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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
LE ON, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 998/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglioni 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7031301117 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, ha contestato l'avviso di accertamento N. TK7031301117/2024 notificato il 28.06.24 per IRES, IRAP e IVA relative all'anno 2017. La società ricorrente ha premesso che in data 21 ottobre 2021, la Guardia di Finanza –
Nucleo di polizia Economico-Finanziaria di Viterbo - avviava nei confronti della stessa società ricorrente una verifica fiscale ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e degli altri tributi, per i periodi di imposta 2017, 2018,
2019, 2020 e 2021, all'esito della quale veniva emesso Processo Verbale di Costatazione, del 12.12.23, con il quale venivano sollevate, per la sola annualità 2017, constatazioni inerenti all'Ires, all'Iva e all'Irap, cui seguiva la notifica dell'avviso di accertamento di causa con il quale, in relazione all'anno 2017, in conseguenza della contestazione della non attendibilità di alcuni costi riportati in bilancio, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, costi ritenuti indeducibili, veniva rideterminato il volume di affari in € 3.571.108,00, con richiesta di pagamento di maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA, per un totale di euro 1.531.755,00 (oltre interessi per euro 381.955,00; e sanzioni per euro 1.414.159,00).
La società ricorrente ha quindi formulato i seguenti motivi di ricorso:
- illegittimità dell'avviso di accertamento per mancato riscontro all'istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997, avendo l'ufficio omesso di dare risposta all'istanza di accertamento con adesione inviata dalla Società in data 25.09.24, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n.
218/97; secondo le allegazioni della parte ricorrente, in data 25.09.24 i difensori della società, nella qualità di procuratori della Ricorrente_1, notificavano a mezzo Pec all'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale III di Roma, istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997, relativa all'avviso di accertamento n. TK7031301117 ai fini Ires, Irap e Iva per il 2017, notificato in data 28.06.24 – come da messaggio Pec allegato richiesta alla quale non seguiva riscontro;
- carenza assoluta di motivazione, falsa/apparente motivazione dell'Avviso, in violazione dell'art. 42 del d.
P.R. 29.09.1973, n. 600, dell'art. 3, comma 1, della legge 7.8.1990, n. 241 e dell'art. 7, comma 1, della legge
27.7.2000, n. 212, poiché la motivazione risulterebbe scarna poco comprensibile e totalmente inidonea ad assolvere alla fondamentale funzione informativa che le norme impongono. In specie, l'Avviso di causa presenterebbe numerose lacune che ne inficerebbero la motivazione rendendola assolutamente carente o, quanto meno, apparente. In particolare, l'Agenzia dopo aver riconosciuto come deducibili i costi del personale, ammontanti ad € 1.076.508,00, in quanto attestati nelle Certificazioni Uniche, avrebbe ritenuto non deducibili ulteriori costi, senza meglio precisare a quali costi si riferisse precisamente. Nello specifico, l'Ufficio afferma che: «Si riconoscono gli ulteriori costi, pari ad € 35.351,37, relativi alle operazioni passive in acquisto ricostruite, per il quali il contribuente risulta in qualità di cessionario, nella banca dati alimentata dalle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA ex art. 21, D.L. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122), e ricostruiti dall'Ufficio, in quanto sono stati eliminati quei costi ritenuti non inerenti ictu oculi, trattandosi verosimilmente di operazioni sprovviste del requisito dell'inerenza di cui all'art. 109, comma 5, TUIR» (pag 5, avv. di acc). Tale affermazione sarebbe stata suffragata soltanto da una tabella con l'indicazione dei costi divisi per fornitore, senza che nella motivazione vi sia alcun chiarimento circa la tipologia e la natura dei costi non riconosciuti o qualsivoglia altra indicazione utile alla loro identificazione. Non sarebbe rinvenibile quindi alcuna indicazione utile per identificare quali costi sono stati riconosciuti come deducibili e quali invece no.
- manifesta illegittimità ed erroneità del calcolo delle maggiori imposte, eseguito per via induttiva, in violazione ed illegittima applicazione dell'art. 39 del d.P.R. 29.09.1973, n. 600 nonché dell'art. 53 Cost.. Nella specie,
l'Agenzia ha operato nei seguenti termini:
- con riguardo ai componenti positivi, ha acquisito l'importo dei ricavi esposto nel bilancio di esercizio dell'anno di riferimento;
- con riguardo ai componenti negativi, ha disconosciuto la deducibilità – in quanto ritenuti non documentati - dei costi corrispondenti alla differenza tra l'importo dei costi esposti in bilancio (euro 3.340.987,00) e quelli riconosciuti come deducibili (euro 1.111.859,00) in quanto emergenti dalle Certificazioni Uniche e ricavati dal sistema “Spesometro integrato”.
In tal modo, l'Ufficio avrebbe ricalcato pedissequamente le constatazioni presenti nel PVC, senza però apportare le valutazioni giuridiche che dovrebbero essere proprie di chi esercita il potere impositivo. Una tale impostazione del metodo di calcolo induttivo manifesterebbe, secondo la società ricorrente, un'evidente asimmetria dovuta al fatto che, se, da un lato, è stato acriticamente acquisito il valore dei ricavi risultante dal bilancio, dall'altro si è operata una “correzione” dei costi - rilevati dallo stesso bilancio - dovuta alle informazioni ricavate per il tramite della banca dati “Spesometro integrato”; in sostanza, ad essere oggetto della ricostruzione induttiva, sarebbero state soltanto le componenti negative.
Di contro, qualsiasi equilibrata azione di accertamento induttivo avrebbe dovuto tendere alla bilanciata ricostruzione del reddito e, quindi, quali indefettibili elementi di quest'ultimo, alla ricostruzione non soltanto dei costi, ma anche dei ricavi, con le medesime modalità; ciò sul presupposto, costituente un imprescindibile criterio di orientamento, che lo scopo dell'Amministrazione finanziaria è quello di pervenire alla quanto più possibilmente corretta misura della capacità contributiva del soggetto interessato dall'accertamento. A prescindere dalla concreta scelta di qualsiasi preciso metodo, sarebbe stato indispensabile, secondo le allegazioni della società ricorrente, che il risultato ottenuto in esito alla ricostruzione induttiva fosse affidabile e credibile, requisiti nella specie mancanti. Ove avessero inteso ispirare la propria condotta a tali criteri, i verificatori, prima, e l'organo di accertamento, dopo, avrebbero potuto procedere ad ispezioni bancarie, senza incardinare la ricostruzione induttiva mediante un metodo che ha fornito una prospettiva appiattita.
Nel caso di specie, l'affidabilità dell'importo del reddito accertato sarebbe, secondo la parte ricorrente, da escludere ictu oculi;
infatti, rapportando gli importi dei componenti assunti per l'accertamento del maggior reddito, e cioè:
(i) ricavi pari ad euro 3.340.987,00;
(ii) costi pari ad euro 1.111.859,00;
si desume che l'Ufficio, nel determinare il reddito de quo, ha ritenuto idonea l'applicazione di una percentuale di ricarico pari addirittura ad oltre il 300,00%.
La ricostruzione induttiva effettuata mediante i calcoli appena esposti manifesterebbe, quindi, una lampante sproporzione con i dati effettivamente ricavabili dalla puntuale aderenza con le circostanze fattuali: la percentuale di ricarico pari al 300,00% risulterebbe del tutto insostenibile.
Alla luce di tutte le ragioni esposte, la società ricorrente ha concluso chiedendo di riconoscere la manifesta erroneità del calcolo delle maggiori imposte che è stato eseguito, per via induttiva, in forza dell'art. 39 del d.P.R. 29.09.1973, n. 600.
Tanto premesso la società ricorrente ha chiesto accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte,
l'illegittimità e l'infondatezza e, conseguentemente, la nullità, l'annullamento e/o l'inefficacia dell'avviso di accertamento notificato il 28.06.2024 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma - Ufficio
Controlli, per IRES, IRAP e IVA relativa all'anno 2017.
Si è costituita la DIP III di Roma chiedendo il rigetto del ricorso. Con riferimento al primo motivo di ricorso la DIP III ha rappresentato come, contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente, a fronte dell'istanza di accertamento con adesione presentata dalla società ricorrente in data 25/09/2024, l'Ufficio ha risposto con invito di Adesione n. TK7I11300556 notificato in data 07/10/2025 (all. 4) e dunque ampiamente nei termini indicati dalla normativa di riferimento. Invito al quale la società non ha mai aderito assumendo un comportamento, ritenuto ostruzionistico e sicuramente non collaborativo. Alla luce di quanto esposto, stante il tempestivo invito e la mancata accettazione del contribuente a presenziare all'incontro del
24/10/2024, l'eccezione de quo sollevata da parte avversa sarebbe chiaramente infondata.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso la DIP III ha affermato la completezza della motivazione contenente tutti gli elementi normativamente richiesti, essendo legittima anche la motivazione per relationem, redatta con riferimenti al PVC, rilevando nello specifico che nell'avviso di accertamento di causa sarebbero contenuti i presupposti di fatto sottesi alla pretesa tributaria, sottolineando la totale omissione da parte della società delle attività ai fini della presentazione delle dichiarazioni IRES, IRAP e IVA, la mancata esibizione delle scritture contabili obbligatorie e la valorizzazione degli elementi desunti dalla banca dati di operazioni rilevanti ai fini IVA, riscontrate dalla GdF a seguito dei controlli effettuati per il solo anno di imposta 2017.
Nell'atto di causa sarebbero presenti indicazioni sulle modalità con cui sono state effettuate le attività di controllo, la valutazione critica dei dati pervenuti dalla Guardia di Finanza e la ripartizione dei dati indicati e specificati nei distinti “Quadri”, individuando chiaramente la normativa applicata e addivenendo alla conclusione, avendo fatto ricorso alla procedura indicata all'art. 29, comma 1, lett. c), del D. L. n. 78/2010
e cioè dell'affidamento in carico all'agente della riscossione in via anticipata, per il fondato pericolo di perdere la garanzia del proprio credito derivante dall'atto impugnato. La DIP III ha sottolineato l'applicazione del criterio della inversione dell'onere della prova a carico della ricorrente, ai sensi degli artt. 39 e 41 del DPR
600/1973, con riferimento, per esempio, alla mancanza del requisito dell'inerenza dei costi con l'attività
d'impresa; nella specie la società non avrebbe fornito la prova di tale inerenza né in sede di contradditorio, né in sede di ricorso. In particolare, quanto alla contestata mancata chiara identificazione dei costi ritenuti deducibili dall'Ufficio, la DIP III ha evidenziato la dettagliata individuazione delle deduzioni riconosciute nonostante la totale mancanza di documentazione contabile fornita dal contribuente.
Quanto alla allegata manifesta illegittimità ed erroneità del calcolo delle maggiori imposte, eseguito per via induttiva, avendo la società ricorrente contestato la quantificazione dei ricavi sulla sola valutazione, da parte dell'Ufficio, dei dati riportati nel conto economico del bilancio al 31/12/2017 e di una operazione di “correzione” dei costi con asserita sproporzione rispetto ai dati effettivamente ricavabili dalla puntuale aderenza con le circostanze fattuali, lamentando la non attinenza dei risultati riportati nell'avviso di accertamento a “dati e notizie comunque raccolti o di cui l'Ufficio fosse venuto a conoscenza”, la DIP III ha affermato di aver dato puntuale applicazione al dettato del comma 2 dell'art. 39 del d.P.R. 600/73 richiamando, le c.d. “super presunzioni”. Ribadendo la totale mancanza di documentazione contabile e la mancata presentazione delle dichiarazioni ai fini IRES, IRAP e IVA, con conseguente applicazione del c.d. accertamento induttivo puro
(o extracontabile) ex art. 39, comma 2, del d.P.R. 600/73, l'Agenzia resistente ha quindi sottolineato la necessità di aver dovuto ricostruire il reddito imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, in quanto esistenti, e di essersi avvalsa anche di presunzioni. Sarebbero state applicate presunzioni c.d. super semplici, che assumono rilevanza nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, i dati contenuti nei bilanci o nelle scritture contabili sono assolutamente inattendibili e tali da inficiare l'utilizzabilità anche di quelli apparentemente regolari, ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria, ossia di dimostrare di non avere conseguito il reddito accertato (Cass. n. 20793/2020) ovvero di avere conseguito un reddito inferiore a quello indicato dall'Ufficio
(Cass. n. 121217/2022).
Perciò, nell'avviso di accertamento, che richiama e integra il Processo Verbale di Constatazione, verrebbe correttamente evidenziata la situazione di totale inattendibilità della situazione contabile della società, sia in riferimento alle omesse dichiarazioni sia alla mancata tenuta delle scritture contabili.
Le ulteriori contestazioni di parte ricorrente, riguardanti i risultati ottenuti dai riscontri della GdF e dall'amministrazione Finanziaria, in realtà, non dovrebbero essere valutate;
ciò in quanto, in tali casi, è consentito all'Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e della regolarità complessiva della contabilità fiscale e, quindi, desumere, sulla base di presunzioni maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente. L'Ufficio avrebbe correttamente operato facendo ricorso al controllo induttivo sulla base di presunzioni che avevano come base la limitatissima documentazione pervenuta dalla verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza e pertanto strettamente connessa al caso concreto.
L'Agenzia resistente ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Preliminarmente con riferimento al primo motivo di ricorso (illegittimità dell'avviso di accertamento per mancato riscontro all'istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n.
218/1997, avendo l'ufficio omesso di dare riscontro all'istanza di accertamento con adesione inviata dalla
Società in data 25.09.24, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 218/97), lo stesso non può essere accolto a fronte della prova, fornita dalla Agenzia resistente, che ha dimostrato di aver risposto alla richiesta della ricorrente con Invito di Adesione n. TK7I11300556 notificato in data 07/10/2025 (all. 4), precisando che rispetto a tale invito a fornire elementi la società non ha dato alcun riscontro.
Con riferimento agli ulteriori motivi di ricorso (carenza di motivazione, manifesta illegittimità ed erroneità del calcolo delle maggiori imposte, eseguito per via induttiva) occorre premettere che l'avviso di accertamento di causa è la risultante di un accertamento compiuto in data 21 ottobre 2021, dalla Guardia di Finanza –
Nucleo di polizia Economico-Finanziaria di Viterbo nei confronti della stessa società ricorrente, all'esito della quale veniva emesso Processo Verbale di Costatazione, del 12.12.23, con il quale venivano sollevate, per la sola annualità 2017, constatazioni inerenti all'Ires, all'Iva e all'Irap. Nell'avviso di causa si legge: “è emerso che codesta società, nell'anno di imposta 2017 ha omesso di presentare le prescritte dichiarazioni annuali ai fini dell'imposizione diretta ed indiretta, in violazione degli art. 1 del DPR 29.9.1973, n. 600, 19 del d. leg. vo , 15.12.1997 n. 446 e art. 8 del DPR 22 luglio 1998 n. 322, configurandosi per tale annualità quale
EVASORE TOTALE, pur in presenza di operazioni commerciali attive”.
Alla luce di tale premessa l'accertamento compiuto deve essere ricondotto nell'alveo dell'art. 39, comma 2,
DPR n. 600/73 che disciplina il c.d. accertamento induttivo puro applicabile in caso di mancanza di scritture contabili.
Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento è puntuale tanto da aver permesso alla società ricorrente di ricostruire le contestazioni operate dall'amministrazione tributaria.
Nel merito nell'avviso di accertamento oltre ad emergere la già riportata evasione totale viene precisato che
“la società dalla data di costituzione del 21/09/2015 non ha mai presentato una dichiarazione ai fini Imposte dirette, Irap e Iva;
” e ancora “l'omessa esibizione all'accesso della GdF, dei libri, registri scritture contabili e/o documento attinente l'attività esercitata.”.
La società ricorrente ha contestato le modalità di calcolo delle imposte oggetto di accertamento poiché con riguardo ai componenti positivi, gli accertatori avrebbero acquisito l'importo dei ricavi esposto nel bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, mentre quanto ai componenti negativi, avrebbero disconosciuto la deducibilità – in quanto ritenuti non documentati - dei costi corrispondenti alla differenza tra l'importo dei costi esposti in bilancio (euro 3.340.987,00) e quelli riconosciuti come deducibili (euro 1.111.859,00) in quanto emergenti dalle Certificazioni Uniche e ricavati dal sistema “Spesometro integrato”. Inoltre la manifesta erroneità dell'importo del reddito accertato emergerebbe dal confronto dei componenti assunti per l'accertamento del maggior reddito (ricavi pari ad euro 3.340.987,00; costi pari ad euro 1.111.859,00) con conseguente applicazione di una percentuale di ricarico pari addirittura ad oltre il 300,00%, ritenuta del tutto inattendibile.
Sul punto l'Agenzia resistente ha precisato come si legge nella comparsa di costituzione che “…per quanto riguarda i costi, vista l'assenza della documentazione elementare passiva e di conseguenza non potendo riscontrare l'attendibilità degli stessi riportati a bilancio, secondo il principio di certezza e determinabilità previsti dall'art. 109 del TUIR, gli stessi sono stati ritenuti indeducibili dai militari, ad eccezione dei costi del personale ammontanti ad € 1.076.508,00, i quali vengono riconosciuti in quanto sono attestati dalle
Certificazioni Uniche inviate e dal modello 770/2018 presentato. Si riconoscono ulteriori costi, pari ad
€ 35.351,37, relativi alle operazioni passive ricostruite, per le quali il contribuente risulta in qualità di cessionario, nella banca dati alimentata dalle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA ex art. 21 ,
D.L. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122), e ricostruiti dall'Ufficio….”.
Secondo le difese dell'Agenzia resistente per tutti gli altri costi, ammontanti ad € 2.264.479 e ricavati solo dal bilancio 2017 presentato, la Guardia di Finanza prima e l'Ufficio poi, non hanno potuto indicarli quali costi deducibili perché non supportati dalla documentazione contabile minima prevista a tal fine, venendo meno la possibilità per l'Ente Impositore anche di qualsiasi attività di incrocio dei dati fiscali.
Ritiene il Collegio che l'Agenzia resistente abbia correttamente e legittimamente applicato l'accertamento induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del d.P.R. 600/73 poiché, nel caso di specie ricorrevano le condizioni nelle lettere c) e d) del citato articolo.
Nell'Accertamento induttivo di cui all'art. 39 co. 2), gli accertatori e l'Amministrazione Finanziaria sono autorizzati a ricostruire il reddito prescindendo dalle scritture contabili (qualora come nel caso di specie assenti) e possono utilizzare presunzioni “privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza” (c.d. presunzioni semplicissime).
Nella specie, l'aver ricostruito l'importo dei ricavi traendoli dal bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, appare operazione corretta potendo tale imputazione nel bilancio essere considerata attendibile, poiché resa dalla stessa società “contra sé”, in mancanza di diverse elementi che nella specie la società non ha fornito questo dato risulta accertato con presunzione grave precisa e concordante: se è la stessa società ad indicate un preciso ammontare di ricavi lo stesso deve essere valutato come attendibile dagli accertatori.
Diversa argomentazione deve riguardare i costi, per i quali la società ricorrente si duole in merito alla mancata determinazione degli stessi con il medesimo criterio utilizzato per la determinazione dei ricavi. Ma è di immediata evidenza che per i costi le dichiarazioni unilateralmente rese dalla società quando, come nel caso di specie prive di idonei riscontri documentali, non possono avere la stessa valenza “probatoria” dei ricavi;
la società ha convenienza a indicare come costi importi elevati, che devono essere valutati come totalmente inattendibili quando non hanno congruo riscontro. Nella specie, il criterio utilizzato dagli accertatori, teso a considerare come unici costi da considerate ai fini della determinazione del presunto reddito, quelli di certa inerenza (i costi per il personale desumibili dai CUD e i pochi costi per i quali hanno rilevato congrua documentazione) appare perfettamente congruo.
Ai fini della ripartizione dell'onere della prova a fronte di accertamenti compiuti rispetto ad una società società risultata evasore totale, l'amministrazione finanziaria può utilizzare presunzioni;
il contribuente non è privo di tutele, rispetto a tali presunzioni, potendo fornire documentazione attestante l'inerenza dei costi asseritamente sostenuti, onere che nella specie non è stato adempiuto.
Quanto alla lamentata eccessività del ricarico dei ricavi rispetto ai costi (una percentuale superiore al
300,00%, ritenuta del tutto inattendibile) la società ricorrente che anche in questo caso avrebbe potuto dimostrare con documentazione, ovvero con presunzioni gravi precisi e concordanti, una diversa quota di ricarico, non ha fornito elementi a riguardo, limitandosi ad operare una generica contestazione che non permette di ritenere fondato tale motivo di ricorso. Nell'accertamento di causa è stata data, ad avviso del Collegio, corretta applicazione alla consolidata giurisprudenza più recente (Cass. n. 16901/2025), elaborata in accertamento analogo, secondo la quale:
“in un caso di accertamento induttivo puro per mancata tenuta delle scritture inventariali e, quindi, per ritenuta complessiva inattendibilità delle scritture contabili, “funditus” osserva: Ribadita la legittimità dell'utilizzo, nella specie, del metodo induttivo puro, stante la ritenuta inattendibilità della contabilità del contribuente, v'è anzitutto da rilevare che il parametro del "costo del venduto" - che si basa sull'applicazione di congrua percentuale media di ricarico al costo di acquisto dei beni - costituisce espressione del ragionamento inferenziale posto a base dell'accertamento, e addirittura nella forma delle presunzioni cc.dd. supersemplici, con conseguente onere del contribuente di fornire la prova contraria: prova che, avuto riguardo all'origine del giudizio di inattendibilità (ossia, la violazione del DPR n. 600 del 1973, art. 15, comma 2), avrebbe dovuto principalmente fondarsi sulla produzione in giudizio delle distinte inventariali, del che non v'è traccia”..
La società ricorrente pur nella possibilità di documentare i costi asseritamente sostenuti, in ragione del principio di vicinanza alla prova, potendo la stessa società documentare tali costi e la loro allegata inerenza e non considerati nell'avviso di causa con congrua documentazione, e pur potendo documentare gli effettivi ricavi alla luce dei costi sostenuti (anche con elementi presuntivi) ha articolato contestazioni totalmente generiche, sfornite di supporto documentale, non idonee a essere considerate prove tali da poter sovvertite quanto indicato puntualmente nell'accertamento di causa.
Per quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
La società ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata a rifondere alla Agenzia resistente le spese di giudizio come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria,
rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuale alla parte resistente liquidate in € 20.000,00 oltre accessori di legge così deciso addì 2 dicembre 2025 in camera di consiglio
Giudice relatore Presidente
Dr.ssa Monica Velletti Dr. Corrado Maffei
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
LE ON, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 998/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglioni 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7031301117 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, ha contestato l'avviso di accertamento N. TK7031301117/2024 notificato il 28.06.24 per IRES, IRAP e IVA relative all'anno 2017. La società ricorrente ha premesso che in data 21 ottobre 2021, la Guardia di Finanza –
Nucleo di polizia Economico-Finanziaria di Viterbo - avviava nei confronti della stessa società ricorrente una verifica fiscale ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e degli altri tributi, per i periodi di imposta 2017, 2018,
2019, 2020 e 2021, all'esito della quale veniva emesso Processo Verbale di Costatazione, del 12.12.23, con il quale venivano sollevate, per la sola annualità 2017, constatazioni inerenti all'Ires, all'Iva e all'Irap, cui seguiva la notifica dell'avviso di accertamento di causa con il quale, in relazione all'anno 2017, in conseguenza della contestazione della non attendibilità di alcuni costi riportati in bilancio, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, costi ritenuti indeducibili, veniva rideterminato il volume di affari in € 3.571.108,00, con richiesta di pagamento di maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA, per un totale di euro 1.531.755,00 (oltre interessi per euro 381.955,00; e sanzioni per euro 1.414.159,00).
La società ricorrente ha quindi formulato i seguenti motivi di ricorso:
- illegittimità dell'avviso di accertamento per mancato riscontro all'istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997, avendo l'ufficio omesso di dare risposta all'istanza di accertamento con adesione inviata dalla Società in data 25.09.24, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n.
218/97; secondo le allegazioni della parte ricorrente, in data 25.09.24 i difensori della società, nella qualità di procuratori della Ricorrente_1, notificavano a mezzo Pec all'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale III di Roma, istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997, relativa all'avviso di accertamento n. TK7031301117 ai fini Ires, Irap e Iva per il 2017, notificato in data 28.06.24 – come da messaggio Pec allegato richiesta alla quale non seguiva riscontro;
- carenza assoluta di motivazione, falsa/apparente motivazione dell'Avviso, in violazione dell'art. 42 del d.
P.R. 29.09.1973, n. 600, dell'art. 3, comma 1, della legge 7.8.1990, n. 241 e dell'art. 7, comma 1, della legge
27.7.2000, n. 212, poiché la motivazione risulterebbe scarna poco comprensibile e totalmente inidonea ad assolvere alla fondamentale funzione informativa che le norme impongono. In specie, l'Avviso di causa presenterebbe numerose lacune che ne inficerebbero la motivazione rendendola assolutamente carente o, quanto meno, apparente. In particolare, l'Agenzia dopo aver riconosciuto come deducibili i costi del personale, ammontanti ad € 1.076.508,00, in quanto attestati nelle Certificazioni Uniche, avrebbe ritenuto non deducibili ulteriori costi, senza meglio precisare a quali costi si riferisse precisamente. Nello specifico, l'Ufficio afferma che: «Si riconoscono gli ulteriori costi, pari ad € 35.351,37, relativi alle operazioni passive in acquisto ricostruite, per il quali il contribuente risulta in qualità di cessionario, nella banca dati alimentata dalle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA ex art. 21, D.L. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122), e ricostruiti dall'Ufficio, in quanto sono stati eliminati quei costi ritenuti non inerenti ictu oculi, trattandosi verosimilmente di operazioni sprovviste del requisito dell'inerenza di cui all'art. 109, comma 5, TUIR» (pag 5, avv. di acc). Tale affermazione sarebbe stata suffragata soltanto da una tabella con l'indicazione dei costi divisi per fornitore, senza che nella motivazione vi sia alcun chiarimento circa la tipologia e la natura dei costi non riconosciuti o qualsivoglia altra indicazione utile alla loro identificazione. Non sarebbe rinvenibile quindi alcuna indicazione utile per identificare quali costi sono stati riconosciuti come deducibili e quali invece no.
- manifesta illegittimità ed erroneità del calcolo delle maggiori imposte, eseguito per via induttiva, in violazione ed illegittima applicazione dell'art. 39 del d.P.R. 29.09.1973, n. 600 nonché dell'art. 53 Cost.. Nella specie,
l'Agenzia ha operato nei seguenti termini:
- con riguardo ai componenti positivi, ha acquisito l'importo dei ricavi esposto nel bilancio di esercizio dell'anno di riferimento;
- con riguardo ai componenti negativi, ha disconosciuto la deducibilità – in quanto ritenuti non documentati - dei costi corrispondenti alla differenza tra l'importo dei costi esposti in bilancio (euro 3.340.987,00) e quelli riconosciuti come deducibili (euro 1.111.859,00) in quanto emergenti dalle Certificazioni Uniche e ricavati dal sistema “Spesometro integrato”.
In tal modo, l'Ufficio avrebbe ricalcato pedissequamente le constatazioni presenti nel PVC, senza però apportare le valutazioni giuridiche che dovrebbero essere proprie di chi esercita il potere impositivo. Una tale impostazione del metodo di calcolo induttivo manifesterebbe, secondo la società ricorrente, un'evidente asimmetria dovuta al fatto che, se, da un lato, è stato acriticamente acquisito il valore dei ricavi risultante dal bilancio, dall'altro si è operata una “correzione” dei costi - rilevati dallo stesso bilancio - dovuta alle informazioni ricavate per il tramite della banca dati “Spesometro integrato”; in sostanza, ad essere oggetto della ricostruzione induttiva, sarebbero state soltanto le componenti negative.
Di contro, qualsiasi equilibrata azione di accertamento induttivo avrebbe dovuto tendere alla bilanciata ricostruzione del reddito e, quindi, quali indefettibili elementi di quest'ultimo, alla ricostruzione non soltanto dei costi, ma anche dei ricavi, con le medesime modalità; ciò sul presupposto, costituente un imprescindibile criterio di orientamento, che lo scopo dell'Amministrazione finanziaria è quello di pervenire alla quanto più possibilmente corretta misura della capacità contributiva del soggetto interessato dall'accertamento. A prescindere dalla concreta scelta di qualsiasi preciso metodo, sarebbe stato indispensabile, secondo le allegazioni della società ricorrente, che il risultato ottenuto in esito alla ricostruzione induttiva fosse affidabile e credibile, requisiti nella specie mancanti. Ove avessero inteso ispirare la propria condotta a tali criteri, i verificatori, prima, e l'organo di accertamento, dopo, avrebbero potuto procedere ad ispezioni bancarie, senza incardinare la ricostruzione induttiva mediante un metodo che ha fornito una prospettiva appiattita.
Nel caso di specie, l'affidabilità dell'importo del reddito accertato sarebbe, secondo la parte ricorrente, da escludere ictu oculi;
infatti, rapportando gli importi dei componenti assunti per l'accertamento del maggior reddito, e cioè:
(i) ricavi pari ad euro 3.340.987,00;
(ii) costi pari ad euro 1.111.859,00;
si desume che l'Ufficio, nel determinare il reddito de quo, ha ritenuto idonea l'applicazione di una percentuale di ricarico pari addirittura ad oltre il 300,00%.
La ricostruzione induttiva effettuata mediante i calcoli appena esposti manifesterebbe, quindi, una lampante sproporzione con i dati effettivamente ricavabili dalla puntuale aderenza con le circostanze fattuali: la percentuale di ricarico pari al 300,00% risulterebbe del tutto insostenibile.
Alla luce di tutte le ragioni esposte, la società ricorrente ha concluso chiedendo di riconoscere la manifesta erroneità del calcolo delle maggiori imposte che è stato eseguito, per via induttiva, in forza dell'art. 39 del d.P.R. 29.09.1973, n. 600.
Tanto premesso la società ricorrente ha chiesto accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte,
l'illegittimità e l'infondatezza e, conseguentemente, la nullità, l'annullamento e/o l'inefficacia dell'avviso di accertamento notificato il 28.06.2024 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma - Ufficio
Controlli, per IRES, IRAP e IVA relativa all'anno 2017.
Si è costituita la DIP III di Roma chiedendo il rigetto del ricorso. Con riferimento al primo motivo di ricorso la DIP III ha rappresentato come, contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente, a fronte dell'istanza di accertamento con adesione presentata dalla società ricorrente in data 25/09/2024, l'Ufficio ha risposto con invito di Adesione n. TK7I11300556 notificato in data 07/10/2025 (all. 4) e dunque ampiamente nei termini indicati dalla normativa di riferimento. Invito al quale la società non ha mai aderito assumendo un comportamento, ritenuto ostruzionistico e sicuramente non collaborativo. Alla luce di quanto esposto, stante il tempestivo invito e la mancata accettazione del contribuente a presenziare all'incontro del
24/10/2024, l'eccezione de quo sollevata da parte avversa sarebbe chiaramente infondata.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso la DIP III ha affermato la completezza della motivazione contenente tutti gli elementi normativamente richiesti, essendo legittima anche la motivazione per relationem, redatta con riferimenti al PVC, rilevando nello specifico che nell'avviso di accertamento di causa sarebbero contenuti i presupposti di fatto sottesi alla pretesa tributaria, sottolineando la totale omissione da parte della società delle attività ai fini della presentazione delle dichiarazioni IRES, IRAP e IVA, la mancata esibizione delle scritture contabili obbligatorie e la valorizzazione degli elementi desunti dalla banca dati di operazioni rilevanti ai fini IVA, riscontrate dalla GdF a seguito dei controlli effettuati per il solo anno di imposta 2017.
Nell'atto di causa sarebbero presenti indicazioni sulle modalità con cui sono state effettuate le attività di controllo, la valutazione critica dei dati pervenuti dalla Guardia di Finanza e la ripartizione dei dati indicati e specificati nei distinti “Quadri”, individuando chiaramente la normativa applicata e addivenendo alla conclusione, avendo fatto ricorso alla procedura indicata all'art. 29, comma 1, lett. c), del D. L. n. 78/2010
e cioè dell'affidamento in carico all'agente della riscossione in via anticipata, per il fondato pericolo di perdere la garanzia del proprio credito derivante dall'atto impugnato. La DIP III ha sottolineato l'applicazione del criterio della inversione dell'onere della prova a carico della ricorrente, ai sensi degli artt. 39 e 41 del DPR
600/1973, con riferimento, per esempio, alla mancanza del requisito dell'inerenza dei costi con l'attività
d'impresa; nella specie la società non avrebbe fornito la prova di tale inerenza né in sede di contradditorio, né in sede di ricorso. In particolare, quanto alla contestata mancata chiara identificazione dei costi ritenuti deducibili dall'Ufficio, la DIP III ha evidenziato la dettagliata individuazione delle deduzioni riconosciute nonostante la totale mancanza di documentazione contabile fornita dal contribuente.
Quanto alla allegata manifesta illegittimità ed erroneità del calcolo delle maggiori imposte, eseguito per via induttiva, avendo la società ricorrente contestato la quantificazione dei ricavi sulla sola valutazione, da parte dell'Ufficio, dei dati riportati nel conto economico del bilancio al 31/12/2017 e di una operazione di “correzione” dei costi con asserita sproporzione rispetto ai dati effettivamente ricavabili dalla puntuale aderenza con le circostanze fattuali, lamentando la non attinenza dei risultati riportati nell'avviso di accertamento a “dati e notizie comunque raccolti o di cui l'Ufficio fosse venuto a conoscenza”, la DIP III ha affermato di aver dato puntuale applicazione al dettato del comma 2 dell'art. 39 del d.P.R. 600/73 richiamando, le c.d. “super presunzioni”. Ribadendo la totale mancanza di documentazione contabile e la mancata presentazione delle dichiarazioni ai fini IRES, IRAP e IVA, con conseguente applicazione del c.d. accertamento induttivo puro
(o extracontabile) ex art. 39, comma 2, del d.P.R. 600/73, l'Agenzia resistente ha quindi sottolineato la necessità di aver dovuto ricostruire il reddito imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, in quanto esistenti, e di essersi avvalsa anche di presunzioni. Sarebbero state applicate presunzioni c.d. super semplici, che assumono rilevanza nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, i dati contenuti nei bilanci o nelle scritture contabili sono assolutamente inattendibili e tali da inficiare l'utilizzabilità anche di quelli apparentemente regolari, ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria, ossia di dimostrare di non avere conseguito il reddito accertato (Cass. n. 20793/2020) ovvero di avere conseguito un reddito inferiore a quello indicato dall'Ufficio
(Cass. n. 121217/2022).
Perciò, nell'avviso di accertamento, che richiama e integra il Processo Verbale di Constatazione, verrebbe correttamente evidenziata la situazione di totale inattendibilità della situazione contabile della società, sia in riferimento alle omesse dichiarazioni sia alla mancata tenuta delle scritture contabili.
Le ulteriori contestazioni di parte ricorrente, riguardanti i risultati ottenuti dai riscontri della GdF e dall'amministrazione Finanziaria, in realtà, non dovrebbero essere valutate;
ciò in quanto, in tali casi, è consentito all'Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e della regolarità complessiva della contabilità fiscale e, quindi, desumere, sulla base di presunzioni maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente. L'Ufficio avrebbe correttamente operato facendo ricorso al controllo induttivo sulla base di presunzioni che avevano come base la limitatissima documentazione pervenuta dalla verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza e pertanto strettamente connessa al caso concreto.
L'Agenzia resistente ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Preliminarmente con riferimento al primo motivo di ricorso (illegittimità dell'avviso di accertamento per mancato riscontro all'istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n.
218/1997, avendo l'ufficio omesso di dare riscontro all'istanza di accertamento con adesione inviata dalla
Società in data 25.09.24, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 218/97), lo stesso non può essere accolto a fronte della prova, fornita dalla Agenzia resistente, che ha dimostrato di aver risposto alla richiesta della ricorrente con Invito di Adesione n. TK7I11300556 notificato in data 07/10/2025 (all. 4), precisando che rispetto a tale invito a fornire elementi la società non ha dato alcun riscontro.
Con riferimento agli ulteriori motivi di ricorso (carenza di motivazione, manifesta illegittimità ed erroneità del calcolo delle maggiori imposte, eseguito per via induttiva) occorre premettere che l'avviso di accertamento di causa è la risultante di un accertamento compiuto in data 21 ottobre 2021, dalla Guardia di Finanza –
Nucleo di polizia Economico-Finanziaria di Viterbo nei confronti della stessa società ricorrente, all'esito della quale veniva emesso Processo Verbale di Costatazione, del 12.12.23, con il quale venivano sollevate, per la sola annualità 2017, constatazioni inerenti all'Ires, all'Iva e all'Irap. Nell'avviso di causa si legge: “è emerso che codesta società, nell'anno di imposta 2017 ha omesso di presentare le prescritte dichiarazioni annuali ai fini dell'imposizione diretta ed indiretta, in violazione degli art. 1 del DPR 29.9.1973, n. 600, 19 del d. leg. vo , 15.12.1997 n. 446 e art. 8 del DPR 22 luglio 1998 n. 322, configurandosi per tale annualità quale
EVASORE TOTALE, pur in presenza di operazioni commerciali attive”.
Alla luce di tale premessa l'accertamento compiuto deve essere ricondotto nell'alveo dell'art. 39, comma 2,
DPR n. 600/73 che disciplina il c.d. accertamento induttivo puro applicabile in caso di mancanza di scritture contabili.
Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento è puntuale tanto da aver permesso alla società ricorrente di ricostruire le contestazioni operate dall'amministrazione tributaria.
Nel merito nell'avviso di accertamento oltre ad emergere la già riportata evasione totale viene precisato che
“la società dalla data di costituzione del 21/09/2015 non ha mai presentato una dichiarazione ai fini Imposte dirette, Irap e Iva;
” e ancora “l'omessa esibizione all'accesso della GdF, dei libri, registri scritture contabili e/o documento attinente l'attività esercitata.”.
La società ricorrente ha contestato le modalità di calcolo delle imposte oggetto di accertamento poiché con riguardo ai componenti positivi, gli accertatori avrebbero acquisito l'importo dei ricavi esposto nel bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, mentre quanto ai componenti negativi, avrebbero disconosciuto la deducibilità – in quanto ritenuti non documentati - dei costi corrispondenti alla differenza tra l'importo dei costi esposti in bilancio (euro 3.340.987,00) e quelli riconosciuti come deducibili (euro 1.111.859,00) in quanto emergenti dalle Certificazioni Uniche e ricavati dal sistema “Spesometro integrato”. Inoltre la manifesta erroneità dell'importo del reddito accertato emergerebbe dal confronto dei componenti assunti per l'accertamento del maggior reddito (ricavi pari ad euro 3.340.987,00; costi pari ad euro 1.111.859,00) con conseguente applicazione di una percentuale di ricarico pari addirittura ad oltre il 300,00%, ritenuta del tutto inattendibile.
Sul punto l'Agenzia resistente ha precisato come si legge nella comparsa di costituzione che “…per quanto riguarda i costi, vista l'assenza della documentazione elementare passiva e di conseguenza non potendo riscontrare l'attendibilità degli stessi riportati a bilancio, secondo il principio di certezza e determinabilità previsti dall'art. 109 del TUIR, gli stessi sono stati ritenuti indeducibili dai militari, ad eccezione dei costi del personale ammontanti ad € 1.076.508,00, i quali vengono riconosciuti in quanto sono attestati dalle
Certificazioni Uniche inviate e dal modello 770/2018 presentato. Si riconoscono ulteriori costi, pari ad
€ 35.351,37, relativi alle operazioni passive ricostruite, per le quali il contribuente risulta in qualità di cessionario, nella banca dati alimentata dalle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA ex art. 21 ,
D.L. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122), e ricostruiti dall'Ufficio….”.
Secondo le difese dell'Agenzia resistente per tutti gli altri costi, ammontanti ad € 2.264.479 e ricavati solo dal bilancio 2017 presentato, la Guardia di Finanza prima e l'Ufficio poi, non hanno potuto indicarli quali costi deducibili perché non supportati dalla documentazione contabile minima prevista a tal fine, venendo meno la possibilità per l'Ente Impositore anche di qualsiasi attività di incrocio dei dati fiscali.
Ritiene il Collegio che l'Agenzia resistente abbia correttamente e legittimamente applicato l'accertamento induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del d.P.R. 600/73 poiché, nel caso di specie ricorrevano le condizioni nelle lettere c) e d) del citato articolo.
Nell'Accertamento induttivo di cui all'art. 39 co. 2), gli accertatori e l'Amministrazione Finanziaria sono autorizzati a ricostruire il reddito prescindendo dalle scritture contabili (qualora come nel caso di specie assenti) e possono utilizzare presunzioni “privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza” (c.d. presunzioni semplicissime).
Nella specie, l'aver ricostruito l'importo dei ricavi traendoli dal bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, appare operazione corretta potendo tale imputazione nel bilancio essere considerata attendibile, poiché resa dalla stessa società “contra sé”, in mancanza di diverse elementi che nella specie la società non ha fornito questo dato risulta accertato con presunzione grave precisa e concordante: se è la stessa società ad indicate un preciso ammontare di ricavi lo stesso deve essere valutato come attendibile dagli accertatori.
Diversa argomentazione deve riguardare i costi, per i quali la società ricorrente si duole in merito alla mancata determinazione degli stessi con il medesimo criterio utilizzato per la determinazione dei ricavi. Ma è di immediata evidenza che per i costi le dichiarazioni unilateralmente rese dalla società quando, come nel caso di specie prive di idonei riscontri documentali, non possono avere la stessa valenza “probatoria” dei ricavi;
la società ha convenienza a indicare come costi importi elevati, che devono essere valutati come totalmente inattendibili quando non hanno congruo riscontro. Nella specie, il criterio utilizzato dagli accertatori, teso a considerare come unici costi da considerate ai fini della determinazione del presunto reddito, quelli di certa inerenza (i costi per il personale desumibili dai CUD e i pochi costi per i quali hanno rilevato congrua documentazione) appare perfettamente congruo.
Ai fini della ripartizione dell'onere della prova a fronte di accertamenti compiuti rispetto ad una società società risultata evasore totale, l'amministrazione finanziaria può utilizzare presunzioni;
il contribuente non è privo di tutele, rispetto a tali presunzioni, potendo fornire documentazione attestante l'inerenza dei costi asseritamente sostenuti, onere che nella specie non è stato adempiuto.
Quanto alla lamentata eccessività del ricarico dei ricavi rispetto ai costi (una percentuale superiore al
300,00%, ritenuta del tutto inattendibile) la società ricorrente che anche in questo caso avrebbe potuto dimostrare con documentazione, ovvero con presunzioni gravi precisi e concordanti, una diversa quota di ricarico, non ha fornito elementi a riguardo, limitandosi ad operare una generica contestazione che non permette di ritenere fondato tale motivo di ricorso. Nell'accertamento di causa è stata data, ad avviso del Collegio, corretta applicazione alla consolidata giurisprudenza più recente (Cass. n. 16901/2025), elaborata in accertamento analogo, secondo la quale:
“in un caso di accertamento induttivo puro per mancata tenuta delle scritture inventariali e, quindi, per ritenuta complessiva inattendibilità delle scritture contabili, “funditus” osserva: Ribadita la legittimità dell'utilizzo, nella specie, del metodo induttivo puro, stante la ritenuta inattendibilità della contabilità del contribuente, v'è anzitutto da rilevare che il parametro del "costo del venduto" - che si basa sull'applicazione di congrua percentuale media di ricarico al costo di acquisto dei beni - costituisce espressione del ragionamento inferenziale posto a base dell'accertamento, e addirittura nella forma delle presunzioni cc.dd. supersemplici, con conseguente onere del contribuente di fornire la prova contraria: prova che, avuto riguardo all'origine del giudizio di inattendibilità (ossia, la violazione del DPR n. 600 del 1973, art. 15, comma 2), avrebbe dovuto principalmente fondarsi sulla produzione in giudizio delle distinte inventariali, del che non v'è traccia”..
La società ricorrente pur nella possibilità di documentare i costi asseritamente sostenuti, in ragione del principio di vicinanza alla prova, potendo la stessa società documentare tali costi e la loro allegata inerenza e non considerati nell'avviso di causa con congrua documentazione, e pur potendo documentare gli effettivi ricavi alla luce dei costi sostenuti (anche con elementi presuntivi) ha articolato contestazioni totalmente generiche, sfornite di supporto documentale, non idonee a essere considerate prove tali da poter sovvertite quanto indicato puntualmente nell'accertamento di causa.
Per quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
La società ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata a rifondere alla Agenzia resistente le spese di giudizio come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria,
rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuale alla parte resistente liquidate in € 20.000,00 oltre accessori di legge così deciso addì 2 dicembre 2025 in camera di consiglio
Giudice relatore Presidente
Dr.ssa Monica Velletti Dr. Corrado Maffei