Ordinanza cautelare 26 luglio 2024
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 17/04/2026, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01768/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01517/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1517 del 2024, proposto da
EP AN SA, rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Pollastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, non costituito in giudizio;
nei confronti
PO ZE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 26652 del 27.05.2024, tramite il quale la USR Lombardia comunicava l’esito della prova preselettiva di cui al concorso per reclutamento dirigenti scolastici di cui al DM n. 2788 del 18.12.2023 e, conseguente, annullamento dell''esito della prova preselettiva del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2026 il dott. AN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha impugnato gli esiti della prova preselettiva conseguente al concorso per titoli di esami per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 2788 del 18 dicembre 2023, dolendosi della circostanza che i “ quadri di riferimento per la prova preselettiva ” non sarebbero stati pubblicati sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Regione Lombardia, in violazione dell’art. 3 del bando.
2. Con ordinanza n. 813/2024, confermata in sede di appello cautelare, l’intestato Tribunale ha respinto la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati.
3. Con atto notificato il 25 marzo 2026 al Ministero intimato, e depositato in giudizio il 27 marzo 2026, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
4. All’udienza pubblica del 13 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è improcedibile.
L'art. 84 co. 1 c.p.a. dispone che:
“ 1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale
2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”.
Nel caso in esame il ricorrente ha dato prova di aver notificato la rinuncia all’amministrazione intimata, ma non anche alla parte controinteressata cui era già stato notificato il ricorso introduttivo.
Tuttavia, la previsione di cui all'art. 84, comma 4, c.p.a. consente al giudice, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, di desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso e altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
Come chiarito dalla giurisprudenza, una dichiarazione di rinuncia, seppur irrituale, costituisce comunque un qualificato ed univoco argomento di prova circa la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del gravame a norma del comma 4 del richiamato art. 84 c.p.a., posto che tale norma può applicarsi al caso dell’atto di rinuncia irrituale perché non notificato alle controparti (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, V, 28 maggio 2024, n. 1624; Cons. Stato, III, 7 aprile 2023, n. 3631).
Pertanto, il Collegio non può che dichiarare ex art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a. l’improcedibilità del ricorso.
6. La particolarità della controversia, e la sua definizione in rito, giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IE, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
AN LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | AN IE |
IL SEGRETARIO