Art. 5. (Abrogazione di 7 primo comma dell'art. 1
della legge 28 luglio 1950, n. 626).
E' abrogato il primo comma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626 , modificata dalle leggi 7 dicembre 1951, n. 1371, e 4 novembre 1953, n. 839 .
L'abrogazione ha effetto dal giorno 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
della legge 28 luglio 1950, n. 626).
E' abrogato il primo comma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626 , modificata dalle leggi 7 dicembre 1951, n. 1371, e 4 novembre 1953, n. 839 .
L'abrogazione ha effetto dal giorno 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.