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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
APONTE ROBERTO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 585/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni N. 190 41126 Modena MO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01N201237 IMP.SOSTITUTIVA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, l'Agenzia delle Entrate, a seguito
Nominativo_1dell'esame della dichiarazione dei redditi presentata da (deceduto il 3/3/2025) per l'anno d'imposta 2020, ha ripreso a tassazione, per tale anno, nei confronti di
Ricorrente_1 (figlio ed erede di Nominativo_1) i redditi imponibili scaturenti da redditi di fabbricati assoggettati, per opzione, al regime di tassazione previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Cedolare secca sugli affitti). I redditi riguardano i canoni di due contratti di locazione stipulati da Nominativo_1 , aventi ad oggetto immobili di cui il ricorrente era comproprietario per una quota del 50%.
2. Con ricorso notificato il 24/9/2025, il contribuente ha chiesto l'annullamento dell'atto sul rilievo che il reddito generato dalle locazioni avrebbe dovuto essergli imputato solo pro quota (in proporzione alla quota di comproprietà) e ha dedotto di avere regolarmente indicato il reddito in questione, nella misura effettivamente dovuta, nella propria dichiarazione dei redditi del 2020.
2. Nelle more del giudizio, l'Ufficio, con atto in data 9/10/2025, ha annullato in autotutela l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione e le parti hanno quindi concordemente chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, a spese compensate (v. atto del ricorrente 17/10/2025 e memoria di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate) 3. L'annullamento in autotutela, da parte dell'ente impositore, dell'atto impugnato, ha comportato il venir meno della materia del contendere. La concorde richiesta delle parti, di declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese. deve pertanto essere accolta ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
APONTE ROBERTO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 585/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni N. 190 41126 Modena MO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01N201237 IMP.SOSTITUTIVA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, l'Agenzia delle Entrate, a seguito
Nominativo_1dell'esame della dichiarazione dei redditi presentata da (deceduto il 3/3/2025) per l'anno d'imposta 2020, ha ripreso a tassazione, per tale anno, nei confronti di
Ricorrente_1 (figlio ed erede di Nominativo_1) i redditi imponibili scaturenti da redditi di fabbricati assoggettati, per opzione, al regime di tassazione previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Cedolare secca sugli affitti). I redditi riguardano i canoni di due contratti di locazione stipulati da Nominativo_1 , aventi ad oggetto immobili di cui il ricorrente era comproprietario per una quota del 50%.
2. Con ricorso notificato il 24/9/2025, il contribuente ha chiesto l'annullamento dell'atto sul rilievo che il reddito generato dalle locazioni avrebbe dovuto essergli imputato solo pro quota (in proporzione alla quota di comproprietà) e ha dedotto di avere regolarmente indicato il reddito in questione, nella misura effettivamente dovuta, nella propria dichiarazione dei redditi del 2020.
2. Nelle more del giudizio, l'Ufficio, con atto in data 9/10/2025, ha annullato in autotutela l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione e le parti hanno quindi concordemente chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, a spese compensate (v. atto del ricorrente 17/10/2025 e memoria di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate) 3. L'annullamento in autotutela, da parte dell'ente impositore, dell'atto impugnato, ha comportato il venir meno della materia del contendere. La concorde richiesta delle parti, di declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese. deve pertanto essere accolta ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con compensazione, tra le parti, delle spese di lite.