CASS
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2025, n. 39416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39416 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. RD GR nato a [...]’Antimo il 16/01/1966 2. EA FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere IA NO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria del difensore degli imputati, avv. Domenico Giustiniani, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna dei ricorrenti per i delitti di aggravamento del dissesto e di bancarotta fraudolenta distrattiva e, rispetto al solo RD, anche per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d’Appello di Napoli gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto, mediante il comune difensore di fiducia, affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primo, deducono assenza di motivazione rispetto alle circostanze Penale Sent. Sez. 5 Num. 39416 Anno 2025 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 19/11/2025 2 che hanno condotto allo stato di decozione della società fallita che avrebbero dovuto essere individuate, come documentato sin dal giudizio di primo grado, nella crisi del mercato di riferimento e nel mancato pagamento di somme dovute da parte di altre società a propria volta fallite. Lamentano, inoltre, che la corresponsione degli stipendi e il pagamento dei fornitori, e l’esistenza di debiti nei soli confronti dell’Erario, dimostrano che non vi era alcuna loro intenzione di condurre la società al dissesto. Per altro verso sottolineano che la decisione impugnata è priva di motivazione rispetto al dolo specifico necessario per configurare il delitto di bancarotta fraudolenta documentale da omessa tenuta delle scritture contabili. 2.2. Con il secondo motivo denunciano vizio di motivazione in ordine alla «qualificazione» del termine di prescrizione, elevato a quello di anni 18 e mesi 9 per la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 1, l.fall. nella sua massima estensione senza che l’entità della pena riveniente dall’operare di detta circostanza fosse stata determinata in concreto. Il RD evidenzia, inoltre, che la pronuncia censurata è erronea e carente di motivazione rispetto all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre la EA contesta la mancata attribuzione delle circostanze attuanti generiche in regime di prevalenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo dei ricorsi non è fondato. 1.1. Nella sua prima parte, invero, detto motivo appare finanche di difficile comprensione rispetto alle prospettazioni accusatorie formulate nei confronti degli imputati e ritenute fondate dalle conformi pronunce di merito. Vi è infatti che i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili, innanzi tutto, del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva dell’intera massa attiva della società in favore di un’altra, amministrata dalla EA, che, in prossimità del fallimento della prima, ne aveva «ereditato» l’attività. Dacché non rilevano, per tale imputazione, le cause del dissesto, quanto piuttosto le condotte distrattive realizzate, in danno dei molteplici creditori, all’approssimarsi di esso. Né, del resto, quanto dedotto può assumere una qualche valenza rispetto al delitto di bancarotta c.d. impropria per aggravamento del dissesto di cui al capo b), in quanto correlato all’omessa corresponsione all’Erario di ingenti somme, ciò che integra pacificamente il fatto di reato. D’altra parte, come è stato ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria 3 prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (tra le altre, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189; Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Cassa di Risparmio di Rieti, Rv. 262189). 1.2. Con riferimento, rispetto all’imputato RD, all’assunta carenza di motivazione in ordine al dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, occorre sottolineare che, nella fattispecie in esame, le decisioni di merito integrano una c.d. doppia conforme, poiché la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (ex ceteris, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Ciò posto, l’infondatezza della relativa censura è palesata dalla lettura della decisione di primo grado (pag. 14), laddove ha sottolineato che l’imputato ha distrutto le scritture contabili al precipuo scopo di non consentire agli organi fallimentari di verificare il movimento degli affari e l’effettiva consistenza patrimoniale della società fallita e, dunque, con la finalità di procurare un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori in quanto ciò avrebbe potuto far emergere le condotte distrattive. 2. Il secondo motivo è inammissibile. Nella sua prima parte, esso è infatti manifestamente infondato avendo questa Corte ribadito, anche di recente, che l'aggravante ad effetto speciale che sia stata ritenuta nella sentenza è rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione del reato anche se, nel calcolo della pena, non sia stata indicata la misura dell'aumento conseguente al suo riconoscimento (Sez. 5, n. 13203 del 01/02/2024, Di Sciullo, Rv. 286220). Quanto all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche al RD la pronuncia impugnata è fondata sull’adeguata argomentazione per la quale le stesse non possono essere concesse in considerazione delle 4 macroscopiche dimensioni dell’intera vicenda delittuosa relativa al fallimento di un’importante società con un passivo di oltre cento milioni di euro per imposte e tasse non pagate, del quale egli è stato protagonista indiscusso. Anche con riguardo alla EA la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza e non già, come auspicato dalla stessa, di prevalenza, è stata congruamente motivata, ponendo in rilievo il minor contributo offerto dalla medesima nella vicenda, che, tuttavia, è di macroscopica gravità. D’altra parte, va ribadito che, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (ex multis, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 – 02). 3. I ricorsi devono pertanto essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/11/2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente IA NO LE NO
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria del difensore degli imputati, avv. Domenico Giustiniani, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna dei ricorrenti per i delitti di aggravamento del dissesto e di bancarotta fraudolenta distrattiva e, rispetto al solo RD, anche per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d’Appello di Napoli gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto, mediante il comune difensore di fiducia, affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primo, deducono assenza di motivazione rispetto alle circostanze Penale Sent. Sez. 5 Num. 39416 Anno 2025 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 19/11/2025 2 che hanno condotto allo stato di decozione della società fallita che avrebbero dovuto essere individuate, come documentato sin dal giudizio di primo grado, nella crisi del mercato di riferimento e nel mancato pagamento di somme dovute da parte di altre società a propria volta fallite. Lamentano, inoltre, che la corresponsione degli stipendi e il pagamento dei fornitori, e l’esistenza di debiti nei soli confronti dell’Erario, dimostrano che non vi era alcuna loro intenzione di condurre la società al dissesto. Per altro verso sottolineano che la decisione impugnata è priva di motivazione rispetto al dolo specifico necessario per configurare il delitto di bancarotta fraudolenta documentale da omessa tenuta delle scritture contabili. 2.2. Con il secondo motivo denunciano vizio di motivazione in ordine alla «qualificazione» del termine di prescrizione, elevato a quello di anni 18 e mesi 9 per la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 1, l.fall. nella sua massima estensione senza che l’entità della pena riveniente dall’operare di detta circostanza fosse stata determinata in concreto. Il RD evidenzia, inoltre, che la pronuncia censurata è erronea e carente di motivazione rispetto all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre la EA contesta la mancata attribuzione delle circostanze attuanti generiche in regime di prevalenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo dei ricorsi non è fondato. 1.1. Nella sua prima parte, invero, detto motivo appare finanche di difficile comprensione rispetto alle prospettazioni accusatorie formulate nei confronti degli imputati e ritenute fondate dalle conformi pronunce di merito. Vi è infatti che i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili, innanzi tutto, del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva dell’intera massa attiva della società in favore di un’altra, amministrata dalla EA, che, in prossimità del fallimento della prima, ne aveva «ereditato» l’attività. Dacché non rilevano, per tale imputazione, le cause del dissesto, quanto piuttosto le condotte distrattive realizzate, in danno dei molteplici creditori, all’approssimarsi di esso. Né, del resto, quanto dedotto può assumere una qualche valenza rispetto al delitto di bancarotta c.d. impropria per aggravamento del dissesto di cui al capo b), in quanto correlato all’omessa corresponsione all’Erario di ingenti somme, ciò che integra pacificamente il fatto di reato. D’altra parte, come è stato ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria 3 prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (tra le altre, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189; Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Cassa di Risparmio di Rieti, Rv. 262189). 1.2. Con riferimento, rispetto all’imputato RD, all’assunta carenza di motivazione in ordine al dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, occorre sottolineare che, nella fattispecie in esame, le decisioni di merito integrano una c.d. doppia conforme, poiché la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (ex ceteris, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Ciò posto, l’infondatezza della relativa censura è palesata dalla lettura della decisione di primo grado (pag. 14), laddove ha sottolineato che l’imputato ha distrutto le scritture contabili al precipuo scopo di non consentire agli organi fallimentari di verificare il movimento degli affari e l’effettiva consistenza patrimoniale della società fallita e, dunque, con la finalità di procurare un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori in quanto ciò avrebbe potuto far emergere le condotte distrattive. 2. Il secondo motivo è inammissibile. Nella sua prima parte, esso è infatti manifestamente infondato avendo questa Corte ribadito, anche di recente, che l'aggravante ad effetto speciale che sia stata ritenuta nella sentenza è rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione del reato anche se, nel calcolo della pena, non sia stata indicata la misura dell'aumento conseguente al suo riconoscimento (Sez. 5, n. 13203 del 01/02/2024, Di Sciullo, Rv. 286220). Quanto all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche al RD la pronuncia impugnata è fondata sull’adeguata argomentazione per la quale le stesse non possono essere concesse in considerazione delle 4 macroscopiche dimensioni dell’intera vicenda delittuosa relativa al fallimento di un’importante società con un passivo di oltre cento milioni di euro per imposte e tasse non pagate, del quale egli è stato protagonista indiscusso. Anche con riguardo alla EA la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza e non già, come auspicato dalla stessa, di prevalenza, è stata congruamente motivata, ponendo in rilievo il minor contributo offerto dalla medesima nella vicenda, che, tuttavia, è di macroscopica gravità. D’altra parte, va ribadito che, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (ex multis, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 – 02). 3. I ricorsi devono pertanto essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/11/2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente IA NO LE NO