Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1977, valutato in lire 13 miliardi, si provvede quanto a lire 9 miliardi mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, e quanto a lire 4 miliardi, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1977.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1977, valutato in lire 13 miliardi, si provvede quanto a lire 9 miliardi mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, e quanto a lire 4 miliardi, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1977.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.