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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 241/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LABIANCA GAETANO, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 124/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0110025972024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 724/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Le parti discutono il ricorso e si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TVK011002597/2024 dell'anno d'imposta 2018, per imposta sul reddito delle persone fisiche, irap, addizionale regionale e comunale, per complessivi euro 4.330,00, oltre sanzioni ed interessi, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Foggia, Ufficio Controlli, e ricevuto il 23 ottobre 2024.
All'uopo, evidenziava:
- che l'Ufficio aveva recuperato a tassazione i seguenti redditi di lavoro autonomo derivanti dell'attività di perito agrario (dall'esercizio Società_1 Sas, C.F. P.IVA_1, imponibile euro 5.000,00; Associazione_1, C.F. P.IVA_2, imponibile euro 20.000,00; Nominativo_1, CF_Nominativo_1, imponibile euro 2.020,00);
- che il compenso professionale di euro 5.000,00, giusta fattura n. 1 del 31/12/2018, certificato dal sostituto Società_1 M. & C. Sas, C.F. P.IVA_1, era stato regolarmente sottoposto a prelievo nell'anno oggetto di controllo (2018), come si evinceva dal registro fatture di vendita anno d'imposta 2018; bilancio anno d'imposta 2018; Mod. Redditi PF2019 anno 2018 Quadro RE RIGO RE2;
- che gli ulteriori compensi erano stati tassati erroneamente nell'anno d'imposta 2017, come da scritture contabili e dichiarazione dei redditi di seguito indicati, in conseguenza di circostanze esimenti;
- che le fatture dei compensi de quibus erano state emesse e riscosse “a cavallo” tra gli anni 2017/2018, con pagamento il 3 gennaio 2018: Associazione_1 p.iva P.IVA_2, ft.n. 1 del 28 dicembre 2017 euro 20.000,00 (all.9); Nominativo_1 p.iva P.IVA_3, ft.n. 2 del 28 dicembre 2017 euro 1.000,00 e NON EURO 2.020,00 (all.10);
- che trattavasi di una errata imputazione temporale dei componenti positivi di reddito nell'anno precedente a quello in cui dovevano essere effettivamente dichiarati;
- che altrimenti si sarebbe visto gli stessi compensi tassati due volte (c.d. duplicazione d'imposta), sia ai fini
IRPEF che IRAP, non potendo né presentare una dichiarazione integrativa né richiedere il rimborso atteso il decorso dei termini di legge per entrambe le procedure;
tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate, che resisteva al ricorso esponendo:
- che, in riferimento al reddito di lavoro dipendente, aveva proceduto all'accertamento di tale reddito sulla base dei dati dichiarati dai sostituti d'imposta (l'Associazione_1 aveva corrisposto al ricorrente nel corso dell'anno 2018 redditi per lavoro dipendente per euro 20.000,00 e Nominativo_1 aveva corrisposto al ricorrente nel corso dell'anno 2018 redditi per lavoro dipendente per euro 2.020,00); il contribuente aveva dichiarato compensi per € 21.000,00 e, dai dati presenti in anagrafe tributaria, era emerso che nel corso dell'anno 2017 aveva conseguito i seguenti compensi:
• € 16.347,23, con ritenute di acconto pari a euro 1.879,93 da Società_2 spa
• € 1.000,00, con ritenute di acconto pari a euro 200,00 da Nominativo_1;
-che il totale compensi percepiti nell'anno 2017 era di euro 17.347,23, per un totale di ritenute operate per euro 2.079,93;
- che pertanto aveva riconosciuto l'importo di euro 3.652,77 - come già dichiarato nell'anno 2017 - scomputandolo dall'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2018; pertanto, il maggior reddito accertato per il 2018, pari a euro 22.020,00, era stato ridotto dei maggiori compensi dichiarati nell'anno 2017 pari a euro 3.652,00, come segue: maggior reddito accertato anno 2018 maggiori compensi riconosciuti nell'anno 2017 maggior reddito accertato anno 2018 € 22.020,00 € 3.652,77 – € 18.367,23;
- che la somma residua totale di € 18.367,23 continuava ad essere considerato reddito non dichiarato;
la giustificazione che i redditi fossero stati posti a tassazione nell'anno precedente non era supportata dagli elementi presenti in anagrafe tributaria.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto della domanda.
All'udienza dell'8 ottobre 2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio dell'odierna Corte, il ricorso va accolto.
va anzitutto premesso che l'Uficio nel costituirsi, ha rieptutamente fatto cenno ai redditi da lavoro dipendente percepiti dal ricorrente, laddove l'avviso di accetramento fa rifertimento a redditi da lavoro autonomo nella sua attività di perito agrario.
La ricostruzione del ricorrente, ovvero che avesse errato nell'imputare i componenti positivi di reddito dell'anno 2018 al 2017 [anno precedente a quello in cui dovevano essere effettivamente dichiarati, per cui l'Ufficio avrebbe dovuto rendersi conto dell'esistenza di un plus di imposizione conseguita ad un'erronea dichiarazione del contribuente nel 2017, e riconoscere - in diminuzione dell'imposta accertata - il maggior credito di €. 1.844,00 IRPEF, quale differenza tra il risultato del modello unico dell'anno d'imposta 2017, regolarmente trasmesso, contenente i predetti compensi (RIGO RN34 €. 1.606,00 all.13) e quello del medesimo anno d'imposta rielaborato con l'espunzione solamente dei predetti €. 21.000,00 (RIGO RN34
€. 3.450,00 all.14), correttamente ripresi a tassazione dall'Ufficio nell'anno 2018; stesso ragionamento per l'IRAP di €. 512,00, rigo IR21 dell'anno d'imposta 2017 del modello IRAP regolarmente presentato (all.15), scaturente dall'imponibilità dei più volte citati compensi di €. 21.000,00; in assenza dei quali non vi sarebbe stata IRAP di euro 512,00 da assolvere nell'anno 2017 per mancanza della base imponibile (RIGO IQ52)], ha trovato corrispondenza nella documentazione versata in atti (dichiarazione dei redditi, bilanci e modelli unici presentati), posto che la tesi dell'Ufficio - ovvero che, dall'analisi dell'anagrafe tributaria, per l'anno precedente a quello in verifica (2017) il contribuente aveva dichiarato compensi esattamente per € 21.000,00, e precisamente: • € 16.347,23, con ritenute di acconto pari a euro 1.879,93 da Società_2 spa;
• € 1.000,00, con ritenute di acconto pari a euro 200,00 da Nominativo_1 Totale compensi percepiti nell'anno 2017 euro 17.347,23, totale ritenute operate euro 2.079,93, si riferisce a dei redditi di lavoro confluiti nel reddito d'impresa e regolarmente dichiarati, come da quadro RF del modello dei redditi presentato dal contribuente per il 2017.
Sicchè non può condividersi che la somma di € 21.000,00 dichiarata comprendesse quei redditi da lavoro autonomo che sono stati per errore dichiarati nell'anno 2017.
Ne consegue che se il contribuente aveva dichiarato redditi di lavoro autonomo nel 2017 (che invece andavano dichiarati nel 2018, a seguito di un errore nell'imputazione delle fatture emesse a cavallo tra il
2017 e il 2018), e se il dato dei redditi dichiarati nel 2017 di € 16.347,23 (quello individuato dall'ufficio) rappresenta una provvigione confluita nel reddito di impresa e non ricompreso tra i rediti di lavoro autonomo, come emerge dalla C.U. emessa da Società_2 s.p.a., allora la somma di € 21.000,00 (ovvero i redditi di lavoro autonomo derivanti dell'attività di perito agrario per Associazione_1 , C.F. P.IVA_2, imponibile euro 20.000,00 e Nominativo_1, CF_Nominativo_1, imponibile euro 1.000,00) corrisponde esattamente all'importo di cui all'avviso di accertamento;
per cui, il maggior reddito accertato per il 2018 per redditi non dichiarati deve essere decurtato non di € 3.652,00, come effettuato dall'Ufficio, bensì secondo quanto indicato dal contribuente, stante il fatto che tali redditi sono stati – sia pur erroneamente- dichiarati nel 2017 e non possono essere oggetto di una duplicazione di imposta. Ad ogni buon conto, pur volendo ritenere che il contribuente debba essere sottoposto ad accertamento e poi richiedere un eventuale rimborso, deve ritenersi che l'avviso di accertamento è comunque errato, perché gli si imputano redditi già oggetto di dichiarazione e confluiti nel reddito di impresa.
Le spese possono essere compensate stante la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
accoglie per quanto di ragione il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia il 8.10.2025
II Giudice
TA AB
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LABIANCA GAETANO, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 124/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0110025972024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 724/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Le parti discutono il ricorso e si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TVK011002597/2024 dell'anno d'imposta 2018, per imposta sul reddito delle persone fisiche, irap, addizionale regionale e comunale, per complessivi euro 4.330,00, oltre sanzioni ed interessi, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Foggia, Ufficio Controlli, e ricevuto il 23 ottobre 2024.
All'uopo, evidenziava:
- che l'Ufficio aveva recuperato a tassazione i seguenti redditi di lavoro autonomo derivanti dell'attività di perito agrario (dall'esercizio Società_1 Sas, C.F. P.IVA_1, imponibile euro 5.000,00; Associazione_1, C.F. P.IVA_2, imponibile euro 20.000,00; Nominativo_1, CF_Nominativo_1, imponibile euro 2.020,00);
- che il compenso professionale di euro 5.000,00, giusta fattura n. 1 del 31/12/2018, certificato dal sostituto Società_1 M. & C. Sas, C.F. P.IVA_1, era stato regolarmente sottoposto a prelievo nell'anno oggetto di controllo (2018), come si evinceva dal registro fatture di vendita anno d'imposta 2018; bilancio anno d'imposta 2018; Mod. Redditi PF2019 anno 2018 Quadro RE RIGO RE2;
- che gli ulteriori compensi erano stati tassati erroneamente nell'anno d'imposta 2017, come da scritture contabili e dichiarazione dei redditi di seguito indicati, in conseguenza di circostanze esimenti;
- che le fatture dei compensi de quibus erano state emesse e riscosse “a cavallo” tra gli anni 2017/2018, con pagamento il 3 gennaio 2018: Associazione_1 p.iva P.IVA_2, ft.n. 1 del 28 dicembre 2017 euro 20.000,00 (all.9); Nominativo_1 p.iva P.IVA_3, ft.n. 2 del 28 dicembre 2017 euro 1.000,00 e NON EURO 2.020,00 (all.10);
- che trattavasi di una errata imputazione temporale dei componenti positivi di reddito nell'anno precedente a quello in cui dovevano essere effettivamente dichiarati;
- che altrimenti si sarebbe visto gli stessi compensi tassati due volte (c.d. duplicazione d'imposta), sia ai fini
IRPEF che IRAP, non potendo né presentare una dichiarazione integrativa né richiedere il rimborso atteso il decorso dei termini di legge per entrambe le procedure;
tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate, che resisteva al ricorso esponendo:
- che, in riferimento al reddito di lavoro dipendente, aveva proceduto all'accertamento di tale reddito sulla base dei dati dichiarati dai sostituti d'imposta (l'Associazione_1 aveva corrisposto al ricorrente nel corso dell'anno 2018 redditi per lavoro dipendente per euro 20.000,00 e Nominativo_1 aveva corrisposto al ricorrente nel corso dell'anno 2018 redditi per lavoro dipendente per euro 2.020,00); il contribuente aveva dichiarato compensi per € 21.000,00 e, dai dati presenti in anagrafe tributaria, era emerso che nel corso dell'anno 2017 aveva conseguito i seguenti compensi:
• € 16.347,23, con ritenute di acconto pari a euro 1.879,93 da Società_2 spa
• € 1.000,00, con ritenute di acconto pari a euro 200,00 da Nominativo_1;
-che il totale compensi percepiti nell'anno 2017 era di euro 17.347,23, per un totale di ritenute operate per euro 2.079,93;
- che pertanto aveva riconosciuto l'importo di euro 3.652,77 - come già dichiarato nell'anno 2017 - scomputandolo dall'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2018; pertanto, il maggior reddito accertato per il 2018, pari a euro 22.020,00, era stato ridotto dei maggiori compensi dichiarati nell'anno 2017 pari a euro 3.652,00, come segue: maggior reddito accertato anno 2018 maggiori compensi riconosciuti nell'anno 2017 maggior reddito accertato anno 2018 € 22.020,00 € 3.652,77 – € 18.367,23;
- che la somma residua totale di € 18.367,23 continuava ad essere considerato reddito non dichiarato;
la giustificazione che i redditi fossero stati posti a tassazione nell'anno precedente non era supportata dagli elementi presenti in anagrafe tributaria.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto della domanda.
All'udienza dell'8 ottobre 2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio dell'odierna Corte, il ricorso va accolto.
va anzitutto premesso che l'Uficio nel costituirsi, ha rieptutamente fatto cenno ai redditi da lavoro dipendente percepiti dal ricorrente, laddove l'avviso di accetramento fa rifertimento a redditi da lavoro autonomo nella sua attività di perito agrario.
La ricostruzione del ricorrente, ovvero che avesse errato nell'imputare i componenti positivi di reddito dell'anno 2018 al 2017 [anno precedente a quello in cui dovevano essere effettivamente dichiarati, per cui l'Ufficio avrebbe dovuto rendersi conto dell'esistenza di un plus di imposizione conseguita ad un'erronea dichiarazione del contribuente nel 2017, e riconoscere - in diminuzione dell'imposta accertata - il maggior credito di €. 1.844,00 IRPEF, quale differenza tra il risultato del modello unico dell'anno d'imposta 2017, regolarmente trasmesso, contenente i predetti compensi (RIGO RN34 €. 1.606,00 all.13) e quello del medesimo anno d'imposta rielaborato con l'espunzione solamente dei predetti €. 21.000,00 (RIGO RN34
€. 3.450,00 all.14), correttamente ripresi a tassazione dall'Ufficio nell'anno 2018; stesso ragionamento per l'IRAP di €. 512,00, rigo IR21 dell'anno d'imposta 2017 del modello IRAP regolarmente presentato (all.15), scaturente dall'imponibilità dei più volte citati compensi di €. 21.000,00; in assenza dei quali non vi sarebbe stata IRAP di euro 512,00 da assolvere nell'anno 2017 per mancanza della base imponibile (RIGO IQ52)], ha trovato corrispondenza nella documentazione versata in atti (dichiarazione dei redditi, bilanci e modelli unici presentati), posto che la tesi dell'Ufficio - ovvero che, dall'analisi dell'anagrafe tributaria, per l'anno precedente a quello in verifica (2017) il contribuente aveva dichiarato compensi esattamente per € 21.000,00, e precisamente: • € 16.347,23, con ritenute di acconto pari a euro 1.879,93 da Società_2 spa;
• € 1.000,00, con ritenute di acconto pari a euro 200,00 da Nominativo_1 Totale compensi percepiti nell'anno 2017 euro 17.347,23, totale ritenute operate euro 2.079,93, si riferisce a dei redditi di lavoro confluiti nel reddito d'impresa e regolarmente dichiarati, come da quadro RF del modello dei redditi presentato dal contribuente per il 2017.
Sicchè non può condividersi che la somma di € 21.000,00 dichiarata comprendesse quei redditi da lavoro autonomo che sono stati per errore dichiarati nell'anno 2017.
Ne consegue che se il contribuente aveva dichiarato redditi di lavoro autonomo nel 2017 (che invece andavano dichiarati nel 2018, a seguito di un errore nell'imputazione delle fatture emesse a cavallo tra il
2017 e il 2018), e se il dato dei redditi dichiarati nel 2017 di € 16.347,23 (quello individuato dall'ufficio) rappresenta una provvigione confluita nel reddito di impresa e non ricompreso tra i rediti di lavoro autonomo, come emerge dalla C.U. emessa da Società_2 s.p.a., allora la somma di € 21.000,00 (ovvero i redditi di lavoro autonomo derivanti dell'attività di perito agrario per Associazione_1 , C.F. P.IVA_2, imponibile euro 20.000,00 e Nominativo_1, CF_Nominativo_1, imponibile euro 1.000,00) corrisponde esattamente all'importo di cui all'avviso di accertamento;
per cui, il maggior reddito accertato per il 2018 per redditi non dichiarati deve essere decurtato non di € 3.652,00, come effettuato dall'Ufficio, bensì secondo quanto indicato dal contribuente, stante il fatto che tali redditi sono stati – sia pur erroneamente- dichiarati nel 2017 e non possono essere oggetto di una duplicazione di imposta. Ad ogni buon conto, pur volendo ritenere che il contribuente debba essere sottoposto ad accertamento e poi richiedere un eventuale rimborso, deve ritenersi che l'avviso di accertamento è comunque errato, perché gli si imputano redditi già oggetto di dichiarazione e confluiti nel reddito di impresa.
Le spese possono essere compensate stante la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
accoglie per quanto di ragione il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia il 8.10.2025
II Giudice
TA AB