Versione
13 maggio 1956
13 maggio 1956
Art. 6.
Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti ed alle relativo espropriazioni e' autorizzata la spesa di lire 3000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa dei Ministero dei lavori pubblici, per lire 150 milioni nell'esercizio finanziario 1955-1956, per lire 150 milioni nell'esercizio finanziario 1956-57 e per lire 300 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1957-58 al 1965-66.
La suddetta somma di lire 3000 milioni sara' erogata in dieci esercizi finanziari, in parti uguali, a cominciare dall'esercizio 1956-57, con la seguente ripartizione annuale:
a) per lavori di cui all'art. 2, lire 170.000.000;
b) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'art. 3, lire 65.000.000;
c) per i contributi nella spesa dei lavori di cui agli articoli 4 e 5, lire 65.000.000.
Le variazioni di ripartizione degli stanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) possono essere autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quello per il tesoro su proposta del Magistrato alle acque.
L'erogazione dei contributi prevista nella presente legge e' disposta con decreto del presidente del Magistrato alle acque.
Le somme non impegnate in un esercizio vengono utilizzate nell'esercizio successivo.
Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti ed alle relativo espropriazioni e' autorizzata la spesa di lire 3000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa dei Ministero dei lavori pubblici, per lire 150 milioni nell'esercizio finanziario 1955-1956, per lire 150 milioni nell'esercizio finanziario 1956-57 e per lire 300 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1957-58 al 1965-66.
La suddetta somma di lire 3000 milioni sara' erogata in dieci esercizi finanziari, in parti uguali, a cominciare dall'esercizio 1956-57, con la seguente ripartizione annuale:
a) per lavori di cui all'art. 2, lire 170.000.000;
b) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'art. 3, lire 65.000.000;
c) per i contributi nella spesa dei lavori di cui agli articoli 4 e 5, lire 65.000.000.
Le variazioni di ripartizione degli stanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) possono essere autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quello per il tesoro su proposta del Magistrato alle acque.
L'erogazione dei contributi prevista nella presente legge e' disposta con decreto del presidente del Magistrato alle acque.
Le somme non impegnate in un esercizio vengono utilizzate nell'esercizio successivo.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 19/07/1968, n. 107Provvedimento: N. 107 SENTENZA 2 LUGLIO 1968 Deposito in cancelleria: 19 luglio 1968. Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 184 del 20 luglio 1968. Pres. SANDULLI - Rel. TRIMARCHI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. LD SANDULLI, Presidente - Dott. AN AN - Prof. PP BR - Prof. IC AG - Prof. TI TA - Prof. PP LL - Dott. PP ER - Dott. IO BA BENEDETTI - Prof. CE AO ON - Dott. UI NI - Dott. GE DE AR - Avv. OL CC - Prof. EN ZA - Prof. VINCEN IC TRIMARCHI - Prof. ZI LI, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, seconda parte, della legge 31 marzo 1956, n. 294 (provvedimenti per la salvaguardia del …Leggi di più...
- legge 5 luglio 1966, n. 526, art. 6, sulla salvaguardia della citta' di venezia·
- sent. 107/68 b. eguaglianza·
- riferimento a dati normativi, non a disparita' di mero fatto.·
- efficacia della disposizione nel tempo·
- non determina disparita' di trattamento.·
- rilevanza della questione·
- sent. 107/68 a. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- sent. n. 107/68 c. eguaglianza·
- ammissibilita'.·
- rilascio di licenze edilizie