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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/10/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 1399 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Opposizione a Sezione Unica precetto (art. 615, l'
comma c.p.c.)
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa RI ER ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.1399 del Ruolo Generale per gli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, (C.F. ), nato a [...] il giorno 8/3/1984 e Parte_1 C.F._1 residente in San Gimignano, Borgo Le Piazze 10 Faz. , rappresentata e Pt_2 difesa dall'avv. Stefania Panzacchi (C.F. ) giusta procura C.F._2 allegata all'atto di citazione il cui studio, in Firenze, Via Dino Compagni 33 elegge domicilio.
ATTORE OPPONENTE Contro
C.F. Società a responsabilità limitata Controparte_1 P.IVA_1 costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3, avente Partita IVA, Codice fiscale e numero iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma rappresentata dalla mandataria P.IVA_1 con rappresentanza Società con socio unico, Controparte_2 appartenente al e soggetta a direzione e coordinamento di CP_3
con sede legale in Roma, via Curtatone n.3, in persona del suo CP_2 rappresentante a ciò autorizzato, Dott.ssa , nata a [...] Controparte_4
l'11/08/1957 (cf ) rappresentata e difesa per procura unita C.F._3
a quest'atto dall'avv. Alessandra Bonanno (cf –), presso CodiceFiscale_4 il cui studio in Firenze, via Bolognese 36 è elettivamente domiciliata CONVENUTA OPPOSTA All' esito dell' udienza cartolare del 9.10.2025 la causa era rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti Per parte attrice “IN VIA PRELIMINARE:
• Dichiarare la procedibilità dell'azione, rigettando l'eccezione di improcedibilità per
Pagina 1 tardiva iscrizione a ruolo sollevata dalla controparte, ovvero rimettere in termini la parte attrice per le ragioni tecniche documentalmente dimostrate e non imputabili al difensore;
NEL MERITO:
• Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato in data 17 giugno 2024 per:
◦ Difetto di legittimazione sostanziale di per mancata prova della Controparte_1 titolarità del credito azionato;
◦ Mancata identificazione del credito oggetto delle successive cessioni e impossibilità per il debitore di verificare l'inclusione del proprio debito tra quelli ceduti;
◦ Contraddizione tra il titolo esecutivo (che condanna "in solido") e le argomentazioni processuali della controparte (che invoca la fideiussione);
◦ Mancata preventiva escussione del debitore principale e delle garanzie disponibili;
◦ Mancata attivazione della garanzia ID SC PA che copriva l'80% del credito originario;
◦ Violazione dei principi di buona fede, correttezza e proporzionalità nei rapporti contrattuali;
• Dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla parte opposta;
Parte_1
• Condannare la parte opposta al pagamento delle spese processuali, competenze e onorari del presente giudizio, come da nota spese allegata”
Per parte convenuta : “VOGLIA IL TRIBUNALE Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa. ritenere e dichiarare l'improcedibilità di questo giudizio non iscritto a ruolo tempestivamente;
-fissare all'attore-opponente termine per esperimento della mediazione obbligatoria;
-rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e del titolo esecutivo;
-rigettare le domande avversarie Con vittoria di spese competenze e onorari”
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 al precetto notificatogli da per il pagamento di € Controparte_1
54.235,97 in solido con il Sig. e in virtù di decreto ingiuntivo Parte_3 emesso dal Tribunale di Firenze n. 2846/2015 in data 20/5/2015 notificato all'opponente secondo la narrativa dell'atto di precetto in data 10/5/2015 in quanto socio della M.R. Gestioni s.n.c. di a vantaggio di Parte_3 [...]
Controparte_5
A fondamento dell'opposizione ha assunto : - che detto atto di precetto doveva ritenersi illegittimo;
che in data 10/2/2012 veniva costituita la società
[...]
che nel luglio 2012 società richiedeva Controparte_6 ed otteneva un mutuo chirografario da per un importo Controparte_5
Pagina 2 di 48.000,00 garantito all'80% da ID SC PA;
che esso opponente in data 17/12/2013 recedeva dalla società e la ragione sociale della stessa diveniva;
che e detta società, vista Controparte_6
l'impossibilità alla ricostituzione della pluralità dei soci, veniva messa scioglimento dopo sei mesi dall'uscita del socio e in data 18/1/2016 cancellata dalla camera di commercio;
che egli solo nel 2015, con la notifica del decreto ingiuntivo, veniva a conoscenza del fatto che la società aveva passività .
Contestava la prova del credito della cessione , rappresentava l'esistenza di una garanzia CONID e lamentava il mancato rispetto dell'ordine di escussione.
Si costituiva l'opposta che eccepiva in primo luogo l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per tardiva iscrizione e a ruolo e nel merito ne chiedeva il rigetto
Radicatosi il contraddittorio, rigettata la richiesta di sospensiva , in assenza di attività istruttoria la causa era rimessa in decisione all'esito di udienza cartolare del sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate .
L'opposizione non può trovar accoglimento per i motivi di seguito esposti.
1. L'opposta ha rinunciato all'eccezione d'inammissibilità avendo preso atto della tempestività dell'iscrizione a ruolo ( cfr verbale udienza del 30.1.2025 ) pur avendola mantenuta nelle conclusioni formulate , il che pare doversi attribuire a mero refuso.
1.Lamenta l'opponente la mancata prova dell'inclusione del credito nelle cessioni via via susseguitesi fino all'ultima fatta valer nel presente giudizio , cessioni delle quali non sarebbe stata data alcuna comunicazione . E' vero che , per pacifica giurisprudenza di legittimità , è onere di chi si affermi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. ( Cass 5857/22) Certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale - nella specie, avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione, - costituisce una facilitazione per le banche e più in generale per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Tuttavia in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020) Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è
Pagina 3 soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Nel caso di specie il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione per la quale l'opposta ha fornito sufficienti elementi quali l'individuazione del debito originario di MR Gestioni, attraverso un numero di NDG ovvero il 7914833; la fusione per incorporazione ( che è cosa diversa dalla cessione) tra e che ha Controparte_5 Controparte_5 comportato il subento di quest'ultima in tutti i rapporti con ciò la incorporata si è estinta e la incorporante è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compreso il credito oggetto di causa ,poi ceduto in seguito come da attestazioni di cessione della specifica posizione creditoria nei confronti di Controparte_6
, attestazioni corredate di ogni riferimento per l'individuazione
[...] del credito ( cfr doc 2, 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione ) . Il credito oggetto di precetto è dunque compreso nella cessione in favore dell'opposta .
3. Si duole poi l'opponente della mancata attivazione fondo di garanzia.
L'opponente rappresenta che il debito era garantito da ID SC PA
ma che non azionava la garanzia che avrebbe coperto l'80% della CP_5 passività e che avrebbe dovuto essere escussa in via preventiva . Il motivo non può essere condiviso. Come già brevemente detto nell'ordinanza di diniego della sospensiva la garanzia CO tutela l'intermediario dal rischio di insolvenza agevolando l'accesso al credito dell'impresa ma non fa parte del patrimonio sociale tanto d acomportate l'obbligo di preventiva escussione . Ed è corretto quanto osservato dall'opposta ovvero che ove anche al garanzia fosse stata escussa comunque il sig. oggi, avrebbe dovuto pagare l'intero Pt_1 debito: lo avrebbe dovuto pagare alla e/o al CO o alla prima quale CP_5 mandatario della seconda.
4.Ogni altra questione avrebbe dovuto trovare la sua propria sede con l'opposizione al decreto ingiuntivo che non è stata proposta, osservandosi che comunque il creditore ha escusso ( come da documentazione prodotta, doc 15 e 16 di parte opposta) il debitore principale senza esito .
5 . Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo in base al valore della causa , per fase di studio , introduttiva , istruttoria e decisoria ( la fase istruttoria e decisoria su importo ridotto in ragione dell'attività processuale svolta )
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
2) Pone a carico dell'opponete il pagamento delle spese processuali liquidate in
Pagina 4 favore dell'opposta € 8841,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a. come pe legge,
Così deciso in Siena, in data 25.10.2025
Il giudice RI ER
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.RI ER
Pagina 5
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Opposizione a Sezione Unica precetto (art. 615, l'
comma c.p.c.)
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa RI ER ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.1399 del Ruolo Generale per gli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, (C.F. ), nato a [...] il giorno 8/3/1984 e Parte_1 C.F._1 residente in San Gimignano, Borgo Le Piazze 10 Faz. , rappresentata e Pt_2 difesa dall'avv. Stefania Panzacchi (C.F. ) giusta procura C.F._2 allegata all'atto di citazione il cui studio, in Firenze, Via Dino Compagni 33 elegge domicilio.
ATTORE OPPONENTE Contro
C.F. Società a responsabilità limitata Controparte_1 P.IVA_1 costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3, avente Partita IVA, Codice fiscale e numero iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma rappresentata dalla mandataria P.IVA_1 con rappresentanza Società con socio unico, Controparte_2 appartenente al e soggetta a direzione e coordinamento di CP_3
con sede legale in Roma, via Curtatone n.3, in persona del suo CP_2 rappresentante a ciò autorizzato, Dott.ssa , nata a [...] Controparte_4
l'11/08/1957 (cf ) rappresentata e difesa per procura unita C.F._3
a quest'atto dall'avv. Alessandra Bonanno (cf –), presso CodiceFiscale_4 il cui studio in Firenze, via Bolognese 36 è elettivamente domiciliata CONVENUTA OPPOSTA All' esito dell' udienza cartolare del 9.10.2025 la causa era rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti Per parte attrice “IN VIA PRELIMINARE:
• Dichiarare la procedibilità dell'azione, rigettando l'eccezione di improcedibilità per
Pagina 1 tardiva iscrizione a ruolo sollevata dalla controparte, ovvero rimettere in termini la parte attrice per le ragioni tecniche documentalmente dimostrate e non imputabili al difensore;
NEL MERITO:
• Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato in data 17 giugno 2024 per:
◦ Difetto di legittimazione sostanziale di per mancata prova della Controparte_1 titolarità del credito azionato;
◦ Mancata identificazione del credito oggetto delle successive cessioni e impossibilità per il debitore di verificare l'inclusione del proprio debito tra quelli ceduti;
◦ Contraddizione tra il titolo esecutivo (che condanna "in solido") e le argomentazioni processuali della controparte (che invoca la fideiussione);
◦ Mancata preventiva escussione del debitore principale e delle garanzie disponibili;
◦ Mancata attivazione della garanzia ID SC PA che copriva l'80% del credito originario;
◦ Violazione dei principi di buona fede, correttezza e proporzionalità nei rapporti contrattuali;
• Dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla parte opposta;
Parte_1
• Condannare la parte opposta al pagamento delle spese processuali, competenze e onorari del presente giudizio, come da nota spese allegata”
Per parte convenuta : “VOGLIA IL TRIBUNALE Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa. ritenere e dichiarare l'improcedibilità di questo giudizio non iscritto a ruolo tempestivamente;
-fissare all'attore-opponente termine per esperimento della mediazione obbligatoria;
-rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e del titolo esecutivo;
-rigettare le domande avversarie Con vittoria di spese competenze e onorari”
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 al precetto notificatogli da per il pagamento di € Controparte_1
54.235,97 in solido con il Sig. e in virtù di decreto ingiuntivo Parte_3 emesso dal Tribunale di Firenze n. 2846/2015 in data 20/5/2015 notificato all'opponente secondo la narrativa dell'atto di precetto in data 10/5/2015 in quanto socio della M.R. Gestioni s.n.c. di a vantaggio di Parte_3 [...]
Controparte_5
A fondamento dell'opposizione ha assunto : - che detto atto di precetto doveva ritenersi illegittimo;
che in data 10/2/2012 veniva costituita la società
[...]
che nel luglio 2012 società richiedeva Controparte_6 ed otteneva un mutuo chirografario da per un importo Controparte_5
Pagina 2 di 48.000,00 garantito all'80% da ID SC PA;
che esso opponente in data 17/12/2013 recedeva dalla società e la ragione sociale della stessa diveniva;
che e detta società, vista Controparte_6
l'impossibilità alla ricostituzione della pluralità dei soci, veniva messa scioglimento dopo sei mesi dall'uscita del socio e in data 18/1/2016 cancellata dalla camera di commercio;
che egli solo nel 2015, con la notifica del decreto ingiuntivo, veniva a conoscenza del fatto che la società aveva passività .
Contestava la prova del credito della cessione , rappresentava l'esistenza di una garanzia CONID e lamentava il mancato rispetto dell'ordine di escussione.
Si costituiva l'opposta che eccepiva in primo luogo l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per tardiva iscrizione e a ruolo e nel merito ne chiedeva il rigetto
Radicatosi il contraddittorio, rigettata la richiesta di sospensiva , in assenza di attività istruttoria la causa era rimessa in decisione all'esito di udienza cartolare del sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate .
L'opposizione non può trovar accoglimento per i motivi di seguito esposti.
1. L'opposta ha rinunciato all'eccezione d'inammissibilità avendo preso atto della tempestività dell'iscrizione a ruolo ( cfr verbale udienza del 30.1.2025 ) pur avendola mantenuta nelle conclusioni formulate , il che pare doversi attribuire a mero refuso.
1.Lamenta l'opponente la mancata prova dell'inclusione del credito nelle cessioni via via susseguitesi fino all'ultima fatta valer nel presente giudizio , cessioni delle quali non sarebbe stata data alcuna comunicazione . E' vero che , per pacifica giurisprudenza di legittimità , è onere di chi si affermi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. ( Cass 5857/22) Certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale - nella specie, avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione, - costituisce una facilitazione per le banche e più in generale per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Tuttavia in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020) Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è
Pagina 3 soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Nel caso di specie il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione per la quale l'opposta ha fornito sufficienti elementi quali l'individuazione del debito originario di MR Gestioni, attraverso un numero di NDG ovvero il 7914833; la fusione per incorporazione ( che è cosa diversa dalla cessione) tra e che ha Controparte_5 Controparte_5 comportato il subento di quest'ultima in tutti i rapporti con ciò la incorporata si è estinta e la incorporante è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compreso il credito oggetto di causa ,poi ceduto in seguito come da attestazioni di cessione della specifica posizione creditoria nei confronti di Controparte_6
, attestazioni corredate di ogni riferimento per l'individuazione
[...] del credito ( cfr doc 2, 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione ) . Il credito oggetto di precetto è dunque compreso nella cessione in favore dell'opposta .
3. Si duole poi l'opponente della mancata attivazione fondo di garanzia.
L'opponente rappresenta che il debito era garantito da ID SC PA
ma che non azionava la garanzia che avrebbe coperto l'80% della CP_5 passività e che avrebbe dovuto essere escussa in via preventiva . Il motivo non può essere condiviso. Come già brevemente detto nell'ordinanza di diniego della sospensiva la garanzia CO tutela l'intermediario dal rischio di insolvenza agevolando l'accesso al credito dell'impresa ma non fa parte del patrimonio sociale tanto d acomportate l'obbligo di preventiva escussione . Ed è corretto quanto osservato dall'opposta ovvero che ove anche al garanzia fosse stata escussa comunque il sig. oggi, avrebbe dovuto pagare l'intero Pt_1 debito: lo avrebbe dovuto pagare alla e/o al CO o alla prima quale CP_5 mandatario della seconda.
4.Ogni altra questione avrebbe dovuto trovare la sua propria sede con l'opposizione al decreto ingiuntivo che non è stata proposta, osservandosi che comunque il creditore ha escusso ( come da documentazione prodotta, doc 15 e 16 di parte opposta) il debitore principale senza esito .
5 . Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo in base al valore della causa , per fase di studio , introduttiva , istruttoria e decisoria ( la fase istruttoria e decisoria su importo ridotto in ragione dell'attività processuale svolta )
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
2) Pone a carico dell'opponete il pagamento delle spese processuali liquidate in
Pagina 4 favore dell'opposta € 8841,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a. come pe legge,
Così deciso in Siena, in data 25.10.2025
Il giudice RI ER
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.RI ER
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