CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1197/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NI LO TO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3418/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fuscaldo - Via 87024 Fuscaldo CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 130 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 130 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 130 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 130 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 130 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Fuscaldo la sig.ra DE PR IR, nata a [...], il [...], residente in [...], alla Indirizzo_1, Snc, Cod. Fisc. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Guardia P.se, alla Indirizzo_2
, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 130 del 08.11.2023, contenente la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di €. 1.413,00, per TARI anno 2018_2019_2020_2021_2022 relativo all'utenza 7712 inerente immobile sito in Fuscaldo, alla Indirizzo_3, cod. eco 10814,
Indirizzo_3-
Allegava la ricorrente il difetto di legittimazione passiva e la decadenza/prescrizione della pretesa concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato , con vittoria di spese.
Si costituiva il Comune di Fuscaldo (CS), C.F. P.IVA_1, in persona del Sindaco p.t., Avv. Nominativo_1
, con sede in Fuscaldo (CS), Iindirizzo_4, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Cosenza, Iindirizzo_5
, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Con successiva memoria parte ricorrente depositava istanza di rateizzazione della pretesa e chiedeva l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
All'esito dell'odierna udienza la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto per le ragioni che seguono;
parte ricorrente con la memoria del 9 febbraio 2026 ha dichiarato di aver provveduto alla rateizzazione della pretesa, chiedendo la cessazione della materia del contendere, con ciò rinunciando al ricorso;
dispone l'art 44 del dlgs 546/92: “ il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.
5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. …..” Nel caso in esame, per l'efficacia della rinuncia non occorreva l'accettazione del resistente, non avendo lo stessa alcun interesse alla prosecuzione della controversia;
ciò perché la rinuncia al ricorso comporta il consolidamento dell'atto impugnato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio compensa le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NI LO TO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3418/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fuscaldo - Via 87024 Fuscaldo CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 130 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 130 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 130 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 130 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 130 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Fuscaldo la sig.ra DE PR IR, nata a [...], il [...], residente in [...], alla Indirizzo_1, Snc, Cod. Fisc. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Guardia P.se, alla Indirizzo_2
, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 130 del 08.11.2023, contenente la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di €. 1.413,00, per TARI anno 2018_2019_2020_2021_2022 relativo all'utenza 7712 inerente immobile sito in Fuscaldo, alla Indirizzo_3, cod. eco 10814,
Indirizzo_3-
Allegava la ricorrente il difetto di legittimazione passiva e la decadenza/prescrizione della pretesa concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato , con vittoria di spese.
Si costituiva il Comune di Fuscaldo (CS), C.F. P.IVA_1, in persona del Sindaco p.t., Avv. Nominativo_1
, con sede in Fuscaldo (CS), Iindirizzo_4, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Cosenza, Iindirizzo_5
, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Con successiva memoria parte ricorrente depositava istanza di rateizzazione della pretesa e chiedeva l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
All'esito dell'odierna udienza la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto per le ragioni che seguono;
parte ricorrente con la memoria del 9 febbraio 2026 ha dichiarato di aver provveduto alla rateizzazione della pretesa, chiedendo la cessazione della materia del contendere, con ciò rinunciando al ricorso;
dispone l'art 44 del dlgs 546/92: “ il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.
5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. …..” Nel caso in esame, per l'efficacia della rinuncia non occorreva l'accettazione del resistente, non avendo lo stessa alcun interesse alla prosecuzione della controversia;
ciò perché la rinuncia al ricorso comporta il consolidamento dell'atto impugnato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio compensa le spese.