Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 02/01/2026, n. 1
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per mancato riscontro all'istanza di accertamento con adesione

    L'Agenzia resistente ha fornito prova di aver risposto con Invito di Adesione n. TK7I11300556 notificato in data 07/10/2025, e la società non ha dato alcun riscontro.

  • Rigettato
    Carenza assoluta di motivazione, falsa/apparente motivazione dell'Avviso

    La motivazione del provvedimento è ritenuta puntuale e ha permesso alla società di ricostruire le contestazioni. L'accertamento è stato condotto in regime di evasione totale, con conseguente applicazione dell'accertamento induttivo puro.

  • Rigettato
    Manifesta illegittimità ed erroneità del calcolo delle maggiori imposte, eseguito per via induttiva

    L'Agenzia ha legittimamente applicato l'accertamento induttivo puro ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. 600/73, data la mancanza di scritture contabili e l'evasione totale. I ricavi sono stati tratti dal bilancio, considerato attendibile in quanto dichiarato dalla società stessa. I costi sono stati ritenuti indeducibili se non supportati da documentazione minima o da Certificazioni Uniche. La società non ha fornito prova contraria né ha dimostrato una diversa quota di ricarico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 02/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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