Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3285/2024 promosso da:
( ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Tolomei;
e
( , nata il [...] ad [...]_1 C.F._2
(AN), rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Tolomei;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in data 24.6.2012 tra i IGg.ri e matrimonio trascritto nei Registri degli atti di Controparte_1 Parte_1 matrim i, anno 2012, Atto n. 7-2-A- Uff, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le variazioni ed annotazioni di legge negli appositi Registri del Comune di IO TI e ogni altro consequenziale provvedimento;
2) Dare atto della volontà dei coniugi espressa nella seguente
CONVENZIONE
a) Il figlio minore , frequentante la scuola media Giovanni Paolo II sita in Osimo Per_1
Stazione (AN) viene affidato ad entrambi i genitori, ma il minore manterrà la propria residenza presso la madre sita in Osimo, Via Camerano n. 37; i genitori terranno con loro il figlio, a settimane alterne, secondo il seguente calendario:
- dal lunedì al mercoledì il minore resterà con la mamma sino alle ore 19 quando verrà prelevato dal papà per restare con quest'ultimo sino al sabato mattina che verrà accompagnato a scuola o a casa della mamma in caso di chiusura della scuola (es. per scioperi, vacanze scolastiche
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dopo il week end di competenza della mamma, il minore resterà con il papà dal lunedì al mercoledì sino alle ore 19 quando verrà prelevato dalla Per_1 mamma per restare con quest'ultima sino al sabato mattina che verrà accompagnato a scuola o a casa del papà in caso di chiusura della scuola (es. per scioperi, vacanze scolastiche invernali ed estive) e così a seguire a settimane alterne;
- detto calendario, in considerazione del lavoro svolto dal IG. potrà subire Parte_1 variazioni di comune accordo tra i coniugi per cui quando lo stesso si troverà fuori Comune, il minore resterà con la mamma ed il IG. potrà recuperare i giorni di visita sempre in Pt_1 considerazione delle esigenze scolastiche e non del minore ed in accordo con la IG.ra CP_1
[...]
Nel periodo estivo il minore potrà trascorrere con il padre 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, eccetto diverso accordo tra le parti, con impegno per entrambi di comunicare, entro il 30.5 di ciascun anno, le settimane che si intendono trascorrere con il minore.
Per le ulteriori festività (25 aprile, Pasqua, Pasquetta, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 novembre e 8 dicembre) i genitori potranno stare con il minore ad anni alterni.
Durante le festività natalizie, i genitori potranno tenere con loro il minore, ad anni alterni, il giorno di Natale e le giornate del 24 e 26 dicembre, nonché il 31 dicembre/1° gennaio ed il 6 gennaio ad anni alterni;
b) Il IG. corrisponderà alla IG.ra entro il 10 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, la s duecento/00) rivalutabile gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento per il minore sul conto corrente intestato alla IG.ra CP_1
(codice IBAN [...]); al raggiungimento dell
[...] età del minore, l'assegno di mantenimento potrà essere versato dal IG. Parte_1 direttamente al figlio;
è ovvio, pertanto, che fino a quando il v Per_1 effettuato alla IG.ra in assenza di una diversa espressa richiesta da parte Controparte_1 del figlio, nulla potr uest'ultimo nei confronti del IG. Parte_1 considerando l'adempimento avvenuto al momento della dazione di denaro alla IG.ra ; CP_1
c) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento del figlio in forma diretta (vitto ed alloggio) nei periodi di rispettiva permanenza.
d) In relazione alle spese straordinarie in favore del minore, di natura medica e/o paramedica, fisioterapiche, psicologiche, odontoiatriche, scolastiche ovvero relative ad attività didattica, nonché a quelle sportive o di svago, i ricorrenti fanno riferimento, quanto all'esemplificazione delle stesse, ed alla loro necessaria preventivazione o meno, al Protocollo relativo al procedimento in materia di famiglia come vigente avanti il Tribunale di Ancona sottoscritto in data 10.07.2024 e recepito interamente dalle parti;
dette spese straordinarie, documentate e preventivamente concordate tra i coniugi, saranno ripartite tra gli stessi nella misura del 50% ciascuno secondo l'espressa previsione del Protocollo rilasciato sul punto dal Tribunale di Ancona, e verranno rimborsate, ove non corrisposte da entrambi i genitori per la quota di spettanza, al genitore anticipatario dietro esibizione della ricevuta dell'esborso.
e) Le detrazioni fiscali relative al minore saranno suddivise al 50% tra i coniugi, così come quelle relative alle spese straordinarie.
f) I ricorrenti, ciascuno munito di congruo autonomo reddito, rinunciano a reciproci assegni al mantenimento.
- 2 - g) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo per sè stessi del passaporto o documento equipollente, valido per l'espatrio.
h) I ricorrenti dichiarano di voler dare immediata efficacia alle pattuizioni del presente ricorso, già con la sottoscrizione del presente atto.
i) I coniugi, non avendo beni in comune, si danno reciproco atto che null'altro hanno a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione”;
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente ed , che Parte_1 Controparte_1 si sono sposati a IO TI (AN) il 24/06/2012, premesso che dal matrimonio è nato il figlio minore e che negli anni è venuta meno l'affectio coniugalis, hanno chiesto la Per_1 pronuncia della separazione dei coniugi.
2. L'udienza è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 12/12/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e hanno, pertanto, rinunciato reciprocamente al mantenimento) e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, ancora minorenne (in favore del quale è stato previsto un contributo al mantenimento adeguato alle esigenze del minore e corrispondente alle capacità economiche dell'onerato, anche in considerazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore).
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che, come visto, le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, mentre il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi ed , i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contatto matrimonio a IO TI (AN) il 24/06/2012, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 7, parte II, serie A, Ufficio 2 dell'anno 2012; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IO TI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18/XII/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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