Art. 6.
Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti ed alle relativo espropriazioni e' autorizzata la spesa di lire 3000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa dei Ministero dei lavori pubblici, per lire 150 milioni nell'esercizio finanziario 1955-1956, per lire 150 milioni nell'esercizio finanziario 1956-57 e per lire 300 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1957-58 al 1965-66.
La suddetta somma di lire 3000 milioni sara' erogata in dieci esercizi finanziari, in parti uguali, a cominciare dall'esercizio 1956-57, con la seguente ripartizione annuale:
a) per lavori di cui all'art. 2, lire 170.000.000;
b) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'art. 3, lire 65.000.000;
c) per i contributi nella spesa dei lavori di cui agli articoli 4 e 5, lire 65.000.000.
Le variazioni di ripartizione degli stanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) possono essere autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quello per il tesoro su proposta del Magistrato alle acque.
L'erogazione dei contributi prevista nella presente legge e' disposta con decreto del presidente del Magistrato alle acque.
Le somme non impegnate in un esercizio vengono utilizzate nell'esercizio successivo.
Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti ed alle relativo espropriazioni e' autorizzata la spesa di lire 3000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa dei Ministero dei lavori pubblici, per lire 150 milioni nell'esercizio finanziario 1955-1956, per lire 150 milioni nell'esercizio finanziario 1956-57 e per lire 300 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1957-58 al 1965-66.
La suddetta somma di lire 3000 milioni sara' erogata in dieci esercizi finanziari, in parti uguali, a cominciare dall'esercizio 1956-57, con la seguente ripartizione annuale:
a) per lavori di cui all'art. 2, lire 170.000.000;
b) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'art. 3, lire 65.000.000;
c) per i contributi nella spesa dei lavori di cui agli articoli 4 e 5, lire 65.000.000.
Le variazioni di ripartizione degli stanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) possono essere autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quello per il tesoro su proposta del Magistrato alle acque.
L'erogazione dei contributi prevista nella presente legge e' disposta con decreto del presidente del Magistrato alle acque.
Le somme non impegnate in un esercizio vengono utilizzate nell'esercizio successivo.