Ordinanza collegiale 11 settembre 2025
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/05/2026, n. 8340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8340 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08340/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07613/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7613 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da IU AS LA, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR – Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TA AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Cutaia, Roberto Gambina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’Avviso n. 18491 del 16 aprile 2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’U.S.R per la Sicilia, Ufficio III –Dirigenti scolastici –Personale della Scuola –Affari Legali e contenzioso, con cui l’Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del “Concorso per titoli ed esami per l’ccesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” in ragione delle soglie minime stabilite per la regione Sicilia;
- dell’esito della prova scritta del concorso de quo sostenuta dal ricorrente in data 25 febbraio u.s. (turno pomeridiano) nella parte in cui e stato attribuito all’odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante nonche inferiore alla soglia minima prevista per la classe di concorso AS48 - Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado; - del punteggio numerico, pari a 84 punti, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti n. 7, 42 e 47,
- del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione Nazionale, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti n. 7, 42 e 47 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta sostenuta dal ricorrente;
- dell’Avviso n. 19040 pubblicato sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Sicilia con cui ha convocato gli ammessi alla successiva prova orale per la classe di concorso di interesse del dott. LA quale, nello specifico, l’AS48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;
- del calendario della prova orale del concorso, per la classe di concorso di interesse del ricorrente, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;
- del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
- dell’art. 8, comma 2, del bando di concorso, laddove e previsto che “alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100”, poiché lesivo degli interessi del ricorrente;
-ove esistente, del verbale con cui e stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
per l’adozione di idonee misure cautelari
volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all’odierna parte ricorrente nella prova scritta del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante e/o l’adozione di ogni altra misura idonea a consentirle l’inclusione nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, attualmente in corso di svolgimento per la Regione Siciliana, e la previsione di una prova concorsuale suppletiva.
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate
al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell’inclusione di parte ricorrente nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7\8\2025,
- del decreto n. prot. 30703 pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Sicilia in data 26 giugno u.s. con cui l’Amministrazione ministeriale ha approvato la graduatoria di merito “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” per la classe di concorso AS48 - Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado;
- nonché il decreto n. 36891 pubblicato in data 29 luglio u.s. con cui l’Amministrazione ministeriale ha disposto l’integrazione della graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse del 30% degli idonei in ottemperanza all’art. 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla ricorrente e allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Direzione Generale, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e Dipartimento per gli Affari Europei e della sig.ra TA AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. IR DA IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 13 giugno 2025 e depositato in data 1° luglio 2025, parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, l’esito della prova scritta del concorso docenti di cui al D.D. n. 2575/2023, indetto ai sensi del DM 205/2023, cui ha partecipato per la classe di concorso AS48 - Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado.
1.1. Il ricorrente ha in particolare lamentato l’illegittimità del punteggio conseguito (84/100, al di sotto della soglia di 86/100 utile ai fini dell’ammissione alle ulteriori prove ai sensi dell’art. 8, comma 2, del bando di concorso) ritenendo errata la valutazione effettuata dalla Commissione in ordine ai quesiti a risposta multipla nn. 7, 42 e 47.
In particolare, il ricorso è affidato ai seguenti motivi in diritto:
I) “ Erroneità della formulazione dei quesiti n. 7, 42 e 45 del questionario di parte ricorrente e della conseguente attribuzione del punteggio - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97 cost. – eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa - difetto dei presupposti di fatto e di diritto. ”
Parte ricorrente contesta:
- il quesito n. 7 “ Quale software è possibile utilizzare per creare e modificare video didattici? a. Audacity. b. MindMeister. c. Microsoft Word d. Adobe Premiere ”. Secondo l’Amministrazione resistente la risposta corretta in tale quesito è l’opzione di risposta lett. d) “ Adobe Premiere ”, mentre l’odierno ricorrente ha individuato la lett. b) “MindMeister.” ;
- il quesito n. 42 “ Quale sapere è considerato da Michel Reboul “la disciplina base, che dà alle scienze dell’educazione il loro reale significato, che le integra e le orienta raccordandole ai fini”? a) La sociologia b) L’antropologia c) La docimologia d) La filosofia dell’educazione ”. Secondo l’Amministrazione resistente la risposta corretta in tale quesito è la lett. d) “La filosofia dell’educazione” . L’odierno ricorrente, invece, ha individuato tra le quattro opzioni, la risposta sub lett. b) “L’antropologia” ;
- il quesito n. 45 “ Nell'ambito della teoria dell'attaccamento, un bambino che ricerca la vicinanza della madre e allo stesso tempo mostra paura della relazione manifesta: a. un attaccamento sicuro. b. un attaccamento insicuro disorganizzato. c. un attaccamento insicuro ambivalente. d. un attaccamento insicuro evitante ”. Secondo l’Amministrazione resistente la risposta corretta in tale quesito è la lett. b) “ un attaccamento insicuro disorganizzato ”. L’odierno ricorrente, invece, ha individuato come risposta la lett. c) “ un attaccamento insicuro ambivalente ”.
Ritiene al riguardo che i quesiti presentano errori nella formulazione, che la rendono non univoca, con violazione del bando di gara e conseguente attribuzione al ricorrente di punti 2 per ciascun quesito.
II) “ Violazione dell’art. 8, comma 2, del d.m 205/2023 e dell’art. 7 del d.p.r. n. 487/1994 - Disparita’ di trattamento, eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza dell’azione amministrativa - manifesta illogicità - Violazione e falsa applicazione della lex specialis – Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a. – Violazione del principio del favor partecipationis. ”.
Con tale motivo, il ricorrente contesta la previsione di una soglia superiore alla soglia di idoneità, in quanto ingiustificatamente restrittiva e lesiva del principio di legalità, incidendo sui criteri di selezione dei candidati. Tale previsione si porrebbe in contrasto con il bando di concorso che prevede come requisito per accedere alla prova orale solo il punteggio minimo di 70/100.
1.2. In data 8.7.2025 si costituiva in giudizio con atto di stile il Ministero resistente, depositando documentazione il successivo 11.7.2025.
1.3. In data 7.8.2025, parte ricorrente depositava atto di motivi aggiunti con cui impugnava la graduatoria finale nelle more approvata, deducendone la illegittimità in via derivata.
1.4. Con ordinanza collegiale n. 16191 adottata all’esito della camera di consiglio del 9.9.2025, il Collegio disponeva il mutamento del rito (in quanto ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022), nonché la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
1.5. Alla successiva camera di consiglio del giorno 21.10.2025, il Collegio si pronunciava sulla domanda cautelare, respingendola.
1.6. In data 14.10.2025 si costituiva in giudizio la sig.ra TA AN, chiedendo l’estromissione dal giudizio in quanto soggetto inserito in graduatoria per titolo di riserva e, coma tale, non potrebbe subire penalizzazioni dall’accoglimento del ricorso.
1.7. In vista dell’udienza di merito, il ricorrente depositava memoria con cui contestava la richiesta di estromissione della controinteressata e, nel merito, insisteva per l’accoglimento del ricorso.
2. – Alla udienza pubblica del 22.4.2026, la causa veniva trattenuta per la decisione.
3. – Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
4. – Esaminando il primo motivo di ricorso, con cui sono contestati i quesiti nn. 7, 42 e 47, sopra riportati, il Collegio richiama in via preliminare il consolidato orientamento di questa Sezione, in virtù del quale deve essere ascritta alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione tanto la formulazione dei quesiti quanto l’individuazione della risposta corretta ( ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sentt. nn. 12086/2024, 13178/2024, 15307/2024).
Ne deriva l'impossibilità per il Giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla Commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: “…sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302).
Inoltre, “ non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare ” (Cons. St., I, parere n. 1208/2023).
Ciò risponde all’esigenza, come ribadito dalla giurisprudenza anche del Consiglio di Stato, per cui “ il giudice amministrativo (…) non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato ” (Cons. St, VI, n. 4670/ 2014 e, da ultimo, Cons. St., III, n. 9578/2025).
4.1. Deve dunque farsi applicazione al caso di specie dei principi esposti, per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dall’eventuale quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.
Nell’operare tale verifica, la coerenza del contenuto della risposta con il quesito posto, dovrà “ potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo ” (Cons. St., III, n. 6756/2022).
4.2. Ciò premesso, analizzando le censure svolte con riferimento ai quesiti n. 7, 42 e 47, sopra riportati, le stesse risultano infondate per le ragioni che si esporranno.
Tenuto anche conto delle considerazioni svolte dall’Amministrazione con la relazione depositata, non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, atteso che le risposte considerate giuste dalla Commissione di concorso appaiono come le uniche sicuramente corrette, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.
4.2.1. Ciò vale in primo luogo per il quesito n. 7, che il ricorrente contesta deducendo che tra le risposte opzionabili, anche quella selezionata relativa al programma “MindMeister” doveva ritenersi corretta al pari di quella indicata come corretta dal Ministero (ossia Adobe Premiere).
Il Collegio rileva come, da un lato, sia corretta la denominazione del programma indicato nella risposta, in quanto attualmente in uso (al contrario, la denominazione riportata dal ricorrente era utilizzata in una precedente versione); dall’altro, è inequivoca la funzione tipica di detto programma, che corrisponde a quella oggetto del quesito, ossia “ creare e modificare video didattici ”.
Diversamente, la risposta indicata dal ricorrente si qualifica come mero distrattore, in quanto il software “ MindMeister ” è utilizzato per la diversa funzione di creazione di mappe mentali, come chiarito con riferimenti univoci nella documentazione depositata dall’Amministrazione. Tale circostanza (ossia la intrinseca diversità di utilizzo dei due software) non è peraltro smentita da parte ricorrente che si limita ad asserire che anche il software “ MindMeister ” è “ utilizzabile in contesti didattici integrati e multimediali ”, caratteristica tuttavia che non appare risolutiva, né coerente con il contenuto del quesito che richiedeva una conoscenza più approfondita dei due software .
4.2.2. Con riferimento al quesito n. 42, il Collegio rileva che, malgrado il refuso contenuto nella domanda, il contenuto della stessa contiene tutti i riferimenti necessari per poter individuare la risposta corretta e, quest’ultima, appare la sola coerente con il tenore del quesito.
Nello specifico si osserva come, indipendentemente dal riferimento al nome del filosofo citato (in cui era presente un refuso nella parte relativa al nome di battesimo), il quesito ruota intorno alla citazione riportata e richiede, inequivocabilmente, al candidato di individuare il nome della “ disciplina base, che dà alle scienze dell’educazione il loro reale significato, che le integra e le orienta raccordandole ai fini ”.
Se questo è il contenuto proprio della domanda, ne segue che tra le risposte opzionabili, non sorge dubbio sulla pertinenza della risposta indicata dall’Amministrazione, ossia la “filosofia dell’educazione”, che si propone appunto di integrare i saperi filosofici e pedagogici per definire strategie educative valide, etiche e rispondenti alle esigenze esistenziali. Al contrario, l’opzione ritenuta corretta dal ricorrente (ossia “antropologia”), al pari delle altre, individua un’area disciplinare distinta e del tutto inconferente con quella oggetto del quesito.
Del resto le considerazioni appena svolte non sono messe in dubbio da parte ricorrente, la quale si limita a rilevare il refuso, senza tuttavia spiegare per quale motivo la risposta da lui fornita debba considerarsi corretta, ovvero in quale misura il refuso fosse non agevolmente riconoscibile, nonchè determinante nella scelta da parte del candidato della risposta fornita.
4.2.3. Avuto riguardo al terzo quesito contestato, il n. 45, il Collegio rileva che le allegazioni di parte ricorrente non sono tali da evidenziarne l’erroneità, né sotto il profilo di una manifesta illogicità o irragionevolezza, né secondo una prospettiva di attendibilità tecnico-scientifica.
Invero, il contenuto del quesito appariva concentrarsi su una peculiare caratteristica della relazione con il bambino, che – pur ricercando la madre – “ allo stesso tempo mostra paura della relazione ”. Ebbene – ferma restando la teorizzazione nella letteratura scientifica della tipologia di attaccamento “ insicuro-disorganizzato ” accanto a quello “ insicuro-ambivalente ” (come correttamente deduce l’Amministrazione riportando letteratura scientifica successiva a quella citata dal ricorrente e da questi non specificamente contestata nelle memorie depositate) – è proprio la caratteristica della “paura” a qualificare l’attaccamento come disorganizzato in luogo di ambivalente: in quest’ultimo, infatti, il sentimento di paura non riguarda direttamente la figura del genitore, ma propriamente la possibilità dell’abbandono o della separazione dalla figura genitoriale (che lo stesso ricorrente definisce “ ansia da separazione ”) che deve essere distinta dalla “ paura verso il caregiver stesso, percepito contemporaneamente come figura protettiva e minacciosa ”, propria dell’attaccamento disorganizzato (v. ricorso, p. 11).
4.3. Per le considerazioni che precedono, quindi, il Collegio ritiene infondato il primo motivo di ricorso, non ravvisando una manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo Giudice, atteso che:
- la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l’unica sicuramente corretta, tenuto in considerazione il contenuto del quesito e del contesto tecnico-scientifico in cui si colloca;
- costituiscono invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.
5. – Esaminando il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della previsione di una soglia minima, superiore a 70/100, per il superamento delle prove scritte, il Collegio non lo ritiene meritevole di accoglimento.
Basti sul punto rinviare ai precedenti conformi, anche di questa Sezione, con cui si è ritenuto che: “ per giurisprudenza consolidata, la previsione di una soglia per ottenere l’idoneità in un concorso pubblico è questione che rientra nella ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione ovvero al Legislatore qualora il parametro sia stabilito in una norma primaria. Nel caso di specie non emerge alcuna chiara irragionevolezza della norma che prevede la detta soglia, in quanto la consistenza di quest’ultima è finalizzata a garantire la selettività della procedura e la qualità del corpo docente, sulla scorta di una valutazione che rientra nelle prerogative degli organi competenti. ” (TAR Lazio, III-bis, n. 10163/2025).
In particolare, è stato rilevato da concorde giurisprudenza come:
- “ nel contemperamento delle varie esigenze appare razionale e logica la determinazione di un punteggio minimo. In un concorso la previsione del punteggio minimo costituisce un parametro per inserire un criterio di merito collegato alle prove svolte, non contrastante con l’ulteriore ratio di eliminare il precariato storico, coerente d’altro canto con la previsione di qualsiasi procedura concorsuale ” (TAR Lazio, III-bis, n. 4655/2024);
- “[n] on è preclusa la possibilità che sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in sé corrisponde all’esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi - una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall’art. 97 Cost .” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5639/2015; sez. IV, sent. n. 2614/2021; TAR Lazio, I-quater, n. 9485/2023).
Nel caso di specie deve inoltre considerarsi che l’introduzione della soglia di sbarramento di tipo mobile non solo è stata precisamente individuata nella lex specialis , ma la stessa recepisce quanto previsto dalla norma di legge di cui all’art 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, ai sensi della quale “ All'articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: "Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi ”.
La richiamata previsione sfugge alle censure sollevate dal ricorrente e si palesa funzionale alle esigenze del buon andamento della pubblica amministrazione e di selezione dei migliori e, in quanto tale, non appare neppure censurabile in punto di ragionevolezza o discriminatorietà (cfr. Cons. Stato, IV, n. 2614/2021; TAR Lazio-Roma, n. 9485/2023).
In considerazione dell’elevato numero di posti messi a concorso e del carattere diffuso e della periodicità annuale della procedura, la prevista soglia di sbarramento svolge dunque un contemperamento tra una pluralità di interessi, tra i quali, a titolo esemplificativo: le esigenze delle istituzioni scolastiche ad avere un numero adeguato di docenti rapportati alla richiesta di offerta formativa; mantenere un elevato il livello di preparazione dei docenti che superano la procedura concorsuale; evitare altresì la formazione di nuovo precariato e ridurre o rimuovere quello storico. 6. – Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
7. – La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES AS, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
IR DA IR, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IR DA IR | ES AS |
IL SEGRETARIO