Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 3 della Legge 30 ottobre 1989, n. 354
Articolo 2
- Legge 30 ottobre 1989, n. 354
Articolo 3 della Legge 30 ottobre 1989, n. 354
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7 novembre 1989
7 novembre 1989