Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 19
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Carenza di motivazione

    Non specificato in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi procedurali.

  • Inammissibile
    Mancata sottoscrizione del ruolo

    Non specificato in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi procedurali.

  • Inammissibile
    Nullità per difetto di notifica atto di accertamento

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 14 comma 6 bis del D. Lgs. 546/92, poiché il contribuente non ha evocato in giudizio sia l'ente impositore sia il concessionario, come richiesto dalla normativa vigente in caso di vizi della notifica di atti presupposti.

  • Inammissibile
    Prescrizione della pretesa creditizia

    Non specificato in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi procedurali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 19
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani
    Numero : 19
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo