Contrada Piano del Campo n. 2, di proprietà della SI.ra , unitamente ai mobili, arredi e Parte_1
pertinenze, rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità della stessa che Parte_1
continuerà ad abitarvi unitamente ai minori;
- i figli minori e resteranno affidati ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori - i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e vigileranno e coopereranno per la loro per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa - con collocazione degli stessi presso la madre della quale seguiranno la residenza;
- il verserà alla sig.ra entro il giorno venti (20) di ogni CP_1 Parte_1
mese ed a titolo di mantenimento dei figli minori e Persona_1 Persona_2
, un assegno complessivo di duecentocinquanta/00 euro, ovvero la somma di
[...] euro centoventicinque/00 (€ 125,00) per ciascun figlio, con adeguamento ISTAT annuale,
a decorrere dal mese di ottobre 2025, per le sole spese di vitto, alloggio e vestiario (da intendersi, queste ultime, in relazione alle concrete possibilità/capacità economiche della
; Parte_1
- l'assegno unico universale previsto per i figli minori e Persona_1 [...]
sarà percepito al 100% dalla SI.ra Persona_2 Parte_1
- sarà a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per le spese extra- assegno che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, così si delineano: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (compreso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio sanitario nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci (compresi quelli da banco), prescritti dal medico e non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente estetiche;
h) spese di manutenzione bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistate in accordo tra i genitori;
i) spese per il conseguimento della patente di guida;
l) ricariche cellulare e trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista); m) spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze– tali spese non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
- sarà a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per le spese straordinarie come di seguito delineate: - spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento;
d) corsi di recuper e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
- spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di bay sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
h) organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
- per le spese extra assegno straordinarie sarà necessario il preventivo accordo tra i genitori e comunque potranno essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo: per tali spese, ai fini della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o comunque in forma scritta. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati, il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro genitore. Il genitore che proporrà la spesa straordinaria dovrà inviarne all'altro comunicazione a mezzo raccomandata, fax, email, Whatsapp, o comunque in forma scritta e l'altro genitore dovrà rispondere entro 7 giorni (consenso
/dissenso motivato). La mancata risposta sarà intesa quale consenso tacito.
- Il padre potrà tenere con sé i figli e , Persona_1 Persona_2
sempre tenendo conto delle esigenze degli stessi, a settimane alterne, una volta dalle ore 16:30 del martedì sino alle ore 16:30 del mercoledì, nonché il venerdì, dalle ore 16:30 alle ore 22:00; un'altra volta dalle ore 16:30 del martedì sino alle ore 16:30 del mercoledì, nonché dalle ore 16:30 del venerdì alle ore 16:30 del lunedì);
- in occasione delle festività natalizie, il padre potrà tenere con sé i figli Persona_1
e il giorno della vigilia di Natale (24 dicembre) e di Natale
[...] Persona_2
(25 dicembre) nonché le intere giornate del 31 Dicembre e dell'1 Gennaio, ad anni alterni, mentre per il restante periodo di festività, previo accordo con la madre e compatibilmente ad eventuali pregressi impegni già assunti dalla predetta, alternativamente, per il 50% dei giorni di festività (dal 26 al 31 dicembre, oppure dal 1° dicembre al 6/7 gennaio);
- in occasione delle festività Pasquali, il padre potrà tenere con sé i figli Persona_1
e , il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta)
[...] Persona_2
ad anni alterni;
- in occasione di altre festività (es. 25 Aprile, 1° maggio, ecc.), non su previste, i genitori terranno con sé i figli minori in modo alternato (se con il padre il 25 Aprile con la madre il
1° maggio e così via);
- in occasione del periodo estivo (luglio e agosto) il padre potrà tenere con sé i figli
[...]
e una settimana, due settimane o frazioni di Persona_1 Persona_2
settimana, anche non consecutive, nel limite massimo di quindici giorni. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno;
- in occasione delle ricorrenze familiari, il genitore terrà con sé i figli minori in occasione del proprio compleanno, del compleanno dei nonni e degli zii;
- in occasione del compleanno e dell'onomastico dei figli e Persona_1 [...]
, i genitori tratterranno con sé gli stessi, ad anni alterni, a pranzo o a Persona_2 cena, mentre la festa di compleanno verrà trascorsa insieme.”
All'esito, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta. Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. CP_1
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 1200 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 , disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 2 giugno CP_1 CP_1
2010, in San Basile (CS) (registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San
Basile, Anno 2010, Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 05/12/2025
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola