CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 333/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 299 2024 0016437 735 000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03.03.2025, RGR n.333/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso, dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 299 2024 0016437 735 000, notificata dall' Agenzia delle Entrate – Riscossione il 28 febbraio 2025, afferente il ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di AN per IMU anno 2017, sostenendone la illegittimità.
A sostegno del gravame la ricorrente deduceva la carenza di motivazione, la violazione dell'art. 12, comma
4, DPR n. 602/73 – mancata sottoscrizione del ruolo, la nullità per difetto di notifica del presupposto atto di accertamento, la prescrizione della pretesa creditizia.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 25.06.2025, eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva, riguardo ai motivi afferenti esclusivamente il merito della pretesa ed in subordine la inammissibilità per violazione dell'art 14 comma 6 bis codice tributario.
Chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione passiva, riguardo all'asserita mancata notificazione dell'atto prodromico alla cartella di pagamento n.299 2024 0016437 735 000, da parte dell'Ente impositore e\o in subordine la inammissibilità per violazione dell'art 14 comma 6 bis codice tributario.
Nel merito confutava le argomentazioni di parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 12 dicembre 2025, il ricorso è stato chiamato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'art 14 comma 6 bis del D. Lgs. 546/92, statuisce “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti...”.
Con la sentenza n. 8906/2025, depositata il 20.05.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli ha fornito una chiara applicazione della recente riforma del processo tributario introdotta dal D.lgs.
30 dicembre 2023, n. 220, in vigore dal 4 gennaio 2024.
Con detta sentenza la CGT di Napoli ha statuito “...Nella fattispecie in esame in cui parte ricorrente oltre ad eccepire vizi formali dell'atto impugnato , ovvero mancata sottoscrizione funzionario delegato , mancata indicazione criterio calcolo interessi , - rilievi che vanno svolti appunto al Concessionario ER - ha tuttavia svolto anche eccezione di merito circa la decadenza e la mancata notifica degli atti prodromici;
ebbene parte ricorrente ha evocato in giudizio solo ER PA quale concessionario , che ha appunto eccepito la propria carenza di legittimazione passiva a riguardo , e non l'Ente Impositore a cui andava sollevata la eccezione di merito della pretesa;
quindi il ricorso , depositato in pieno nuovo regime , è inammissibile. ..”
La pronuncia della CGT di Napoli evidenzia il superamento dell'orientamento tradizionale fondato sull'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999 che rimetteva al solo concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore, senza sanzioni in caso di omissione da parte del ricorrente.
Tale impostazione non è più compatibile con la nuova normativa, che configura un'ipotesi espressa e tipizzata di litisconsorzio necessario, imponendo la vocatio in ius di entrambi i soggetti (ente impositore e concessionario) sin dal primo atto del giudizio.
Ciò comporta l'onere del contribuente di costituire correttamente il contraddittorio fin dall'origine, pena l'inammissibilità del ricorso.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in AN, addì 12.12.2025.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 333/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 299 2024 0016437 735 000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03.03.2025, RGR n.333/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso, dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 299 2024 0016437 735 000, notificata dall' Agenzia delle Entrate – Riscossione il 28 febbraio 2025, afferente il ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di AN per IMU anno 2017, sostenendone la illegittimità.
A sostegno del gravame la ricorrente deduceva la carenza di motivazione, la violazione dell'art. 12, comma
4, DPR n. 602/73 – mancata sottoscrizione del ruolo, la nullità per difetto di notifica del presupposto atto di accertamento, la prescrizione della pretesa creditizia.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 25.06.2025, eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva, riguardo ai motivi afferenti esclusivamente il merito della pretesa ed in subordine la inammissibilità per violazione dell'art 14 comma 6 bis codice tributario.
Chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione passiva, riguardo all'asserita mancata notificazione dell'atto prodromico alla cartella di pagamento n.299 2024 0016437 735 000, da parte dell'Ente impositore e\o in subordine la inammissibilità per violazione dell'art 14 comma 6 bis codice tributario.
Nel merito confutava le argomentazioni di parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 12 dicembre 2025, il ricorso è stato chiamato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'art 14 comma 6 bis del D. Lgs. 546/92, statuisce “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti...”.
Con la sentenza n. 8906/2025, depositata il 20.05.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli ha fornito una chiara applicazione della recente riforma del processo tributario introdotta dal D.lgs.
30 dicembre 2023, n. 220, in vigore dal 4 gennaio 2024.
Con detta sentenza la CGT di Napoli ha statuito “...Nella fattispecie in esame in cui parte ricorrente oltre ad eccepire vizi formali dell'atto impugnato , ovvero mancata sottoscrizione funzionario delegato , mancata indicazione criterio calcolo interessi , - rilievi che vanno svolti appunto al Concessionario ER - ha tuttavia svolto anche eccezione di merito circa la decadenza e la mancata notifica degli atti prodromici;
ebbene parte ricorrente ha evocato in giudizio solo ER PA quale concessionario , che ha appunto eccepito la propria carenza di legittimazione passiva a riguardo , e non l'Ente Impositore a cui andava sollevata la eccezione di merito della pretesa;
quindi il ricorso , depositato in pieno nuovo regime , è inammissibile. ..”
La pronuncia della CGT di Napoli evidenzia il superamento dell'orientamento tradizionale fondato sull'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999 che rimetteva al solo concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore, senza sanzioni in caso di omissione da parte del ricorrente.
Tale impostazione non è più compatibile con la nuova normativa, che configura un'ipotesi espressa e tipizzata di litisconsorzio necessario, imponendo la vocatio in ius di entrambi i soggetti (ente impositore e concessionario) sin dal primo atto del giudizio.
Ciò comporta l'onere del contribuente di costituire correttamente il contraddittorio fin dall'origine, pena l'inammissibilità del ricorso.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in AN, addì 12.12.2025.
Il Giudice Monocratico