Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00691/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01843/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1843 del 2024, proposto da
RE LU ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Sarli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Piombino, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cecilia Bertolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Benedetta Colzi in Firenze, via San Gallo n. 76;
il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Pisa e Livorno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del diniego di Autorizzazione Paesaggistica, ex art. 146 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, n. istanza 276/2024, emesso dal Settore Programmazione Territoriale ed Economica della Città di Piombino in data 03/09/2024 e comunicato a mezzo pec in data 13/09/2024;
- del parere negativo definitivo emesso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, in data 02/09/2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piombino e del Ministero della Cultura -Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Pisa e Livorno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. GU RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente presentava un’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la installazione temporanea di una roulotte ad uso magazzino-deposito in Piombino, Località Baratti, su un’area inedificata in sua proprietà.
La Soprintendenza, compulsata dal Comune al rilascio del parere di competenza, riteneva l’intervento non assentibile sulla base della seguente motivazione: “ si ritiene che l’intervento proposto, in area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136 e 142 c. 1 lett. a) ed m) del Codice, per soluzioni formali, tipologia, assenza di qualità progettuale e integrazione paesaggistica della soluzione proposta, non risulti compatibile con il contesto d’inserimento, non rispetti le prescrizioni di cui al punto 3.c.7 della Scheda di vincolo, lettera C “Obiettivi per la tutela e la valorizzazione – Disciplina d’uso” della Sezione 4 dell’elaborato 3B del Piano Paesaggistico della Regione Toscana, non rispetti le prescrizioni contenute nella specifica Disciplina dei beni paesaggistici tutelati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera a), del Codice, contenuta nell’Elaborato 8B del Piano Paesaggistico, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’art. 6, Schede dei Sistemi Costieri “Scheda 5.sistema piombino”, nello specifico le prescrizioni 3.3 lett. i, e che, in considerazione del non adeguato inserimento paesaggistico delle trasformazioni, la realizzazione del progetto comporterebbe una sostanziale alterazione dei valori paesaggistici oggetto del provvedimento di tutela. ”.
Di conseguenza, il Comune di Piombino adottava il diniego di autorizzazione paesaggistica.
2. Avverso i predetti provvedimenti, il ricorrente ha proposto il seguente motivo:
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI PONDERAZIONE. ”.
Con il predetto mezzo, parte ricorrente censura il diniego avversato anzitutto per contraddittorietà: a suo avviso, la Commissione per il Paesaggio ha assunto che l’intervento risulta “ schermato e di natura stagionale/temporanea ” e, dunque, non visibile, mentre la Soprintendenza ha poi definito l’intervento come tale da alterarne i valori protetti con il vincolo insistente sull’area.
Inoltre, il parere della Soprintendenza sarebbe viziato, perché fondato sul mancato riscontro della situazione di fatto assunta a suo fondamento.
Ad avviso del ricorrente, la roulotte da installare non avrebbe alcun impatto visivo e, pertanto, non andrebbe ad alterare il paesaggio d’insieme della zona sottoposta a vincolo.
Anche sotto il profilo della tutela dell’ecosistema non vi sarebbero controindicazioni derivanti dalla esecuzione del richiesto intervento, atteso che nell’area in proprietà del ricorrente non sono presenti specie vegetali di pregio.
Peraltro, non sono state tenute in debito conto le soluzioni mitigative prospettate nell’ambito della fase procedimentale e volte ad escludere qualsivoglia impatto visivo dell’intervento richiesto.
Infine, il ricorrente assume che l’intervento richiesto riguarda l’installazione di una roulotte ad uso deposito, non allacciata alle utenze e costituente opera precaria.
3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate ed entrambe hanno concluso per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza del 18 marzo 2026 la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
6. Ritiene il Collegio che siano fondate le doglianze prospettate di difetto di istruttoria e carente motivazione.
6.1 Deve premettersi che l’area in esame è stata sottoposta a vincolo paesaggistico con d.m. del 22 settembre 1957, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d) , del d. lgs. n. 42/2004, in quanto rientrante nella “ Fascia costiera compresa tra il golfo di Baratti e il golfo di Salivoli, sita nell’ambito del comune di Piombino. ”, che costituisce “ … con la pineta a nord e a levante del golfo di Baratti, con il promontorio di Populonia, ricco di foltissima vegetazione, dominante il golfo, con la zona archeologica e con il centro urbano di Populonia con il suo castello medioevale, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica e di notevole valore estetico e tradizionale. ”.
Il predetto vincolo è stato oggetto di vestizione ad opera del Piano Paesaggistico della Regione Toscana, la cui scheda tecnica, all’art. 3.c.7, richiamato dalla Soprintendenza, consente interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a condizione che:
“ - siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali sul paesaggio;
- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
-sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva.
- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità; … ”.
6.2 Nell’ambito del predetto quadro regolatorio, la Soprintendenza ha reso parere negativo sulla base della seguente motivazione: “ la disciplina d’uso dell’area tutelata citata al secondo punto è applicabile nella ricerca di qualità degli interventi e di coerenza e armonia rispetto agli elementi strutturanti il paesaggio in esame, al fine di evitare la sovrapposizione di elementi incongrui rispetto alle visuali fruibili. A parere di quest’Ufficio l’inserimento della roulotte non risponde alla Disciplina d’uso del bene paesaggistico in esame; … ”.
Quanto alle misure di mitigazione proposte dal ricorrente, la Soprintendenza ha ritenuto che: “ la proposta di sostituire la quinta di canniccio con una quinta similare al cancello non influisce sulla compatibilità della roulotte rispetto al paesaggio di pregio in cui è inserita l’area oggetto di intervento; … ”.
In sostanza, la Soprintendenza ha ritenuto che l’installazione della roulotte compromettesse le “ visuali fruibili ” e, per ciò solo, essa non sarebbe assentibile.
6.3 Tuttavia, ritiene il Collegio che il parere negativo della Soprintendenza e il conseguente diniego di autorizzazione paesaggistica adottato dal Comune resistente siano viziati, perché fondati sul mancato riscontro dell’impatto concreto che l’installazione della roulotte potrebbe avere sulle visuali panoramiche, tenendo conto della ammissibilità di interventi edilizi, come riconosciuta dalla scheda di vincolo.
In detta prospettiva, il parere soprintendizio richiama la disciplina di tutela, ma non spiega perché la roulotte, come conformata dalle misure proposte dalla ricorrente, interferisca con le visuali panoramiche e, pertanto, non sia assentibile.
Dagli atti risulta che il Comune di Piombino e la Soprintendenza si sono limitati a richiamare il contesto di tutela, senza procedere alla necessaria valutazione in concreto della possibilità di inserire l’installazione richiesta.
Infatti, emerge dagli stessi provvedimenti impugnati che i vincoli rilevanti nel caso di specie riguardano la necessaria salvaguarda della “ visuale ” dell’area, da cui si inferisce la possibilità di utilizzazione dei terreni stessi attraverso l’inserimento di manufatti di modesta entità che non siano visibili e che, in quanto tali, siano inidonei ad alterare i valori paesaggistici oggetto di tutela.
Trattasi, in altre parole, di un diniego apodittico e pregiudiziale, che non tiene conto del contesto concreto di inserimento e delle osservazioni non irragionevoli prospettate dal ricorrente.
7. In definitiva, nei sensi precisati, il ricorso è fondato e va accolto, con salvezza della successiva attività amministrativa.
8. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER MA CC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
GU RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GU RI | ER MA CC |
IL SEGRETARIO